Cassazione Civile, Sez. 6, 10 giugno 2022, n. 18824 - Domanda volta ad ottenere l'indennizzo previsto nella polizza infortuni stipulata dall'istituto scolastico per la copertura di infortuni nel tragitto casa-scuola


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Data pubblicazione: 10/06/2022
 

Rilevato che

l. la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva rigettato la domanda proposta da A.P. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Professionale di Stato, Industria, Artigianato e Servizi Alberghieri e della Ristorazione "G. Mazzone" volto ad ottenere la condanna solidale dei resistenti al pagamento dell'indennizzo previsto nella polizza infortuni stipulata dall'istituto scolastico per la copertura di rischi non assicurati ex d.lgs. n. 38/2000;
2. il giudice d'appello ha rilevato che erroneamente il primo giudice aveva richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 21400 del 2015, atteso che la A.P. aveva fatto valere un diritto fondato non sulla disciplina di legge, bensì sulla polizza assicurativa con la quale era stata prevista la copertura dei danni derivati da infortuni verificatisi «durante il tragitto da casa a scuola e viceversa effettuato nel limite di un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine delle lezioni con qualsiasi mezzo di locomozione»;
3. ha ritenuto, peraltro, che la appellante non avesse assolto all'onere della prova sulla stessa gravante perché non aveva precisato quale orario di lavoro avesse rispettato il giorno dell'infortunio e, quindi, non aveva provato gli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.P. sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell'Istruzione, mentre è rimasto intimato l'Istituto Professionale G. Mazzone;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

 

Considerato che


1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., A.P. denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento agli artt. 421, comma II, c.p.c., 416, comma III, c.p.c., 115 c.p.c. nonché all'art. 2697, commi 1 e 2 c.c.» e addebita alla Corte territoriale di avere omesso di valutare le risultanze documentali dalle quali emergeva che l'Istituto, l'INAIL e la compagnia assicuratrice non avevano mai contestato lo svolgimento della lezione in turno serale;
1.1. la ricorrente aggiunge che la Corte territoriale avrebbe dovuto attivare i poteri d'ufficio e comunque disporre la richiesta di esibizione del contratto di lavoro del quale la stessa non era in possesso;
2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 112 c.p.c.» perché la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare la pronuncia ai motivi di impugnazione e non rilevare la carenza delle condizioni previste dalla polizza, tanto più che la compagnia assicuratrice non era stata evocata e quella clausola non poteva essere opposta ad una parte rimasta estranea al contratto;
3. il ricorso è inammissibile in entrambe le articolazioni;
il primo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di norme sostanziali (art. 2697 cod. civ.) e processuali (artt. 421, 416, 1115 cod. proc. civ.) censura la valutazione della prova e delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo riservata al giudice del merito e ciò fa, inammissibilmente, oltre i limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che concerne l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'omessa valutazione di elementi istruttori relativi alle circostanze storiche apprezzate dal giudice del merito ( Cass. S.U. n. 8053/2014) il quale, nella specie, ha ritenuto non dedotto e non dimostrato l'orario di lavoro osservato nel giorno in cui si è verificato l'incidente;
3.1. si aggiunga che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019) e che l'esclusione dal thema probandum delle circostanze non contestate riguarda i fatti storici dedotti nell'atto non già le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. n. 6172/2020);
4. parimenti inammissibile è il secondo motivo perché, anche a voler ritenere non determinante la formulazione della rubrica, non è dedotta la nullità della sentenza impugnata ( Cass. S.U. n. 17931/2013) ed inoltre la censura non è formulata nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. perché non sono riportati nelle parti essenziali i motivi di appello né vengono fornite indicazioni sulla localizzazione degli atti processuali;
4.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass. S.U. n. 8077/2012);
4.2. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);
5. a soli fini di completezza va aggiunto che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» ( Cass. n. 513/2019);
6. il controricorso del Ministero, seppure notificato solo il 3 dicembre 2020 (il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso sarebbe spirato il 23 novembre 2020), è tempestivo ed ammissibile in quanto il ricorso della A.P. è stato indirizzato all'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e non all'Avvocatura Generale dello Stato (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e pertanto la notifica, affetta da nullità sanata dall'iniziativa della parte, non fa decorrere il termine prescritto dall'art. 370 cod. proc. civ.;
7. ne consegue che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

 

P.Q.M.
 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in€ 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 febbraio 2022