Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2022, n. 23131 - Distacco di una porzione di roccia e infortunio mortale dell'operaio durante i lavori di scavo della galleria Bocciol 


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2022
 

 

Fatto




1. La Corte d'appello di Torino, in data 4 ottobre 2019, ha - per quanto qui d'interesse - parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto, la sentenza con la quale il Tribunale di Verbania, il 24 febbraio 2015, aveva condannato fra gli altri P.T., A.T., G.S., L.B., M.M. e A.R. alla pena ritenuta di giustizia.
Ai predetti imputati, nelle rispettive qualità di cui si dirà fra breve, é contestata una serie di condotte colpose - essenzialmente omissive - attraverso le quali, nel corso dei lavori di scavo e realizzazione della Galleria Bocciol sita in agro di Gravellona Toce, si verificava la caduta di un rilevante quantitativo di materiale lapideo che, staccatosi dalla volta della galleria, precipitava al suolo cagionando la morte pressoché istantanea dell'operaio P.T., dipendente della Lauro S.p.A. con mansioni di minatore - escavatorista: fatto avvenuto nella serata del 6 luglio 2009.
L'appalto dei lavori in corso al momento dell'incidente era stato conferito dalla ARES (Agenzia Regionale Strade) del Piemonte all'A.T.I. costituita dalle Società Lauro S.p.A. e Cogeis S.p.A.: le quali avevano costituito la Mottarone s.c.a.r.l.. Quest'ultima si era, fra l'altro, avvalsa delle prestazioni professionali dello studio di geologia E. geol. Fulvio.
1.1. Si contesta ai sunnominati imputati il delitto p. e p. dagli articoli 2087 cod.civ., 40 e 589, commi 1 e 2, cod.pen., per avere cagionato il decesso del lavoratore nelle rispettive qualità:
P.T., quale amministratore unico e direttore tecnico della Lauro S.p.A., società capofila dell'A.T.I., nonché datore di lavoro della vittima;
L.B., quale direttore tecnico di cantiere, munito di delega in materia di prevenzione degli infortuni conferita da P. e A.T. (quali vertici delle Società componenti l'A.T.I.);
A.T., quale presidente del Consiglio d'amministrazione della Mottarone s.c.a.r.l.;
G.S., quale geologo incaricato dalla Direzione Lavori di eseguire rilievi nella galleria;
A.R. e M.M., quali geologi dello studio di geologia E. geol. Fulvio incaricati dalla Mottarone s.c.a.r.l ..
Gli addebiti, in estrema sintesi, riguardano sia la fase di elaborazione dei rilievi geologici sul fronte e sulle pareti dello scavo, sia le scelte di progetti e di accorgimenti adeguati all'esecuzione in sicurezza dei lavori, anche mediante adattamento alle diverse fasi e ai diversi tratti di galleria, in relazione alle posizioni di garanzia rispettivamente ricoperte o attribuite.

1.2. Un'ampia parte della motivazione della sentenza impugnata é stata dedicata alla ricostruzione delle varie fasi delle lavorazioni finalizzate all'esecuzione dei lavori di scavo, che possono articolarsi in modo diverso a seconda delle scelte tecniche del caso concreto: ricostruzione che, peraltro, era già stata illustrata dal Tribunale nella sentenza di primo grado. Si va dal caricamento dell'esplosivo e dal brillamento della "volata" (fase dell'esplosione delle mine finalizzate ad abbattere il fronte di avanzamento della galleria), allo "smarino" (rimozione e caricamento del materiale scavato), all'eventuale "disgaggio" (rimozione del materiale a rischio di distacco ed abbattimento delle masse instabili), a una prima fase di fissaggio delle pareti della galleria mediante spritz beton (gettata a spruzzo di cemento); sono previste ulteriori fasi, che prevedono in alternativa l'installazione di centine metalliche, oppure - in particolare nella soluzione da ultimo adottata nel caso di specie - l'effettuazione di fori e la successiva applicazione di bulloni, secondo uno schema detto a quinconce (ossia a gruppi di cinque bulloni swe!lex, di cui quattro disposti agli estremi di un quadrilatero ideale e uno nel mezzo), fase che doveva essere seguita da uno spritz beton di seconda fase, necessario ad assicurare un migliore fissaggio.
1.3. Attese le peculiari difficoltà tecnico-scientifiche della materia oggetto del giudizio, lo svolgimento dello stesso é stato in larga parte caratterizzato da approfondimenti eseguiti da parte di esperti: ciò non solo durante l'istruzione dibattimentale svoltasi in primo grado, ma anche nel corso del processo d'appello, essendosi disposta la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'apporto dei periti ing. F. e dott. De LP., che hanno redatto un'ampia relazione (fra l'altro completata da un'integrazione) e si sono sottoposti ad esame in aula.

