Cassazione Civile, Sez. 6, 21 giugno 2022, n. 20027 - Malattia professionale del magazziniere. D.M. 12 luglio 2000


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 21/06/2022
 

Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Inail, confermando la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto l’origine professionale della patologia (epicondilite cronica bilaterale ed epitrocleite sinistra) diagnosticata a L.F. nello svolgimento dell’attività di magazziniere e un indennizzo parametrato ad una percentuale di danno biologico nella misura dell’8%.
2. Avverso tale sentenza l’Inail ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L.F. ha resistito con controricorso.
3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Considerato che:
4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000, voce tabellare n. 232, e dell’art. 13, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 38 del 2000, per avere la sentenza impugnata, facendo proprie le conclusioni del c.t.u., riconosciuto una percentuale di danno biologico eccedente rispetto a quella massima prevista in relazione alla voce tabellare n. 232.
5. Il ricorso è fondato.
6. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al D.M. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (v. Cass. n. 13574 del 2014; v. anche Cass. n. 23896 del 2021, non massimata).
7. Ai criteri del citato D.M. non si è attenuta la Corte territoriale, la quale, nel far propria la relazione di consulenza, ha preso in considerazione per la valutazione del danno la voce tabellare n. 232, riconoscendo tuttavia una percentuale di danno biologico eccedente la misura massima ivi prevista.
8. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie uniformandosi al principio di diritto sopra richiamato, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24.2.2022