Cassazione Civile, Sez. 3, 08 giugno 2022, n. 18426 - Infortunio mortale a causa del crollo di due pannelli prefabbricati. Esclusa la responsabilità del committente


 

 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MOSCARINI ANNA
Data pubblicazione: 08/06/2022
 

Considerato che:
1.A.DC., in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore M.A.P., convenne in giudizio la società G.M.I. srl, la Canova Spa e la Ediltrasporti snc, chiedendo venisse accertata la loro responsabilità, in concorso colposo tra loro, in ordine al decesso di A.P., suo compagno e padre del minore, deceduto a seguito di incidente sul lavoro. L'attrice rappresentò che il proprio congiunto, dipendente della ditta Ediltrasporti snc con mansioni di autista, società cui la Canova SpA, appaltatore, si era affidata per il trasporto dei materiali, mentre provvedeva alle operazioni di scarico di cinque pannelli prefabbricati su indicazione del gruista, addetto della società G.M.I. srl, decedeva a causa del crollo di due pannelli e che la causa del decesso era da imputare alle condotte delle società convenute che avevano violato le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Vennero chiamati in causa anche il committente e la coordinatrice per la sicurezza mentre svolsero intervento volontario la madre e i germani del defunto.
2. Il Tribunale di Cassino, davanti al quale fu riassunta la causa a seguito del fallimento della società G.M.I. srl, fatta eccezione per l'improcedibilità della domanda nei confronti della fallita G.M.I. e la cessazione della materia del contendere con la Canova SpA per intervenuta transazione, accolse la domanda e condannò in solido il committente G.R., la Ediltrasporti snc, DM.F., quale responsabile della sicurezza e la Duomo Assicurazioni al pagamento dei danni morali, patrimoniali e spese.
3. A seguito di appello principale della Cattolica Assicurazioni, quale cessionaria della Duomo Assicurazioni SpA - che fece valere l'improcedibilità della domanda nei propri confronti in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società garantita - ed incidentale della coordinatrice della sicurezza DM.F. e del committente G.R., la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 10/4/2019, ha rigettato l'appello incidentale della DM.F., ritenendola responsabile della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche ed ha accolto, invece, l'appello incidentale del committente G.R., all'esito di accertamento della presenza di specifiche figure preposte ai controlli di sicurezza e del ruolo "esterno" assunto dal committente rispetto al cantiere. La Corte del gravame ha altresì accolto l'appello principale di Cattolica Assicurazioni ed ha confermato per il resto l'impugnata sentenza, compensando le spese.
4. Avverso la sentenza Cristina P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
Hanno resistito con controricorso G.R. e, con due controricorsi "adesivi" al ricorso della P., altri congiunti del deceduto, Ettore P., e Vittoria P., Marisa P., Cinzia P., Francesca P..
La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria.
 

Ritenuto che:
1. Con l'unico articolato motivo di censura la ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360, 1° co nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e ss. d.lgs. n. 494/1996 nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto una responsabilità concorrente del committente G.R. nella causazione dell'infortunio mortale - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (mancato controllo in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei Piani di sicurezza e di coordinamento). La ricorrente lamenta che la sentenza abbia escluso la responsabilità del committente facendo strame di quanto previsto dall'art. 6, co. 2 d.lgs. 494 del 1996 che pone a carico del committente l'obbligo di verificare l'adempimento degli obblighi in capo al coordinatore per l'esecuzione di cui all'art. 5, co. 1 lett. a) dlgs. 494 del 1996.
1.1 Il motivo, nella parte in cui solleva pretesi vizi motivazionali, è inammissibile in quanto la sentenza non ha affatto omesso di motivare in ordine ai presupposti della responsabilità del committente ma ha diffusamente motivato sull'assenza di specifica responsabilità del medesimo, nel caso concreto, in modo certamente adeguato al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.
Peraltro, la Corte d'Appello ha espressamente ritenuto di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte la quale prevede la responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell'opera, tenuto conto della specificità dell'opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente in cantiere così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo. Così Cass., L, n. 11311 del 9/5/2017: "L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico­ organizzativi dell'opera da eseguire" (si veda in termini anche Cass., L. n. 17092 dell'8/10/2012).
Alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, la Corte d'Appello ha escluso, in punto di fatto, che vi fosse una specifica ingerenza del committente nell'apparato di sicurezza del cantiere, esistendo specifiche figure professionali, quali il direttore dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per la sicurezza, a ciò espressamente preposte.
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese in quanto la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso. Non occorre provvedere sulle spese per l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 6 maggio 2022