ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TRA
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Direzione regionale Puglia (in seguito INAIL)
con sede legale in Bari, Corso Trieste 29,
nella persona del Direttore regionale, dott. Giuseppe Gigante, domiciliato per la carica presso la sede legale Inail;
e
Acciaierie d'Italia S.p.A. (in seguito Adi spa)
con sede legale in Milano, Viale Certosa, n. 239,
nelle persone del Direttore del Personale, dott. Arturo Ferrucci, e del Datore di Lavoro dello stabilimento di Taranto, ing. Vincenzo Dimastromatteo, domiciliati per la carica presso la sede legale Adi spa;

congiuntamente di seguito denominate "PARTI",
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’INAIL, nella sua funzione primaria di tutela del lavoro e della riduzione del fenomeno infortunistico, è impegnato a promuovere ed attivare specifici interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e svolge attività di studio, progettazione, erogazione di percorsi formativi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l'attività formativa dell’Inail è strutturata secondo le modalità individuate dalle Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione 2021 e si articolano in formazione destinata a pubbliche amministrazioni, formazione destinata ad Enti ed Istituzioni privati, formazione destinata al personale interno, formazione destinata alle scuole;
- la "formazione destinata ad Enti ed Istituzioni privati" è erogata secondo quanto previsto dal Catalogo dell'offerta formativa pubblicato sul sito istituzionale (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/catalogo-corsi.html);
- l’art. 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. assegna all'Inail, in qualità di Ente pubblico del Sistema Istituzionale, compiti di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 individua, tra gli altri, l'Inail come soggetto formatore per corsi di formazione e corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina le modalità di erogazione dei corsi di formazione destinati ai dirigenti;
- l'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi e degli aggiornamenti per RSPP/ASPP.

CONSIDERATO CHE

- Adi SpA ha richiesto ad Inail di collaborare per garantire l'erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinati al personale dello stabilimento di Taranto;
- Inail con nota U. INAIL.34000.26/01/2022.0000576 ha formulato la proposta elaborata secondo quanto previsto dal predetto Catalogo dell'offerta formativa;
- Adi SpA con pec del 31/01/2022 ha accettato la proposta presentata da Inail.
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Finalità

Le Parti, con il presente Accordo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo di iniziative formative nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, volte a garantire la formazione dei dirigenti ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, l'aggiornamento degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e la formazione specialistica per l'utilizzo di apparecchiature a pressione.
 

ARTICOLO 2
Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente Accordo è l'organizzazione e la relativa erogazione di percorsi formativi destinati al personale direttamente impiegato alle dipendenze di Adi SpA al fine di assolvere gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nonché al personale dipendente delle aziende dell'appalto individuato da Adi SpA.
La partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente delle aziende dell'appalto non assolve l'obbligo specifico previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.
I percorsi formativi saranno così articolati:
> Corso n. 1 "Aggiornamento ASPP" (4 edizioni di 16 ore ciascuna), destinato agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, così strutturato:
- Direttiva macchine e verifiche di attrezzature di sollevamento (4 ore);
- Rischi chimici - cancerogeni (2 ore);
- DPI (2 ore);
- Rischi biologici e legionella (2 ore);
- Rischi ergonomici (2 ore);
- Rischi CEM (2 ore);
- Rischio ATEX (2 ore).
> Corso n. 2 "Apparecchiature a pressione - Parte generale" (4 edizioni di 12 ore ciascuna), destinato agli addetti al Controllo Operativo Ambiente Ecologia, agli addetti al Controllo Operativo Sicurezza, agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai tecnici specialisti;
> Corso n. 3 "Apparecchiature a pressione - corso specifico per impianti di aria e azoto" (4 edizioni di 8 ore ciascuna), destinato agli addetti al Controllo Operativo Ambiente Ecologia, agli addetti al Controllo Operativo Sicurezza, agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai tecnici specialisti;
> Corso n. 4 "Apparecchiature a pressione - corso specifico per impianti criogenici" (4 edizioni di 8 ore ciascuna), destinato agli addetti al Controllo Operativo Ambiente Ecologia, agli addetti al Controllo Operativo Sicurezza, agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai tecnici specialisti;
> Corso n. 5 "Apparecchiature a pressione - corso specifico per centraline oleodinamiche" (4 edizioni di 8 ore ciascuna), destinato agli addetti al Controllo Operativo Ambiente Ecologia, agli addetti al Controllo Operativo Sicurezza, agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai tecnici specialisti;
> Corso n. 6 "Apparecchiature a pressione - corso specifico per impianti a vapore" (4 edizioni di 8 ore ciascuna), destinato agli addetti al Controllo Operativo Ambiente Ecologia, agli addetti al Controllo Operativo Sicurezza, agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai tecnici specialisti;
> Corso n. 7 "Formazione dirigenti" (4 edizioni di 16 ore ciascuna), destinato ai dirigenti aziendali.
L'intero percorso formativo avrà pertanto una durata complessiva pari a nn. 304 (trecentoquattro) ore.
 

