Tipologia: Contratto Integrativo Interregionale
Data firma: 9 novembre 2009
Validità: 09.11.2009 - 31.12.2011
Parti:
BCC/CRA e Fabi. Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl, Uilca-Uil di Puglia e
Basilicata
Settori: Credito Assicurazioni, BCC/CRA Puglia e Basilicata
Fonte: UGL-CREDITO
Sommario:
Premessa Trattamento economico Art. 1 Premio di risultato Art. 2 Premio di anzianità Disposizione transitoria Art. 3 Vice preposto/Responsabile Art. 4 Indennità di cassa Art. 5 Anticipazioni su Tfr Art. 6 Contributo pasto Art. 7 Quadri direttivi Parte normativa Art. 8 Permessi Raccomandazione delle Parti Art. 9 Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici Art. 10 Inquadramenti e Profili professionali Art. 11 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione |
Art. 12 Fungibilità, sostituzioni Art. 13 Rotazioni Raccomandazione delle parti Art. 14 Sviluppo professionale e valutazione del personale Art. 15 Sistemi incentivanti Art. 16 Esami di idoneità Art. 17 Informativa sindacale Art. 18 Turni di ferie Art. 19 Sicurezza Art. 20 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie Art. 21 Uso di automezzo privato Art. 22 Pari opportunità Art. 23 Condizioni di miglior favore Art. 24 Previdenza complementare Art. 25 Decorrenza e durata Allegato A |
Contratto Integrativo Interregionale per i quadri
direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla
3a) dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/casse rurali di
Puglia e Basilicata
Il 9 novembre 2009, presso la sede della Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata in Viale L.
Einaudi, 15, tra: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e
Basilicata, rappresentata dalla delegazione sindacale associativa [
], assistiti
dal Direttore [
] e in rappresentanza della Federazione Italiana delle Banche di
Credito Cooperativo [
] di seguito indicata per brevità la Federazione; e la
Dircredito regionale [
], la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi),
regionale [
], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl)
regionale [
], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e
Credito (Fisac-Cgil) Regionale [
], il Sindacato Nazionale dipendenti Casse
Rurali e Artigiane (Sincra-Ugl) regionale [
], la Unione Italiana Lavoro Credito
Esattorie e Assicurazioni (Uilca) regionale [
], di seguito indicate per brevità
le OO.SS.
- Visto quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del
CCNL del 21.12.2007
(di seguito indicato come CCNL);
- Visto l'accordo nazionale del 23.11.2006, così come confermato dall'ultimo
comma dell'art. 29 così come modificato dall'accordo
del 21.12.2007 e riportato nell'Allegato F del medesimo
CCNL,
circa la disciplina relativa al premio di risultato e al Sistema degli
Inquadramenti, in riferimento alla norma transitoria dell'art. 96 del
CCNL.
- convengono di sottoscrivere un nuovo Contratto integrativo interregionale di
2° livello per i Quadri direttivi ed il personale delle Aree professionali
dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e
Basilicata, dalla Federazione medesima e dal Coseba, secondo il seguente
articolato.
Parte normativa
Art. 9 Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 del
CCNL,
le Aziende singolarmente, anche per il tramite della Federazione, forniranno,
annualmente, entro il mese di maggio, alle Organizzazioni sindacali firmatarie,
in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle
prospettive della BCC, la interrelazione con il movimento in generale ed in
Puglia e Basilicata, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
2. Alle Organizzazioni sindacali firmatarie vanno comunicati, inoltre, dati
riepilogativi sui seguenti argomenti:
1) il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e
qualificazione per tutto il personale, evidenziando quanti lavoratori, suddivisi
per genere ed inquadramento, non hanno potuto accedere al piano formativo
aziendale;
2) gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle seguenti
condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo
parziale, contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 30
CCNL,
contratto a termine di cui all'art. 31
CCNL,
distacchi di cui all'art. 31-bis
CCNL,
categorie protette e percentuali di applicazione della normativa di legge
vigente, relativi inquadramenti;
3) i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
4) organigramma aggiornato;
[
]
6) andamento complessivo, della Banca delle ore ed eventuali problematiche
scaturite in relazione alla sua applicazione;
7) gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di
nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti
all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso
l accesso ai portatori di handicap.
