Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2022, n. 23169 - Opposizione avverso richiesta di archiviazione. Iscrizione nel registro delle notizie di reato per ipotesi di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione infortuni


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2022
 

 

FattoDiritto




1. M.L.M., a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 11 maggio 2021 (e con deposito il 14 maggio 2021), all'esito dell'udienza in camera di consiglio avente ad oggetto l'opposizione presentata dalla persona offesa avverso richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha ordinato al Pubblico ministero di inscrivere la M.L.M. nel registro delle notizie di reato per ipotesi di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione al quale si procedeva contro ignoti.
1.1. Il ricorso é articolato in un unico motivo, nel quale si contesta il provvedimento impugnato (indicato come ordinanza di imputazione coatta) lamentando violazione di norme processuali; dopo avere esposto in via riassuntiva le precedenti fasi del procedimento, la deducente lamenta di non avere ricevuto avviso del decreto di fissazione dell'udienza camerale conseguente ad opposizione a richiesta di archiviazione, né l'avviso é stato notificato ai suoi difensori domiciliatari; é stato invece notificato il provvedimento impugnato. Poiché in realtà la M.L.M. era stata compiutamente identificata ed invitata ad eleggere domicilio e a nominare un difensore di fiducia, vi é stata - secondo l'esponente - violazione dell'art. 409, comma 2, e dell'art. 127, comma 1, cod.proc .pen.

2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di legittimità ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente privo di fondamento.
In primo luogo, erra la ricorrente qualificando il provvedimento impugnato come ordinanza di formulazione dell'imputazione coatta, laddove - come chiaramente enuncia il dispositivo - vi si ordina unicamente l'iscrizione della M.L.M. nel registro delle notizie di reato (avuto riguardo al fatto che, fino a quel momento, il procedimento medesimo pendeva contro ignoti).
In secondo luogo é errata la tesi della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod.proc.pen., anche in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 cod.proc.pen ..
Va premesso al riguardo che, proprio in base al predetto principio, non é impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod.proc. pen. (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 41612 del 29/05/2019, Saquella, Rv. 277051).
Si sottolinea che il principio vale anche in relazione all'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32029 del 12/04/2017, Rv. 270676), tanto più che nella specie alcun avviso era dovuto alla M.L.M. anche in relazione al fatto che si procedeva contro ignoti e che, dunque, la medesima non rivestiva in allora la qualità di persona sottoposta ad indagini: qualità nella quale é stato invece, correttamente, notificato il provvedimento che ne dispone l'inscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen., oggi impugnato.
La soluzione di conferire alla sola persona offesa lo strumento del reclamo (il cui rigetto non é peraltro suscettibile di ricorso per cassazione) in relazione a provvedimenti adottati all'esito del procedimento camerale conseguente a richiesta di archiviazione (e limitatamente alle questioni di nullità riguardanti l'ordinanza di archiviazione) rappresenta una precisa e motivata scelta del legislatore: la ratio di tale scelta é di solare evidenza, ove si consideri che il provvedimento di archiviazione - sebbene in termini suoi propri, in quanto emesso rebus sic stantibus - presenta la caratteristica di avere una connotazione definitoria del giudizio (dunque affatto eterogenea rispetto al provvedimento che ordina al P.M. di inscrivere taluno nel registro delle notizie di reato) e come tale giustifica la previsione di uno specifico rimedio conferito alla persona offesa che intenda dolersene.
1.2. Giammai, infine, potrebbe recuperarsi la ricorribilità del provvedimento in esame attraverso l'utilizzo della categoria dell'abnormità.
E' noto, invero, che la natura derogatoria ed eccezionale dell'istituto dell'abnormità viene riconosciuta dalle Sezioni Unite in relazione alla deroga che viene attuata sia rispetto al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), sia rispetto al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.). Di tal che - come affermato dalla giurisprudenza apicale di legittimità - «non appare ( ... ) conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta tipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità, per non utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né rimediabili » (così Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, non massimata sul punto).
Ciò chiarito, si rammenta che, anche in conformità alla natura eccezionale dell'istituto, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione contro ignoti ordini, a seguito di udienza camerale, l'inscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la sua imputazione coatta é qualificabile come abnorme limitatamente a questo secondo profilo (così Sez. 5, Sentenza n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429), con conseguente esclusione dalla categoria degli atti abnormi dell'ordinanza che, all'esito dell'udienza camerale conseguente ad opposizione a richiesta di archiviazione, si limiti, come nella specie, a ordinare l'inscrizione di taluno nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen ..

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 maggio 2022.