Cassazione Civile, Sez. 6, 13 giugno 2022, n. 18991 - Comportamenti vessatori a scuola. Mancanza di specificazioni nelle allegazioni delle condotte lesive


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 13/06/2022
 

 

Ritenuto che


1. A.L., docente presso la Direzione Statale 4° circolo di Acerra, ha agito nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, denunciando comportamenti vessatori nei suoi confronti tenuti dal dirigente scolastico, rispetto alle conseguenze dei quali chiedeva altresì la copertura dell'I.N.A.I.L., parimenti evocato in giudizio;
2. tali comportamenti - a dire della ricorrente - erano iniziati con la sottrazione della prevalenza nella classe IV E e dell'insegnamento della lingua italiana, sostituito con l'insegnamento di musica e l'anno seguente con quello di educazione motoria, cui erano seguite altre persecuzioni e vessazioni, che le avevano cagionato un danno alla salute;
2. la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Nola, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli;
3. la Corte territoriale riteneva che gli episodi denunciati dalla ricorrente facessero emergere una situazione di conflittualità interpersonale, non connotata però dai caratteri di sistematicità, reiterazione nel tempo e persecutorietà necessari per individuare un illecito rilevante;
4. A.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui hanno opposto difese con controricorso il Ministero e l'INAII,;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria;

 

Considerato che


1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 2087, 2103, 1374 c.c., gruppo 7, lista H D.M. 2009 collegato al d. lgs. 38/2000, 113 c.p.c.;
2. la ricorrente sostiene che dai fatti dedotti emergevano molti degli elementi che il legislatore e la prassi avevano racchiuso nella nozione di disagio lavorativo e che erano tali da determinare nocività ambientale;
3. la ricorrente assume altresì che la dedotta sottrazione della prevalenza nella materia primaria, con attribuzione di altri insegnamenti minori avrebbe costituito demansionamento, l'esclusione dal compenso per un certo progetto era atto di discriminazione, l'esclusione dai corsi di formazione era comportamento di emarginazione, senza contare le condotte offensive e denigratorie di mancato riscontro alle proprie richieste, l'eccessiva gravosità del lavoro conseguente all'imposizione di numerose sostituzioni di colleghi assenti e l'uso distorto degli strumenti disciplinari;
4. il motivo è inammissibile;
5. la sentenza di appello ha ritenuto che i comportamenti denunciati non fossero accompagnati da una <<specifica allegazione delle condotte lesive, tanto da impedire qualsiasi accertamento in ordine sia alla reale e circostanziata sussistenza, sia all'effettiva portata persecutoria ed aggressiva>> di esse;
6. essa analizza poi alcune delle condotte denunciate (asserite ispezioni verso la A.L.; sua utilizzazione in sostituzioni di colleghi; trasferimento della stessa da Acerra a Casalnuovo) per evidenziarne i profili poco chiari e conclude, come si è detto, riconoscendo l'esistenza soltanto di una situazione di conflittualità interpersonale, peraltro ritenuta priva dei necessari caratteri di sistematicità, reiterazione nel tempo e persecutorietà;
7. il motivo di ricorso non replica al rilievo in ordine al difetto di specificità nell'allegazione delle condotte lesive e non spiega se quella specificità vi fosse e come fosse stata espressa;
8. l'elencazione di condotte con connotazioni illecite (demansionamento, discriminazione, emarginazione etc.) assume in tale contesto carattere apodittico, tale da delineare una soluzione e conclusioni di merito puramente pretese ed enunciate dalla ricorrente senza misurarsi con i rilievi della sentenza impugnata in ordine alla mancanza di specificazioni nelle allegazioni e dunque manifestando incoerenza rispetto alla ratio decidendi da aggredire e quindi difetto di specificità e effettiva riferibilità critica a quanto ritenuto dalla Corte territoriale (C. 20652/2009; C. 15952/2007);
9. in altre parole, manca una rigorosa argomentazione che sia motivata proprio rispetto a quei difetti di specificazione dei fatti su cui la Corte territoriale ha fondato la decisione e ciò rende la censura inappropriata rispetto ai canoni del giudizio di cassazione e non idonea a scalfire le menzionate conclusioni in ordine alla mancanza di elementi oggettivi tali da individuare una situazione di illegittima condizione di lavoro, fonte di indebito stress per la parte interessata;
10. tale accertamento e tali conclusioni, proprio perché non efficacemente attinte dal primo motivo, restano confermate e determinano l'assorbimento del secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) delle norme sulla copertura INAIL (d.p.r. 1124/1965) e dell'art. 113 c.p.c., in quanto è evidente che, in assenza di anomalie nelle condizioni di lavoro, non è possibile sviluppare una qualsiasi conclusione nel senso della nocività dell'ambiente, necessaria affinché si attivi anche la copertura assicurativa pubblica rispetto a situazioni stressogene o di costrittività organizzativa (C. 8948/2020; C. 5066/2018) e dunque ogni questione di diritto ad essa attinente diviene superflua;
11. la regolazione delle spese di giudizio segue secondo soccombenza;

 


P.Q.M.

 



La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.500,00 per compensi oltre, quanto al Ministero, le spese prenotate a debito e, quanto all'INAIL, ad curo 200,00 per esborsi, con spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.12.2021