Tipologia: CCRL
Data firma: 27 novembre 2009
Validità: 27.11.2009 - 31.12.2011
Parti: Federlus e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito Assicurazioni, BCC, Lazio, Umbria, Sardegna
Fonte: UGL CREDITO

Sommario:

  Art. 1 Premio di risultato
• Norma transitoria
Art. 2 Part-time
• Disciplina per la determinazione della graduatoria
Art. 3 Formazione
• Premessa

• Disposizione transitoria
Art. 4 Profili professionali ed inquadramenti
• Disposizione transitoria
Art. 4-bis Sostituzioni
Art. 4-ter Vice preposto di filiale
• Disposizione transitoria
Art. 5 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
A. Miglioramento delle condizioni di lavoro

B. Videoterminali
C. Periodo di comporto
D. Medicina preventiva
Art. 6 Sicurezza del lavoro
• Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro
  • Provvidenze per i lavoratori
• Servizio trasporto valori
Art. 7 Incontri periodici
Art. 8 Relazioni sindacali
Art. 9 Turni di ferie
Art. 10 Banca delle ore
Art. 10-bis Partecipazione dei quadri direttivi alle riunioni fuori orario di lavoro
• Disposizione transitoria
Art. 11 Azioni positive
Art. 12 Permessi retribuiti
Art. 13 Ticket pasto
Art. 14 Corresponsione dell'indennità di rischio
Art. 14-bis Indennità di sostegno alla famiglia
Art. 15 Rimborso spese per sinistri relativi ad autovettura privata
Art. 16 Premio di anzianità
Art. 17 Condizioni più favorevoli
Art. 18 Efficacia - Ambito di applicazione
Raccomandazioni delle Parti
Art. 19 Decorrenza e durata

Regioni Lazio, Umbria e Sardegna Banche di credito cooperativo CCRL 27 novembre 2009

Contratto collettivo integrativo interregionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse rurali ed artigiane aderenti alla Federazione delle Banche di credito cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna

Il 27 novembre 2009, in Roma presso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna si sono riunite le seguenti parti: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna (in seguito indicata anche come Federazione o Federlus) e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi (Fiba-Cisl), la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca), il Sindacato Nazionale dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo - (Sincra-Ugl Credito).
Visto quanto disposto dagli artt. 8 e 29 del CCNL 21.12.2007 per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo, le Parti convengono di sottoscrivere il nuovo Contratto integrativo interregionale, secondo le disposizioni di seguito riportate.

