Tipologia: Contratto Integrativo Interregionale
Data firma: 9 novembre 2009
Validità: 09.11.2009 - 31.12.2011
Parti: BCC/CRA e Fabi. Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl, Uilca-Uil di Puglia e Basilicata
Settori: Credito Assicurazioni, BCC/CRA Puglia e Basilicata
Fonte: UGL-CREDITO

Sommario:

  Premessa
Trattamento economico
Art. 1 Premio di risultato
Art. 2 Premio di anzianità
• Disposizione transitoria
Art. 3 Vice preposto/Responsabile
Art. 4 Indennità di cassa
Art. 5 Anticipazioni su Tfr
Art. 6 Contributo pasto
Art. 7 Quadri direttivi
Parte normativa
Art. 8 Permessi
• Raccomandazione delle Parti
Art. 9 Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici
Art. 10 Inquadramenti e Profili professionali
Art. 11 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
  Art. 12 Fungibilità, sostituzioni
Art. 13 Rotazioni
• Raccomandazione delle parti
Art. 14 Sviluppo professionale e valutazione del personale
Art. 15 Sistemi incentivanti
Art. 16 Esami di idoneità
Art. 17 Informativa sindacale
Art. 18 Turni di ferie
Art. 19 Sicurezza
Art. 20 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
Art. 21 Uso di automezzo privato
Art. 22 Pari opportunità
Art. 23 Condizioni di miglior favore
Art. 24 Previdenza complementare
Art. 25 Decorrenza e durata
Allegato A

Contratto Integrativo Interregionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/casse rurali di Puglia e Basilicata

Il 9 novembre 2009, presso la sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata in Viale L. Einaudi, 15, tra: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, rappresentata dalla delegazione sindacale associativa […], assistiti dal Direttore […] e in rappresentanza della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo […] di seguito indicata per brevità la Federazione; e la Dircredito regionale […], la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), regionale […], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) regionale […], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) Regionale […], il Sindacato Nazionale dipendenti Casse Rurali e Artigiane (Sincra-Ugl) regionale […], la Unione Italiana Lavoro Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca) regionale […], di seguito indicate per brevità le OO.SS.

- Visto quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL del 21.12.2007 (di seguito indicato come CCNL);
- Visto l'accordo nazionale del 23.11.2006, così come confermato dall'ultimo comma dell'art. 29 così come modificato dall'accordo del 21.12.2007 e riportato nell'Allegato F del medesimo CCNL, circa la disciplina relativa al premio di risultato e al Sistema degli Inquadramenti, in riferimento alla norma transitoria dell'art. 96 del CCNL.
- convengono di sottoscrivere un nuovo Contratto integrativo interregionale di 2° livello per i Quadri direttivi ed il personale delle Aree professionali dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata, dalla Federazione medesima e dal Coseba, secondo il seguente articolato.

Parte normativa
Art. 9 Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 del CCNL, le Aziende singolarmente, anche per il tramite della Federazione, forniranno, annualmente, entro il mese di maggio, alle Organizzazioni sindacali firmatarie, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive della BCC, la interrelazione con il movimento in generale ed in Puglia e Basilicata, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
2. Alle Organizzazioni sindacali firmatarie vanno comunicati, inoltre, dati riepilogativi sui seguenti argomenti:
1) il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale, evidenziando quanti lavoratori, suddivisi per genere ed inquadramento, non hanno potuto accedere al piano formativo aziendale;
2) gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo parziale, contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 30 CCNL, contratto a termine di cui all'art. 31 CCNL, distacchi di cui all'art. 31-bis CCNL, categorie protette e percentuali di applicazione della normativa di legge vigente, relativi inquadramenti;
3) i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
4) organigramma aggiornato;
[…]
6) andamento complessivo, della Banca delle ore ed eventuali problematiche scaturite in relazione alla sua applicazione;
7) gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l accesso ai portatori di handicap.
[…]
9) I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.
3. Le Aziende, inoltre, singolarmente, anche per il tramite della Federazione, a fronte di richieste urgenti anche di una O.S. firmataria, procederanno ad un esame congiunto con tutte le OO.SS. firmatarie dei fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane al fine di ricercare soluzioni condivise in relazione a particolari situazioni di necessità.
4. Le Aziende promuoveranno, per il tramite della Federazione, apposite riunioni con le OO.SS. firmatarie, per esaminare eventuali proposte di introduzione di forme di telelavoro. Le eventuali intese raggiunte, previa comunicazione alle Parti nazionali, faranno parte integrante del presente CII.
5. Le Aziende comunicheranno alle OO.SS. che hanno negoziato il presente CII, mensilmente, l'ammontare del lavoro straordinario effettuato (così come definito nell'art. 127 CCNL), suddiviso per numero di addetti e per unità operative, reparti, uffici comunque denominati.
Qualora dovessero evidenziarsi situazioni di particolare anomalia circa il ricorso al lavoro straordinario, anche in risultanza dei controlli previsti dal comma 3 dell'art. 129 CCNL, su iniziativa anche di una delle Parti, si procederà ad apposita riunione per ricercare idonee soluzioni, anche in rapporto alla consistenza quantitativa degli organici.
6. Tempestivamente le Aziende comunicheranno alle OO.SS. Aziendali, informativa scritta in caso di:
a) apertura e/o dismissione e/o trasferimento di sportelli e/o Uffici;
b) trasferimento di personale tra le Filiali e/o Uffici;
c) adozione di nuovi strumenti organizzativi, quali a titolo esemplificativo: regolamenti interni, mansionari, modifiche all'organigramma aziendale, controlli a distanza e/o informatici (fatte salve le specifiche procedure di consultazione contrattualmente previste), ecc.;
d) adozione di regolamenti di disciplina e sue modificazioni;
e) ristrutturazione di sedi, Filiali, Uffici;
f) richieste di rotazione del personale, di cui all'art. 13;
g) quanto previsto al comma 10 dell'art. 11 del presente CII;
h) procedure di cui all'art. 16 del presente CII.
7. In riferimento ai punti d), e) ed f) del comma che precede, le RSA, o in mancanza le OO.SS. regionali firmatarie del presente contratto, potranno formulare proprie osservazioni. L'Azienda promuoverà un incontro, da tenersi entro 10 giorni dalla richiesta, al fine di valutare dette osservazioni.

