Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2022, n. 23109 - Mancanza di armature di sostegno nei lavori di scavo. Esclusa la responsabilità del committente privato per il seppellimento del lavoratore autonomo


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 04/11/2021
 

 

Fatto
 



1. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, ha assolto R.G. dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. che gli era ascritto perché, in qualità di committente dei lavori della ditta GU. ed assumendo, in tale veste, la qualifica di datore di lavoro, per colpa consistita nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro e, in particolare, nell'aver omesso di applicare le necessarie armature di sostegno al muro oggetto dei lavori di scavo, cagionava la morte di G.L.. In specie, mentre la vittima stava effettuando dei lavori di scavo, finalizzati alla posa di conduttura per lo scarico delle acque, nella zona retrostante l'abitazione di R.G., attesi il terreno non sufficientemente stabile e la mancanza di un muro di sostegno, si determinava la caduta di una parete che seppelliva il GU. provocandone il decesso (Laurignano, 01/04/2015).
2. La Corte territoriale ha assolto l'imputato assumendo che questi doveva essere qualificato come "committente di opera edile" - e non come "committente datore di lavoro" - e che, in questa veste, egli aveva rispettato gli obblighi stabiliti all'art. 90, comma 1, d.lgs. 81/08.
3. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore delle costituite parti civili che articola un unico motivo con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 89, 90 e 100 d.lgs. 81/2008 che disciplinano i precisi compiti, obblighi e le conseguenti responsabilità del committente dei lavori. La sentenza impugnata, si sostiene, sarebbe fondata su una errata e fuorviante distinzione tra "committente di un'opera edile", di cui all'art. 89, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/08, e "committente datore di lavoro" di cui all'art. 26 del medesimo D.lgs.
 

Diritto




1. I ricorsi sono infondati.
2. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente deve essere esclusa laddove l'evento dannoso non sia causalmente collegato ad un'omissione colposa, specificamente determinata, che possa ritenersi direttamente imputabile alla sua sfera di controllo (Sez. 4, n. 6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286; Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009, Vecchi e altro, Rv. 245275), nonché nel caso in cui non disponga di una specifica competenza tecnica sulle procedure precauzionali da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez. 4 , n. 5893 del 08/01/2019, Perona Luca, Rv. 275121).

3. Nel caso di specie, l'imputato non era titolare di alcuna posizione di garanzia nei confronti del lavoratore autonomo - il quale assume il rischio rispetto alle attività svolte in autonomia e con attrezzatura propria - trattandosi, come ha correttamente evidenziato la Corte di appello, di un privato, mero committente di opera edile, sprovvisto delle specifiche competenze tecniche relative alla realizzazione di un'armatura a consolidamento del terreno, mediante l'apposizione di pannelli con dei murali (c.d. puntellatura). La Corte territoriale evidenzia come l'imputato, di professione insegnante, non abbia attuato, nelle attività proprie dell'impresa appaltatrice, quella " ingerenza" espressiva di una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, tale da renderlo, per questa ragione, destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, tra questi quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere. Invero, l'"ingerenza", quale fattore idoneo a coinvolgere il committente nella responsabilità per eventi lesivi occorsi agli addetti, deve portare in sé le stimmate della causazione (nel concorrere, anche ed eventualmente, di altri fattori, tra i quali anche la condotta illecita dell'appaltatore) dell'evento di danno, dovendo consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui, tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi (ex multis, cfr ., in motivazione, Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253295).
Sul punto, deve rilevarsi come, correttamente, la sentenza impugnata escluda, con argomentare logico e giuridicamente corretto, che le dichiarazioni del teste B. - operaio alle dipendenze del GU. e, per tale ragione, a conoscenza delle peculiari tecniche da utilizzare nell'esecuzione dei lavori e «che, tuttavia, non impedì che gli stessi si svolgessero in assenza di sicurezza» - sia idoneo a configurare «una ingerenza, comunque, non realizzata, rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio ) dell'impresa appaltatrice cui sono stati affidati i lavori».
Non sussiste, pertanto, alcuna culpa in vigilando, attesa altresì l'assenza di rischi interferenziali, non essendovi convergenza di più imprese.
Parimenti congrua e corretta in diritto si appalesa la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma che il privato, il quale ha affidato l'esecuzione di alcune opere ad un lavoratore, non può essere ritenuto datore di lavoro, come definito dall'art. 2 d. lgs. 81/ 08, in quanto mancano i presupposti dell'attività e della sua organizzazione (indubbio essendo che, in un'abitazione privata, non si producono beni né si erogano servizi) e dei connessi poteri decisionali: ne consegue, quindi, che, con riguardo a detta figura, non trova applicazione l'invocato art. 26 d.lgs. 81/08. Né all'imputato è stata contestata alcuna culpa in eligendo, profilo di colpa che, peraltro, non viene prospettato nei motivi di impugnazione e che non risulta aver formato oggetto dell'istruttoria dibattimentale.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali .

 

P.Q.M.

 



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 novembre 2021