Tipologia: CCNL
Data firma: 29 febbraio 1996
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Uniontessile e
Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhialeria, P.M.I.
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle
parti |
4 - Permessi
retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza. |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti
alle aziende produttrici di occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 29
febbraio 1996
Costituzione delle parti
In Roma, il 29 febbraio 1996, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della
Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio [
]
con la partecipazione di una delegazione di industriali del
tessile-abbigliamento [
] e con l'assistenza della Confapi - Confederazione
italiana della Piccola e Media Industria [
] e la Federazione Italiana dei
Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) [
] con l'assistenza della
Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl), la Federazione Italiana
Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) [
], l'Unione Italiana Lavoratori
Tessili e Abbigliamento - Uilta [
] è stato stipulato il presente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle
piccole e medie imprese associate all'Uniontessile.
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Controversie.
A - Controversie individuali.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo
saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro,
con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o del Delegato di
Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia
potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte
ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione e arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di
componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria
Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5
giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la
controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni
costituiranno - entro 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino
ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati
dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri
designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente
scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta dovrà essere richiesta la designazione al
competente Ufficio del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione e arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio
entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B - Controversie
interpretative e collettive.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del
presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per
l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni
nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni sindacali.
[
]
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale.
1 - Soggetti.
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato
alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle
Rappresentanze sindacali unitarie e ai Sindacati territoriali dei lavoratori
aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel
settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle
organizzazioni nazionali di categoria.
2 - Requisiti.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -
nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle
stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità e assumerà i contenuti
di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie e istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata
in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
Art. 7 - Sistema informativo e di relazioni industriali - Formazione
professionale - Imprese a dimensione europea.
Premessa.
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il presente contratto
recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo
sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo"
del 23 luglio 1993, sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni
sindacali, nonché dell'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993 sulle Rappresentanze
sindacali unitarie.
Esso pertanto aderisce a una visione di politica dei redditi quale strumento
indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente
equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento
dell'inflazione e dei redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazioni che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su
temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la
competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione,
individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare
posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato
sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con
diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle
prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi
collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a
favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una
gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente
le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, la quale, come
fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e
ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e
responsabilità derivanti da norme di legge, di Accordi Interconfederali e del
contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove
professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni
tecniche e organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali. Tutto
quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire
lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione -
Investimenti - Formazione.
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni
conoscenze della realtà produttiva e occupazionale e la verifica delle
rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione
del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci
rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo -
attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la
individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del
sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il miglioramento
della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione
delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto
delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme
restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità
e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di
favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il
sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti
significativi e la realtà evolutiva del settore:
1 - A livello Nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle
Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro,
informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi
insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei
comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.93
e del
31.1.95
sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e
allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/91 nonché delle
eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le
possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- all'evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di
nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni
aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
- alla dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore;
[
]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare
riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie,
dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle
politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in
armonia con quanto previsto dal d.lgs. n. 626/94;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e
di localizzazione nel Mezzogiorno;
[
]
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche ed esigenze
formative.
Le parti potranno, ove dall'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità,
istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di
coordinamento e approfondimento, anche al fine di dar vita all'attivazione
congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi
pubblici, nonché, per quanto concerne la formazione, della Commissione centrale
bilaterale di cui all'Accordo Interconfederale sulla formazione professionale.
2 - A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di
una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle
Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di
categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un
apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[
]
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.93
e del
31.1.95
sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e
allo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/91 nonché delle
eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le
possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
[
]
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
[
]
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo
scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le
attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare
riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa
dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive
Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche
attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con
l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli
Accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori
conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per
consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle
nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni,
essi saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti e agli
Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai
sensi dell'Accordo
interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché
nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate
esigenze del settore;
- iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di
lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. 626/94,
utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità, che
saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica
nazionale di cui all'art. 20.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo
numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3 - A livello Territoriale (Provinciale o Comprensoriale), di
norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni
imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, quanto
previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente
individuate tra le parti, con verifica biennale, a livello regionale o
nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore
produttivo. Tale attività di individuazione ha consentito di riscontrare una
significativa concentrazione di aziende del settore nella provincia di Belluno;
in questa area, anche ai sensi di quanto stabilito dall'Accordo Nazionale del 3
marzo 1994, le parti a livello locale daranno vita, con carattere sperimentale,
a iniziative tra cui la realizzazione di un Osservatorio che operi nell'ambito
di quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro. Le modalità operative del
costituendo Osservatorio saranno definite in sede territoriale,
dall'Associazione industriale e dalle Organizzazioni sindacali competenti a tale
livello, in relazione alle specificità del territorio interessato, anche con
riferimento alle iniziative inerenti il distretto dell'occhiale.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche
del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di
informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di
disaggregazione dei dati.