Art. 11 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
[…]
1) Le Aziende, singolarmente, anche per il tramite della Federazione, provvederanno a comunicare alle OO.SS. regionali entro il mese di gennaio per ogni BCC le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate da ogni dipendente nel corso dell'anno precedente, e quanti dipendenti, suddivisi per genere, non hanno potuto accedere al piano formativo aziendale evidenziandone la causa o motivazione. Su richiesta delle OO.SS. regionali si terrà un apposito incontro, da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta, per esaminare le situazioni di particolare criticità eventualmente verificatesi. In detto incontro si cercheranno soluzioni condivise tra le OO.SS. e la BCC al fine di recuperare le migliori condizioni per la massima partecipazione del personale alla formazione offerta dalla propria azienda.
2) Le singole BCC comunicheranno entro il mese di gennaio alle RSA o, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie, il piano di formazione previsto per l'anno in corso relativo a tutto il personale, suddiviso in formazione da svolgere durante il normale orario di lavoro (24 ore individuali annuali: 29 ore individuali per i nuovi assunti) e «ulteriore» pacchetto formativo (26 ore individuali annuali). Il Piano di formazione annuale dovrà prevedere un'offerta formativa diversificata per le Aree professionali e per i Quadri direttivi, nonché percorsi di formazione per la creazione di specializzazioni professionali tra il personale dipendente, anche se suddivisi in più anni, nella previsione del CCNL. Su richiesta delle RSA e/o OO.SS. firmatarie si terrà un incontro, da effettuarsi nei termini di cui al capoverso che precede, per effettuare valutazioni congiunte.
[…]

Art. 13 Rotazioni
1. Al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti anche in relazione ai percorsi formativi attuati in azienda finalizzati allo sviluppo professionale e di carriera, di cui al successivo art. 14, le BCC e la Federazione promuoveranno programmi triennali di rotazione del personale, dandone informativa alle OO.SS. aziendali. Annualmente, nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 5, le Aziende comunicheranno alle OO.SS. stipulanti il numero delle rotazioni attuate, suddivisi per personale femminile e maschile e per aree di inquadramento, e di eventuali problematiche intervenute.
2. Nel caso in cui il lavoratore non sia stato interessato, decorsi 48 mesi dall'attribuzione della mansione che svolge, da alcuna iniziativa aziendale di rotazione, può chiedere di essere impiegato ad altra mansione equivalente. L'Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro 6 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, e, comunque, non oltre 18 mesi dalla richiesta.

Raccomandazione delle parti
Anche al fine di rendere più efficace la padronanza delle conoscenze acquisite nella propria posizione di lavoro in funzione della operatività aziendale, si raccomandano le BCC/Cra di evitare frequenti spostamenti di personale da un'attività all'altra.

