INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale organizzazione digitale
Sovrintendenza sanitaria centrale

 

Circolare n. 25

Roma, 14 giugno 2022
 

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di Valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Utilizzo dei servizi telematici. Nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

Quadro normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.
Legge 23 dicembre 1978, n. 833: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”. Articolo 57.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”.
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3, recante modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 del Testo unico n. 1124/1965.
Circolare del Ministero della salute 17 marzo 2016, n. 7348: “Chiarimenti applicativi art.21 del Decreto Legislativo n.151 del 2015”.
Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
Circolare Inail 19 ottobre 2020, n. 36: “Accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali. Piano di progressiva transizione. Prima fase riguardante gli intermediari e gli Istituti di patronato”.

Premessa
L’articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (nel seguito, per brevità, “TU n. 1124/1965”) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore”¹.
A tale riguardo, con circolare 17 marzo 2016, n. 7348, il Ministero della salute, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici, ha chiarito il concetto di prima assistenza.
La suddetta circolare ministeriale è intervenuta anche in merito al termine dell’invio della certificazione medica, stabilendo che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza².
La modifica normativa introdotta dal citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 risponde alle esigenze del processo di semplificazione avviato da tempo dall’Istituto ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011³.
Inoltre, la trasmissione del certificato medico per via telematica a cura del medico certificatore⁴ consente all’Istituto un’ottimizzazione delle fasi di lavorazione dei casi di infortunio e malattia professionale.
A tal fine, l’Inail ha sviluppato da tempo un percorso di virtualizzazione delle relazioni con la propria utenza attraverso l’informatizzazione dei servizi telematici e lo sviluppo di una multicanalità integrata delle modalità d’accesso ai servizi stessi, rivolte al miglioramento continuo dell’offerta all’utenza mediante l’adozione di nuove tecnologie informatiche.
In tale contesto, è stato di recente rilasciato il nuovo servizio applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro che risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Istituto.

Nuovo servizio applicativo Certificati medici di infortunio
Il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (in procedura indicate “strutture ospedaliere”).
Il servizio consente al medico l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
Inoltre, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici, sono stati razionalizzate le informazioni necessarie all’istruttoria relative sia all’assicurato sia ai dati sanitari⁵.
In conformità a quanto richiesto in sede di compilazione del certificato medico in modalità telematica è stato, altresì, rivisitato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo disponibile sul sito istituzionale⁶.
Il nuovo servizio è già disponibile sul portale dell’Istituto dal 28 aprile 2022.

Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio
L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° settembre 2020, n. 120.
Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Per quanto riguarda i referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, si precisa che gli stessi sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.
Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile sul portale istituzionale⁷.
Sono previsti i seguenti moduli:
- richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online Inail per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online Inail per i medici esterni non operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Le suddette richieste, redatte sull’apposita modulistica, dovranno essere corredate da una copia del documento di identità e potranno essere presentate alternativamente presso le Sedi territoriali Inail (Sportello Lavoratori) oppure in via telematica attraverso i rispettivi servizi di richiesta disponibili al percorso www.inail.it ->Accedi ai servizi online ->Richieste di abilitazione ->Medico Esterno ->Presidio ospedaliero.
Il ruolo di medico ospedaliero⁸ e di referente territoriale sono attribuiti direttamente dal legale rappresentante della struttura di appartenenza o dall’Amministratore delle utenze digitali da questi individuato, attraverso la funzione “Gestione Utenti/Gestione utenti e profili” disponibile nei servizi online.
Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra descritte, l’utente potrà trasmettere telematicamente i certificati medici di infortunio con modalità diverse in relazione al ruolo riconosciuto all’atto dell’accesso.
Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio alle note della Direzione centrale per l’organizzazione digitale del 23 giugno 2021, prot. n. 60282 e del 4 ottobre 2021, prot. n. 91189, disponibili sul portale dell’Istituto⁹.
Le modalità sopra descritte di accesso al servizio saranno operative fino all’avvio della Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Inail che prevede l’accesso ai servizi online dell’Inail tramite il sistema di autenticazione Tessera Sanitaria. Ai sensi della Convenzione, il medico certificatore, infatti, autenticandosi sul portale Tessera Sanitaria nelle modalità già previste, potrà accedere ai servizi Inail. In caso di esito positivo di tale procedura di autenticazione, il Sistema Tessera Sanitaria, garantendo l’identità e il ruolo del medico, consentirà l’accesso al portale dell’Inail per l’invio dei certificati medici.
In prossimità dell’avvio della Convenzione verranno forniti ulteriori dettagli ed indicazioni operative.