4 - Il livello aziendale di informazione è articolato in tre
momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico- sociali
dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale;
c) informazioni riguardanti il sistema di imprese europee.
Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a
sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione
bilaterale, un migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il
processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa
per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale
imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle
Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno, nel
corso di un apposito incontro, alle RSU e alle Organizzazioni medesime
informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi e alla
struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali e a
rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a
miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando
l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui
programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove
produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti
a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno
oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate
nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi
interconfederali del
20.1.93
e del
31.1.95
sui contratti di formazione e lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e
lo stato di applicazione delle leggi n. 903/77 e n. 125/91 nonché delle
eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le
possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico e organizzativo,
nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto
dal d.lgs. 626/94.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo
di consentire alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di
categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione,
alle problematiche della formazione e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio
nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso
l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta.
Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di
finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti
pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono
che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano
espressamente richiamare il requisito della applicazione del CCNL di pertinenza.
Imprese a dimensione europea.
In relazione alla
direttiva U.E. 94/45
le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni
industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a
dimensione europea, in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa,
demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema
informativo contrattuale adottato per il settore, anche alle Organizzazioni
sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari
delle informazioni di cui alla
direttiva 94/45
da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della
società capogruppo, secondo le procedure che saranno fissate nei relativi
accordi aziendali.
Art. 8 - Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a
lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel
ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi
debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di
eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del
contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti
esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi,
nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace
tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per
conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo
restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere
incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica
responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di
commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel
territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende
terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di
lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70
dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a
richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle
previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo
aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui
nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno
precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da questi applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente
competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una
Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti
compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla
valutazione del fenomeno.
- A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione
della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi
relativamente a fasi di lavoro presenti nel ciclo produttivo aziendale e
l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda
committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla
Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei
12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende
terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano
e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per
individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e
delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più
opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della
situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far
regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la
Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale
problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende
committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche
settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni
aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o
riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure
di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia,
dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo
delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del
fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il
contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì,
quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In
caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione
territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si
intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86)
l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno
dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a
disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle
aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione
del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino
per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e
delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace
possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo
scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere
iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela
della occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle
relazioni sociali e industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante
l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le
Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti,
per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale
normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre
Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale.
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti
hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al
lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo
occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono
un'attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al
lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte
committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di
leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento
previste dalle norme esistenti.
Art. 9 - Mobilità
interna della manodopera.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 70 dipendenti informeranno
preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non
temporanei nell'ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in
cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali
esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Le RSU potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo
entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Chiarimento a verbale.
Fermo restando che gli spostamenti del personale saranno effettuati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, le parti
riconoscono che il migliore utilizzo delle prestazioni di lavoro, attraverso la
mobilità interna, è funzionale al comune obiettivo del raggiungimento di più
elevati livelli di produttività, di efficienza aziendale e di professionalità.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1. Costituzione e
funzionamento della RSU
Per la costituzione e il funzionamento della RSU si applica l'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, ed eventuali sue future
modifiche, con le specificazioni e integrazioni di seguito riportate.
[
]
5. Compiti e funzioni.
La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 e ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le
materie e con le modalità previste dal presente contratto.
Art. 11 -
Commissione interna e delegato d'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati di fabbrica è fatto
richiamo agli accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste
dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il
Delegato di Impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
Art. 12 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione
di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[
]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[
]
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno dieci
dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Art. 14 - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicazioni inerenti a notizie di interesse sindacale e del lavoro.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione - Visite
mediche.
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 18 - Contratto a termine.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo
indeterminato.