2. La Corte di merito, a fronte dei molteplici motivi d'appello e dello svolgimento del giudizio di secondo grado, ha tratto, in estrema sintesi, le seguenti conclusioni:
Sono state accuratamente e dettagliatamente ricostruite, con l'apporto degli esperti, le lavorazioni effettuate nei giorni immediatamente precedenti l'incidente e quelle effettuate lo stesso giorno; alla luce di tale ricostruzione, e sulla scorta delle elaborazioni peritali, il Collegio d'appello ha ritenuto che il distacco della porzione di roccia, rivestita di spritz beton di prima fase, che colpì la vittima si era verificato a causa di un'escavazione non ancora compiutamente consolidata e messa in sicurezza secondo le regole di buona tecnica;
Venerdì 3 luglio, non era stato messo in opera lo spritz beton di seconda fase dopo la posa dei bulloni swellex; ma l'ing. L.B. (che eseguì un sopralluogo in cantiere assieme al geom. B.) non rilevò tali modalità di messa in sicurezza della porzione di avanzamento;
Il giorno dell'incidente, ossia il 6 luglio, durante il primo turno di lavorazioni (quello della squadra A, che terminava alle ore 14), a causa della presenza di materiale non ben consolidato della volata precedente, si era reso necessario procedere ad un nuovo intervento di disgaggio, in occasione del quale si era registrato il danneggiamento di uno dei bulloni swellex già inserito nell'apposito foro; al subentro della squadra B (di cui faceva parte il P.T.), veniva completata la prima fase di spritz beton; si doveva poi proseguire con la perforazione per la volata successiva; quindi, una parte della squadra arretrava per prelevare il materiale necessario alla bullonatura della roccia, ciò che avveniva mediante caricamento dei bulloni swellex su due mezzi denominati manitou; a seguito della caduta di uno dei bulloni, il P.T. scendeva dal manitou per raccoglierlo e, in quel mentre, precipitava dalla volta della galleria la porzione di roccia che lo attingeva, uccidendolo;
Ampio risalto é stato poi dato alle diverse tipologie di sostegno nella fase esecutiva dei lavori: la sezione CM1, che comporta (come si é accennato) l'utilizzo delle centine metalliche, e che risulta di maggiore complessità esecutiva ma offre altresì maggiore sicurezza; e la sezione B, di più semplice esecuzione, che comporta come detto l'esecuzione di una chiodatura a quinconce con chiodi di tipo swellex. Si é in specie sottolineato che, sebbene la pro gett az ione esecutiva originaria prevedesse l'utilizzo della sezione CMl, in corso d'opera vi era stato uno scostamento dalle indicazioni del progetto, sulla base delle indicazioni del dott. G.S. (geologo incaricato dalla Direzione Lavori) in contraddittorio con i geologi dell'impresa esecutrice, che si era affidata allo studio E. (presso cui operavano i dottori M.M. e A.R.); tale scostamento era stato deciso con ordini di servizio, con i quali era stata disposta l'adozione della sezione tipologica B, sebbene - come evidenziato dai periti - si fosse accertato che la qualità della roccia fosse in progressivo peggioramento nella tratta interessata;
Alle pagine da 58 a 61 della sente nza sono ampiamente illustrate le valutazioni del perito geologo dott. De LP., secondo il quale, man mano che gli scavi procedevano, nell'approssimarsi della tratta ove avvenne il cedimento della volta, ci si avvicinava a una zona di disturbo tettonico (indicata come faglia di dimensioni e potenza importanti) che iniziava proprio in corrispondenza del fronte abbandonato dopo l'incidente e che avrebbe richiesto l'adozione di una sezione di scavo protetta con centine (ossia di tipo CMl), laddove fu prescelta una soluzione diversa, senza protezioni adeguate (sezione tipo B); di qui la riferibilità della sussistenza di profili di responsabilitC:i ai geologi G.S., M.M. e A.R., i quali, benché consapevoli del progressivo deterioramento della qualità dell'ammasso roccioso (che risulta da loro descritto in apposite schede), non sollecitarono una doverosa riconsiderazione della scelta di adottare la sezione B, anziché la sezione CMl, che avrebbe comportato più rigorose misure di protezione dei lavoratori;
Quanto agli altri coimputati, la Corte di merito evidenzia che costoro erano a conoscenza del fatto che i rilievi preliminari avevano segnalato la presenza di linee di disturbo tettonico più frequenti nelle zone prossime agli imbocchi (come quella ove avvenne l'incidente); per quanto, in particolare, riguarda le posizioni di vertice dell'A.T.I., ricoperte da P. e A.T., il POS redatto "in comune" per Lauro S.p.A. e per Mottarone s.c.a.r.l. si é palesato affatto generico, contenente unicamente misure a carattere generale, nonché recante elementi di confusione sul piano organizzativo (in un passo della sentenza si evidenzia l'assenza di coordinamento fra le squadre A e El, che adottavano prassi differenti nell'esecuzione delle perforazioni ed anche nella mancata segnalazione alla squadra B subentrante, in sede di passaggio di consegne, che durante il turno della squadra A si era posta la necessità di disgaggiare, con il cosiddetto "martellane", una parte della calotta già bullonata, vicina alla zona del distacco); a fronte di ciò, il POS non conteneva alcuna specifica cautela diretta a impedire che il lavoratore vittima del sinistro venisse a trovarsi in un'area di scavo non ancora consolidata e messa in sicurezza, con conseguente rilevanza causale anche della lacunosità del predetto documento; ulteriore elemento di criticità é rappresentato, secondo la Corte di merito, dal conferimento, mediante apposito contratto, di un incarico di "prestazione artigianale" conferito a un soggetto esterno, B.P., contenente in realtà una serie di compiti di coordinamento dei lavori e di applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza del lavoro; nonché, mediante apposita lettera di incarico, della qualità di preposto - capo cantiere;
La sentenza si sofferma poi sull'accertamento della mancata effettuazione dell'operazione di consolidamento, mediante realizzazione dei sostegni, dal venerdì precedente l'infortunio fino al verificarsi dello stesso; e sulla mancata esecuzione dello spritz beton di 2A fase sul penultimo avanzamento, mentre sull'ultimo avanzamento veniva applicato lo spritz beton di 1A fase: con la conseguenza che l'attività di escavazione era proseguita malgrado nel penultimo avanzamento non vi fossero le minime condizioni di sicurezza idonee a consentire l'accesso dei lavoratori; evidenzia in proposito la Corte di merito, attraverso il richiamo ad alcuni rilievi fotografici, che tale modus procedendi non costituiva evento eccezionale e straordinario, essendovi la prova dell'adozione dello stesso anche in altre circostanze presso il medesimo cantiere; é peraltro stato accertato che, al momento del crollo, sulla maggior parte del materiale lapideo staccatosi dalla roccia era stato gettato sola lo spritz beton di prima fase, ciò che conferma che le operazioni di messa in sicurezza della zona secondo lo schema della sezione B non erano state completate e che, nonostante ciò, le maestranze avevano accesso a tale zona pericolosa; Quanto alla velocità dell'avanzamento medio, sebbene i periti abbiano concluso che l'avanzamento medio di poco più di 4 metri al giorno (appena superiore rispetto a quello massimo previsto per la sezione B) non meritasse specifici rilievi, nondimeno é stato reputato eccessivo, e causalmente rilevante, il fatto che, nell'ultimo periodo di lavorazione, la progressione nello scavo avesse luogo al ritmo di tre volate ogni due giorni;
La riprova della lacunosità del POS e del PSC ( quest'ultimo redatto dall'ing. Florindo B.) si ricava anche dall'integrazione al PSC datata 9 dicembre 2009, ossia dopo l'incidente, ove si prescriveva fra l'altro che i mezzi fossero allocati in posizione sicura, dove il rivestimento risulta essere completato secondo quanto previsto in progetto, evitando che da lì al fronte stazionino addetti a terra, anche nel raggio di azione dei mezzi; secondo la Corte di merito, i contenuti del documento integrativo in parola, ove fossero stati redatti ed osservati prima dell'incidente, ne avrebbero certamente scongiurato il verificarsi;
Da ultimo mette conto evidenziare che, secondo la Corte di merito, la delega di funzioni conferita da Paolo e A.T. all'ing. L.B. non li esonerava da responsabilità: trattavasi infatti di delega affatto ampia e priva di validità, atteso che essa non avrebbe potuto prevedere il conferimento di compiti che, come quelli assegnati al delegato, risultavano strettamente correlati alla posizione apicale di garanzia ricoperta dai deleganti, e che perciò dovevano rimanere in capo agli stessi.

3. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, P.T., G.S., L.B., A.T., ciascuno con atto separato, e M.M. e A.R., con atto congiunto.