Istruzioni per la compilazione dei certificati medici
Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, si rinvia al relativo Manuale disponibile sul portale istituzionale¹°.
Modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio
Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:
- Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
- Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere il contenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio; le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sono pubblicate sul portale istituzionale¹¹;
- Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti o da sottoscrivere dalle Regioni¹².
Si fa presente che l’attuale servizio in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio sarà fruibile per il solo 2022, in quanto, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio “Rest”.
Si precisa, inoltre, che per l’utilizzo del servizio “Rest”, sia le Regioni già cooperanti sia quelle non già cooperanti, dovranno aderire al nuovo accordo in corso di definizione.

Informazioni finali e assistenza
Si informa che i certificati in lavorazione non completati e/o trasmessi alla suddetta data del 28 aprile 2022 non sono visualizzabili nel nuovo servizio e i certificati inviati precedentemente al rilascio del nuovo servizio possono essere richiesti all’Istituto attraverso il servizio “Inail risponde” presente nel portale istituzionale¹³.
Per informazioni e assistenza sulla procedura di fornitura delle credenziali o sull’utilizzo dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001. Il numero è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo quanto previsto dal piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
È inoltre disponibile, sotto la sezione “Supporto” del portale istituzionale www.inail.it, il servizio “Inail Risponde” che permette di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.
 

Il Direttore generale
Andrea Tardiola

____
¹ Cfr articolo 53, commi 8-10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, inseriti dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151, articolo 21, comma 1, lettera b), n. 5.
² "[...] intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.
³ Cfr decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.
⁴ Cfr decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 151, articolo 21, comma 1, lettera b), n. 5.
⁵ Le informazioni presenti nella sezione Dati sanitari sono differenti nel caso di infortunio rispetto a quello di malattia infettiva.
⁶ www.inail.it ->atti-e-documenti ->moduli-e-modelli ->prestazioni ->certificati-medici ->Mod. 1SS New - Inf. e Mod. 1SS New - Mal/Inf.
⁷ www.inail.it ->atti e documenti ->moduli e modelli ->altri moduli ->abilitazione ai servizi online.
⁸ La denominazione di medico ospedaliero attualmente presente nelle procedure si riferisce a tutti i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
⁹ www.inail.it ->atti e documenti ->istruzioni operative.
¹° www.inail.it -> atti e documenti -> moduli e modelli -> prestazioni -> certificati medici - sezione “Certificato medico di infortunio - Supporto al servizio online ” - Manuale Certificati medici di infortunio telematici.
¹¹ www.inail.it -> atti e documenti -> moduli e modelli -> prestazioni -> certificati medici - sezione “Certificato medico di infortunio - Supporto al servizio online ”.
¹² Si informa che l’attuale servizio in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio sarà fruibile per il solo 2022. A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio “Rest”. Per l’adeguamento al nuovo servizio “Rest”, consultare la documentazione tecnica disponibile agli indirizzi: https://www.inail.it/api/docs/home e https://www.inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod/CMI-CertificatoMedicoInfortunio.
Si informa, infine, che per l’utilizzo del servizio “Rest”, sia le Regioni già cooperanti sia quelle non già cooperanti, dovranno aderire al nuovo accordo in corso di definizione.
¹³ www.inail.it ->Supporto -> Inail risponde -> Accesso al servizio con credenziali. Nella richiesta deve essere indicato: codice fiscale dell’infortunato; data dell’evento lesivo; per il campo Categoria “Prestazioni a tutela del lavoratore”; per il campo Sottocategoria “Assistenza servizi on line” e come oggetto “Certificato medico per infortunio”.