Il contratto a termine è consentito - oltre che nelle circostanze e con le
modalità fissate dalle leggi vigenti - secondo la normativa di cui ai commi
seguenti.
[
]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo
determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi
concordate, procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle
Rappresentanze sindacali unitarie relativamente al numero dei rapporti a
termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa
durata.
Art. 19 -
Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Art. 21 - Inquadramento unico dei lavoratori.
Commissione paritetica.
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, che
provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche e
organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della
struttura dell'attuale sistema di inquadramento, anche nell'ottica di giungere
al superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle
Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché le possibilità e i
tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.
Art. 24 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40
settimanali, di norma distribuite su 5 giorni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge per gli effetti da esse previsti.
Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali la riduzione di orario annua
complessiva sarà pari, a decorrere dall'1.1.90, a:
- 56 ore in ragione d'anno per i lavoratori giornalieri;
- 48 ore in ragione d'anno per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla ex
festività nazionale del 2 giugno.
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno
notturno, matureranno, al raggiungimento di n. 50 notti l'anno di prestazione
effettiva, una ulteriore riduzione di orario pari ad 8 ore con decorrenza
dall'1.10.94. Ai fini del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene
conto della prestazione effettuata nell'anno solare precedente.
Il pacchetto di ore di cui sopra sarà utilizzato prioritariamente nei periodi di
minore attività produttiva previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e
le RSU, tenuto conto delle esigenze produttive e tecnico-organizzative, nonché
delle esigenze dei lavoratori.
Il lavoratore potrà utilizzare, compatibilmente con le esigenze di lavoro, tale
pacchetto di ore, o parte di esso, con permessi individuali, facendone richiesta
con 48 ore di preavviso.
Per i lavoratori non addetti a turni, l'orario di lavoro settimanale, in
relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, potrà essere
fissato a 39 ore assorbendo il monte-ore di riduzione annua di 48 ore.
In tal caso la distribuzione dell'orario settimanale suddetto sarà definita
tempestivamente tra Direzione e RSU.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi
secondo le norme di legge.
Art. 26 - Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro.
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1° comma dell'art. 24 potrà essere
realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali,
con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera
azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40
settimanali e non oltre le 48 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per
ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà
prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei
periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno
compensate con le seguenti maggiorazioni:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- 18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di paga
nel quale le ore suddette sono prestate.
La maggiore e la minore durata della prestazione lavorativa rispetto all'orario
contrattuale settimanale non comporteranno modifiche né del divisore di cui
all'art. 36 né della retribuzione normale mensile.
La direzione aziendale procederà, di norma annualmente, alla comunicazione alle
RSU del programma d'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di
superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti
riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite
congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e RSU.
Gli eventuali scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a
conoscenza delle RSU.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il
diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far
fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a
rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo
dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 27 -
Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato
oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello
connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 26.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario
di legge.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro
il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte
annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di
lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU.
Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 180 saranno recuperate su
richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in
date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in
date da indicare dall'azienda.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo non avrà luogo solo nei
casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e
comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale
il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si
procederà, su richiesta di una delle parti, presso la competente sede
territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per
la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione
del lavoro o aumento della occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché
per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi
dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di
impedimento.
Su richiesta delle RSU le aziende daranno attualmente notizia del livello di
utilizzo del monte ore aziendale di cui al terzo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo e nelle festività elencate nell'articolo 31.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dei
lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a
norma di legge.
Il lavoro notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti
previsti dalle leggi vigenti in materia.
[
]
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione
aziendale.
[
]
Procedura
per il lavoro straordinario di produzione.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità
(ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento dei
campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche), a fronte di
disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inadeguate, si
seguirà la seguente procedura: la direzione ne darà notizia in tempo utile alle
RSU. Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno
all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la
disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazioni a verbale comuni agli artt. 24, 26 e 27.
1) Le parti riconoscono che le disposizioni introdotte con il presente contratto
in materia sia di procedure per il ricorso al lavoro straordinario che di
flessibilità dell'orario normale di lavoro sono state concordate al fine di
migliorare il livello di competitività delle imprese, anche a sostegno
dell'occupazione.
Le parti si danno inoltre atto che l'attuazione della flessibilità dell'orario
normale di lavoro potrà favorire il contenimento, nei periodi di superamento
dell'orario settimanale, del ricorso al lavoro straordinario o al decentramento
anomalo per le fasi di lavorazione interessate.