4. Il ricorso di P.T. consta di tre motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'imputazione ascritta al medesimo: il T. é stato indicato quale datore di lavoro e titolare della corrispondente posizione di garanzia, senza considerare che ci si riferisce nella specie a un'organizzazione complessa, articolata in più unità produttive, riguardo alla quale l'ordinamento si preoccupa di non costruire una responsabilità di posizione. Inoltre, non si é considerato che la Commissione per gli Interpelli di cui all'art . 12, D.Lgs. 81/ 2008 , ha stabilito che, in caso di costituzione - a valle dell'aggiudicazione di un appalto - di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori, é quest'ultima ad assumere su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto; nella specie doveva quindi ritenersi che fosse la Mottarone s.c.a.r.l. l'unica responsabile per le violazioni alle regole tecniche per l'esecuzione degli scavi e per la sicurezza sul lavoro. In tal senso, quindi, il P.T. sarebbe escluso dalla posizione di garanzia attribuitagli.
4.2. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine all'obbligo di vigilanza posto in capo al datore di lavoro in relazione alla delega di funzioni conferita dal T.: obbligo di vigilanza che non deve pretendersi come caratterizzato da presenza giornaliera e dei controlli costanti, come sembra richiedere la Corte di merito, ma piuttosto come vigilanza "alta" e come adozione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta condotta omissiva del T. nel vigilare sull'esecuzione dei lavori e sul rispetto delle misure precauzionali da parte dei capi squadra e dei lavoratori, a fronte della riconosciuta elaborazione di un progetto esecutivo adeguato e corretto; nel richiamare i fondamenti della teoria generale della colpa, con particolare riguardo al requisito della prevedibilità dell'evento, il ricorrente evidenzia come non si potesse pretendere dal T. - soggetto che, peraltro, era sprovvisto di competenze tecniche e professionali che gli consentissero di entrare nel merito delle scelte del progettista di volata - la costante verifica, giorno per giorno, dell'esecuzione delle lavorazioni in conformità al progetto esecutivo.

5. Il ricorso di G.S. consta a sua volta di tre motivi.
5.1 . Con il primo motivo si denuncia vizi o di motivazione per omesso esame del motivo di appello riguardante la posizione di garanzia attribuita allo G.S. e gli obblighi che ne derivavano: il riferimento é al fatto che, nella sua qualità di consulente della società Geodata di cui era dipendente, l'ing. G.S. era tenuto esclusivamente a procedere all'effettuazione di rilievi nella galleria Boccial: aveva, dunque, un incarico esclusivamente tecnico riguardante la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori in conformità al progetto del contratto da parte dell'impresa e dei suoi dipendenti. In proposito, a parte un laconico riferimento alle responsabilità dei geologi, la Corte di merito non articola alcuna argomentazione.
5.2. Con il secondo motivo, correlato al primo, il deducente lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, oltreché vizio di motivazione, in riferimento alla responsabilità per l'evento a lui attribuita: il geologo G.S., secondo l'imputazione, avrebbe omesso di assicurarsi della correttezza e della coincidenza delle misure di orientazione della galleria (addebito che, in realtà, é stato escluso dalla sentenza impugnata) e di effettuare rilievi approfonditi onde valutare le condizioni del fronte di scavo; ma, anche a tale ultimo proposito, evidenzia il ricorrente che la perizia non ha censurato la correttezza dei rilievi, ma semmai la tipologia di supporto prescelta, esulante dalle censure mosse al ricorrente; non é invece contestato all'ing. G.S., ma ad altri coimputati, di avere omesso di eseguire rilievi in quota, per stabilire i parametri sulla stabilità della volta. Nulla emerge, nella lettura della sentenza impugnata, circa uno specifico obbligo giuridico disatteso dallo G.S.; e, quanto alla decisione di scegliere la tipologia di supporto B al posto della CMI, il fatto che lo G.S. non abbia formulato osservazioni al riguardo non comporta alcuna assunzione di responsabilità, atteso che tali aspetti esulavano sia dall'oggetto dell'incarico, sia dagli addebiti a lui contestati.
5.3. Con il terzo motivo, il deducente lamenta violazione degli articoli 40 e 43 cod.pen. in relazione alla causa dell'incidente e alla responsabilità attribuitagli: il riferimento é alla questione se il distacco del blocco di roccia, rivestito da un getto di spritz beton di prima fase in un'area "non ancora compiutamente consolidata e messa in sicurezza", derivasse in tutto o in parte da condotte colpose dei geologi e, in specie, dell'ing. G.S.. Dopo avere formulato considerazioni tecniche volte ad avvalorare la tesi che, quand'anche fosse stata prescelta la sezione CMl, il risultato non sarebbe mutato in quanto il distacco avvenne in una fase che precedeva la messa in sicurezza dell'area interessata, il ricorrente contesta la conclusione che la scelta della sezione B, a fronte del progressivo peggioramento dello stato della roccia, fosse dovuta a valutazioni effettuate dai geologi, atteso che i dati rilevati risultavano corretti e si collocavano ancora in una fascia numerica che consentiva l'installazione della sezione B: quindi la sentenza impugnata adotta una nozione di esigibilità illogica e ispirata a prudenza esasperata, mentre la compatibilità dei dati con la scelta della sezione B elimina no il profilo della prevedibilità dell'evento. Del resto, non é mai stato affermato dai periti che i parametri previsti e accettati dalla comunità dei geologi avrebbero imposto la sezione CMl; e, se così é, non resta alcuno spazio per la colpa, essendovi stato il rispetto delle regole tecniche ispirate a ragionevolezza e non a prudenza eccessiva.