[
]
9) I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di
lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.
3. Le Aziende, inoltre, singolarmente, anche per il tramite della Federazione, a
fronte di richieste urgenti anche di una O.S. firmataria, procederanno ad un
esame congiunto con tutte le OO.SS. firmatarie dei fabbisogni qualitativi e
quantitativi delle risorse umane al fine di ricercare soluzioni condivise in
relazione a particolari situazioni di necessità.
4. Le Aziende promuoveranno, per il tramite della Federazione, apposite riunioni
con le OO.SS. firmatarie, per esaminare eventuali proposte di introduzione di
forme di telelavoro. Le eventuali intese raggiunte, previa comunicazione alle
Parti nazionali, faranno parte integrante del presente CII.
5. Le Aziende comunicheranno alle OO.SS. che hanno negoziato il presente CII,
mensilmente, l'ammontare del lavoro straordinario effettuato (così come definito
nell'art. 127
CCNL),
suddiviso per numero di addetti e per unità operative, reparti, uffici comunque
denominati.
Qualora dovessero evidenziarsi situazioni di particolare anomalia circa il
ricorso al lavoro straordinario, anche in risultanza dei controlli previsti dal
comma 3 dell'art. 129
CCNL,
su iniziativa anche di una delle Parti, si procederà ad apposita riunione per
ricercare idonee soluzioni, anche in rapporto alla consistenza quantitativa
degli organici.
6. Tempestivamente le Aziende comunicheranno alle OO.SS. Aziendali, informativa
scritta in caso di:
a) apertura e/o dismissione e/o trasferimento di sportelli e/o Uffici;
b) trasferimento di personale tra le Filiali e/o Uffici;
c) adozione di nuovi strumenti organizzativi, quali a titolo esemplificativo:
regolamenti interni, mansionari, modifiche all'organigramma aziendale, controlli
a distanza e/o informatici (fatte salve le specifiche procedure di consultazione
contrattualmente previste), ecc.;
d) adozione di regolamenti di disciplina e sue modificazioni;
e) ristrutturazione di sedi, Filiali, Uffici;
f) richieste di rotazione del personale, di cui all'art. 13;
g) quanto previsto al comma 10 dell'art. 11 del presente CII;
h) procedure di cui all'art. 16 del presente CII.
7. In riferimento ai punti d), e) ed f) del comma che precede, le RSA, o in
mancanza le OO.SS. regionali firmatarie del presente contratto, potranno
formulare proprie osservazioni. L'Azienda promuoverà un incontro, da tenersi
entro 10 giorni dalla richiesta, al fine di valutare dette osservazioni.
Art. 11 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
[
]
1) Le Aziende, singolarmente, anche per il tramite della Federazione,
provvederanno a comunicare alle OO.SS. regionali entro il mese di gennaio per
ogni BCC le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate da ogni
dipendente nel corso dell'anno precedente, e quanti dipendenti, suddivisi per
genere, non hanno potuto accedere al piano formativo aziendale evidenziandone la
causa o motivazione. Su richiesta delle OO.SS. regionali si terrà un apposito
incontro, da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta, per esaminare le
situazioni di particolare criticità eventualmente verificatesi. In detto
incontro si cercheranno soluzioni condivise tra le OO.SS. e la BCC al fine di
recuperare le migliori condizioni per la massima partecipazione del personale
alla formazione offerta dalla propria azienda.
2) Le singole BCC comunicheranno entro il mese di gennaio alle RSA o, in
mancanza, alle OO.SS. firmatarie, il piano di formazione previsto per l'anno in
corso relativo a tutto il personale, suddiviso in formazione da svolgere durante
il normale orario di lavoro (24 ore individuali annuali: 29 ore individuali per
i nuovi assunti) e «ulteriore» pacchetto formativo (26 ore individuali annuali).
