Categoria: Documentazione istituzionale
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ACCORDO per la realizzazione del progetto “Buone pratiche per l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei fenomeni di violenza e molestia sui luoghi di lavoro”

 

TRA
 

La “Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro” (di seguito denominata “INAIL”), con sede a Trieste, via G. Galatti 1/1 ***, nella persona del Direttore Regionale reggente Carmen La Bella, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale;

E

“Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia” (di seguito “Legacoop FVG”), con sede a Udine, via D. Cernazai n.8 ***, nella persona del Presidente Livio Nanino;
 

PREMESSO CHE

- l’INAIL, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. c) e dell’art. 10 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. attua i propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche mediante lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza alle aziende, attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi per la riduzione dei livelli di rischiosità del lavoro, nonché attraverso attività di promozione della cultura in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese;
- l’INAIL, in base alle “Linee di Indirizzo operative per la prevenzione 2021” della Direzione Centrale Prevenzione, riconduce alla macroarea della “Informazione, consulenza ed assistenza per la prevenzione” la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, mediante la diffusione di informazioni nelle diverse modalità di comunicazione;
L’INAIL, in base alle sopracitate Linee di Indirizzo e in ossequio ai principi generali di trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento, collabora con soggetti diversi da quelli titolati ex art. 10 d. lgs. 81/2008 s.m.i.., previa acquisizione, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di progetti prevenzionali, da formalizzare mediante successivi Accordi di collaborazione;
La Legacoop FVG è associazione non riconosciuta che rappresenta 130 cooperative, enti ed organismi a partecipazione cooperativa del Friuli Venezia Giulia aderenti a Legacoop Nazionale. Ai sensi degli artt. 1 e 3 dello Statuto, Legacoop elabora e attua strategie di sviluppo della cooperazione in Regione, di indirizzo e promozione della cooperazione a carattere di mutualità e di tutela delle imprese aderenti, ai fini del loro consolidamento e sviluppo.
 

VISTO CHE

L’INAIL in data 8/10/2021 ha pubblicato l’“Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Criteri di valutazione. Anno 2021”, avente la finalità di predeterminare e rendere pubblici, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990 e in relazione agli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, i criteri e le modalità adottati dalla Direzione Regionale per la realizzazione di progetti prevenzionali in regime di compartecipazione con soggetti titolati, da formalizzare mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione;
la Commissione di cui all’art. 5 dell’Avviso, con verbale del 10.12.2021, prot. 1433, ha valutato di interesse la proposta presentata da Legacoop FVG, per la realizzazione del progetto intitolato “Buone prassi per l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei fenomeni di violenza e molestia sui luoghi di lavoro”, dandone comunicazione sul sito istituzionale in data 14/12/2021 e alla medesima Legacoop FVG con nota del 13.12.2021, prot. 5810,
 

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
 

Art. 2. - Finalità

Le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali consentite, collaborano per la realizzazione in compartecipazione del Progetto “Buone pratiche per l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei fenomeni di violenza e molestia sui luoghi di lavoro”, finalizzato ad accrescere la consapevolezza delle cooperative associate sui fenomeni delle violenze e molestie nei luoghi di lavoro attraverso un’azione di sensibilizzazione, informazione e di promozione di buone prassi.
 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Il Progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, declinate nella Scheda di progetto e nel Piano economico finanziario, allegati e parti integranti del presente accordo (Allegati 1 e 2):
1) Attività di sensibilizzazione e rilevazione presso le cooperative interessate, con l’elaborazione di n. 2 questionari rivolti ai responsabili e lavoratori delle imprese cooperative interessate sul fenomeno delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro e somministrazione di circa 85-90 interviste;
2) Supporto alle cooperative interessate mediante istituzione di un “centralino competente” e attivazione di una mail dedicata per la prima informazione in tema di gestione e prevenzione dei casi e per il supporto nell’individuazione di strategie di soluzione, ed elaborazione di n. 2 linee guida/buone pratiche che avranno lo scopo di suggerire, in base alle situazioni e al contesto lavorativo, alcuni modus operandi finalizzati a garantire un ambiente di lavoro sano;
3) Diffusione dei dati mediante organizzazione di un workshop finale di presentazione e discussione delle buone pratiche promosse e dei risultati dei questionari;
4) verifica ex post dell’efficacia del progetto mediante elaborazione di n. 2 questionari rivolti ai responsabili e lavoratori delle imprese cooperative interessate sul fenomeno delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro, somministrati ad un campione rappresentativo di cooperative interessate (circa 30 interviste).
Si prevede con il coinvolgimento delle cooperative associate, la realizzazione complessiva di n. 115-120 interviste e di n. 2 linee guida/buone pratiche.
La partecipazione alle attività progettuali non vale ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27/02/2019 (cd OT 23 M.A.T.).
I questionari e le buone pratiche/linee guida realizzate dovranno avere carattere di novità e originalità e non potranno costituire mera duplicazione di altre già prodotte sulle tematiche delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro.
 