6. Il ricorso di L.B. consta anch'esso di tre motivi.
6.1. Con il primo, ampio motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della rilevanza causale delle condotte omissive ascritte all'imputato. Dopo avere articolato una premessa in cui gli addebiti mossi al L.B., nella sua qualità di direttore di cantiere, vengono sottoposti a critica (sia con riguardo ai presunti "elementi di confusione" nel POS, sia con riguardo alla carenza in detto documento di misure precauzionali che, se fatte rispettare, avrebbero evitato l'evento), il deducente evidenzia le lacune motivazio11ali della sentenza impugnata, che non individua la legge scientifica che, se attuata, avrebbe certamente evitato l'infortunio; non valorizza, con un doveroso ragionamento controfattuale, le formule dubitative utilizzate dai periti LP. e F. in ordine al nesso causale fra le condotte omissive e l'evento (con particolare riguardo all'accertamento dello stato dell'arte dei consolidamenti realizzati nell'ultima parte della galleria, nonché alla rilevanza causale dell'omessa applicazione dello spritz beton di seconda fase); non valorizza le singole posizioni soggettive rispetto all'evento (l'ing. L.B. esercitava costante attività di supervisione attraverso sopralluoghi e riunioni in cantiere); non verifica la riferibilità causale delle condotte ascritte all'ing. L.B., ma neppure quella delle condotte omissive ravvisabili a carico delle figure più prossime al lavoratore (ad esempio al mancato passaggio di consegne da parte di M. alla squadra assegnata al secondo turno, nonché alla condotta negligente dei preposti C. e B.P. nel monitorare la condotta - giudicata abnorme - della vittima, come pure era previsto dal loro incarico); non fornisce motivazione in ordine a decorsi causali alternativi, come ad esempio l'abnormità della condotta del P.T. . Procedendo, poi, analiticamente all'esame delle condotte omissive a lui addebitate, ed in specie muovendo dagli "elementi di confusione" asseritamente presenti nel POS, il ricorrente evidenzia che: a) quanto alla predisposizione del POS, esso non fu elaborato in comune, ma solo ed esclusivamente dalla Lauro, presso i suoi uffici; e, soprattutto era stato approvato anche dallo SPRESAL di Verbania; b) la sentenza é assertiva nell'affermare che l'utilizzo di squadre di lavoro miste fra le due imprese avrebbe determinato elementi e: i confusione, di cui non viene peraltro spiegata la rilevanza sul piano causale, a fronte del fatto che, in concreto, la compresenza delle due società era meramente formale, poiché la Mottarone era uno strumento esecutivo nelle mani di Lauro S.p.A. . Quanto all'accusa di avere omesso il controllo che il previsto decadimento della qualità della roccia venisse adeguatamente monitorato, il ricorrente denuncia l'affermazione di responsabilità a lui attribuita al riguardo, in concorso con i geologi, a fronte del fatto che costoro risultano avere effettuato le misurazioni correttamente e con le frequenze stabilite; il L.B., del resto, non aveva neppure la competenze tecniche per entrare nel merito della valutazione e delle scelte dei geologi. Anche a proposito della presunta discrasia organizzativa fra le squadre A e B il ricorrente si chiede a quale titolo egli, come direttore di cantiere, potesse individuare le omissioni in punto di organizzazione e controllo della corretta esecuzione dei lavori, avuto riguardo al fatto che egli si era attenuto correttamente ai compiti e ai poteri a lui conferiti da P. e A.T. . Sul piano causale, dunque, nulla può addebitarsi all'ing. L.B., che aveva eseguito un sopralluogo pochi giorni prima dell'incidente; e la circostanza che, in tale occasione, egli non avesse rilevato nulla in merito alle modalità di messa in sicurezza della nuova porzione di avanzamento si spiega con il fatto che il controllo avveniva il venerdì prima dell'incidente e che, dunque, era ragionevole ritenere che il completamento della messa in sicurezza potesse avvenire il lunedì successivo. Ma, a parte ciò, la responsabilità per le discrasie nel coordinamento fra le due squadre non doveva ricadere sul direttore di cantiere, ma semmai sul preposto - capo cantiere B.P., alla luce di quanto previsto dall'art . 19, D.Lgs. 81/ 2008 . Infine, quanto alla ritenuta omessa vigilanza sul rispetto delle misure precauzionali da parte dei lavoratori, cui pure la Corte di merito attribuisce rilevanza causale, il ricorrente denuncia l'omessa valorizzazione, da parte della Corte di merito, delle altre figure professionali presenti in cantiere il giorno dell'evento (in specie, il capo cantiere B.P. e il capo squadra C.) che avrebbero tra l'altro potuto impedire che il lavoratore si recasse in area non consolidata.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e/o vizio di motivazione in riferimento alla rappresenta t a anomalia del comportamento del P.T., in modo tale da interrompere la serie causale. La presenza dell'operaio nel luogo ove avvenne la caduta del blocco di roccia (allorché il P.T. si fermò per raccogliere un chiodo che era caduto) non era infatti consentita, tanto più che si trattava di operaio dotato di particolare esperienza, correttamente formato e inserito in un cantiere capillarmente organizzato, ove il capo cantiere B.P. e il caposquadra C. erano i soggetti più direttamente a contatto con i lavoratori; simili comportamenti non erano abituali, né erano mai stati segnalati; inoltre la macchina d'opera, contrariamente a quanto previsto dal DVR, era stata posizionata dal P.T. in posizione parallela al fronte della galleria e in area non protetta. Vengono poi richiamate le considerazioni del consulente prof. P., dimostrative dell'autonoma decisione del P.T. di portarsi nella zona pericolosa . Oltre all'imprudenza del lavoratore, il deducente stigmatizza anche la grave negligenza del caposquadra C., che al momento dell'incidente si era allontanato per spostare un mezzo, omettendo così di vigilare sugli operatori della squadra. A fronte di quanto precede, si chiede retoricamente il ricorrente in che modo l'ing. L.B. - di cui vengono ricordate le condotte, in piena aderenza alla delega ricevuta - avrebbe potuto e/o dovuto evitare che il P.T. si recasse in area non consolidata, scendendo addirittura dal mezzo d'opera?
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen..
6.4. Con successivo atto, il difensore del B. ha fatto pervenire una memoria contenente brevi note a ulteriore chiarimento di alcuni argomenti contenuti nel ricorso, insistendo per l'accoglimento del medesimo.