Il Piano di formazione annuale dovrà prevedere un'offerta formativa
diversificata per le Aree professionali e per i Quadri direttivi, nonché
percorsi di formazione per la creazione di specializzazioni professionali tra il
personale dipendente, anche se suddivisi in più anni, nella previsione del
CCNL.
Su richiesta delle RSA e/o OO.SS. firmatarie si terrà un incontro, da
effettuarsi nei termini di cui al capoverso che precede, per effettuare
valutazioni congiunte.
[
]
Art. 13 Rotazioni
1. Al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un
maggiore interscambio nei compiti anche in relazione ai percorsi formativi
attuati in azienda finalizzati allo sviluppo professionale e di carriera, di cui
al successivo art. 14, le BCC e la Federazione promuoveranno programmi triennali
di rotazione del personale, dandone informativa alle OO.SS. aziendali.
Annualmente, nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 5, le Aziende
comunicheranno alle OO.SS. stipulanti il numero delle rotazioni attuate,
suddivisi per personale femminile e maschile e per aree di inquadramento, e di
eventuali problematiche intervenute.
2. Nel caso in cui il lavoratore non sia stato interessato, decorsi 48 mesi
dall'attribuzione della mansione che svolge, da alcuna iniziativa aziendale di
rotazione, può chiedere di essere impiegato ad altra mansione equivalente.
L'Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro 6 mesi, compatibilmente con le
esigenze organizzative e di servizio, e, comunque, non oltre 18 mesi dalla
richiesta.
Raccomandazione delle parti
Anche al fine di rendere più efficace la padronanza delle conoscenze acquisite
nella propria posizione di lavoro in funzione della operatività aziendale, si
raccomandano le BCC/Cra di evitare frequenti spostamenti di personale da
un'attività all'altra.
Art. 17 Informativa sindacale
1. Tenuto conto delle finalità dell'art. 25 della
legge n. 300/1970
e dello sviluppo tecnologico degli strumenti di comunicazione, anche
elettronica, ormai presenti in tutte le BCC, in aggiunta a quanto previsto dal
sopra citato art. 25, è consentito a ciascun dipendente di ricevere
direttamente, tramite posta elettronica aziendale, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Eventuali regolamentazioni aziendali interne tendenti a contenere e/o evitare
usi impropri dell'indirizzo di posta elettronica assegnato ai propri dipendenti,
e/o a monitorare e/o contingentarne flussi e/o accessi, dovranno in ogni caso
consentire quanto previsto al comma che precede.
Art. 19 Sicurezza
1. Coerentemente con quanto previsto all'art. 2087 c.c., l'Azienda è
costantemente impegnata adottare misure sempre più efficaci per prevenire
l'attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei
lavoratori.
2. Le BCC/Cra sono impegnate a consultare il RLS e le RR.SS.AA., o in mancanza
le OO.SS. stipulanti, per le misure che, in materia di sicurezza e protezione
dei luoghi di lavoro, intendono adottare, seppure in via sperimentale. I
contenuti di dette comunicazioni, a richiesta dell'Azienda, devono essere
considerati riservati.
3. In ogni caso, le Aziende si impegnano ad adottare almeno due dei seguenti
sistemi di protezione, omogenei a quelli in uso tempo per tempo presso altri
sportelli bancari sulla piazza, in applicazione, ad esempio, di quanto previsto
al successivo comma 4, con la precisazione che l'adozione delle misure di cui ai
punti b) e d) implicano necessariamente l'adozione della misura di cui al punto
c):
a) vigilanza esterna, compresi gli sportelli staccati e stagionali;
b) doppie porte a consenso con cristallo antiproiettile;
c) metal detector al varco;
d) bussola girevole con dispositivo di blocco manuale;
e) banconi blindati con cristalli antiproiettile e antisfondamento;
f) rilevatori biometrici.
4. Le Aziende, inoltre, si impegnano ad applicare, in aggiunta a quanto previsto
dal comma precedente, le intese tempo per tempo vigenti, sottoscritte tra gli
Utg (Prefetture) competenti per territorio e le associazioni di categoria,
nonché di quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare
riferimento a: rilevatore biometrico impianto di videoregistrazione, impianto di
allarme, mezzo forte temporizzato per la custodia dei valori di cassa,
macchiatore di banconote, ecc.
