TRGA Trento, Decreto 8 novembre 2021, n. 59 - Il Personale sanitario non vaccinato può svolgere la propria attività nei luoghi diversi da quelli indicati dalla legge ma non può contestare la sospensione disposta dall’Ordine se non impugna l’atto di accertamento dell’Azienda sanitaria


 

N. 00059/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00151/2021 REG.RIC.

 


REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

ha pronunciato il presente

Il Presidente

DECRETO


 


sul ricorso numero di registro generale 151 del 2021, proposto da RICORRENTE, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Dalbosco e Rosa Michela Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine dei Veterinari della Provincia di Trento, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Trento dd. -OMISSIS- avente ad oggetto “Sospensione ex lege del sanitario RICORRENTE per inadempimento dell'obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4 del d.l. 1.04.2021 n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)”;

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non cognito.

in subordine



e per l’accoglimento della richiesta di questione di legittimità costituzionale come formulata e come vorrà articolarla l’organo giudiziario adito provvedendo di conseguenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a. dalla parte ricorrente nel corpo all’atto introduttivo del presente giudizio;

Rilevato che con l’impugnativa in epigrafe la ricorrente, veterinaria che dichiaratamente esercita le proprie prestazioni professionali in via esclusiva presso aziende agricole, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale il proprio Ordine professionale ne ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76, “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”;

Rilevato che l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente risulta nella specie procedibile, sussistendo al riguardo tutte le condizioni contemplate dal comma 1 dell’anzidetto art. 56 c.p.a.;

Ritenuto nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie - ed impregiudicata restando ogni diversa sua valutazione a’ sensi dell’art. 55 c.p.a. nella susseguente sede collegiale di trattazione dell’incidente cautelare - che nella presente fase di giudizio l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato non appare accoglibile, ostandovi al riguardo una preclusione conseguente all’inammissibilità del ricorso.

A tale riguardo va infatti evidenziato che, per quanto qui segnatamente interessa, a’ sensi dell’art. 4 del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 come modificato in sede di conversione dall’art.1, comma 1, della l. 28 maggio 2021, n. 76, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2” (cfr. ivi, comma 1) e che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati” (cfr. ibidem).

Il medesimo art. 4 contempla quindi - e sempre per quanto qui segnatamente interessa - un complesso procedimento deputato a garantire l’effettività del sopradescritto obbligo, normato come segue:

- “Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti” (cfr. ivi, comma 3).

- “Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati” (cfr. ibidem, comma 4)

- “Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale” (cfr. ibidem, comma 5).

- “Decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (cfr. ibidem, comma 6).

- “La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all’interessato dall'Ordine professionale di appartenenza” (cfr. ibidem, comma 7).

- “La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (cfr. ibidem, comma 8).

Posto ciò, risulta con ogni evidenza che il qui impugnato provvedimento dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Trento dd. -OMISSIS- testualmente recante “la sospensione” dell’attuale ricorrente “dall’esercizio della professione di medico veterinario ...(che) manterrà la propria efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (cfr. ivi) si configura quale atto del tutto vincolato e che è stato esclusivamente adottato nella necessitata “presa d’atto”, da parte dell’Ordine medesimo “della comunicazione (prot. -OMISSIS-) del - OMISSIS- dell’APSS” (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) “relativa all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del sanitario dr.ssa RICORRENTE iscritto a questo Ordine con n. iscrizione n. - OMISSIS-”.

Tale “comunicazione” dell’Azienda Sanitaria reca, infatti, a’ sensi del surriportato comma 6 dell’art. 4 della disciplina legislativa in esame, l’accertamento del mancato obbligo di vaccinazione, che di per sé determina, ancor prima - si badi - della presa d’atto da parte dell’Ordine professionale, “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Se così è, quindi, il provvedimento concretamente lesivo per l’attuale ricorrente non può che identificarsi in tale presupposto atto dell’Azienda Sanitaria, a lei tra l’altro autonomamente comunicato dall’Azienda medesima mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sempre a’ sensi dell’anzidetto comma 6, e nondimeno dalla stessa ricorrente non impugnato nell’atto introduttivo del presente giudizio, a sua volta neppure notificato all’Azienda sanitaria ai fini della necessitata evocazione di quest’ultima in giudizio: omissione, questa, che, risultando allo stato ormai consunti i termini decadenziali di cui al combinato disposto degli artt. 29 e 40, comma 1,c.p.a. per provvedere al riguardo, presentemente impedisce - in via del tutto insanabile - la costituzione di un valido rapporto processuale tra la ricorrente medesima e l’anzidetta Azienda Sanitaria;