2) Allo scopo di favorire una corretta applicazione della normativa inerente
l'orario di lavoro (riduzione orario, flessibilità, straordinario) le parti
convengono di verificarne l'attuazione in occasione dell'incontro previsto nel
capitolo "Sistema di informazioni" del presente contratto.
Art. 29 - Lavoro a turni.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi
compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 24 l'orario ordinario contrattuale
sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo
di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei
ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della
mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze
per permessi retribuiti.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di
mezz'ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[
]
Le modifiche dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso
collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovrà comunque fruire
all'atto del passaggio a diverso turno di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se
compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo
delle squadre e inoltre il suo inizio e il suo termine coincidano con l'inizio e
col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque il limite di
uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà
effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui
all'art. 24.
Art. 30 - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di
domenica, potendosi far cadere in altro giorno della settimana soltanto nei casi
previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non
sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il
riposo compensativo.
Art. 32 - Recupero delle ore
perdute.
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro
perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste della attività
lavorativa, convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 24 giorni
lavorativi susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di
un'ora al giorno.
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSU annualmente e/o semestralmente,
in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento
alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e quantità delle
ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per
riduzione di orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati
congiuntamente tra la Direzione e le RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure
concordate con il presente contratto (permessi per riduzione di orario, modalità
applicative della flessibilità, ex festività, ferie).
[
]
Art. 40 - Portatori di
handicap e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi
e dei portatori di handicap nell'intento di facilitare il loro inserimento in
posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative,
convengono di favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche
con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità
tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione
aziendale e la RSU, saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al
fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai
corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati
dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea
occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni
interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato
l'avviamento in altra unità produttiva.
[
]
Art. 43 -
Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore
saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali,
fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo
rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti
il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà adibito a
mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, compatibilmente con le
esigenze tecnico- organizzative dell'azienda.
[
]
Art. 44 - Tutela della maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla
tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri [
]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché ai lavori
pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n.
1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo
di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici
saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte
nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il
disposto dell'art. 6, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla
tutela delle lavoratrici madri.
[
]
Art. 50 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori -
Rappresentanti per la sicurezza.
1. Premessa -
Doveri delle aziende e dei lavoratori.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto
delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e
dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 19 settembre
1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità,
per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di
igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela
come previsto dall'art. 3 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; in relazione
alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In
particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma
dell'art. 5 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza
delle disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini
della protezione collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei
macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei
preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro,
nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione
individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla
consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti
per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori
interessati.
- Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie
che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti,
macchinari e attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di
utilizzo di sostanze nocive e pericolose, e ogni altro evento suscettibile di
generare situazioni di pericolo.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta
dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche
omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche
omogenee".
2 - Rappresentanti per la
sicurezza.
In applicazione dell'art. 18 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo
Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la
sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità
produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la
sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per
la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per
la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la
sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), limitatamente a quelle che occupano
da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la
sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. ..... del
vigente contratto nazionale di lavoro, ove tale carica sindacale risulti
attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella rappresentanza
sindacale unitaria.
3 - Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), fatta eccezione per il caso di
assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per
la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 12 del vigente
CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggiore numero di voti espressi. Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra
di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio
delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è
comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono
essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), c), d) ed e) i rappresentanti per
la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza
Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la
sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per
l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei
rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i
rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro
interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le
proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale
ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua
funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le
procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti
inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve
essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione,
per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo
paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall'accordo
interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle
RSU.
4 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per
la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lett. a), al rappresentante per la sicurezza
spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno
solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a
30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in
relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare
significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi
risulti insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza
dell'anno solare susseguente, fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lett. c), per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per
la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i
permessi già previsti per le RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70
ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lett. b), d) ed e), per l'espletamento dei
compiti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i
rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente
normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi
retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a
concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per l'espletamento degli
adempimenti previsti dai punti b), c) d), g), i) ed l) dell'art. 19 del d.lgs.
19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello
aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del
rischio ambientale.
5 -
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta all'art. 19 del d.lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni:
A - Accesso ai luoghi di
lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro
le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B - Modalità di consultazione.
