Categoria: Documentazione istituzionale
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Accordo di collaborazione tra
Inail Direzione regionale per la Puglia e Acciaierie d’Italia S.p.A.


Premesso che:
- L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- Il D. lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- Il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall’art. 9 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., all’Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- L’Inail agisce in coerenza con il Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2020-2025 approvato in data 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con il Piano regionale della prevenzione in via di definizione e approvazione;
- Per la realizzazione delle attività di sviluppo di una omogenea e concreta funzione prevenzionale, l’Inail rilascia annualmente le Linee d’Indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell’Ente;
- Le Linee d’Indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) prevedono che per l’individuazione di soggetti qualificati partner, non ricompresi nell’art. 10 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con i quali avviare collaborazioni per la realizzazione congiunta di interventi prevenzionali è necessario avviare procedure di evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e parità di trattamento;
- Acciaierie d’Italia S.p.A. di Taranto è uno stabilimento siderurgico a ciclo integrale per la produzione di coils neri, laminati a freddo o zincati, lamiere, tubi SAW e tubi ERW, dotato di un proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato in conformità alla norma UNI ISO 45001;
Considerato che:
- Con Determina n. 5423 118Dig 421 del 30/09/2021 l’Inail Direzione regionale per la Puglia ha approvato l’Avviso pubblico regionale per la presentazione di manifestazioni di interesse alla realizzazione di iniziative progettuali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- L’Avviso è stato reso pubblico attraverso il sito istituzionale, sezione “avvisi e scadenze”;
- Con PEC del 05/11/2021, Acciaierie d’Italia S.p.A. ha presentato la manifestazione d’interesse per la realizzazione del progetto di prevenzione denominato “Informo: percorso informativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori in Acciaierie d’Italia”;
- Con Determinazione n. 7766 162Dig 619 del 23/12/2021 l’Inail, Direzione regionale per la Puglia, ha approvato l’esito valutativo delle manifestazioni di interesse ricevute e individuato, in considerazione delle disponibilità di bilancio, le proposte meritevoli di realizzazione;
- L’esito della valutazione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Inail sezione “avvisi e scadenze”;
Tutto ciò premesso e considerato:
l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Puglia, in seguito denominato “INAIL”, con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, rappresentato dal Direttore Regionale pro tempore Dott. Giuseppe Gigante, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia,
e
Acciaierie d’Italia S.p.A., in seguito denominata “AdI S.p.A.”, con sede legale in Milano, Viale Certosa, n. 239, nelle persone del Direttore del Personale, dott. Arturo Ferrucci, e del Datore di Lavoro dello stabilimento di Taranto, ing. Vincenzo Dimastromatteo, domiciliati per la carica presso la sede legale AdI spa;
in seguito denominate “parti”, con il presente Accordo concordano e stabiliscono quanto segue:

1. Finalità
La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di una campagna informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da realizzarsi presso lo stabilimento di Taranto attraverso l’utilizzo di supporti tecnologici interattivi ubicati presso i principali varchi di accesso e destinata a tutti coloro che accedono al predetto sito produttivo.
Il perseguimento di tali finalità sarà verificato in sede di “Tavolo di governance e gestione” di cui al successivo art. 6 secondo i seguenti parametri di valutazione: a) Analisi preliminare relativa all’acquisizione dati e informazioni sui luoghi, sulle modalità e tempistiche di accesso del personale e degli utenti anche in relazione alle presenze prevedibili, agli orari e alle condizioni meteo;
b) Individuazione delle soluzioni tecniche ed architettoniche più idonee al raggiungimento degli obiettivi; identificazione e sviluppo dei messaggi da trasferire;
c) Produzione ed installazione dei sistemi hardware e software a supporto del progetto; d) Realizzazione e diffusione di questionari di valutazione attinenti al progetto all’interno del sito.

2. Oggetto della collaborazione
Per il perseguimento delle predette finalità, le parti si impegnano a realizzare le attività previste dal progetto “Informo: percorso informativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori in AdI S.p.A. che allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Modalità di attuazione
Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti fasi operative:
1. Raccolta dei dati;
2. Sviluppo dati progettuali;
3. Progettazione dell’intervento;
4. Realizzazione delle opere;
5. Analisi e diffusione dei risultati.
E tal fine, l’Inail si impegna a:
a) supportare con le proprie competenze amministrative e realizzazione delle attività progettuali;
b) concedere il contributo di compartecipazione pari a (trentanovemilanovecentonovantotto/69) secondo quanto successivo articolo 7.
AdI S.p.A. si impegna a:
a) realizzare le attività progettuali;
b) garantire il contributo di compartecipazione pari a (trentanovemilanovecentonovantotto/69) secondo quanto successivo articolo 7.

4. Aspetti gestionali
Per la realizzazione delle attività progettuali le parti definiscono il piano di gestione economico, strumentale e di risorse umane, così come dettagliato al punto n. 11 dell’allegato progetto e relativo prospetto economico finanziario.
A tale riguardo, le Parti definiscono di rivedere in seno al Tavolo di governance e gestione di cui al punto n. 6 il piano economico finanziario qualora, per sopravvenuti motivi organizzativi, si rendesse necessario riformulare le modalità di svolgimento delle attività progettuali.

