Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 giugno 2022, n. 21843 - Amputazione della falange durante l'intervento di sblocco del tornio pluriutensile. Mancanza di qualsiasi sistema protettivo del macchinario


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 16/12/2021
 

Fatto




1. T.N., per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, all'esito di giudizio ordinario, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 40, comma 2, 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all'art. 583, comma 1 n. 2, cod. pen., perché, quale datore di lavoro dell'infortunato, dipendente della S.K.F. INDUSTRIE S.p.A., presso lo stabilimento di Airasca, per colpa generica nonché per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in specie, dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 81/2008), cagionava a M.V. lesioni personali gravi, consistite nell'amputazione parziale della falange ungueale del terzo dito della mano sinistra. Il lavoratore riportava le suddette lesioni allorché, intervenendo per sbloccare il tornio pluriutensile privo di sistemi protettivi che impedissero l'accesso alle zone pericolose ovvero che arrestassero i movimenti pericolosi, entrava nella zona di scarico dei pezzi dove erano presenti le parti in movimento. Reato aggravato dall'aver cagionato l'indebolimento permanente dell'organo della prensione e di avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (il 04/07/2014).
2. Con un unico, articolato, motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 40 cod. pen., nonché la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, anche in ordine ai principi che reggono la riferibilità soggettiva di un evento ad uno specifico agente. La Corte di appello non ha tenuto conto delle circostanze ammesse dal lavoratore stesso sulla avvenuta formazione/informazione sulle mansioni alle quali era adibito e ai rischi connessi; sulla avvenuta dotazione di un kit di disinceppamento: circostanze tutte da rendere ardua una prevedibilità da parte dell'imputato. Né può richiedersi un controllo continuo del datore di lavoro, trattandosi poi, nel caso di specie, di una struttura articolata e comportante centinaia di lavoratori e numerosi livelli intermedi.
3. Il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso.


 

Diritto




1. Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi assai generici, non idonei, come tali, a contrastare le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata.
2. La Corte di Torino ha già evidenziato che i motivi di gravame non si confrontavano minimamente con il punto nodale della vicenda, ben valorizzato dal Tribunale, costituito dal fatto che il tornio pluriutensile sul quale il M.V. doveva operare era pericoloso, in quanto, come contestato nel capo di imputazione, sprovvisto di qualsivoglia sistema protettivo atto ad impedire l'accesso alle zone pericolose ovvero l'arresto dei movimenti pericolosi, con la conseguenza che il dipendente, intervenuto per sbloccare la macchina, era entrato nella zona di scarico dei pezzi ove erano presenti le parti in movimento che determinarono l'amputazione della falange. L'assenza, al momento dell'infortunio, di dispositivi di sicurezza idonei ad efficacemente segregare gli organi lavoratori del macchinario - pacifica e non contestata - era stata oggetto di prescrizione da parte della Asl, tanto che a seguito del sinistro il datore di lavoro aveva dotato il tornio di ampi ripari, parzialmente trasparenti, in parte fissi ed in parte apribili, muniti di dispositivo di interblocco, che fermavano automaticamente la macchina in caso di apertura per il recupero di un pezzo.
Di qui l'accertamento della specifica violazione della norma cautelare contemplata dall'art.71, comma 1, del d. lgs.n.81/2008, oltre alla significativa tolleranza verso una prassi scorretta seguita dal lavoratore, e dunque l'omissione dell'obbligo di vigilanza sull'adempimento delle prescrizioni formative ed informative fornite dall'azienda riguardanti l'uso dei macchinari.
3. A fronte di tale ricostruzione dell'accaduto e dell'ineccepibile valutazione della Corte territoriale circa il nesso di causalità tra la condotta omissiva datoriale e l'infortunio per cui è processo, la difesa omette di argomentare sulle ragioni per le quali ritiene violato il rapporto di causalità, o meglio "i principi che reggono la riferibilità soggettiva di un evento ad uno specifico soggetto agente, ovvero, come nella fattispecie, ad un emittente" (così testualmente a pag.5 dell'atto impugnatorio), ponendosi ancora il problema della "non responsabilizzazione oggettiva" (così a pag.7), concetto del tutto estraneo alla vicenda per cui è processo.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende che si determina in tremila euro.

 

P.Q.M.
 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2021