Categoria: Documentazione istituzionale
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ACCORDO di COLLABORAZIONE
Per la predisposizione di una Prassi di Riferimento su linee guida e requisiti per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro
TRA

 

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (in seguito denominato "INAIL"), *** con sede legale in ROMA Via IV NOVEMBRE n°144, rappresentato dal Direttore centrale della Direzione centrale prevenzione Ing. Ester Rotoli;
UNI - Ente Italiano di Normazione, *** con sede in Via Sannio 2 - 20137 Milano, rappresentato per la firma del presente atto da Ruggero Lensi, domiciliato presso la suddetta sede nella sua qualità di Direttore Generale;
 

PREMESSO CHE

- L'INAIL è un ente pubblico non economico a carattere nazionale, che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Istituto è parte attiva del sistema di welfare del Paese e realizza la propria mission attraverso le funzioni di ricerca, prevenzione, assicurazione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale. L'obiettivo perseguito dall'ente è di garantire, in una logica di rete, la tutela globale e integrata ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale (tecnopatie!), attraverso l'erogazione di servizi su tutto il territorio nazionale. L'INAIL è l'Ente pubblico del sistema istituzionale al quale il legislatore ha affidato, tra gli altri, compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie.
- UNI è l'ente italiano di normazione ai sensi del Decreto Legislativo del 15 dicembre 2017, n. 223 e del Regolamento UE n.1025/2012 - in forza di cui è riconosciuto dall'unione Europea, da tutti i suoi Stati membri e dall'ordinamento legislativo italiano quale unico rappresentante dell'Italia in tutte le attività normative con esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico;
- al fine di disporre di una modalità più rapida di formalizzazione di specificazioni tecniche proprie dei settori innovativi, rinunciando al principio di coinvolgimento di tutte le parti interessate richiesto dal processo di elaborazione delle norme tecniche, con delibera del Consiglio Direttivo n. 14/11 in data 28 novembre 2011, UNI ha istituito le "prassi di riferimento" (UNI/PdR) per gestire contenuti tecnici di soluzioni innovative e di eccellenza, talvolta già consolidati in forma privata o consorziata, assicurando la funzione di tempestivo trasferimento tecnologico che l'unione Europea richiede alla normazione volontaria;
- le UNI/PdR sono documenti para-normativi emanati da UNI che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI;
- il "Regolamento per lo svolgimento dell'attività di sviluppo delle prassi di riferimento" prevede all'art. 3 che l'avvio di tale attività sia formalizzato mediante un accordo preventivo tra UNI ed i soggetti interessati alle UNI/PdR, che indichi dettagliatamente le informazioni necessarie alla gestione del progetto, ovvero il titolo, lo scopo, i tempi, le risorse, le azioni di diffusione e gli aspetti economici.
 

CONSIDERATO CHE

- INAIL ha richiesto, per il tramite del Direttore Generale, in data 23/12/2021 con nota indirizzata al Direttore Generale UNI di attivare un rapporto di collaborazione per la definizione di un documento para-normativo relativo a linee guida e requisiti per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- UNI ha verificato, come richiesto dalla propria Procedura P36, l'assenza di norme o di progetti allo studio sull'argomento richiesto, in sede di normazione nazionale, europea e internazionale;
- il Consiglio Direttivo dell'UNI ha svolto una valutazione politico-strategica della richiesta ed ha autorizzato in data 02/03/2022 l'avvio della procedura di elaborazione del progetto di UNI/PdR.
 

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSA

La premessa ed il considerando costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
 

Articolo 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

2.1 - Titolo e scopo del progetto di UNI/PdR
INAIL affida ad UNI le attività di sviluppo del progetto di UNI/PdR, dal titolo provvisorio "Linee guida e requisiti per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro", per un totale preventivato non superiore alle 50 pagine.


2.2 - Risorse
Lo sviluppo del progetto di UNI/PdR si svolgerà sulla base di un'attività di confronto di contenuti tecnici da parte di un gruppo di esperti, denominato "Tavolo", sotto la conduzione di UNI. A tal fine:
- UNI metterà a disposizione un proprio funzionario, con compiti di gestione del processo (convocazioni e verbalizzazioni delle riunioni, liste di spedizione, documentazione), supporto metodologico, monitoraggio dei lavori, redazione e formattazione del progetto; le riunioni si terranno presso la sede UNI di Milano o in modalità on-line.
- INAIL, per la definizione dei contenuti del progetto di UNI/PdR nominerà 4 esperti in sua rappresentanza e indicherà altri 6 provenienti da altre strutture competenti nelle materie oggetto del presente accordo, tra i quali si individuerà un project leader.
UNI si riserva di nominare esperti provenienti dal proprio sistema di normazione al fine di fornire un ulteriore contributo tecnico ai lavori.
Tutte le attività previste in conformità alla Procedura UNI P36 verranno condotte con rapporti diretti tra il funzionario UNI e gli esperti. Per ogni altra specifica necessità si farà riferimento ai referenti nominati dalle parti, secondo l'indicazione contenuta nel successivo art. 6 del presente accordo.


2.3 - Tempi di intervento
In conformità alla Procedura UNI P36, dalla sottoscrizione del presente accordo, UNI e INAIL si impegnano:
- entro 1 mese, a convocare ed insediare il Tavolo di cui al punto 2.2;
- entro 5 mesi, ad approvare il progetto di UNI/PdR;
- entro 6 mesi, ad avviare la pubblica consultazione della durata di un mese;
- entro 9 mesi, a pubblicare la UNI/PdR.
Il cronoprogramma concordato potrà variare, in difetto o in eccesso, in relazione alla reale tempistica nella definizione dei contenuti tecnici del progetto di PdR da parte degli esperti.


2.4 - Diffusione della PdR e cessione dei diritti connessi all'accordo
Le parti prendono sin d'ora atto e specificano che in esecuzione del presente accordo, finalizzato alla più ampia diffusione gratuita della Prassi di Riferimento, UNI diverrà esclusivo titolare dei seguenti diritti di utilizzo e di sfruttamento connessi alla PdR realizzata e successivamente ceduta.
a. Diritto esclusivo di pubblicazione della UNI/PdR
INAIL trasferisce a UNI il diritto di pubblicazione della UNI/PdR, concedendogliene il diritto esclusivo di utilizzazione in ogni modo e forma, tramite l'esercizio dei diritti esclusivi delineati ai punti seguenti del presente articolo, entro i limiti fissati dalla normativa vigente o di quelli fissati dalla normativa di settore di eventuale futura promulgazione; nonché per tutti gli utilizzi e gli sfruttamenti connessi, inclusi quelli ai fini pubblicitari, promozionali e/o propagandistici, intendendosi altresì ricompresi quelli di traduzione in altra lingua, di pubblicazione parziale, nonché ad ogni ulteriore scopo eventualmente riconducibile al presente accordo, con libera facoltà di organizzazione e sfruttamento ai fini della più ampia diffusione della PdR. Tale diritto si intenderà espressamente privo di limitazioni territoriali ed a tempo indeterminato.
b. Diritto esclusivo di distribuzione e consegna della PdR
A ulteriore specificazione di quanto esplicato ai punti precedenti, le parti espressamente convengono che, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, INAIL cede in via esclusiva a UNI anche i diritti di distribuzione e consegna gratuita, di cui acquisirà la piena titolarità. Tale diritto si intenderà espressamente privo di limitazioni territoriali ed a tempo indeterminato.
INAIL richiede ad UNI la pubblicazione della PdR sul sito internet dell'UNI con il dovuto risalto e con libera facoltà per i terzi di scaricarne i contenuti purché non modificabili e con citazione della fonte originale.
In considerazione del ruolo istituzionale proprio dell'Inail, le parti convengono la facoltà, da parte di INAIL, di richiamare, anche mediante collegamenti ipertestuali all'interno del proprio sito istituzionale, le PdR per le quali è stato sottoscritto il presente accordo, consentendone la rapida consultazione e favorendone la divulgazione.
INAIL accetta che la UNI/PdR resti disponibile per un periodo non superiore a 5 anni, periodo massimo entro il quale può essere trasformata in norma UNI (o specifica tecnica UNI/TS o rapporto tecnico UNI/TR) oppure ritirata.
Trascorsi due anni dalla pubblicazione della PdR, UNI, sentito eventualmente l’INAIL, valuterà l'opportunità e/o l'interesse di mettere allo studio un progetto di norma sul medesimo argomento.
c. Diritto all'utilizzo del nome, dell'acronimo e dell'immagine
INAIL sin d'ora autorizza UNI all'utilizzo del proprio nome. La facoltà di utilizzo del nome si estende, altresì, all'acronimo, nonché alle immagini e alle notizie biografiche, limitatamente alla realizzazione degli scopi connessi alla massima diffusione della PdR nel rispetto del decoro e senza mai arrecare pregiudizio all'immagine dell'INAIL e dei soggetti allo stesso riferibili. UNI garantisce che il nome ed il logo di INAIL figurerà nella copertina della UNI/PdR e che l'indicazione del nome degli esperti di cui all'art. 2.2 comparirà nella seconda pagina.


2.5 - Attrezzature e spese di trasferta UNI
Le attrezzature e gli strumenti tecnici necessari per lo svolgimento dell'intervento saranno messe a disposizione da UNI, senza ulteriori aggravi economici per INAIL.
Sono da considerarsi a carico di UNI anche le spese di trasferta (comprensive di vitto e alloggio) per il personale di UNI utilizzato per le attività comprese nella presente fornitura.
 

Articolo 3 - DURATA E DECORRENZA

Il presente accordo ha validità dalla data di stipula fino alla pubblicazione della UNI/PdR e comunque non oltre 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
 

Articolo 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo totale a carico di INAIL per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, è di Euro =7.000,00= (settemila/00) + 1.540,00 (IVA 22%).
Le parti espressamente convengono che tale importo è omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per la realizzazione degli adempimenti e attività concordati. Inoltre, le parti convengono, ai sensi del precedente art. 2 lett. a), b) e c) , riguardante la cessione dei diritti di utilizzo e sfruttamento, che nessuna altra somma od onere è dovuto da INAIL in relazione all'oggetto del presente accordo.
 

Articolo 5 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto ad UNI per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'art. 2 verrà effettuato in un unico versamento a seguito della pubblicazione della UNI/PdR sul catalogo UNI.
INAIL procederà al pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dalla data della fattura emessa da UNI. Le fatture intestate a "INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO dovranno essere inviate tramite fatturazione elettronica.
I pagamenti da parte di INAIL saranno eseguiti con bonifico bancario a favore di "UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE" ***, indicando nella causale il riferimento al presente accordo.
 

Articolo 6 - REFERENTI DELLE PARTI

I referenti designati dalle parti per la gestione della collaborazione sono :
- per UNI: D.ssa E*M* - Divisione Innovazione & Sviluppo di UNI (***; E-mail: ***@uni.com)
- per INAIL: D.ssa L*C* - Dirigente Ufficio formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE (***; E-mail: ***@inail.it)
 

Articolo 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INAIL dichiara inoltre di aver avuto piena ed esaustiva conoscenza del contenuto e delle finalità del trattamento dei dati personali dei referenti indicati, che saranno trattati esclusivamente al fine di adempiere al presente accordo, nonché dell'informativa completa, così come previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, e dalle disposizioni ivi richiamate anche in ordine alle facoltà riconosciute nel Regolamento stesso al soggetto titolare del trattamento.
 

Articolo 8 - DIRITTO DI RECESSO

Si applicano al presente accordo le disposizioni in materia di recesso che potrà essere esercitato, in ogni momento successivo alla stipula, per: sopravvenuti motivi istituzionali tali da far venir meno il perseguimento dello scopo connesso alla realizzazione delle Pdr, mancata conclusione del processo di elaborazione del progetto di UNI/PdR, mancato rispetto, anche parziale, di una delle clausole del presente atto o per accordo tra INAIL e UNI. Il recesso dovrà essere espressamente notificato mediante lettera raccomandata a/r.
Si precisa che, in caso di recesso, l'importo da corrispondere da parte di INAIL sarà riferito alle prestazioni effettuate alla data del recesso.
 

Articolo 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente accordo il Foro competente è quello di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Le norme contenute nel presente accordo sono state predisposte di accordo tra le parti, che dichiarano di accettare ed approvare specificatamente ai sensi dell'art.1341 e 1342 Cod. Civ. le clausole di cui agli articoli 2 "Oggetto dell'accordo", 3 "Durata e decorrenza", 4 "Condizioni economiche", 5 "Modalità di fatturazione e di pagamento"; 8 "Diritto di recesso"; 9 "Foro competente".


fonte: inail.it