Laddove il d.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo
necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche
oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale di
consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo
la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del d.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30
giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la
rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle
rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni
firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacali in azienda può designare uno o più
soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,
comma 6 del d.lgs. n. 626/94.
C - Informazioni e
documentazione aziendale.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del
citato d.lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei
rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai
sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le
informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure
di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza
segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di
lavoro e in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e
deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1°
del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
6 -
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art.
19, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del
datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a
quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle
aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano
rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
prevede una integrazione della formazione.
In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato
ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere
definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio
di cui al vigente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata
del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore
per il diritto allo studio.
7 - Riunioni periodiche.
In applicazione all'art. 11 del d.lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste
dal comma 1 sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su
un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
8 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3
giorni, compreso quello dell'evento.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e
partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione
e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del d.lgs. 19
settembre 1994 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal
datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche
indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne
visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello
specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
9 - Lavoratori addetti
ai videoterminali.
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati
dall'art. 51, primo comma, lett. c) del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua
attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo
di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha
diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa
al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a
lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della
mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla
presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire
delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
10 - Per quanto non espressamente regolamentato
dal presente articolo, si fa riferimento al d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e
all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Art. 51 - Disciplina aziendale.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella
organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come
previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione
tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili
equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun
lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[
]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[
]
Art. 52 - Regolamento
interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con
quelle previste dal presente contratto.
Art. 53 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del
materiale.
Quanto affidato al lavoratore per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili,
parti ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli
accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture o deterioramenti. Per
garantire la conservazione del predetto materiale il lavoratore dovrà disporre
di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria
responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell'Azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza il lavoratore
potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. [
]
Delle macchine utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo
lavoro, il lavoratore non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato
per l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli
a modifiche e a trasformazione se non esplicitamente autorizzato.
[
]
Art. 54 - Provvedimenti
disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore nell'interno della fabbrica risulti
censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a
seconda della gravità delle infrazioni, adottati nei suoi confronti
provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al
compimento dei doveri, e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse
inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con
l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella
sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva
indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra
sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, le
eventuali sanzioni dell'organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori
ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 non escludono la
possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari; l'applicazione di
provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto
delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è
correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle norme
riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei
lavoratori.
1) L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di
appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel
contegno verso i superiori e i compagni di lavoro, nella diligenza del
lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di
mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico
carattere ammonitori, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi,
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile
del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la
mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato,
potranno essere inflitte al lavoratore una multa, fino ad un importo equivalente
a due ore di paga compresa l'indennità di contingenza, oppure, nei casi di
maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre
giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno
essere inflitte al lavoratore:
[
]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro, non
avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia
recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso, e del
materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o
determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la
riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento
del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[
]
h) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e
sicurezza, previste dall'art. 5 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
[
]
3) Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza
preavviso né indennità sostitutiva, può essere adottato nei confronti del
lavoratore che commetta infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro
che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni
delittuose connesse col rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento:
[
]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di
lavori o di ordini, che implichino pregiudizio alla incolumità delle persone o
alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto
dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti
violenti;
d) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo
alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o,
comunque, abbiano arrecato un danno rilevante alla azienda;
e) quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello
stabilimento allorché detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione
di apposito cartello (ciò in considerazione delle particolari caratteristiche
dell'industria cui si riferisce il presente contratto, rilevato che il materiale
usato per la produzione è di particolare infiammabilità);
[
]
i) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori;
l) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l'esistenza
del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del
lavoratore, la prosecuzione del rapporto.
[
]
Art. 61 - Disciplina
dell'apprendistato.
È apprendista il lavoratore in età compresa tra i 14 e i 20 anni, che venga
assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la
capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo
dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad
economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a
lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio,
ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e
gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[
]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato
per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto,
sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e
l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
[
]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire al lavoro
straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro
e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di
miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le
norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica
per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le
mansioni previste dal presente CCNL.
[
]
Parte Operai
Art. 63 - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il
cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, secondo le possibilità
tecniche e gli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente
interessate.