5. Durata
Il progetto avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e sarà concluso entro un anno secondo la seguente articolazione temporale:
- Fase 1 Raccolta dei dati (giugno luglio 2022)
- Fase 2 Sviluppo dati progettuali (settembre ottobre 2022)
- Fase 3 Progettazione dell’intervento (novembre dicembre 2022)
- Fase 4 Realizzazione delle opere (gennaio febbraio 2023)
- Fase 5 Analisi e diffusione dei risultati (marzo maggio 2023).
Le attività di comunicazione e diffusione delle acquisizioni progettuali caratterizzeranno l’intero arco temporale di svolgimento del progetto.

6. Organismo per l’attuazione
Per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione delle fasi progettuali è costituito il “Tavolo di governance e gestione” composto da quattro componenti effettivi, di cui due nominati dall’Inail e due nominati da AdI S.p.A. e da due componenti supplenti, di cui uno nominato dall’Inail e uno nominato da AdI S.p.A..
Il coordinamento del Tavolo è affidato all’Inail.
Il Tavolo avrà compiti di:
a) coordinamento delle fasi progettuali;
b) verifica intermedia e finale delle attività progettuali;
c) verifica finale degli obiettivi previsti;
d) validazione della documentazione di rendicontazione trasmessa all’Inail;
e) definizione di tutti gli aspetti legati al progetto che alla data della sottoscrizione del presente Accordo non possono essere previsti.

7. Contributo di compartecipazione a carico dell’Inail
Il contributo di compartecipazione a carico dell’Inail sarà corrisposto a conclusione delle attività progettuali previa verifica, da parte del competente Ufficio dell’Inail, della documentazione di rendicontazione presentata secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, e validazione da parte del “Tavolo di governance e di gestione” previsto dal precedente art. 6.
In fase di verifica intermedia potrà essere richiesta l’anticipazione del Contributo per un importo corrispondente alle spese sostenute per le attività sino ad allora realizzate.
La richiesta dovrà essere corredata da rendicontazione parziale, e relativa documentazione probante, elaborata secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, e sottoposta a verifica da parte del competente Ufficio dell’Inail e validazione da parte del “Tavolo di governance e di gestione” previsto dal precedente art. 6.

8. Aspetti legali
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari.
È fatto salvo, per ciascuna delle parti, il diritto di recesso connesso alla verifica dei risultati e/o dello stato di realizzazione, da comunicare all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata da inviarsi ai recapiti di cui al successivo art. 10 con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
Per cause di forza maggiore, non imputabili alle parti, sarà possibile concordare tra le parti stesse la modifica delle finalità e delle modalità attuative del progetto sulla base delle decisioni assunte dal “Tavolo di governance e di gestione” previsto dal precedente art. 6.

9. Registrazione
Il presente Accordo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso di uso, in base agli artt. 5,6, 39 e 40 del DPR 131 del 26/4/1986, a spese della parte che la richiederà.

10. Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, sia per l’attività di negoziazione dell’Accordo o comunque raccolti e/o condivisi in conseguenza e/o nel corso dell’esecuzione dell’Accordo (in seguito i “Dati Personali”), verranno trattati dall’altra parte, quale titolare autonomo del trattamento, esclusivamente al fine di: (i) adempiere all’Accordo; (ii) adempiere a obblighi normativi cui tale parte è soggetta; nonché (iii) per la gestione di eventuali contenziosi che possano eventualmente insorgere tra le parti in relazione all’Accordo (poiché tale finalità corrisponde al legittimo interesse del titolare del trattamento). Qualora ciò sia necessario per le attività di trattamento di cui ai punti (i) - (iii) che precedono, ciascuna parte potrà comunicare i Dati Personali a terzi, i quali li tratteranno come titolari autonomi del trattamento o responsabili del trattamento, a seconda dei casi.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”, quali diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei Dati Personali inesatti o non aggiornati, il diritto di ottenere la cancellazione dei Dati Personali (quando, fra l’altro, i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati accolti o altrimenti trattati, salvo che la conservazione di tali dati sia necessaria per adempiere a obblighi di legge cui il titolare del trattamento è soggetto o per la gestione di eventuali contenziosi), il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

11. Modifiche contrattuali e Comunicazioni
Eventuali modifiche del presente Accordo non saranno valide e vincolanti ove non siano state concordate fra le parti e non risultino da atto scritto.
Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dal presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
- Per Acciaierie d’Italia:
Viale Certosa, n. 239 - 20151 Milano
Alla cortese attenzione dell’Ing. Sergio Palmisano
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- Per INAIL
Corso Trieste, n. 29 - 70126 Bari
Alla cortese attenzione del dott. Lorenzo Cipriani
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

Allegati

Allegato 1 - Progetto*
Allegato 2 - Piano economico finanziario*


fonte: inail.it

* sito INAIL