7. Il ricorso di A.T. consta di cinque motivi.
7.1. Con il primo mot ivo1 il ricorrente denuncia violazione di legge, anche con riguardo all'art. 521 cod.proc.pen., in relazione alla diversa qualificazione giuridica data alla posizione dell'imputato, modificata rispetto all'imputazione dai giudici di merito. Il T., indicato nell'imputazione come presidente del Consiglio d'amministrazione della Mottarone s.c.a.r.l. e direttore tecnico della Lauro S.p.A., viene poi indicato - sempre nell'imputazione - come diretto1·e dei lavori; nelle sentenze di merito, invece, viene indicato come legale rappresentante dell'ATI e come procuratore speciale e responsabile tecnico di Lauro S.p.A.. Ciò ha comportato una violazione del diritto di difesa, avuto riguardo alle differenti conseguenze che comporta la diversità di posizioni in punto di individuazione della colpa specifica e dell'area di rischio governato. Richiamando in proposito alcuni principi della sentenza Drassich c. Italia della Corte di Strasburgo, il deducente evidenzia che nel capo d'imputazione non si fa alcun riferimento a una posizione datoriale (art. 2 D.Lgs. 81/2008), e che ben diversa é, invece, la posizione del direttore dei lavori (art. 89 dello stesso decreto legislativo); evidenzia peraltro il ricorrente che quest'ultima qualifica era attribuita all'ing. Florindo B.; e che neppure potrebbe pensarsi che al T. si volesse attribuire in realtà la qualifica di responsabile di cantiere, qualifica attribuita all'ing. L.B..
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei profili di colpa e del nesso di causalità tra le condotte omissive riferite all'imputato e l'evento verificatosi. Dopo aver premesso che la Corte di merito attribuisce al T. una carente redazione del POS e omissioni del dovere di vigilanza, il ricorrente svolge di seguito considerazioni critiche nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, in larga parte sovrapponibili a quelle formulate nella prima parte del primo motivo del ricorso L.B., cui si fa al riguardo rinvio; di seguito il ricorrente specifica che al T. vengono, in sostanza, addebitate due presunte violazioni della regola cautelare, ossia: a) l'elaborazione di un POS affatto generico, con specifico riferimento alla caduta di gravi dall'alto; b) l'omessa attuazione del dovere di vigilanza sulla generale organizzazione dei lavori e sulla scelta e l'operato delle figure selezionate per la realizzazione delle opere. A fronte di ciò, si sottolinea che il T., pur essendo figura apicale della Mottarone, non era nelle condizioni di far modificare o variare la documentazione afferente l'appalto; il POS, diversamente da quanto asserito in sentenza, fu redatto dalla Lauro nei suoi uffici ed era peraltro stato approvato anche dallo SPRESAL di Verbania. Nel prosieguo, il ricorrente puntualizza che non vi é alcuna prova del nesso causale tra le modalità asseritamente inadeguate di redazione del POS e l'evento mortale: inadeguatezza peraltro anch'essa analiticamente confutata; contesta le asserzioni della Corte di merito circa la concorrente responsabilità di A.T. per omesso controllo circa il monitoraggio del decadimento della roccia: in proposito possono richiamarsi le considerazioni svolte nel primo motivo del ricorso L.B. a proposito dell'assenza di profili di colpa concorrente con le presunte negligenze dei geologi, non solo perché in realtà i rilievi di questi ultimi sono stati valutati come corretti e adeguati, ma anche perché il T. é un imprenditore e non un geologo; infine, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato l'attività di vigilanza posta in essere dal ricorrente, a fronte della complessità dell'organizzazione aziendale al cui vertice e1 li operava: il T., al vertice di un'impresa di grandi dimensioni, curò il progetto esecutivo della galleria, ritenuto valido dalla stessa Corte di merito, e scelse per i più rilevanti incarichi professionisti e geologi di comprovata esperienza; così che non é dato vedere in cosa dovesse concretizzarsi la vigilanza che si assume disattesa, considerando che la giurisprudenza di legittimità precisa che non può chiedersi al datore di lavoro la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida al garante, ma solo la complessiva gestione del rischio.
7.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla rappresentata anomalia del comportamento del P.T., ricalca in modo sostanzialmente fedele le argomentazioni svolte nel secondo motivo del ricorso L.B., alle quali pertanto si rinvia.
7.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'operatività della delega di funzioni e all'asserita violazione dell'obbligo di vigilanza: contesta il ricorrente che la delega conferita all'ing. L.B. dovesse ritenersi così "ampia" (e perciò invalida) da contenere genericamente anche i profili correlati alla posizione di garanzia rivestita dal T., elencando i singoli compiti demandati al L.B. con l'atto di delega, analitici e tutt'altro che generici. Il ricorrente, a sostegno di quanto sostenuto circa la validità dell'atto di delega, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali.
7.5. Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, nonché dell'attenuante di cui all'art . 62 n. 6 cod.pen ..
7.6. Con successivo atto, il difensore del T. ha fatto pervenire una memoria contenente brevi note a ulteriore chiarimento di alcuni argomenti contenuti nel ricorso, insistendo per l' accogli mento del medesimo.

8. I ricorsi di M.M. e A.R., proposti con atto congiunto, constano di tre motivi, oltre a due motivi nuovi.
8.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di una posizione di garanzia in capo ai due geologi ricorrenti, in relazione alla residua omissione loro contestata, ossia quella di avere omesso di valutare con la dovuta accuratezza, pur avendolo constatato, il progressivo deterioramento della qualità dell'ammasso roccioso. Contestano i ricorrenti che, in tale addebito, sia ravvisabile l'inadempimento di un obbligo giuridico di impedire l'evento; ciò aveva formato oggetto degli atti di appello, ma la Corte di merito ha, al riguardo, omesso di fornire risposta, limitandosi a sostenere che il M.M. e il A.R. avrebbero violato le regole di diligenza, prudenza e perizia, nella loro veste di collaboratori dell'E. . Ragionando intorno allo schema della colpa per omissione e del correlato obbligo giuridico di impedire l'evento, nel caso dei ricorrenti tale obbligo, certamente, non poteva derivare da una norma di legge (come invece può sostenersi con riguardo al datore di lavoro e agli altri soggetti inseriti nell'organigramma della sicurezza all'interno della società); ma neppure da un contratto, atteso che quello stipulato dalla Mottarone s.c.a.r .l. non riguardava i dottori M.M. e A.R. (il primo semplice dipendente dello studio E., il secondo libero professionista esterno incaricato da E.) che, infatti, non lo sottoscrissero; e, peraltro, esso aveva ad oggetto un mero incarico di consulenza generale e di assistenza tecnica in corso d'opera, conferito al solo E.. Si tratta quindi, sia per gli odierni ricorrenti che per il firmatario E., di un contratto che non prevedeva alcuno degli indispensabili requisiti della posizione di garanzia: ossia, in primo luogo, l'attribuzione di un obbligo di controllo di una fonte di pericolo o di protezione di un determinato bene giuridico; e, in secondo luogo, il potere di intervento (con connessa autonomia di spesa) in attuazione dello specifico dovere di protezione. Venendo alla posizione del M.M. e del A.R., costoro non avevano altro compito che quello di eseguire i rilievi loro commissionati dall'E., ed erano pertanto dei perfetti estranei dal punto di vista giuridico, privi di qualunque potere datoriale o disciplinare sui lavoratori impegnati negli scavi. Lo stesso E., del resto, era un mero consulente, con compiti di ausilio all'operatività della Mottarone, e non disponeva di alcun potere decisionale o di spesa in merito alle scelte da compiersi in tema di sicurezza sul lavoro. Neppure può ipotizzarsi che l'obbligo giuridico di impedire l'evento derivasse da una pregressa, volontaria assunzione de facto della tutela del bene protetto: tale forma di genesi della posizione di garanzia é del tutto estranea al M.M. e al A.R., essendo di contro pacifico che l'intervento dei ricorrenti si era limitato all'effettuazione di 36 rilievi (35 effettuati dal M.M., uno solo dal A.R.) commissionati loro dall'E., il quale era l'unico che li sottoscriveva, assumendosene la paternità.
8.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva loro attribuita e l'evento mortale: condotta omissiva che, alla stregua della sentenza impugnata, si restringe all'omessa valutazione con la dovuta accuratezza del progressivo deterioramento della qualità dell'ammasso roccioso, ciò che non avrebbe permesso "una tempestiva riconsiderazione della scelta di adottare la sezione B, anziché la sezione CMI indicata nel progetto originario". Non si addebita ai geologi di non essersi accorti del deterioramento della roccia, essendo pacifico il contrario; ma piuttosto l'esame dei risultati e la conseguente adozione delle relative scelte. Tuttavia, quanto al A.R. non é dato comprendere per quale motivo egli si trovi a rispondere dell'addebito, avendo effettuato un unico rilievo, nell'ottobre del 2008; ma anche per quanto riguarda il M.M. vale lo stesso discorso, atteso che non é in discussione la correttezza dei rilievi da lui effettuati (che anzi costituiscono la base su cui poggia l'impianto accusatorio). Quanto precede rende evidente che al M.M. non potevano addebitarsi né le modalità di analisi dei dati (risultate corrette), né il suggerimento della sezione da adottare negli scavi; e ciò a fronte del fatto che la direzione lavori disponeva di un proprio geologo e responsabile della sicurezza dei lavoratori e che, al più, la responsabilità in questione potrebbe astrattamente ricondursi all'E., che era contrattualmente legato alla Mottarone e che firmò tutti i rilievi.
8.3. Con il terzo motivo, subordinatamente, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche con riguardo all'elemento soggettivo colposo in capo ai due ricorrenti: non sarebbe comunque possibile ravvisare un profilo di colpa in relazione alla corretta esecuzione dei rilievi, peraltro validati dall'E., dovendosi al riguardo fare affidamento che tali rilievi fossero adeguatamente valutati da parte di chi doveva decidere se e come procedere negli scavi.
8.4. Nei due motivi nuovi, preceduti da ampia premessa, i ricorrenti argomentano ulteriormente le doglianze relative al nesso causale (richiamando le valutazioni peritali e le considerazioni della sentenza a proposito della sottovalutazione dei rilievi dei geologi); nonché con riguardo all'adozione della sezione B piuttosto che della sezione CMI (della cui rilevanza causale manca, però, la dimostrazione), nonché alla mancata messa in opera dell'accoppiata bullonatura + spritz beton di seconda fase: elemento, quest'ultimo, costituente fattore causale alternativo idoneo ad escludere la rilevanza causale della condotta addebitata ai geologi.