Discende pertanto da tutto ciò l’inammissibilità - sotto il profilo processuale - del ricorso in epigrafe, nonché - sotto il profilo del diritto sostanziale - la correlativa inammissibilità, allo stato, delle istanze di autotutela presentate dalla ricorrente, invero documentate nel fascicolo processuale e da lei sin qui rivolte al proprio Ordine professionale (peraltro, per quanto dianzi evidenziato, privo di qualsivoglia discrezionalità nel provvedere) ma non proposte all’Azienda Sanitaria, viceversa titolare della discrezionalità nell’accertamento dei presupposti richiesti per la sussistenza - o meno - dell’obbligo di vaccinazione del personale sanitario a mezzo del proprio Dipartimento di Prevenzione.

Tale discrezionalità può essere nella specie esercitata dall’Azienda Sanitaria anche “previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti” (cfr. il comma 6 cit.) al fine di accertare se - per l’appunto, e come affermato e allegato in ricorso - la professione medesima non sia svolta dall’attuale ricorrente “nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”, come disposto in via tassativa dal comma 1 del predetto art. 4 al fine della puntuale delimitazione dell’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario.

L’individuazione da parte del legislatore dei predetti luoghi in cui le attività professionali del personale sanitario devono svolgersi agli effetti dell’accertamento dell’obbligo vaccinale non può infatti che essere assoggettata ad una stretta interpretazione letterale, ai sensi dell’art. 12, primo comma, disp. prel. c.c., risultando la stessa inserita in una disciplina di legge incontestabilmente straordinaria ed eccezionale, nonché esplicitamente e contingentemente limitata nella sua efficacia ad un lasso di tempo alquanto ridotto.

Per conseguenza, l’accertamento operato dall’Azienda Sanitaria non può che avere per oggetto la veridicità della sussistenza della circostanza per cui la professione di cui trattasi risulti nella specie esercitata essenzialmente nelle aziende agricole e nell’assoluta assenza di una qualsivoglia attività ambulatoriale: ossia in un contesto lavorativo privato in cui non vige l’obbligo vaccinale gravante sulla generalità del personale sanitario, bensì vigeva sino al 14 ottobre 2021 un regime di accesso senza restrizioni per il lavoratore; e nel quale attualmente vige con decorrenza 15 ottobre 2021 il regime di cui all’art. 9-septies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87 nel testo introdotto per effetto del d.l. 21 settembre 2021, n. 127, che obbliga il lavoratore ad accedere al luogo di lavoro esclusivamente mediante certificazione verde COVID – 19, peraltro ottenibile non soltanto mediante volontaria vaccinazione da parte dell’interessato, ma anche mediate l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (cfr. art. 9, comma 1, lett. a, del predetto d.l. n. 52 del 2021 come convertito dalla l. n. 87 del 2021).

Il risultato ermeneutico dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021 come convertito dalla l. n. 76 del 2021 non può, quindi, sostanziarsi nell’indiscriminata sottoposizione di tutto il personale sanitario appartenente ai rispettivi Ordini e Collegi professionali in conseguenza della mera circostanza della sua iscrizione a questi ultimi, ma deve inderogabilmente avere esclusivo riguardo ai luoghi - tassativamente individuati nel medesimo disposto legislativo - in cui l’attività professionale è concretamente svolta. Rilevato, da ultimo, con riguardo a quanto disposto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. a garanzia del necessario contraddittorio processuale tra le parti e nella constatata assenza di un’istanza della parte ricorrente di abbreviazione dei termini di cui all’art. 53 c.p.a., che la trattazione in sede collegiale dell’incidente cautelare deve essere nella specie fissata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2021, ora di rito.

 

P.Q.M.
 


- Respinge la domanda di emissione di misure cautelari proposta ai sensi

dell’art. 56 c.p.a. dalla parte ricorrente nel ricorso in epigrafe.

- Fissa per la trattazione in sede collegiale dell’incidente cautelare relativo al ricorso in epigrafe la camera di consiglio del 16 dicembre 2021, ora di rito, con l’avvertenza che essa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 16 dd. 10 agosto 2021, pubblicato nel sito www.giustizia- amministrativa.it.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque in esso citate, ivi segnatamente compreso il numero di iscrizione della parte ricorrente al proprio Ordine professionale


Così deciso in Trento il giorno 6 novembre 2021.

Il Presidente Fulvio Rocco



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.