Art. 4 - Tavolo di coordinamento operativo

Le Parti costituiscono un Tavolo di coordinamento operativo composto da due referenti per ciascuna Parte, i cui nominativi saranno successivamente comunicati, avente la funzione di condividere il piano operativo delle attività, monitorare lo stato di attuazione del programma e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi prefissati. I componenti potranno, in caso di impedimento, essere sostituiti da soggetti delegati. Al Tavolo potranno partecipare, oltre ai designati, eventuali altre professionalità di volta in volta interessate.
 

Art. 5 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a realizzare il Progetto in compartecipazione, mediante lo svolgimento delle attività e l’apporto delle risorse professionali, economico-finanziarie e strumentali dettagliate nella Scheda di progetto e nel “Piano economico- finanziario” di cui agli allegati 1 e 2 del presente Accordo.
Le Parti si impegnano inoltre a:
- condividere le informazioni necessarie ai fini della organizzazione, gestione, valutazione, monitoraggio e controllo delle attività progettuali;
- condividere preventivamente gli aspetti promozionali e comunicativi del progetto, le modalità divulgative, informative e di pubblicizzazione, riportando il corretto logo istituzionale di ciascun partner sulla documentazione relativa alla realizzazione delle attività e condividendo l’eventuale apposizione di ulteriori loghi di altri soggetti patrocinanti.
Inoltre, Legacoop FVG si impegna a:
- garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità e regolarità della spesa e dei principi e criteri applicabili, richiamati nell’Avviso;
- apporre il C.U.P. sui documenti amministrativo-contabili del progetto.
- inviare all’INAIL una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto e la rendicontazione finale delle attività realizzate e di tutti i costi complessivamente sostenuti e documentati, secondo le modalità specificate nell’art. 6;
- conservare tutta la documentazione amministrativo-contabile relativa al Progetto e i documenti giustificativi delle spese sostenute, in originale o in copia conforme all’originale, mantenendola a disposizione dell’INAIL e degli organi di controllo.
 

Art. 6 - Aspetti economici e rendicontazione finale

Il Progetto, realizzato in compartecipazione tra le Parti secondo quanto specificato nel “Piano economico-finanziario” di cui all’allegato 2, prevede un costo complessivo preventivato di euro 41.278,37 con una compartecipazione complessiva dell’INAIL di euro 25.888,97, pari al 62,7% dell’importo totale del progetto, di cui euro 24.854,60 a copertura delle spese sostenute da Legacoop FVG indicate nel predetto Piano a consuntivo.
L’INAIL si impegna ad erogare le somme spettanti nei limiti della quota di compartecipazione prevista, previa presentazione della seguente documentazione: - relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, sottoscritta dal Presidente;
- Piano economico di cui all’Allegato 2, aggiornato a consuntivo e vistato dal
Presidente, da cui siano desumibili le spese sostenute ed il costo totale del progetto, nonché la compartecipazione economica richiesta all’INAIL, che non potrà superare quella concordata in fase di previsione;
- documentazione giustificativa attestante tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle attività.
L’IVA potrà essere riconosciuta come spesa ammissibile solo qualora rappresenti per Legacoop Friuli Venezia Giulia un costo effettivo non detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.
 

Art. 7 - Obblighi di tracciabilità e principi generali di trasparenza

Legacoop FVG fornirà le coordinate bancarie e la dichiarazione di tracciabilità del conto corrente dedicato utilizzato per registrare tutti i movimenti finanziari relativi al progetto.
Ai fini del monitoraggio dei progetti di investimento pubblico di cui all’art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) E21B21005380003 da apporre su tutti i documenti amministrativo-contabili del progetto.
Stante la natura pubblicistica delle risorse finanziarie impegnate e delle finalità perseguite, in caso di acquisizione di beni o servizi da soggetti terzi, le Parti si impegnano a rispettare i principi generali di trasparenza, imparzialità, contenimento della spesa pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, della pubblica amministrazione, dando seguito a procedure selettive che ne garantiscano il rispetto e indicando nel rapporto con il terzo contraente la clausola con la quale il terzo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Di un tanto dovrà essere data evidenza nella relazione finale.
 

Art. 8 - Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
 

Art. 9 - Tutela dell’immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 3 richiederà il consenso della Parte interessata.
 

Art. 10 - Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. così come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 11 - Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 12 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente dopo un anno dalla stessa. Le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.
 

Articolo 13 - Foro competente 

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
 

Articolo 14 - Modifiche all’Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
 

Articolo 15 - Oneri fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 9 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972.
Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

Allegato 1 - Scheda di Progetto
Allegato 2 - Piano economico-finanziario

 

Per l’INAIL
Il Direttore regionale reggente
dott.ssa Carmen La Bella

 

Per Legacoop FVG
Il Presidente
dott. Livio Nanino


fonte: inail.it