Art. 3 Formazione
Premessa

La formazione assume importanza e valore primari nelle strategie aziendali del movimento di Credito Cooperativo e nelle relative normazioni contrattuali, ed è altresì diritto primario del lavoratore.
La formazione:
- è elemento necessario per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali e per la tutela dell'occupazione;
- ha un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario, in particolare nella specificità del Credito Cooperativo;
- è elemento determinante per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
- è elemento qualificante diretto allo sviluppo professionale delle risorse umane.
Alla Federazione è riconosciuto ruolo primario, di coordinamento e di indirizzo nella progettazione e programmazione della formazione per il personale dipendente dalle sue Associate; tale ruolo è esplicitato anche erogando direttamente, tramite propri formatori, la formazione prevista per conto delle stesse Associate. Ciò premesso, le Aziende, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL 21.12.2007, operano come segue: ciascuna Azienda, a partire dall'anno 2011, potrà sostituire i precedenti piani formativi con uno specifico Piano di Sviluppo delle Competenze finalizzato a realizzare interventi formativi secondo le seguenti caratteristiche:
1) rilevazione dei fabbisogni formativi mirata per aree di attività svolte dall'Azienda;
2) programmazione nel tempo;
3) rilievo strategico aziendale;
4) tutti i lavoratori addetti alle diverse aree di attività contemplate dal Piano siano destinatari degli interventi;
5) individuazione specifica di contenuti utili alle esigenze strategiche dell'Azienda ed al conseguente sviluppo delle competenze delle sue risorse;
6) certificazione della formazione svolta (consultabile dal lavoratore interessato tramite intranet aziendale e/o di Federazione ove tecnicamente ed organizzativamente possibile).
Nei Piani di Sviluppo delle Competenze sarà data rappresentazione di:
- formazione pregressa;
- metodologie di rilevazione dei fabbisogni;
- percorsi di sviluppo delle competenze con una logica strategica pluriennale, di norma connessa alla durata dei piani strategici aziendali, con un dettaglio sugli obiettivi di breve periodo (anno solare).
Sempre in attuazione delle previsioni di cui all'art. 63 del CCNL 21.12.2007, è istituita, a partire dall'anno 2011, una formazione specifica per i neo assunti: per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i primi due anni dall'assunzione, in sostituzione parziale o totale della formazione di cui ai Piani di Sviluppo delle Competenze, è previsto un percorso formativo di inserimento identitario nella realtà associativa del Credito Cooperativo anche con specifico riguardo a quella del territorio di Federlus; il percorso, che avrà la durata di 2 anni, prevede un totale di almeno 8 giornate formative per ogni anno il cui obiettivo è quello di accompagnare le giovani risorse all'interno della nuova organizzazione e renderle consapevolmente partecipi delle specificità della cooperazione di credito. Il percorso avrà comunque attenzione anche alla formazione tecnica di base, nonché a quella divenuta necessaria all'attività creditizia e finanziaria in forza di disposizioni di legge e/o delle Autorità di vigilanza bancaria e/o assicurativa.
La partecipazione dei lavoratori neo assunti al percorso formativo descritto al precedente comma è finalizzata all'ottenimento dell'attestato di «Giovane Cooperatore di Credito» rilasciato dall'Azienda.
Per il personale che viene adibito per la prima volta alle mansioni di cassiere viene previsto un periodo di affiancamento, addestramento e formazione di due settimane, riguardante anche le norme antiriciclaggio. Coloro che verranno richiamati ad effettuare il servizio di cassa e avevano già effettuato il periodo di addestramento e formazione sopra previsto svolgeranno almeno due giorni di aggiornamento tramite affiancamento. La Federazione si farà parte attiva per indirizzare la partecipazione delle BCC all'analisi delle necessità formative ed alla realizzazione dei Piani di Sviluppo delle Competenze, nonché alla realizzazione dei percorsi formativi per i neo assunti, secondo le caratteristiche di cui ai precedenti commi.
Le BCC potranno avvalersi del supporto della Federazione e degli strumenti da questa predisposti assolvendo con ciò l'obbligo di analisi e realizzazione dei Piani e dei percorsi di cui ai precedenti commi.
A partire dall'anno 2011, entro il mese di febbraio, i Piani ed i percorsi formativi di cui ai precedenti commi saranno illustrati alle OO.SS. firmatarie del presente contratto che potranno formulare loro osservazioni al fine di pervenire a soluzioni condivise, attraverso specifico incontro eventualmente richiesto cui potranno partecipare le RSA costituite in Azienda ai sensi dell'art. 19, legge n. 300/1970. I Piani ed i percorsi formativi di cui sopra saranno illustrati dalle Aziende, anche per il tramite della Federazione, ai lavoratori e alle RSA costituite ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970. A seguito di ciò, ciascun dipendente potrà formulare per iscritto le proprie aspettative anche al fine di valutare eventuali integrazioni del piano formativo predisposto. Tale richiesta sarà in ogni caso conservata nel fascicolo personale del dipendente, che deve contenere la certificazione dei corsi effettuati, certificazione che potrà essere svolta a cura della Federazione ove la formazione venga realizzata per il tramite della Federazione stessa. L'anzidetto fascicolo sarà a disposizione del lavoratore qualora ne faccia richiesta. Le illustrazioni ed eventuali consultazioni di cui ai precedenti due commi devono essere rese, successivamente al mese di febbraio 2011, ad ogni rinnovo dei Piani e dei percorsi formativi di cui al presente articolo ovvero ad ogni loro rilevante modificazione sostanziale. Durante lo svolgimento dei corsi tenuti presso la Federazione ovvero presso le BCC associate sarà previsto l'intervento (per due ore complessive), delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto. Annualmente la Federazione informerà le OO.SS. firmatarie del presente Contratto circa lo stato di avanzamento della realizzazione dei Piani e dei percorsi di cui al presente articolo con particolare riferimento alla quantità di formazione svolta ed ai contenuti della stessa.
Chiarimento a verbale
La formazione svolta ai sensi del presente articolo concorre all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 63 del CCNL 21.12.2007.
Salvi gli oneri di illustrazione ai lavoratori, da assolversi almeno tramite comunicazione scritta di servizio, tutte le procedure di informazione e consultazione sindacale di cui al presente articolo, che necessitino di apposito incontro, possono essere svolte unitariamente, per il tramite della Federazione, da più Aziende insieme e contemporaneamente.