ARTICOLO 3
Comitato di Coordinamento

I contenuti, le modalità di svolgimento e la calendarizzazione dei diversi corsi sarà definita di comune accordo tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente, secondo la programmazione definita dal "Comitato di coordinamento" costituito da due referenti dell'Inail e due referenti di Adi Spa. L'Inail designa come referenti il dott. Lorenzo Cipriani e King. Valerio Galasso.
Adi SpA designa come referenti la dott.ssa Maria Dolores Lupo e l’ing. Sergio Palmisano.
 

ARTICOLO 4

Localizzazione dei corsi

I corsi si terranno presso le aule site presso il centro di formazione aziendale dello stabilimento Adi di Taranto che garantisce spazi conformi per il rispetto della normativa in materia di prevenzione dal Sars-Cov2.
 

ARTICOLO 5
Modalità di svolgimento

Inail elaborerà i contenuti del percorso formativo e provvederà alla progettazione e alla realizzazione del relativo materiale didattico.
Le docenze saranno assicurate da personale Inail inserito negli appositi elenchi dei formatori.
I corsi si svilupperanno sulla base dei contenuti individuati dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, secondo il programma elaborato dal Comitato di Coordinamento alla luce delle specificità rappresentate da Adi SpA. Adi SpA provvederà a sostenere le spese di gestione dell'aula, quelle per la duplicazione del materiale didattico per i discenti ed ogni ulteriore onere relativo all'organizzazione del percorso formativo.
Al termine di ogni edizione saranno effettuate delle verifiche volte ad accertare l'acquisizione delle competenze richieste, necessarie affinché INAIL possa procedere al rilascio degli attestati di frequenza.
 

ARTICOLO 6
Aspetti economici

I corsi di formazione saranno erogati sulla base delle vigenti tariffe INAIL, secondo il quadro regolamentare interno riguardante le attività di formazione rivolte a soggetti terzi, in particolare nell'ambito delle agevolazioni per corsi di formazione erogati senza oneri di gestione su richiesta di soggetti "monocommittenti" che prevedono una tariffa per aula di € 1.800,00 omnicomprensiva per giornata formativa pari a 8 ore o € 225,00 per ora di formazione.
I costi diretti ed indiretti, derivanti dagli oneri di gestione per le attività corsuali sono a carico di Adi SpA.
La tariffa comprende la docenza, la fornitura della copia master del materiale didattico in versione elettronica/cartacea (unico esemplare), le attestazioni di frequenza.
Le attività di carattere organizzativo per l'attuazione delle iniziative, comprese la duplicazione e riproduzione del materiale didattico (formato cartaceo, usb, ecc...) sono a carico di Adi SpA.
In considerazione delle 304 ore previste dal percorso formativo, il costo complessivo a carico di Adi SpA è pari a € 68.400,00 (sessantottomilaquattrocento euro) (Esenti da IVA).
I pagamenti avverranno al termine di ciascun corso, previa emissione di apposita fattura elettronica emessa dall'Inail e intestata a:
Acciaierie d'Italia S.p.A., Viale Certosa 239 - 20151 Milano, ***
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica sul conto corrente dell'INAIL tramite bonifico bancario presso: INTESA SAN PAOLO S.p.A. - AGENZIA ROMA EUR Conto corrente intestato a:
INAIL - Incassi Polo Inail di Formazione per la Prevenzione
***
L'Inail, in qualità di sostituto d'imposta, effettua regolarmente i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti sulle somme erogate al personale dipendente, compreso quello impegnato nelle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L'Inail provvederà direttamente alla realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione senza avvalersi di soggetti terzi.
 

