Regione Friuli Venezia Giulia
Deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2022, n. 766
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, art. 99, comma 1. Nuove modalità di trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili.
B.U.R. 8 giugno 2022, n. 23

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare:
• l’articolo 99 e, segnatamente, i seguenti commi:
• comma 1, che dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Azienda Sanitaria e all’Ispettorato Territoriale del lavoro, nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;
• comma 1.1, il quale stabilisce che i soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente;
• comma 2 rubricato “Monitoraggio dei cantieri” che prevede, per quanto riguarda i lavori pubblici, che la PA o il responsabile dei lavori invii, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Azienda Sanitaria e all’Ispettorato Territoriale del lavoro, ma anche al Prefetto;
• comma 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza;
• l’articolo 54, che dispone che la trasmissione della documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi;
• l’allegato XII: che individua il contenuto della notifica preliminare:
1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
4. natura dell’opera;
5. responsabile(i) dei lavori (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
6. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
7. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i));
8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere;
12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori (€);
VISTO il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 149 concernente “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ed in particolare l’art. Art. 2- sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante), comma 2, lett. l) e q);
RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 2365 del 27 novembre 2015 che ha approvato il Piano regionale della Prevenzione 2014 - 2019;
DATO ATTO che il suddetto Piano ha previsto lo sviluppo di un applicativo informatico per la trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri alle Aziende Sanitarie e agli altri enti competenti, il cui ulteriore sviluppo avrebbe permesso il miglioramento della programmazione e dell’efficacia dell’attività di vigilanza in ambito edilizio;
RILEVATO che la trasmissione della comunicazione della notifica preliminare di avvio lavori di cui all’articolo 99, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può avvenire in formato cartaceo o attraverso il portale regionale dello Sportello unico attività produttive (in breve SUAP), laddove il Comune in cui avvenga l’intervento vi abbia aderito;
RITENUTO necessario assicurare che il patrimonio informativo rappresentato dal contenuto della notifica preliminare sia reso immediatamente fruibile agli organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie, agli Ispettorati Territoriali del Lavoro territorialmente competenti, al Prefetto, nonché agli altri soggetti individuati dalla normativa di settore nei casi ivi previsti;
ATTESO che il sistema di invio informatizzato delle notifiche garantisce le seguenti funzionalità:
• registrazione dell’attività di controllo connessa alle diverse aziende,
• fruizione da parte degli organi di vigilanza e degli organismi paritetici;
PRESO ATTO che, a tal fine, la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2019, ha commissionato a INSIEL la realizzazione di un applicativo per la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri alle Aziende Sanitarie e agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, da parte del committente o del responsabile dei lavori;
PRESO ATTO, altresì, che in data 04 maggio 2022 gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, le Aziende Sanitarie del Servizio sanitario regionale, i Prefetti e le Casse Edili, in qualità di soggetti territorialmente competenti a ricevere la notifica preliminare in parola, hanno visionato ed approvato l’applicativo ed il funzionamento dello stesso concordando sull’opportunità e sull’efficacia degli stessi;
ATTESO che l’obiettivo della Regione, attraverso lo sviluppo del Portale informatizzato delle notifiche, è attuare l’informatizzazione della notifica preliminare agli Enti destinatari della stessa, inclusi gli Organismi Paritetici del Comparto Edilizia;
RILEVATO che la notifica preliminare deve essere indirizzata contestualmente all’Azienda Sanitaria e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al Prefetto territorialmente competenti, al ricorrere di determinate condizioni;
RITENUTO di disporre che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali aggiornamenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori all’Azienda Sanitaria, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, avvenga, prima dell’inizio dei lavori e nei casi previsti dalla norma di legge, mediante il Portale regionale delle notifiche cantieri, utilizzando la piattaforma web raggiungibile all’indirizzo https://portalecantieri.regione.fvg.it/wp
RITENUTO di stabilire:
• che a partire dal 15 giugno 2022 le notifiche potranno essere inviate in formato elettronico tramite Portale agli Enti competenti e che contestualmente è avviata la fase di sperimentazione di tale modalità di trasmissione, in alternativa a quella cartacea;
• che dal 1° gennaio 2023 la trasmissione informatizzata sarà, invece, l’unica modalità utilizzabile per la trasmissione delle notifiche preliminari e degli eventuali aggiornamenti, ex art. 99, comma 1, D.Lgs 81/2008, agli Enti competenti in quanto le stesse notifiche non potranno più essere inviate su supporto cartaceo;
• che il contenuto delle notifiche preliminari inserite on line sia fruibile da parte delle Aziende Sanitarie, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, delle Prefetture e delle Casse edili tramite il Portale regionale notifiche cantieri raggiungibile al seguente indirizzo https://portalecantieri.regione.fvg.it/wp in modalità consultazione e interrogazione della banca dati;
RITENUTO di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, recante “Manuale utente - Portale regionale notifiche Cantieri”, che illustra la procedura da utilizzare per la notifica preliminare dei cantieri edili ex art. 99, commi 1 e 1.1, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, attraverso l’utilizzo del Portale di cui sopra della Regione Friuli Venezia Giulia;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale; tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all’unanimità,

 

DELIBERA

• di disporre che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali aggiornamenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori all’Azienda Sanitaria, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al Prefetto territorialmente competenti, come da art. 99, comma 1, del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, avvenga, prima dell’inizio dei lavori e nei casi previsti dalla norma di legge, mediante il Portale regionale notifiche cantieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, utilizzando la piattaforma web raggiungibile all’indirizzo https://portalecantieri.regione.fvg.it/wp
• di stabilire che a partire dal 15 giugno 2022 le notifiche potranno essere inviate in formato elettronico tramite il suddetto Portale, e dalla medesima data è avviata la fase di sperimentazione di tale modalità di trasmissione, in alternativa alla trasmissione agli Enti di cui all’art. 99 comma 1 del D.Lgs 81/08 in forma cartacea;
• di stabilire che dal 1° gennaio 2023 la trasmissione informatizzata sarà l’unica modalità utilizzabile per la trasmissione delle notifiche preliminari e degli eventuali aggiornamenti agli Enti di cui all’art. 99 commi 1 e 1.1 del D.Lgs 81/08, in quanto le stesse notifiche non potranno più essere inviate su supporto cartaceo;
• di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, recante “Manuale utente - Portale regionale notifiche Cantieri”, che illustra la procedura da utilizzare per la notifica preliminare dei cantieri edili ex art. 99, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, attraverso l’utilizzo del Portale di cui sopra della Regione Friuli Venezia Giulia;
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegato - Manuale utente - Portale regionale notifiche Cantieri