5. A seguito di atti criminosi o incidenti sul lavoro, fermi restando gli
obblighi di legge e di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 70
CCNL,
la BCC/Cra assumerà l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente
richieste, entro sei mesi dall'avvenimento, dal lavoratore colpito.
6. In caso di assenza dal lavoro per le cause di cui al comma che precede, al
dipendente sarà conservato il posto di lavoro e l'intero trattamento economico
per un periodo di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55, comma 1,
del
CCNL
(ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 71 del medesimo
CCNL).
7. Conseguentemente, decorrerà dai nuovi termini l'aspettativa per malattia e
infortunio di cui al comma 7 dell'art. 55 del citato
CCNL.
8. Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche
per le somme occasionalmente detenute per cause di forza maggiore, senza
specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di
servizio.
9. Le Aziende provvederanno, di norma, ad affidare ad imprese specializzate le
operazioni di trasporto valori. L'eventuale adibizione occasionale di lavoratori
al trasporto di valori, deve essere appositamente regolamentata mediante ordine
scritto.
10. Le Aziende si impegnano a tenere nella massima considerazione le eventuali
richieste e/o osservazioni da parte del personale in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro, con particolare riferimento al rischio rapina, in aggiunta a
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 20 Tutela
delle condizioni igienico-sanitarie
1. Fermo restando ed ad integrazione di quanto stabilito dal
Dlgs n. 81/2008
e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, nonché quanto previsto nella dichiarazione a verbale dell'art.
70 del
CCNL,
la BCC/Cra si incontrerà con la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza,
ovvero, in mancanza, con le OO.SS. aziendali, o ancora, in mancanza, con il
personale, per esaminare eventuali urgenti problemi circa le condizioni
igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative più
opportune. Tale medesimo incontro sarà effettuato preventivamente in caso di
lavori di manutenzione, ristrutturazione o di nuove costruzioni durante l'orario
di lavoro.
2. Il lavoratore addetto ai videoterminali, dopo due ore di adibizione
continuativa a tali apparecchiature, ha diritto ad una pausa di un quarto d'ora.
3. Il personale femminile in stato di gravidanza o puerperio non può essere
adibito in via continuativa ai videoterminali.
4. Gli addetti ai videoterminali, il personale del Ced ed il personale che
lavora in locali sotterranei effettueranno, entro la vigenza del presente
contratto, opportune visite specialistiche di controllo (vista, udito, ecc.) con
onere a carico delle Aziende.
5. Su iniziativa sindacale, potranno essere promosse, in accordo con le BCC/Cra
interessate, indagini socio-ambientali tese a garantire ed a migliorare la
tutela della salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente ed alle condizioni
di lavoro, con l'intervento di strutture socio-sanitarie pubbliche o private
concordate tra Azienda e OO.SS. aziendali.
6. L'Azienda collaborerà alle indagini e fornirà alle strutture incaricate i
dati richiesti.
7. I dati conclusivi delle indagini ed eventuali proposte conseguenti saranno,
dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti e costituiranno la
base per la discussione, in sede sindacale, di eventuali esigenze e modalità di
rimozioni di condizioni considerate nocive o pericolose.
8. Rimarranno a carico delle BCC/Cra i costi delle predette indagini.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, deve farsi
riferimento alla definizione di addetto ai videoterminali di cui all'art. 173
del
Dlgs n. 81/2008.
Sono, pertanto, esclusi coloro che utilizzano i videoterminali come strumento
per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad esempio: addetti allo sportello
con o senza maneggio di valori).
Art. 25 Decorrenza e durata
1. Le parti si danno atto che per quanto non previsto, ripreso e/o modificato
dal presente Contratto integrativo interregionale si applicano le norme del
CCNL
di categoria per tempo vigente, nonché gli accordi tra le Parti nazionali che,
su specifiche materie, siano vigenti o dovessero essere sottoscritti
successivamente. Il presente CII si applica al personale in servizio alla data
della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente.
[
]