Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 22 giugno 2022, n. 20094 - Docente aggredita dallo scolaro: domanda di equo indennizzo. Numero di protocollo


Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 22/06/2022
 

Ritenuto che

1. la Corte d'Appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto la decadenza di E.S., ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 349/1994, dalla domanda di equo indennizzo conseguente ad infortunio sul lavoro verificatosi il 25.9.1999, avanzata per avere subito la predetta, quale docente della scuola primaria, un'aggressione da uno scolaro, che le aveva strattonato con forza il pollice della mano sinistra, provocandole postumi cronici;
2. la Corte di merito riteneva in sostanza che i timbri della presunta data di arrivo e del numero di protocollo apposti sull'istanza cartacea non fossero idonei a comprovare effettivamente la ricezione di tale atto in data 24.3.2000, in quanto era ormai acquisito il fatto che quel numero di protocollo non corrispondeva alla numerazione propria del registro di protocollo di quel giorno;
3. quanto all'istanza asseritamente inoltrata a mezzo fax il 23.3.2000 (alla direzione didattica della scuola di appartenenza) e 24.3.2000 (al Provveditorato), la Corte territoriale, pur dando atto che esistevano i report delle trasmissioni provenienti dalla ricorrente, sosteneva mancasse prova che quegli invii riguardassero proprio quell'istanza, anche perché nel medesimo frangente temporale la ricorrente avrebbe dovuto trasmettere risposta alla richiesta di chiarimenti della Direzione Didattica, resa nota anche al Provveditorato per conoscenza e stante l'esistenza di una dichiarazione personale della E.S. datata 18.2.2000, con la quale veniva fornita la versione della docente rispetto agli accadimenti del settembre 1999;
4. E.S. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre le controparti pubbliche sono rimaste intimate ;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

 

Considerato che


1. il primo motivo di ricorso è rubricato come «violazione di legge, ex art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 per mancata applicazione art. 112/ 342 cp.c. e per omesso esame di un fatto decisivo» e con esso si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il «compendio impugnatorio» con cui si era lamentato che il Tribunale avesse mosso da un mero sospetto circa la falsità del documento (cartaceo) prodotto dalla ricorrente e dalla mancanza, nel registro di protocollo di quella data, di un documento riferibile alla ricorrente, senza che fosse stata proposta querela di falso ed in assenza di specifiche contestazioni e solo dando atto dell'esistenza di un'indagine interna finalizzata a capire come mai un documento timbrato in ricezione non trovasse corrispondenza nel protocollo ufficiale;
2. il motivo è infondato;
3. è infatti evidente che la Corte di merito, affermando che il profilo in ordine alla non corrispondenza del numero di protocollo sul documento con i dati del protocollo di quella data «non può essere mezzo ulterionnente in discussione», ha evidentemente inteso affermare, con argomentazione da essa ritenuta assorbente, che il documento, così protocollato, non fosse convincente rispetto alla sua datazione, ovverosia al profilo che riveste portata dirimente in causa;
4. non è quindi vero che non vi fosse risposta al motivo impugnatorio od omessa decisione sul punto del rilievo da attribuire a quella timbratura in arrivo presente sull'istanza cartacea;
5. il secondo motivo è rubricato come violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) per mancata o erronea applicazione degli artt. 2700, 2701 c.c. ovvero degli artt. 2702 e 2703 c.c. e dell'art. 2697 c.c.
6. nel motivo, riguardante la sola questione dell'invio dell'istanza in forma cartacea, in quanto nulla più è detto sull'ipotetico invio a mezzo fax, la ricorrente afferma, per un verso, che, in mancanza di prova sul fatto che fossero a lei riferibili manomissioni rispetto all'istanza cartacea, si sarebbe dovuto attribuire piena efficacia al documento (ed alla datazione di ricezione) su di esso riportata, anche in ragione della contestuale sottoscrizione da parte di un funzionario dell'ufficio del rilascio di copia conforme;
7. il motivo sollecita due ordini di considerazioni;
8. con esso si sostiene, da un lato, che in assenza di adeguata contestazione da parte della resistente e di adeguate prove di un intervento manomissivo da parte della ricorrente, avrebbe dovuto attribuirsi piena efficacia probatoria al documento cartaceo ed ai timbri su di esso apposti;
9. in proposito, premesso che l'anomalia del numero di protocollo risulta evidenziata dalla P.A. fin dalla memoria di costituzione in primo grado quale trascritta nel ricorso per cassazione, è evidente che il solo "timbro" cronologico, senza alcuna sottoscrizione, non può integrare atto pubblico nei cui confronti sia necessario proporre querela di falso, proprio perché mancano gli elementi essenziali della paternità, attraverso la sottoscrizione, di quell'atto;
10. anche poi a voler riconoscere a quel timbro di protocollo una qualche portata documentativa, le sue risultanze sarebbero contestabili con ogni mezzo (C. 13912/2007) e nel caso di specie già si è detto come entrambi i giudici di merito abbiano, non implausibilmente, fatto leva sulla non corrispondenza tra quel numero ed il registro di protocollo;
11. da altro punto di vista, non ha pregio neppure l'insistenza sull'attestazione di conformità presente nel documento;
12. secondo quanto emerge dalla sentenza della Corte territoriale, l'istanza cartacea riporta un timbro a secco con dicitura «per copia conforme La collaboratrice amministrativa A.S.>;
13. nulla tuttavia autorizza a ritenere che l'attestazione di conformità in calce ad un documento, finalizzata a comprovarne l'identità all'originale, debba presumersi formata nella medesima data del documento di cui attraverso tale attestazione si fornisce prova o meglio, quanto al caso di specie, nella medesima data del protocollo di presunto deposito di esso, in quanto la attestata conformità è finalizzata a munire la copia di capacità probatoria con forza identica all'originale (art. 2714 e 2715 c.c.), ma non ad attestare la datazione certa di quell'originale, che è profilo in sé diverso, non potendosi affermare quindi che la Corte di merito, non dando rilievo a quella attestazione, abbia violato, come denunciato, norme di diritto, anche solo sul riparto degli oneri probatori;
14. in definitiva il ricorso va integralmente rigettato, mentre nulla è da disporsi sulle spese, in quanto le parti pubbliche sono rimaste intimate;

 

P.Q.M.




La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del dpr 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma così deciso nella camera di consiglio del 20.1.2022.