Disposizione transitoria
Per l'anno 2010 restano in vigore le previsioni di cui all'art. 3 del Contratto integrativo interregionale del 29.12.2007.

Art. 5 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
A. Miglioramento delle condizioni di lavoro

Le parti si danno atto delle innovazioni introdotte dal Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs n. 81/2008, di cui le stesse condividono lo spirito partecipativo e l'opportunità di diffusione e di sviluppo dei relativi contenuti e convengono altresì l'opportunità ed utilità del più ampio ricorso alla medicina preventiva per garantire la migliore tutela della salute dei lavoratori all'interno degli ambienti di lavoro. Inoltre, con riferimento all'art. 17 del CCNL 21.12.2007, le parti convengono che le comunicazioni al personale delle aziende, o alle strutture sindacali ove esistenti, delle innovazioni tecnologiche o delle ristrutturazioni ambientali che l'azienda intende porre in essere e che sono suscettibili di modificare l'ambiente di lavoro, avvengono in via preventiva al fine di consentire eventuali suggerimenti utili, per la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni di lavoro in argomento, scaturenti anche dai sopralluoghi tecnici effettuati a norma della vigente normativa. Eventuali casi particolari di condizioni di lavoro ritenute inidonee o di attività comportanti carichi di lavoro e stress particolarmente elevati saranno esaminati e discussi in specifici incontri con le RSA ove esistenti e con le OO.SS. in sede di Federazione.

B. Videoterminali
Per le prestazioni del personale addetto ai videoterminali si fa riferimento alle norme specifiche di legge ed in particolare alle previsioni del Testo unico di cui al comma 1.
In caso di non idoneità a determinate mansioni o di possibile aggravamento di una qualsiasi patologia legata alle mansioni espletate al videoterminale, attestata da apposita dichiarazione medica del lavoratore, oltre che da eventuale accertamento da parte dell'azienda a norma dell'art. 5 della legge n. 300/1970 oppure a norma dell'art. 10 della legge n. 68/1999, l'azienda deve provvedere all'assegnazione ad altre mansioni equivalenti, ove disponibili, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative aziendali. Il personale femminile in stato di gravidanza viene esentato, a richiesta, dall'adibizione ai videoterminali in via continuativa. Qualora, a seguito di visita sanitaria del lavoratore, le strutture sanitarie abilitate prescrivano appositi strumenti per il lavoro ai videoterminali e la prescrizione risulti confermata da eventuale accertamento dell'azienda, l'onere per la strumentazione in argomento sarà a carico dell'azienda.

Art. 6 Sicurezza del lavoro
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l'attività criminale nei confronti di luoghi di lavoro di aziende di credito, al fine di garantire la sicurezza delle persone.
A tal fine le parti convengono che fra le misure e gli strumenti di sicurezza sono da prediligere quelli volti alla prevenzione del cd. «rischio rapina».

Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro
Le RSA o in mancanza le OO.SS. locali, in occasioni di eventi criminosi, dovranno essere tempestivamente informate dell'avvenuta rapina.
In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le OO.SS. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata - allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Annualmente la Federazione invierà alle OO.SS. stipulanti i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture delle BCC nel corso dell'anno precedente. Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza volte a variare quelle in atto. Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti. Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell'apertura operativa.
Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale. Raccomandazione delle parti:
Le parti raccomandano che salvo casi eccezionali le BCC si adoperino affinché presso le filiali siano presenti almeno due dipendenti. Le BCC dovranno prestare particolare attenzione nelle operazioni di apertura e chiusura dell'accesso alla Filiale; a queste operazioni, salvo casi eccezionali, non dovrà, di norma, essere adibito il personale di cassa.

Provvidenze per i lavoratori
In caso di rapina che avvenga all'interno dei locali la BCC terrà chiuso al pubblico lo sportello interessato per l'intera giornata. In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento. In ogni caso le BCC terranno a proprio carico l'onere relativo alle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.
La BCC conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL 21.12.2007 (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso CCNL). Su richiesta del lavoratore direttamente colpito dall'evento criminoso, la BCC esaminerà con particolare considerazione, compatibilmente alle esigenze aziendali, l'assegnazione temporanea o definitiva ad altre mansioni.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso vanno compresi nelle previsioni dell'art. 54 del CCNL del 27.9.2005 di categoria.
I capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso, restano definiti come segue:
- in caso di morte euro 90.000,00 dall'1.1.2009
- in caso di invalidità permanente euro 120.000,00 dall'1.1.2009

Copia della polizza verrà inviata per conoscenza alle strutture sindacali stipulanti del presente CIR.
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa o stabilite dalle disposizioni interne.

Servizio trasporto valori
Le Parti convengono sull'opportunità che il trasporto valori venga effettuato facendo ricorso a ditte specializzate, fornite di automezzi appositamente attrezzati. Laddove ciò non fosse possibile, per obiettive difficoltà pratiche, le BCC dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto valori.
Tali situazioni comunque verranno segnalate dalle BCC alla Federazione la quale provvede a dare opportune e tempestive informazioni alle OO.SS. firmatarie del presente CIR. È comunque da escludere in via di principio l'utilizzo occasionale del personale dipendente delle BCC per il trasporto valori. Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza ed a svolgere, ogni anno, una riunione (durante l'orario di lavoro) per illustrare, a tutto il personale i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in caso di rapina.

Dichiarazione a verbale
Nell'ambito della tutela della sicurezza la Federazione impegna le BCC a rispettare scrupolosamente gli orari degli sportelli.

Art. 7 Incontri periodici
Gli incontri periodici di cui all'art. 17 del CCNL 21.12.2007 saranno tenuti annualmente con le OO.SS. stipulanti il presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti di servizi;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro, anche con riferimento alle sostituzioni;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- contratti di inserimento/reinserimento professionale;
- distacchi di personale;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge;
- determinazioni di cui all'art. 98, comma 3, del CCNL 21.12.2007.
Per favorire l'esame dei problemi connessi all'organico, la Federazione consegnerà alle OO.SS. regionali entro 30 giorni dalla richiesta, il prospetto riepilogativo della situazione attuale dell'organigramma dei servizi esistenti presso la singola Banca di Credito Cooperativo. Le BCC in merito alle materie ed ai problemi che dovessero essere sollevati dalle OO.SS. nel corso degli incontri, forniranno risposte, evidenziando tempi e modalità delle decisioni eventualmente assunte. In occasione di modifiche delle strutture organizzative le BCC forniranno un'informativa alle RSA.
Preliminarmente, le BCC forniranno un documento riguardante l'oggetto dell'incontro. Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere inviate alle OO.SS. stipulanti, in formato elettronico.
Nota a verbale
Sulle materie oggetto di incontro periodico (appalti di servizi, misure di sicurezza, innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni) l'azienda, prima di passare a fasi operative, si impegna a informare le rappresentanze aziendali o in mancanza le OO.SS. territoriali, stipulanti il presente contratto. Le parti, di volta in volta, possono decidere che tutte le procedure di informazione e consultazione sindacale di cui al presente articolo, che necessitino di apposito incontro, possono essere svolte unitariamente, per il tramite della Federazione, da più Aziende insieme e contemporaneamente.

