Cassazione Civile, Sez. 3, 08 giugno 2022, n. 18427 - Infortunio durante la pulizia della macchina cubettatrice a causa del malfunzionamento dell'interruttore di spegnimento. Responsabilità presunta e onere della prova


 

 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MOSCARINI ANNA
Data pubblicazione: 08/06/2022
 

 

Considerato che:
1. S.R. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la società Doria SpA, di cui era dipendente, per sentirne accertare la responsabilità per i danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro di cui era stato vittima, allorchè, pulendo una macchina cubettatrice presso lo stabilimento di Angri, a causa del malfunzionamento dell'interruttore di spegnimento del macchinario, aveva subìto un'importante lesione al braccio destro.
2. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con la convenuta, preso atto che il danneggiato aveva ricevuto un indennizzo dall'Inail, qualificò la domanda quale volta a provare un danno differenziale di natura extracontrattuale di cui però non ravvisò la prova, non avendo il danneggiato provato né la colpa della convenuta né il nesso causale né la misura dell'indennizzo percepito dall'Inail.
3. Con l'atto di appello il S.R. contestò che il giudice non avesse fatto riferimento alla responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e non avesse ritenuto provato il danno e il nesso causale, in assenza di prova, da parte del datore di lavoro, dell'esistenza di una causa a sé non imputabile.
4. La Corte d'Appello di Salerno, per quanto ancora qui di interesse, con sentenza del 26/11/2018, ha rigettato l'appello applicando il principio di legittimità secondo il quale "In tema d'azione per il risarcimento del danno subìto in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale. Per la proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale, occorre, poi, che la domanda sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, ossia occorre una qualificazione espressa della domanda e non la semplice prospettazione dell'inosservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro dipendente. Da quanto premesso deriva che, nel caso in cui la domanda sia ambigua e non emerga da essa la menzionata scelta del danneggiato, la domanda stessa deve essere interpretata, in base al "petitum" ed alla "causa petendi", come una causa di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ." (Cass. U, n. 99 del 12/3/2001).
La Corte ha ritenuto che, dalla lettura complessiva dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non emergesse alcuno specifico addebito da parte del danneggiato nei confronti della società datrice di lavoro che potesse consentire di qualificare l'azione ai sensi dell'art. 2087 c.c., di guisa che, dovendosi ipotizzare una responsabilità extracontrattuale, della stessa mancavano gli elementi.
5. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha disposto sulle spese in ragione della soccombenza, S.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito la società Doria SpA con controricorso.
La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c.
 

Ritenuto che:
1. Con il primo motivo di ricorso - art. 360 n. 4 c.p.c. nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia escluso che la domanda formulata in giudizio fosse da qualificare quale volta a sentir accertare la responsabilità contrattuale del datore di lavoro quando, dalla lettura dell'atto di citazione, non avrebbe potuto non evincersi la volontà dell'attore di far valere l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo generale di protezione e sicurezza, non avendo il datore di lavoro sorvegliato che il macchinario non fosse in movimento.
2. Con il secondo motivo di ricorso - art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. - il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che la domanda risarcitoria fosse basata sulla violazione dei doveri contrattuali ex art. 2087 c.c. e non sull'art. 2043 c.c. di guisa che l'onere della prova avrebbe dovuto essere posto a carico del datore di lavoro, presunto responsabile, il quale avrebbe dovuto provare il caso fortuito per essere esente da responsabilità.
1-2 I motivi sono autosufficienti e sono fondati.
Nel caso in esame non è mai stato dubbio che il S.R. abbia agito per sentir accertare la violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi contrattuali di assicurare condizioni di piena sicurezza sul lavoro, che l'incidente sia avvenuto sul luogo di lavoro e che la causa del danno sia riconducibile al difettoso funzionamento del macchinario. Solo in apparenza la domanda poteva sembrare generica e non volta specificamente a contestare l'inadempimento, da parte del datore di lavoro, di precise obbligazioni contrattuali ma, dal punto di vista sostanziale, l'attore ha chiesto di accertare che la responsabilità dell'accaduto fosse derivante dall'inadempimento -da parte del datore di lavoro- a specifiche obbligazioni di garantire la sicurezza, e specificamente, avendo il datore di lavoro ordinato di pulire il macchinario, che non avesse assicurato lo spegnimento in sicurezza del medesimo.
Si tratta di un caso in cui il nesso di causalità doveva intendersi certamente provato sicchè è corretto, come sostenuto con il secondo motivo di ricorso, che la responsabilità del datore di lavoro fosse presunta e che fosse il datore di lavoro stesso a dover provare la non imputabilità del difettoso funzionamento del macchinario a proprio fatto e colpa.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
 

P.Q.M.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 6 maggio 2022