 

Diritto




1. Iniziando dal ricorso di P.T., lo stesso deve ritenersi infondato.
1.1. A fronte della doglianza riferita alla ravvisata responsabilità del ricorrente quale soggetto apicale di una società caratterizzata da una struttura complessa (primo motivo), nonché alla delega conferita all' ing. L.B., che la Corte di merito reputa inidonea a trasferire le responsabilità connesse alla posizione di garanzia datoriale (secondo motivo), deve osservarsi che la sentenza impugnata si sofferma molto su un aspetto di fondamentale importanza in relazione all'accaduto, non affrontato dal ricorrente, ossia la stesura e la sottoscrizione, da parte del T. (sul punto vds. in particolare sentenza di primo grado, pagine 7 - 8), di un Piano Operativo di Sicurezza (POS: art. 89, comma 1, lettera H, D.Lgs. 81/2008 ed allegato XV al decreto) : documento di esclusiva pertinenza del datore di lavoro titolare dell'impresa assuntrice dei lavori (sulla generalità dell'obbligo vds. Sez. 4, Sentenza n. 31304 del 19/04/2013, Giorgi, Rv. 255953), ancorché - si badi bene - di grandi dimensioni (vds. Sez. 4, Sentenza n. 4123 del 10/12/2008, dep. 2009, Vespasiani, Rv. 242480); di detto documento la Corte di merito denuncia, nella specie, la genericità, soprattutto con riferimento alle misure da adottare per impedire ai dipendenti di portarsi in zone non sicure e quindi a rischio infortuni, nonché con riguardo all'organizzazione dei lavori e alla suddivisione dei compiti fra le due squadre A e B. Si legge, fra l'altro, nella sentenza impugnata che nel POS le misure indicate, di carattere generale, non risultano integrate con l'individuazione di ulteriori misure, specificamente connesse alla peculiarità delle lavorazioni in corso, ed inoltre non risulta prevista alcuna specifica misura diretta a impedire che il lavoratore venga a trovarsi in un'area di scavo non ancora perfettamente consolidata e messa in sicurezza (pag. 66 sentenza impugnata); di tali carenze viene sottolineata la rilevanza causale sull'accaduto - sulla base di un ampio ragionamento illustrato alle pagine da 66 a 71, dimostrativo fra l'altro della non episodicità delle condizioni di rischio - e si sottolinea, altresì, che la valutazione negativa del POS in quanto generico e inidoneo, formulata dai periti, era già stata rilevata anche in occasione di verifiche eseguite dall'ASL - VCO in epoca antecedente l'incidente, allorché si registrò la mancanza dei requisiti minimi previsti dall'allegato 15 al D.Lgs. 81/2008, senza che successivamente siano stati forniti documenti comprovanti l'integrazione ciel POS.
1.2. In tale quadro, e con particolare riguardo al secondo ,2 al terzo motivo di ricorso, é ben vero che la vigilanza connessa alla delega conferita all'ing. L.B., il cui obbligo discende dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008, non richiede un controllo diuturno, minuto, che annulli nella sostanza la funzione stessa della preposizione; ma é del pari vero che, in primo luogo, la delega, oltre a dover riguardare un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261108), non esime il datore di lavoro dall'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335) e dalle responsabilità datoriali, valevoli anche nelle strutture di grandi dimensioni, con riferimento alle scelte gestionali di fondo (Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972).

2. Quanto al ricorso di L.B., i primi due motivi risultano infondati.
2.1. Quanto al primo, ampio motivo, in cui il deducente nega in sostanza di avere contribuito causalmente all'evento con le condotte a lui ascritte, si ricorda che l'ing. L.B., esercitando le mansioni di preposto e responsabile di cantiere, aveva comunque assunto sul piano fattuale le responsabilità proprie della posizione di garanzia a lui conferita, indipendentemente dalla validità o meno della delega conferitagli (cfr. in proposito Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, cit., Rv. 269973). In tale posizione, risulta che egli, assieme al geom. B., effettuò un sopralluogo il 3 luglio (ossia il venerdì precedente l'incidente) sulla nuova porzione di avanzamento, ma non rilevò alcunché di anomalo in relazione alla messa in sicurezza del sito (p. 55 sentenza) laddove, come poi si é visto, in quel tratto non era stato (e non venne più) gettato lo spritz beton di seconda fase, di cui a più riprese la sentenza impugnata richiama l'importanza nella messa in sicurezza delle pareti dello scavo; tale elemento fa da corollario all'assenza di rilievi, da parte dell'ing. L.B. (soggetto a tal fine designato: p. 64 sentenza), in ordine all'organizzazione e alla gestione operativa del cantiere (della cui carenza si é detto a proposito dell'inadeguatezza del POS elaborato da P. e A.T.). Sotto il profilo causale, risulta evidente che, ove il L.B. avesse sollevato il problema del coordinamento fra le due squadre (il cui ruolo concausale é ampiamente illustrato nella sentenza impugnata) ed avesse rilevato e segnalato i rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti da un inadeguato fissaggio della parete della galleria e dall'assenza di limiti agli spostamenti dei lavoratori in zone non messe in sicurezza, egli avrebbe potuto efficacemente attivarsi per scongiurare l'evento, che, ragionevolmente, non si sarebbe verificato.

