Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 17 giugno 2022, n. 19703 - Rendita da infortunio e aggravamento. Ricorso per revocazione


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 17/06/2022

 

RILEVATO CHE
1. Con sentenza n. 3385 del 2021 questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da R.C.F. avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino di accoglimento del gravame proposto dallo stesso assicurato nei confronti dell’INAIL, riguardo alla sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di condanna dell'Istituto al ripristino della rendita da infortunio (commisurata ad una percentuale di menomazione dell’integrità psicofisica pari al 32%) ma respinto la domanda di aggravamento nella misura del 45%, ed ha condannato la parte al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
2. Contro la sentenza R.C.F. propone ricorso per revocazione, fondato su un unico motivo. L'INAIL resiste con controricorso.
3. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE
1. Con l'unico motivo di ricorso, la parte censura la sentenza di questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, senza considerare che sia nelle conclusioni del ricorso per cassazione, sia nel fascicolo d’ufficio, era presente la dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali, come previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.
2. Sostiene pertanto che la Corte di cassazione è necessariamente caduta in errore, non avendo visto la dichiarazione sopra descritta, in quanto non poteva essere disposta la condanna alle spese, sicché insiste per la revocazione della sentenza.
3. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un errore revocatorio derivato dalla mancata considerazione della esistenza delle condizioni utili alla esenzione dal pagamento alle spese del giudizio. La sentenza impugnata ha individuato nella soccombenza della ricorrente le ragioni della condanna alle spese, nulla rilevando con riguardo alla presenza di condizioni esonerative e dunque alla eventuale valenza delle stesse nel giudizio in esame e nella materia trattata, anche alla luce dei principi espressi da Cass.n. 4372/2001.
4. Non ritenendo sussistente una ipotesi di inammissibilità del ricorso per revocazione, ai sensi del disposto dell'art.391 bis 4° co.c.p.c, la causa va rinviata alla pubblica udienza della sezione IV°.

 

P.Q.M.


Rinvia la causa alla Sezione IV° per la pubblica udienza.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile.