Tipologia: CCRL
Data firma: 27 novembre 2009
Validità: 27.11.2009 - 31.12.2011
Parti:
Federlus e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito
Assicurazioni, BCC, Lazio, Umbria, Sardegna
Fonte: UGL CREDITO
Sommario:
Art. 1 Premio di risultato Norma transitoria Art. 2 Part-time Disciplina per la determinazione della graduatoria Art. 3 Formazione Premessa Disposizione transitoria Art. 4 Profili professionali ed inquadramenti Disposizione transitoria Art. 4-bis Sostituzioni Art. 4-ter Vice preposto di filiale Disposizione transitoria Art. 5 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie A. Miglioramento delle condizioni di lavoro B. Videoterminali C. Periodo di comporto D. Medicina preventiva Art. 6 Sicurezza del lavoro Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro |
Provvidenze per i lavoratori Servizio trasporto valori Art. 7 Incontri periodici Art. 8 Relazioni sindacali Art. 9 Turni di ferie Art. 10 Banca delle ore Art. 10-bis Partecipazione dei quadri direttivi alle riunioni fuori orario di lavoro Disposizione transitoria Art. 11 Azioni positive Art. 12 Permessi retribuiti Art. 13 Ticket pasto Art. 14 Corresponsione dell'indennità di rischio Art. 14-bis Indennità di sostegno alla famiglia Art. 15 Rimborso spese per sinistri relativi ad autovettura privata Art. 16 Premio di anzianità Art. 17 Condizioni più favorevoli Art. 18 Efficacia - Ambito di applicazione Raccomandazioni delle Parti Art. 19 Decorrenza e durata |
Regioni Lazio, Umbria e Sardegna Banche di credito
cooperativo CCRL 27 novembre 2009
Contratto collettivo integrativo interregionale per i quadri direttivi e per
il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse
rurali ed artigiane aderenti alla Federazione delle Banche di credito
cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna
Il 27 novembre 2009, in Roma presso la Federazione delle Banche
di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna si sono riunite le seguenti
parti: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria,
Sardegna (in seguito indicata anche come Federazione o Federlus) e la
Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), la Federazione Italiana Bancari ed
Assicurativi (Fiba-Cisl), la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori
Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca), il
Sindacato Nazionale dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito
Cooperativo - (Sincra-Ugl Credito).
Visto quanto disposto dagli artt. 8 e 29 del
CCNL 21.12.2007
per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche
di Credito Cooperativo, le Parti convengono di sottoscrivere il nuovo Contratto
integrativo interregionale, secondo le disposizioni di seguito riportate.
Art. 3 Formazione
Premessa
La formazione assume importanza e valore primari nelle strategie aziendali del
movimento di Credito Cooperativo e nelle relative normazioni contrattuali, ed è
altresì diritto primario del lavoratore.
La formazione:
- è elemento necessario per la crescita e lo sviluppo delle competenze
professionali e per la tutela dell'occupazione;
- ha un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni
del sistema bancario, in particolare nella specificità del Credito Cooperativo;
- è elemento determinante per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
- è elemento qualificante diretto allo sviluppo professionale delle risorse
umane.
Alla Federazione è riconosciuto ruolo primario, di coordinamento e di indirizzo
nella progettazione e programmazione della formazione per il personale
dipendente dalle sue Associate; tale ruolo è esplicitato anche erogando
direttamente, tramite propri formatori, la formazione prevista per conto delle
stesse Associate. Ciò premesso, le Aziende, in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 63 del
CCNL 21.12.2007,
operano come segue: ciascuna Azienda, a partire dall'anno 2011, potrà sostituire
i precedenti piani formativi con uno specifico Piano di Sviluppo delle
Competenze finalizzato a realizzare interventi formativi secondo le seguenti
caratteristiche:
1) rilevazione dei fabbisogni formativi mirata per aree di attività svolte
dall'Azienda;
2) programmazione nel tempo;
3) rilievo strategico aziendale;
4) tutti i lavoratori addetti alle diverse aree di attività contemplate dal
Piano siano destinatari degli interventi;
5) individuazione specifica di contenuti utili alle esigenze strategiche
dell'Azienda ed al conseguente sviluppo delle competenze delle sue risorse;
6) certificazione della formazione svolta (consultabile dal lavoratore
interessato tramite intranet aziendale e/o di Federazione ove tecnicamente ed
organizzativamente possibile).
Nei Piani di Sviluppo delle Competenze sarà data rappresentazione di:
- formazione pregressa;
- metodologie di rilevazione dei fabbisogni;
- percorsi di sviluppo delle competenze con una logica strategica pluriennale,
di norma connessa alla durata dei piani strategici aziendali, con un dettaglio
sugli obiettivi di breve periodo (anno solare).
Sempre in attuazione delle previsioni di cui all'art. 63 del
CCNL 21.12.2007,
è istituita, a partire dall'anno 2011, una formazione specifica per i neo
assunti: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i primi due anni
dall'assunzione, in sostituzione parziale o totale della formazione di cui ai
Piani di Sviluppo delle Competenze, è previsto un percorso formativo di
inserimento identitario nella realtà associativa del Credito Cooperativo anche
con specifico riguardo a quella del territorio di Federlus; il percorso, che
avrà la durata di 2 anni, prevede un totale di almeno 8 giornate formative per
ogni anno il cui obiettivo è quello di accompagnare le giovani risorse
all'interno della nuova organizzazione e renderle consapevolmente partecipi
delle specificità della cooperazione di credito. Il percorso avrà comunque
attenzione anche alla formazione tecnica di base, nonché a quella divenuta
necessaria all'attività creditizia e finanziaria in forza di disposizioni di
legge e/o delle Autorità di vigilanza bancaria e/o assicurativa.
La partecipazione dei lavoratori neo assunti al percorso formativo descritto al
precedente comma è finalizzata all'ottenimento dell'attestato di «Giovane
Cooperatore di Credito» rilasciato dall'Azienda.
Per il personale che viene adibito per la prima volta alle mansioni di cassiere
viene previsto un periodo di affiancamento, addestramento e formazione di due
settimane, riguardante anche le norme antiriciclaggio. Coloro che verranno
richiamati ad effettuare il servizio di cassa e avevano già effettuato il
periodo di addestramento e formazione sopra previsto svolgeranno almeno due
giorni di aggiornamento tramite affiancamento. La Federazione si farà parte
attiva per indirizzare la partecipazione delle BCC all'analisi delle necessità
formative ed alla realizzazione dei Piani di Sviluppo delle Competenze, nonché
alla realizzazione dei percorsi formativi per i neo assunti, secondo le
caratteristiche di cui ai precedenti commi.
Le BCC potranno avvalersi del supporto della Federazione e degli strumenti da
questa predisposti assolvendo con ciò l'obbligo di analisi e realizzazione dei
Piani e dei percorsi di cui ai precedenti commi.
A partire dall'anno 2011, entro il mese di febbraio, i Piani ed i percorsi
formativi di cui ai precedenti commi saranno illustrati alle OO.SS. firmatarie
del presente contratto che potranno formulare loro osservazioni al fine di
pervenire a soluzioni condivise, attraverso specifico incontro eventualmente
richiesto cui potranno partecipare le RSA costituite in Azienda ai sensi
dell'art. 19,
legge n. 300/1970.
I Piani ed i percorsi formativi di cui sopra saranno illustrati dalle Aziende,
anche per il tramite della Federazione, ai lavoratori e alle RSA costituite ai
sensi dell'art. 19 della
legge n. 300/1970.
A seguito di ciò, ciascun dipendente potrà formulare per iscritto le proprie
aspettative anche al fine di valutare eventuali integrazioni del piano formativo
predisposto. Tale richiesta sarà in ogni caso conservata nel fascicolo personale
del dipendente, che deve contenere la certificazione dei corsi effettuati,
certificazione che potrà essere svolta a cura della Federazione ove la
formazione venga realizzata per il tramite della Federazione stessa. L'anzidetto
fascicolo sarà a disposizione del lavoratore qualora ne faccia richiesta. Le
illustrazioni ed eventuali consultazioni di cui ai precedenti due commi devono
essere rese, successivamente al mese di febbraio 2011, ad ogni rinnovo dei Piani
e dei percorsi formativi di cui al presente articolo ovvero ad ogni loro
rilevante modificazione sostanziale. Durante lo svolgimento dei corsi tenuti
presso la Federazione ovvero presso le BCC associate sarà previsto l'intervento
(per due ore complessive), delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente
Contratto. Annualmente la Federazione informerà le OO.SS. firmatarie del
presente Contratto circa lo stato di avanzamento della realizzazione dei Piani e
dei percorsi di cui al presente articolo con particolare riferimento alla
quantità di formazione svolta ed ai contenuti della stessa.
Chiarimento a verbale
La formazione svolta ai sensi del presente articolo concorre all'assolvimento
degli obblighi formativi di cui all'art. 63 del
CCNL 21.12.2007.
Salvi gli oneri di illustrazione ai lavoratori, da assolversi almeno tramite
comunicazione scritta di servizio, tutte le procedure di informazione e
consultazione sindacale di cui al presente articolo, che necessitino di apposito
incontro, possono essere svolte unitariamente, per il tramite della Federazione,
da più Aziende insieme e contemporaneamente.
Disposizione transitoria
Per l'anno 2010 restano in vigore le previsioni di cui all'art. 3 del Contratto
integrativo interregionale del 29.12.2007.
Art. 5 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
A. Miglioramento delle
condizioni di lavoro
Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal Testo unico in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
Dlgs n. 81/2008,
di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l'opportunità di
diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì
l'opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per
garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all'interno degli
ambienti di lavoro. Inoltre, con riferimento all'art. 17 del
CCNL 21.12.2007,
le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle
strutture sindacali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle
ristrutturazioni ambientali che l'azienda intende porre in essere e che sono
suscettibili di modificare l'ambiente di lavoro, avvengono in via preventiva al
fine di consentire eventuali suggerimenti utili, per la salvaguardia ed il
miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento, scaturenti anche dai
sopralluoghi tecnici effettuati a norma della vigente normativa. Eventuali casi
particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti
carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi
in specifici incontri con le RSA ove esistenti e con le OO.SS. in sede di
Federazione.
B. Videoterminali
Per le prestazioni del personale addetto ai videoterminali si fa riferimento
alle norme specifiche di legge ed in particolare alle previsioni del
Testo unico
di cui al comma 1.
In caso di non idoneità a determinate mansioni o di possibile aggravamento di
una qualsiasi patologia legata alle mansioni espletate al videoterminale,
attestata da apposita dichiarazione medica del lavoratore, oltre che da
eventuale accertamento da parte dell'azienda a norma dell'art. 5 della
legge n. 300/1970
oppure a norma dell'art. 10 della
legge n. 68/1999,
l'azienda deve provvedere all'assegnazione ad altre mansioni equivalenti, ove
disponibili, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative
aziendali. Il personale femminile in stato di gravidanza viene esentato, a
richiesta, dall'adibizione ai videoterminali in via continuativa. Qualora, a
seguito di visita sanitaria del lavoratore, le strutture sanitarie abilitate
prescrivano appositi strumenti per il lavoro ai videoterminali e la prescrizione
risulti confermata da eventuale accertamento dell'azienda, l'onere per la
strumentazione in argomento sarà a carico dell'azienda.
Art. 6 Sicurezza del lavoro
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere
l'attività criminale nei confronti di luoghi di lavoro di aziende di credito, al
fine di garantire la sicurezza delle persone.
A tal fine le parti convengono che fra le misure e gli strumenti di sicurezza
sono da prediligere quelli volti alla prevenzione del cd. «rischio rapina».
Procedure per la
sicurezza dei luoghi di lavoro
Le RSA o in mancanza le OO.SS. locali, in occasioni di eventi criminosi,
dovranno essere tempestivamente informate dell'avvenuta rapina.
In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le OO.SS. potranno
richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca
interessata - allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza
adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Annualmente la Federazione invierà alle OO.SS. stipulanti i dati statistici
consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture delle BCC nel
corso dell'anno precedente. Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, il
personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza volte a variare
quelle in atto. Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non
siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla
Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto,
potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti. Le
BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che
possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o
costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere
installate prima dell'apertura operativa.
Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, in materia di
sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Raccomandazione delle parti:
Le parti raccomandano che salvo casi eccezionali le BCC si adoperino affinché
presso le filiali siano presenti almeno due dipendenti. Le BCC dovranno prestare
particolare attenzione nelle operazioni di apertura e chiusura dell'accesso alla
Filiale; a queste operazioni, salvo casi eccezionali, non dovrà, di norma,
essere adibito il personale di cassa.
Provvidenze per i lavoratori
In caso di rapina che avvenga all'interno dei locali la BCC terrà chiuso al
pubblico lo sportello interessato per l'intera giornata. In caso di malattia o
di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC
assumeranno l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste
dal lavoratore colpito, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di
pagamento. In ogni caso le BCC terranno a proprio carico l'onere relativo alle
visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da
evento criminoso.
La BCC conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l'intero
trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti
dall'art. 55 del
CCNL 21.12.2007
(ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso
CCNL).
Su richiesta del lavoratore direttamente colpito dall'evento criminoso, la BCC
esaminerà con particolare considerazione, compatibilmente alle esigenze
aziendali, l'assegnazione temporanea o definitiva ad altre mansioni.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o
indirettamente colpito dall'evento criminoso vanno compresi nelle previsioni
dell'art. 54 del
CCNL del 27.9.2005
di categoria.
I capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in
servizio o per causa dello stesso, restano definiti come segue:
- in caso di morte euro 90.000,00 dall'1.1.2009
- in caso di invalidità permanente euro 120.000,00 dall'1.1.2009
Copia della polizza verrà inviata per conoscenza alle strutture sindacali
stipulanti del presente CIR.
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i
danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute oltre il limite
del massimale di copertura assicurativa o stabilite dalle disposizioni interne.
Servizio trasporto valori
Le Parti convengono sull'opportunità che il trasporto valori venga effettuato
facendo ricorso a ditte specializzate, fornite di automezzi appositamente
attrezzati. Laddove ciò non fosse possibile, per obiettive difficoltà pratiche,
le BCC dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi
portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e
le connesse norme da applicare per il trasporto valori.
Tali situazioni comunque verranno segnalate dalle BCC alla Federazione la quale
provvede a dare opportune e tempestive informazioni alle OO.SS. firmatarie del
presente CIR. È comunque da escludere in via di principio l'utilizzo occasionale
del personale dipendente delle BCC per il trasporto valori. Le BCC si impegnano
a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza ed a
svolgere, ogni anno, una riunione (durante l'orario di lavoro) per illustrare, a
tutto il personale i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in
caso di rapina.
Dichiarazione a verbale
Nell'ambito della tutela della sicurezza la Federazione impegna le BCC a
rispettare scrupolosamente gli orari degli sportelli.
Art. 7 Incontri periodici
Gli incontri periodici di cui all'art. 17 del
CCNL 21.12.2007
saranno tenuti annualmente con le OO.SS. stipulanti il presente contratto, con
particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti di servizi;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla
organizzazione del lavoro, anche con riferimento alle sostituzioni;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- contratti di inserimento/reinserimento professionale;
- distacchi di personale;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le organizzazioni
delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti
disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e
compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di
predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla
comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti
norme di legge;
- determinazioni di cui all'art. 98, comma 3, del
CCNL 21.12.2007.
Per favorire l'esame dei problemi connessi all'organico, la Federazione
consegnerà alle OO.SS. regionali entro 30 giorni dalla richiesta, il prospetto
riepilogativo della situazione attuale dell'organigramma dei servizi esistenti
presso la singola Banca di Credito Cooperativo. Le BCC in merito alle materie ed
ai problemi che dovessero essere sollevati dalle OO.SS. nel corso degli
incontri, forniranno risposte, evidenziando tempi e modalità delle decisioni
eventualmente assunte. In occasione di modifiche delle strutture organizzative
le BCC forniranno un'informativa alle RSA.
Preliminarmente, le BCC forniranno un documento riguardante l'oggetto
dell'incontro. Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere
inviate alle OO.SS. stipulanti, in formato elettronico.
Nota a verbale
Sulle materie oggetto di incontro periodico (appalti di servizi, misure di
sicurezza, innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni) l'azienda, prima di
passare a fasi operative, si impegna a informare le rappresentanze aziendali o
in mancanza le OO.SS. territoriali, stipulanti il presente contratto. Le parti,
di volta in volta, possono decidere che tutte le procedure di informazione e
consultazione sindacale di cui al presente articolo, che necessitino di apposito
incontro, possono essere svolte unitariamente, per il tramite della Federazione,
da più Aziende insieme e contemporaneamente.
Art. 8 Relazioni sindacali
Le BCC attraverso la Federazione comunicano annualmente alle Organizzazioni
stipulanti il presente accordo:
- entro il mese di febbraio: gli elenchi dei nuovi dipendenti, con suddivisione
per azienda e tra personale maschile e specificazione dei relativi
inquadramenti; le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo
parziale, i trasferimenti avvenuti, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di
apprendistato professionalizzante, i tirocini formativi e di orientamento;
- entro il mese di aprile: gli importi complessivi delle retribuzioni
corrisposte nell'anno precedente nell'ambito del territorio per cui è competente
la Federazione stessa distinti per categoria, qualifiche e gradi con indicazione
del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie
per evitare approssimazioni a situazioni individuali).
La Federazione fornirà alle Organizzazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e
suddivisione per azienda, i dati mensili relativi al lavoro straordinario e al
numero dei dipendenti interessati.
La Federazione si impegna ad inviare alle OO.SS. stipulanti informative
preventive sui bandi di concorso nelle varie Banche di Credito Cooperativo, sui
criteri di preselezione (ove attuati), sui programmi di esame e sulle loro
eventuali variazioni. Le informazioni di cui al presente articolo potranno
essere inviate alle OO.SS. stipulanti, in formato elettronico.
Art. 10 Banca delle ore
Ferma restando la disciplina collettiva nazionale vigente in materia di banca
delle ore, si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive e
dell'eventuale riduzione orario (prime 23 ore annue) possa essere usufruito,
sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di
mezz'ora.
Il recupero delle prestazioni aggiuntive, di intesa fra l'Azienda e il
lavoratore, può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito
frazionabile nel limite di cui al comma precedente, anche tramite una riduzione
della prestazione giornaliera e anche prima che si verifichi un prolungamento
della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.
Le prime 23 ore annue rivenienti dalla riduzione di orario potranno essere
utilizzate, d'intesa fra Azienda e lavoratore, a copertura di eventuali ritardi
occasionali.
Ove tecnicamente possibile in funzione delle procedure informatiche adottate le
BCC provvederanno a segnalare, direttamente in busta paga, il saldo progressivo
delle ore accantonate in banca delle ore con indicazione analitica delle
decorrenze di maturazione e delle fruizioni.
Art. 11 Azioni positive
In relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del
CCNL 21.12.2007,
le parti si impegnano alla costituzione della Commissione Paritetica Locale
entro 30 giorni dalla definizione, in sede nazionale, delle relative modalità.
La Commissione di cui sopra valuterà anche le problematiche connesse ai casi di
mobbing aziendale.
La provvidenza per i disabili di cui all'art. 88 del
CCNL 21.12.2007
è convenuta nella misura di euro 2.500,00.
Art. 14
Corresponsione dell'indennità di rischio
A coloro che sono chiamati a ricoprire le mansioni di cassiere sarà corrisposta
l'intera indennità di rischio a norma dell'art. 49 del
CCNL 21.12.2007.
Ai dipendenti chiamati a svolgere la mansione di cassiere in via saltuaria,
l'indennità di rischio sarà corrisposta secondo i seguenti parametri:
- fino a 5 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero): 1/3
dell'indennità mensile;
- da 5 a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero): 2/3
dell'indennità mensile;
- oltre a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero): 3/3
dell'indennità mensile.
Art. 18 Efficacia -
Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica ai Quadri direttivi ed agli appartenenti alle
Aree professionali in servizio alla data di stipula dello stesso o assunti
successivamente presso le BCC aderenti alla Federazione delle Banche di Credito
Cooperativo del Lazio, Umbria e Sardegna. Il contratto si applica anche ai
Quadri Direttivi ed agli appartenenti alle Aree professionali dipendenti della
Federazione stessa.
Raccomandazioni delle Parti
Le Parti raccomandano che le variazioni degli assetti organizzativi del lavoro
relative alle strutture delle Aziende siano comunicate per iscritto al personale
dipendente.
Le parti raccomandano altresì che vengano istituiti nel rispetto delle
previsioni del vigente CCNL sistemi incentivanti le prestazioni ed il
raggiungimento di obiettivi e di risultati.