[
]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per
affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del
compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[
]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro
dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il
rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la
dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e
disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di
cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di
fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all'esame di un organo
tecnico paritetico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale
organo ha facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai
fini dell'esame della controversia. Contro le decisioni del predetto organo
tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori organizzazioni.
Art. 64 - Lavoro discontinuo.
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi, ai fini della presente
normativa, esclusivamente i portinai e i custodi che non svolgono altre
mansioni, l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 50 ore
settimanali.
Per i custodi e i portieri fruenti di alloggio nello stabilimento, o nelle
immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 60
ore settimanali.
[
]
Art. 66 - Ferie.
[
] non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[
]
Art. 69 - Abiti da lavoro.
L'operaio deve presentarsi provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se
il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito di lavoro o di parti
di esso, l'azienda concorrerà in ragione del 40% della spesa necessaria per il
rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logorate.
[
]
Parte Qualifiche speciali o intermedie
Art. 76 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[
]
Art. 80 - Richiamo a disposizioni varie della regolamentazione degli operai.
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono
richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per
gli operai, ad eccezione delle norme relative all'art. 63.
Parte Impiegati
Art. 85 - Ferie.
[
]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di
giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato
con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione
globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
[
]
Parte allegati
Allegato 4. Regolamento del lavoro a domicilio
Art. 1 -
Definizione del lavoratore a domicilio.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione
di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o
più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie
o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di
quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è
tenuto a osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di
esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo
lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera
lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni
di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso
esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Art. 1/bis.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o
l'incolumità del lavoratore o dei suoi familiari.
[
]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi della opera di
mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
Art. 2 - Libretto
personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alle vigenti leggi
in materia, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale
libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne
ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
Art. 4 - Retribuzione.
[
]
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in
esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni
Territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati,
tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento
economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe
mansioni all'interno della azienda o delle aziende interessate.
Nelle zone dove è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti
di cui al primo comma potrà inoltre chiedere la costituzione di apposite
commissioni paritetiche che si riuniranno, periodicamente, a seconda delle
necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro
aggiornamento.
Per i lavori commissionati a domicilio per i quali, entro tre mesi - che
decorreranno dal momento in cui la commissione viene investita del problema da
una delle parti interessate - non sia stata definita la tariffa di cottimo a
livello territoriale (provinciale o zonale), le tariffe stesse saranno
determinate a livello aziendale con le RSU.
Nell'ambito dei tre mesi, prima di demandare la trattativa a livello aziendale,
su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni Nazionali firmatarie del
presente contratto, informate in tempo utile, si faranno carico di intervenire
per tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito di stabilire le
tariffe di cottimo di determinate prestazioni. In ogni caso le tariffe di
cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSU per i lavori che
presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.
Art. 5/bis - Sistema di
informazioni.
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali
l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto
1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai
lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e
tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che
effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno
essere tempestivamente aggiornati. Le aziende inoltre forniranno alle RSU tutti
i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Unitarie
possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al
lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui
livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli
organismi sindacali territoriali.
[
]
Art. 9 - Norme generali.
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione
del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal
presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili
con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente
legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il
lavoratore a domicilio per tutto quanto riguarda l'applicazione delle leggi e
dei contratti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca
comunicazione della composizione delle commissioni di cui all'art. 5 della legge
18.12.73 n. 877 oltre che all'art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi
congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione
delle citate Commissioni.
Art. 10 -
Partecipazione ai lavori delle RSU.
Uno o più lavoratori a domicilio, designati dalle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, fra quelli che prestano la loro opera
esclusivamente per l'azienda interessata parteciperanno ai lavori delle RSU.
Il numero di tali lavoratori sarà proporzionale al numero dei lavoratori a
domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'azienda,
secondo il seguente rapporto: 1 ogni 50 lavoratori a domicilio con un massimo di
7.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoratori è fissato nella
misura di un'ora all'anno per ciascun lavoratore a domicilio con un minimo di 16
ore annue procapite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia
avvenuta da parte di ciascuna organizzazione sindacale; tali ore verranno
retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di
contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Protocolli
Protocollo n. 2 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sulla opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un
ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere
assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso
quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi che dovessero
insorgere a tale riguardo saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento,
le parti convengono di allegare al presente contratto la
risoluzione del
Consiglio della CEE del 29.5.90.