Regione Lazio
Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 9
Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici
B.U.R. 21 giugno 2022, n. 52


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a

la seguente legge:
 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche, nonché al decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili).
2. Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 105, comma 2, del Codice e successive modifiche.
 

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture o l’esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all’articolo 50 del Codice e successive modifiche, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate.
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.
 

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL LAVORO
Art. 3
(Programmazione e disposizioni preliminari all’avvio della procedura di appalto)

1. Al fine di calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, l’acquisto di servizi e forniture nonché l’esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge è oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell’articolo 21 del Codice e successive modifiche, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, a consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell’articolo 66 del suddetto Codice e successive modifiche. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 67 del Codice.
 

Art. 4
(Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici)

1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all’articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal Codice e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell’offerta e in relazione alle caratteristiche dell’appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione di cui all’articolo 5.
2. Conformemente a quanto previsto al comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e alla struttura tecnico-organizzativa dedicata all’appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all’attività prevalente oggetto dell’appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore ovvero del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all’attività prevalente, secondo quanto disposto dall’articolo 105, comma 14, del Codice e successive modifiche.
 

Art. 5
(Criteri qualitativi premiali)

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del Codice e successive modifiche, nei contratti di appalto o di concessione di cui all’articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali:
a) l’organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza, alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell’appalto e alle unità di personale utilizzato nell’appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell’appalto;
b) i percorsi di certificazione che riguardino l’organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell’articolo 30 del d.lgs. 81/2008;
c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività lavorativa;
d) le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;
e) le misure volte a promuovere l’occupazione giovanile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare:
1) la messa a punto di azioni volte all’assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;
2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche, per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell’articolo 47 del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021;
f) il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all’articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche, rilasciato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;
g) le misure per l’inserimento dei lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione, nonché dei lavoratori rientranti nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. Per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è considerato quale criterio valutativo premiale di aggiudicazione solo nel caso in cui le suddette assunzioni riguardino una quota percentuale superiore al 30 per cento del numero complessivo dei lavoratori della cooperativa;
h) l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione anche al subappaltatore o all’eventuale impresa associata in rete distaccante personale;
i) l’assunzione dell’obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall’appaltatore uscente, da parte dell’appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto di cui all’articolo 6, al fine dell’attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, approva linee guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l’indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 6
(Clausola sociale)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 50 del Codice, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d’appalto di servizi di cui all’articolo 2, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un’espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell’Unione europea vigenti in materia, la stabilità occupazionale mediante l’assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall’appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d’appalto cessato, nonché ad assicurare i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Restano fermi l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e il riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista dall’articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l’inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali.
2. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
3. Qualora l’appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori dipendenti dell’appaltatore uscente soggetti a riassorbimento ai sensi del presente articolo, non possono essere obbligati a partecipare alla cooperativa in qualità di soci.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all’offerta economica un apposito progetto di assorbimento del personale idoneo ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l’esclusione dalla gara ai sensi del comma 2.
5. Il rispetto delle previsioni della clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento durante l’esecuzione dello specifico contratto è oggetto di monitoraggio da parte del Comitato per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui al capo IV.
 

Art. 7
(Obblighi di comunicazione e confronto nelle fasi relative al cambio d’appalto)

1. Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e al fine di dare uniformità alle procedure dei cambi di appalto, negli appalti di cui alla presente legge, le parti interessate dall’avvicendamento nell’appalto sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo.
2. L’azienda uscente è tenuta a dare comunicazione, almeno quindici giorni prima della data di cessazione dell’appalto, della cessazione medesima alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro territoriali e di categoria comparativamente più rappresentative, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), anche per il tramite dell’associazione datoriale di appartenenza, comunicando inoltre:
a) il numero totale dei lavoratori in servizio, specificando data di assunzione nell’azienda cedente, orario settimanale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale;
b) misura dell’eventuale utilizzo del subappalto, dei contratti di rete e delle altre forme di collaborazione tra imprese che abbiano incidenza sul personale;
c) la descrizione dell’appalto cessato e la sua precedente durata temporale che comunque non potrà essere inferiore a un anno;
d) le ore di servizio, per gli appalti di servizi, previste dal capitolato e il conseguente numero dei lavoratori in esubero;
e) le eventuali procedure di ricorso ad ammortizzatori sociali o di riduzione di personale operate negli ultimi due anni;
f) il numero dei lavoratori, suddivisi per tipologia contrattuale e per inquadramento, utilizzati nell’appalto di riferimento nei dodici mesi precedenti la cessazione dello stesso;
g) la documentazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008;
h) la lista del personale assunto ai sensi della l. 68/1999;
i) l’eventuale partecipazione del personale ai corsi di formazione.
3. L’azienda aggiudicataria subentrante comunica, entro quindici giorni dall’aggiudicazione, alle associazioni territoriali e di categoria di cui al comma 2, il subentro nel nuovo contratto d’appalto e i tempi e le modalità di assunzione del personale in adempimento della clausola sociale di cui all’articolo 6.
4. Ove il riassorbimento del personale impiegato nell’attività oggetto del contratto cessato sia previsto nella clausola sociale ai sensi dell’articolo 6 o laddove sia previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), nella documentazione di gara sono incluse le seguenti informazioni relative al personale dipendente dell’appaltatore uscente:
a) numero di unità in organico;
b) qualifiche e categorie professionali;
c) livelli retributivi;
d) attività e mansioni svolte;
e) anzianità di servizio;
f) monte ore settimanale;
g) sede di lavoro;
h) indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della l. 68/1999 o mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;
i) CCNL applicato;
l) ulteriori elementi retributivi e indennità aggiuntive corrisposte.
5. L’obbligo per l’appaltatore uscente di fornire le informazioni di cui al comma 4 è inserito in una specifica clausola del contratto di appalto.
6. Successivamente all’invio alle organizzazioni sindacali delle comunicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l’azienda aggiudicataria è tenuta ad esperire, presso l’associazione territoriale scelta, previa sottoscrizione di apposito mandato, ovvero presso la sede aziendale, per un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, un confronto in merito all’avvio della gestione del servizio oggetto dell’appalto.
 

Art. 8
(Incidenza dei costi per l’assorbimento del personale, per la sicurezza e per la manodopera)

1. Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base della nuova gara per l’affidamento del contratto, tengono conto dell’incidenza economica dell’assorbimento del personale conseguente all’attuazione della clausola sociale di cui all’articolo 6, con particolare riguardo all’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di comparto, sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e dagli accordi integrativi territoriali e delle tabelle ministeriali in materia, comprensivi degli oneri connessi nonché dei costi di gestione e dell’utile di impresa.
 

Art. 9
(Pagamento delle retribuzioni)

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante, a norma dell’articolo 30, comma 6, del Codice, decorso inutilmente il termine di quindici giorni assegnato per iscritto al soggetto inadempiente, e in ogni caso all’affidatario affinché provveda, in assenza di tempestiva formale e motivata contestazione, procede al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice, ivi comprese le maggiori somme dovute per gli interessi maturati dalla scadenza del termine di cui al presente articolo.
 

Art. 10
(Codice etico dei contratti pubblici regionali)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Codice etico dei contratti pubblici regionali, al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari di contratti pubblici ai sensi della presente legge, la trasparenza nelle attività poste in essere dalle stazioni appaltanti, nonché al fine di garantire la libera concorrenza tra gli operatori ed una conseguente migliore qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai cittadini.
2. Il Codice etico dei contratti pubblici regionali prevede la formale obbligazione delle stazioni appaltanti e dei concorrenti e degli aggiudicatari, ivi compresi i subappaltatori dei medesimi, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, rotazione degli incarichi e delle figure nell’ambito di appalti e affidamenti, costituisce documento essenziale delle procedure di affidamento e parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2.
 

CAPO IV
COMITATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL LAVORO
Art. 11
(Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di seguito denominato Comitato, con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di cui alla presente legge.
 

Art. 12
(Composizione e compiti del Comitato)

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;
d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante delle Camere di commercio del Lazio individuato dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio (Unioncamere Lazio), previa intesa con il medesimo ente;
g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio, designato dal Direttore della direzione competente.
2. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all’articolo 2, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell’ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto o di concessione di cui alla presente legge.
3. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica e su richiesta di almeno tre componenti, il Comitato può riunirsi anche con cadenza ulteriore a quanto previsto al comma 2.
4. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l’utilizzo del subappalto da parte dell’aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all’articolo 2;
b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
c) redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell’impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
d) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge.
5. Il rapporto di sintesi di cui al comma 4, lettera b), è trasmesso, a cura del Comitato, al Direttore della struttura regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi.
6. Il rapporto di sintesi e il report di cui al comma 4, rispettivamente, lettere b) e c), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
7. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti, ai sensi del comma 2, dalle strutture competenti di volta in volta in riferimento all’oggetto dell’appalto o della concessione.
8. La partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato.
 

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
(Abrogazione)

1. L’articolo 7 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare) è abrogato.
 

Art. 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
 

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma lì, 17 giugno 2022
 

Il Presidente
Nicola Zingaretti