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la pretesa abnormità del comportamento della vittima, é sufficiente ricordare il principio affermato dalla sentenza n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in base al quale, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vds. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 - dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 - dep. 2018, Spina e altro, Rv. 273247). Sulla scorta di questo principio si é altresì affermato che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). Nel caso di specie, l'infortunio é avvenuto mentre il lavoratore era impegnato in un'attività propria delle mansioni a lui affidate e poneva dunque in essere una condotta tutt'altro che imprevedibile, ma che non aveva formato oggetto di prevenzione da parte dei garanti della sicurezza, essendo consentito ai lavoratori l'accesso e il transito in aree non adeguatamente protette.
2.3. E' invece manifestamente infondato il terzo motivo. Quanto al diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, esso risulta correttamente motivato nella sentenza impugnata, avendo la Corte di merito avuto riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Rv. 281217). Quanto alla dedotta assenza di motivazione in riferimento all'attenuante del ravvedimento post delictum di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., benché oggetto di specifica doglianza rassegnata in appello, deve nondimeno censurarsi, in primo luogo, l'assoluta genericità della lagnanza, essendo noto che il riconoscimento dell'attenuante in parola passa necessariamente attraverso il preventivo accertamento che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (ex multis si veda la recente Sez. 2, Sentenza n. 46758 del 24/11/2021, S., Rv. 282321) e non avendo il ricorrente richiamato a tal fine alcun elemento fattuale comprovante il verificarsi di tale presupposto; ma, a ben vedere, la lettura del motivo d'appello in proposito rassegnato (e menzionato sommariamente nella sentenza impugnata) contiene l'allegazione dell'avvenuto risarcimento del danno prima del giudizio non già - come necessario - in maniera integrale, ma "in gran parte": ciò che rende il motivo radicalmente privo di pregio, per quanto si è detto. Ne discende, a tacer d'altro, che la mancanza di un'esplicita motivazione sul punto da parte della Corte di merito non comporta alcun vizio, dovendo in proposito rammentarsi che é inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745).

3. Venendo al ricorso di A.T., il primo motivo é infondato.
3.1. L'asserita diversità di qualifiche attribuite al T. nell'imputazione e, poi, nelle due sentenze di merito non ha, a ben vedere, determinato un'immutatio facti tale da incidere sulla concreta individuazione delle condotte omissive a lui addebitate e, conseguentemente, sull'esercizio del diritto di difesa da parte sua: diritto che, di contro, risulta essere stato pienamente esercitato nel contraddittorio delle parti anche con riguardo all'accertamento delle condotte contestate al ricorrente. Si ricorda che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione é del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).
3.2. Il secondo motivo é parimenti infondato. Quanto al dato oggettivo costituito dall'inadeguatezza del POS e all'incidenza causale di tale inadeguatezza sul corso degli eventi, si rinvia alle considerazioni svolte al riguardo ut supra. Quanto, poi, alla responsabilità del ricorrente in ordine alla delega di funzioni conferita all'ing. L.B., le considerazioni svolte dal ricorrente contrastano con i dati forniti dalle sentenze di primo grado e di appello, che depongono chiaramente per il conferimento della delega al L.B. sia da parte di P.T., sia da parte di A.T., nelle rispettive qualità, con atto notarile a firma notaio Filippo P. in data 2 settembre 2008.
3.3. Quanto al terzo motivo, a sua volta infondato, non deve farsi altro che rimandare alle considerazioni svolte nel secondo motivo del ricorso L.B. a proposito dell'asserita (e in realtà insussistente) abnormità del comportamento del P.T..
3.4. Quanto al quarto motivo, afferente alla validità della delega conferita all'ing. L.B., esso é manifestamente infondato: proprio la lettura dei compiti affidati al delegato, riportati testualmente nel motivo di doglianza in esame, rende evidente che si tratta, in realtà, di delega riferita ad aspetti di carattere generale, astrattamente implicanti l'assunzione di obblighi di garanzia di ampiezza rapportabili a quelli che caratterizzano la posizione datoriale. Ciò si pone in evidente disallineamento rispetto al principio in base al quale é necessario che l'atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale (secondo la giurisprudenza apicale di legittimità già ricordata e richiamata anche nella sentenza impugnata: Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261108).
3.5. E', del pari, manifestamente fondato il quinto motivo, per ragioni identiche a quelle illustrate a proposito del terzo motivo del ricorso L.B., qui da intendersi integralmente richiamate .
4. Resta da dire dei ricorsi dei geologi G.S. (nominato dalla Direzione Lavori) e M.M. e A.R. (designati dal geol. E., titolare dell'omonimo studio incaricato dell'effettuazione dei rilievi dalla Mottarone s.c.a.r.l. ).
4.1. Si reputa opportuno valutare congiuntamente ricorsi, in relazione ai profili di responsabilità che gli stessi contestano in tutti i motivi di ricorso rispettivamente articolati (negando, in sostanza, la configurabilità di posizioni di garanzia in capo ai medesimi, nonché la rilevanza causale delle condotte loro attribuite e anche la carenza dell'elemento so9gettivo) e che sono stati di contro ravvisati nel corso del giudizio di merito.
Infatti i predetti esperti erano stati designati, da soggetti diversi ma con compiti complessivamente affini, di eseguire (per quanto qui interessa) rilievi sul tracciato della galleria, man mano che gli scavi procedevano, in ordine alla qualità delle condizioni geologiche; ma anche di fornire elementi tecnici per stabilire ed eventualmente adeguare, nel corso del monitoraggio eseguito attraverso i predetti rilievi, le modalità di esecuzione degli scavi stessi, anche sotto il profilo della messa in sicurezza del cantiere che progrediva.