Art. 8 Relazioni sindacali
Le BCC attraverso la Federazione comunicano annualmente alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo:
- entro il mese di febbraio: gli elenchi dei nuovi dipendenti, con suddivisione per azienda e tra personale maschile e specificazione dei relativi inquadramenti; le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i trasferimenti avvenuti, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di apprendistato professionalizzante, i tirocini formativi e di orientamento;
- entro il mese di aprile: gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente nell'ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per categoria, qualifiche e gradi con indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali).
La Federazione fornirà alle Organizzazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e suddivisione per azienda, i dati mensili relativi al lavoro straordinario e al numero dei dipendenti interessati.
La Federazione si impegna ad inviare alle OO.SS. stipulanti informative preventive sui bandi di concorso nelle varie Banche di Credito Cooperativo, sui criteri di preselezione (ove attuati), sui programmi di esame e sulle loro eventuali variazioni. Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere inviate alle OO.SS. stipulanti, in formato elettronico.

Art. 10 Banca delle ore
Ferma restando la disciplina collettiva nazionale vigente in materia di banca delle ore, si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive e dell'eventuale riduzione orario (prime 23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz'ora.
Il recupero delle prestazioni aggiuntive, di intesa fra l'Azienda e il lavoratore, può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile nel limite di cui al comma precedente, anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera e anche prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.
Le prime 23 ore annue rivenienti dalla riduzione di orario potranno essere utilizzate, d'intesa fra Azienda e lavoratore, a copertura di eventuali ritardi occasionali.
Ove tecnicamente possibile in funzione delle procedure informatiche adottate le BCC provvederanno a segnalare, direttamente in busta paga, il saldo progressivo delle ore accantonate in banca delle ore con indicazione analitica delle decorrenze di maturazione e delle fruizioni.

Art. 11 Azioni positive
In relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del CCNL 21.12.2007, le parti si impegnano alla costituzione della Commissione Paritetica Locale entro 30 giorni dalla definizione, in sede nazionale, delle relative modalità.
La Commissione di cui sopra valuterà anche le problematiche connesse ai casi di mobbing aziendale.
La provvidenza per i disabili di cui all'art. 88 del CCNL 21.12.2007 è convenuta nella misura di euro 2.500,00.

Art. 14 Corresponsione dell'indennità di rischio
A coloro che sono chiamati a ricoprire le mansioni di cassiere sarà corrisposta l'intera indennità di rischio a norma dell'art. 49 del CCNL 21.12.2007.
Ai dipendenti chiamati a svolgere la mansione di cassiere in via saltuaria, l'indennità di rischio sarà corrisposta secondo i seguenti parametri:
- fino a 5 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero): 1/3 dell'indennità mensile;
- da 5 a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero): 2/3 dell'indennità mensile;
- oltre a 8 giornate di adibizione nel mese (anche ad orario non intero): 3/3 dell'indennità mensile.

Art. 18 Efficacia - Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica ai Quadri direttivi ed agli appartenenti alle Aree professionali in servizio alla data di stipula dello stesso o assunti successivamente presso le BCC aderenti alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria e Sardegna. Il contratto si applica anche ai Quadri Direttivi ed agli appartenenti alle Aree professionali dipendenti della Federazione stessa.

Raccomandazioni delle Parti
Le Parti raccomandano che le variazioni degli assetti organizzativi del lavoro relative alle strutture delle Aziende siano comunicate per iscritto al personale dipendente.
Le parti raccomandano altresì che vengano istituiti nel rispetto delle previsioni del vigente CCNL sistemi incentivanti le prestazioni ed il raggiungimento di obiettivi e di risultati.