ARTICOLO 7
Durata, recesso e risoluzione

Il presente Accordo ha validità 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende prorogato sino alla conclusione del percorso formativo così come articolato al precedente art.2.
Ciascuna parte può recedere dall'Accordo con comunicazione scritta da inviare all'altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata ai recapiti di cui al successivo art. 14 dando un preavviso di almeno tre mesi. In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già avviati. Resta impregiudicato, in tale ipotesi, il diritto al compenso qualora l'Inail abbia già erogato i corsi pattuiti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento delle clausole dell'Accordo, la parte adempiente potrà intimare a quella inadempiente per iscritto l'adempimento entro 30 giorni, con espressa previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l'Accordo si intenderà risolto di diritto.
 

ARTICOLO 8
Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, sia per l'attività di negoziazione dell'Accordo o comunque raccolti e/o condivisi in conseguenza e/o nel corso dell'esecuzione dell'Accordo (in seguito i "Dati Personali"), verranno trattati dall'altra parte, quale titolare autonomo del trattamento, esclusivamente al fine di:
(i) adempiere all'Accordo;
(ii) (ii) adempiere a obblighi normativi cui tale parte è soggetta; nonché

(iii) per la gestione di eventuali contenziosi che possano eventualmente insorgere tra le parti in relazione all'Accordo (poiché tale finalità corrisponde al legittimo interesse del titolare del trattamento).
Qualora ciò sia necessario per le attività di trattamento di cui ai punti (i) - (iii) che precedono, ciascuna parte potrà comunicare i Dati Personali a terzi, i quali li tratteranno come titolari autonomi del trattamento o responsabili del trattamento, a seconda dei casi.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n, 2016/679 ("GDPR", quali diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei Dati Personali inesatti o non aggiornati, il diritto di ottenere la cancellazione dei Dati Personali (quando, fra l'altro, i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati accolti o altrimenti trattati, salvo che la conservazione di tali dati sia necessaria per adempiere a obblighi di legge cui il titolare del trattamento è soggetto o per la gestione di eventuali contenziosi), il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare ed a trattare come riservate le informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, salvo diversamente stabilito per iscritto dalle parti.
 

ARTICOLO 9
Clausola sulla proprietà intellettuale

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni sia in formato elettronico che cartaceo, etc.), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dall'INAIL, costituisce proprietà intellettuale INAIL, che è responsabile dei contenuti e dell'utilizzo. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
 

ARTICOLO 10
Assicurazione

Ciascuna delle parti provvede per proprio conto e secondo le proprie normative per quanto riguarda l'assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni accaduti al rispettivo personale, nell'attuazione del presente Accordo.
 

ARTICOLO 11
Riservatezza

Le Parti si impegnano e garantiscono che il personale destinato allo svolgimento delle Accordo attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali essi verranno comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo ed in particolare a non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli elementi eventualmente resi disponibili per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo ed ad utilizzare dette informazioni esclusivamente ai fini di tale Accordo, salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto.
 

ARTICOLO 12
Modifiche e integrazioni

Ogni eventuale variazione al presente Accordo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
 

ARTICOLO 13
Aspetti legali

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari.
 

ARTICOLO 14
Comunicazioni

Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dal presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
- Per Acciaierie d'Italia:
Viale Certosa, n. 239 - 20151 Milano
Alla cortese attenzione della dott.ssa Maria Dolores Lupo e dell'Ing. Sergio Palmisano 
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- Per INAIL:
Corso Trieste, n. 29 - 70126 Bari
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ARTICOLO 15
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.


fonte: inail.it