4.2 . Deve constatarsi, anche con riguardo ai ricorsi in esame, l'infondatezza degli stessi.
E' certo che, in corso d'opera, vi erano state alcune variazioni rispetto alle indicazioni contenute nel progetto originario, con le quali si suggeriva di procedere nei lavori adottando la sezione CMI, caratterizzata da maggiore complessità ma anche da maggiore sicurezza, con la creazione di una sezione di scavo protetta da centine; chiarisce la sentenza impugnata che successivi ordini e i servizio, diramati dalla direzione dei lavori (il cui consulente era lo G.S.), avevano indicato di procedere in conformità alla sezione B (quella costituita dall'installazione dei bulloni swellex disposti a quinconce e dall'apposizione in due fasi di calcestruzzo mediante spritz beton: vds. pag. 56 sentenza impugnata), "fintanto che non si ravvisino nuove significative variazioni delle caratteristiche geostrutturali dell'ammasso roccioso", con la conseguenza che l'accertamento, in corso d'opera, di siffatte variazioni avrebbe imposto ai tecnici di suggerire, e ai vertici di cantiere di adottare, soluzioni tecniche adeguate alle mutate condizioni e alle connesse esigenze di sicurezza.
Orbene, l'indicazione della sezione B era stata formulata alla luce dei risultati dei rilievi geologici dello G.S. in contraddittorio con i geologi dell'impresa esecutrice (ossia quelli dello Studio E., come lo stesso E. e i geologi da lui designati, ossia M.M. e A.R.: vds. pag. 57 sentenza), ma di fatto non aveva tenuto conto, pur a fronte dei successivi rilievi rivelatori del progressivo peggioramento dello stato della roccia, dell'esigenza di scegliere una soluzione più adeguata in termini di sicurezza. Soluzione che, secondo l'opinione dei periti richiamata in sentenza (pag. 61) sarebbe stata, inequivocamente, quella di adottare «una sezione di scavo protetta con centine»: ossia la sezione CM1, che era stata indicata nel progetto originario e che era stata poi abbandonata in favore della sezione B, forse per la maggiore celerità e facilità esecutiva di quest'ultima e nonostante il minor livello di sicurezza che essa comportava .
4.3. A fronte di ciò, é pure certo che i rilievi eseguiti dai geologi - che sul punto sono risultati del tutto esenti da critiche ed affatto corretti - convergevano nel delineare una situazione di progressivo pe9gioramento dell'ammasso roccioso (confermativa delle valutazioni preliminari) man mano che si procedeva verso l'imbocco e, in specie, nell'approssimarsi all'area ove avvenne il cedimento del blocco di roccia .
Tuttavia non possono limitarsi i compiti e le responsabilità dei geologi (sia del dott. G.S., che si interfacciava con la Direzione Lavori; sia dei dottori M.M. e A.R., che - sebbene designati dall'E., che stipulò il contratto con la Mottarone s.c.a.r.l. - si rapportavano con i responsabili di cantiere) a mere rilevazioni sullo stato della roccia, essendo per converso gli stessi tenuti 21 segnalare anche l'adeguatezza delle soluzioni tecniche prescelte e della loro corretta messa in atto in rapporto ai risultati progressivi delle rilevazioni; non altrimenti potrebbe intendersi, infatti, la circostanza che sia lo G.S. che i geologi dello Studio E. avessero eseguito, complessivamente, quasi 100 rilievi nel corso degli scavi, fornendo anche indicazioni sulla sezione idonea a seconda dei risultati delle rilevazioni nell'area di scavo.
4.4. A titolo di esempio, l'incarico assunto dallo Studio E. (vds. allegato 2 al ricorso M.M. e A.R., pag. 2, art. 2 della conferma d'ordine per prestazione professionale) prevedeva non solo la consulenza generale (che peraltro richiedeva anch'essa l"'assistenza ai lavori in avanzamento" che si estrinsecava in "sopralluoghi e partecipazione, secondo necessità, agli incontri del Comitato Tecnico, con la Direzione Lavori e con il Progettista") ma contemplava altresì l'assistenza tecnica in corso d'opera, comprensiva di "visite dei tecnici del Consulente" (é agevole riconoscere, in tali figure, quelle dei geologi M.M. e A.R., incaricati dall'E.) "presso il cantiere al fine di seguire l'andamento dei lavori per: la messa a punto delle tecniche costruttive ed adattarle alle diverse esigenze statiche, discutere gli elaborati di progetto o per la soluzione di problematiche progettuali che dovessero insorgere durante i lavori". Dunque non vi erano solo meri compiti di indicazione dello stato della roccia nell'evolversi degli scavi, ma specifici compiti di consulenza e di individuazione delle soluzioni operative più adeguate in relazione all'area di scavo di volta in volta interessata.
La posizione del dott. G.S. non era diversa, atteso che - come si é già accennato: cfr. pag. 57 sentenza impugnata - la scelta della sezione B al posto della CMI era frutto di sue indicazioni in tal senso.
4.5. Dunque non può certo parlarsi dell'assenza di obblighi di garanzia in capo ai suddetti geologi, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi da loro proposti. Di qui la correttezza, per tutti e tre i geologi ricorrenti, delle conclusioni tratte dalla Corte di merito (pag. 62) laddove, pur dando atto dell'accuratezza e dell'esattezza dei rilievi circa "il progressivo deterioramento della qualità dell'ammasso roccioso" (rilievi in cui, come si é detto, non si esauriva il loro compito), si fa carico agli stessi di avere omesso di valutare con la necessaria accuratezza, e di portare all'attenzione dei vertici di cantiere per le conseguenti determinazioni, la necessità di riesaminare la scelta - che essi stessi avevano invece sostenuto - di procedere con l'adozione della sezione B, anziché con la sezione CM1: la cui adozione, secondo l'opinione espressa da i periti e condivisa dalla Corte di merito (in termini ampiamente argomentati e non sindacabili in questa sede), sarebbe stata necessaria nel caso di specie ai fini della sicurezza del luogo di lavoro e della protezione dei lavoratori da eventi del tipo di quello verificatosi.

4.6. Peraltro, gli stessi geologi - in forza dell'incarico loro conferito, della loro condizione di esperti e della loro frequente presenza in cantiere - erano pure nelle condizioni tecniche di segnalare un'altra vistosa lacuna, nella corretta adozione della sezione prescelta (la B): ossia la mancata applicazione dello spritz beton di seconda fase, eventualità risultata tutt'altro che episodica (vds. pag. 68 sentenza impugnata) e sicuramente constatata anche nel tratto di galleria ove si verificò l'incidente, proprio in relazione al fatto che i frequenti rilievi eseguiti dai ricorrenti comportavano la loro ricorrente presenza in cantiere e, con essa, l'agevole possibilità di constatare le carenze esecutive riferite anche alla più semplice, e meno sicura, sezione B.
4.7. . Sul piano della causalità, deve pertanto osservarsi che nella specie é corretto il ragionamento controfattuale (sviluppato, sia pure in termini non del tutto espliciti, dalla Corte piemontese) in base al quale, ove i geologi G.S., M.M. e A.R. avessero fornito indicazioni puntuali e adeguate alle condizioni dell'ammasso roccioso circa le soluzioni tecniche da adottare in relazione al peggioramento del disturbo tettonico, nonché circa la corretta attuazione delle stesse, eventi del tipo di quello occorso, con ragionevole probabilità logica, non si sarebbero verificati.
Peraltro, anche operando una valutazione in termini di concretizzazione del rischio (valutazione che può essere formulata necessariamente ex post) appare evidente che l'evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare disattesa dai geologi ricorrenti - di tipo tecnico, dunque di stretta pertinenza di soggetti provvisti delle necessarie conoscenze geologiche circa la pericolosità delle condizioni dello scavo nel suo progredire - mirava a prevenire (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235662).
4.8. In base alle considerazioni fin qui esposte, appare evidente la rimproverabilità della condotta dello G.S., del M.M. e del A.R. anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo di natura colposa, pure affrontato nei ricorsi in esame, essendo emerso con certezza che essi erano ben consapevoli della crescente pericolosità delle condizioni della roccia man mano che gli scavi procedevano, come del resto emerso dall'accuratezza dei rilievi che essi effettuarono; epperò, per negligenza e sottovalutazione, gli stessi omisero di sollecitare l'adozione di criteri operativi adeguati a tali soluzioni e idonei a mettere in sicurezza il sito, come certamente avrebbero potuto e dovuto fare, così ponendo i responsabili di cantiere nelle condizioni di poter trascurare fondamentali accorgimenti finalizzati a preservare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire cedimenti dell'ammasso roccioso ed infortuni del tipo di quello occorso al P.T..

5. Per le ragioni che precedono, tutti i ricorsi vanno rigettati e ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.




Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022