Art. 17 Informativa sindacale
1. Tenuto conto delle finalità dell'art. 25 della legge n. 300/1970 e dello sviluppo tecnologico degli strumenti di comunicazione, anche elettronica, ormai presenti in tutte le BCC, in aggiunta a quanto previsto dal sopra citato art. 25, è consentito a ciascun dipendente di ricevere direttamente, tramite posta elettronica aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Eventuali regolamentazioni aziendali interne tendenti a contenere e/o evitare usi impropri dell'indirizzo di posta elettronica assegnato ai propri dipendenti, e/o a monitorare e/o contingentarne flussi e/o accessi, dovranno in ogni caso consentire quanto previsto al comma che precede.

Art. 19 Sicurezza
1. Coerentemente con quanto previsto all'art. 2087 c.c., l'Azienda è costantemente impegnata adottare misure sempre più efficaci per prevenire l'attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
2. Le BCC/Cra sono impegnate a consultare il RLS e le RR.SS.AA., o in mancanza le OO.SS. stipulanti, per le misure che, in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intendono adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni, a richiesta dell'Azienda, devono essere considerati riservati.
3. In ogni caso, le Aziende si impegnano ad adottare almeno due dei seguenti sistemi di protezione, omogenei a quelli in uso tempo per tempo presso altri sportelli bancari sulla piazza, in applicazione, ad esempio, di quanto previsto al successivo comma 4, con la precisazione che l'adozione delle misure di cui ai punti b) e d) implicano necessariamente l'adozione della misura di cui al punto c):
a) vigilanza esterna, compresi gli sportelli staccati e stagionali;
b) doppie porte a consenso con cristallo antiproiettile;
c) metal detector al varco;
d) bussola girevole con dispositivo di blocco manuale;
e) banconi blindati con cristalli antiproiettile e antisfondamento;
f) rilevatori biometrici.
4. Le Aziende, inoltre, si impegnano ad applicare, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, le intese tempo per tempo vigenti, sottoscritte tra gli Utg (Prefetture) competenti per territorio e le associazioni di categoria, nonché di quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riferimento a: rilevatore biometrico impianto di videoregistrazione, impianto di allarme, mezzo forte temporizzato per la custodia dei valori di cassa, macchiatore di banconote, ecc.
5. A seguito di atti criminosi o incidenti sul lavoro, fermi restando gli obblighi di legge e di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 70 CCNL, la BCC/Cra assumerà l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste, entro sei mesi dall'avvenimento, dal lavoratore colpito.
6. In caso di assenza dal lavoro per le cause di cui al comma che precede, al dipendente sarà conservato il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per un periodo di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55, comma 1, del CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 71 del medesimo CCNL).
7. Conseguentemente, decorrerà dai nuovi termini l'aspettativa per malattia e infortunio di cui al comma 7 dell'art. 55 del citato CCNL.
8. Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute per cause di forza maggiore, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio.
9. Le Aziende provvederanno, di norma, ad affidare ad imprese specializzate le operazioni di trasporto valori. L'eventuale adibizione occasionale di lavoratori al trasporto di valori, deve essere appositamente regolamentata mediante ordine scritto.
10. Le Aziende si impegnano a tenere nella massima considerazione le eventuali richieste e/o osservazioni da parte del personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al rischio rapina, in aggiunta a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 20 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie
1. Fermo restando ed ad integrazione di quanto stabilito dal Dlgs n. 81/2008 e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché quanto previsto nella dichiarazione a verbale dell'art. 70 del CCNL, la BCC/Cra si incontrerà con la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, ovvero, in mancanza, con le OO.SS. aziendali, o ancora, in mancanza, con il personale, per esaminare eventuali urgenti problemi circa le condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative più opportune. Tale medesimo incontro sarà effettuato preventivamente in caso di lavori di manutenzione, ristrutturazione o di nuove costruzioni durante l'orario di lavoro.
2. Il lavoratore addetto ai videoterminali, dopo due ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature, ha diritto ad una pausa di un quarto d'ora.
3. Il personale femminile in stato di gravidanza o puerperio non può essere adibito in via continuativa ai videoterminali.
4. Gli addetti ai videoterminali, il personale del Ced ed il personale che lavora in locali sotterranei effettueranno, entro la vigenza del presente contratto, opportune visite specialistiche di controllo (vista, udito, ecc.) con onere a carico delle Aziende.
5. Su iniziativa sindacale, potranno essere promosse, in accordo con le BCC/Cra interessate, indagini socio-ambientali tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente ed alle condizioni di lavoro, con l'intervento di strutture socio-sanitarie pubbliche o private concordate tra Azienda e OO.SS. aziendali.
6. L'Azienda collaborerà alle indagini e fornirà alle strutture incaricate i dati richiesti.
7. I dati conclusivi delle indagini ed eventuali proposte conseguenti saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti e costituiranno la base per la discussione, in sede sindacale, di eventuali esigenze e modalità di rimozioni di condizioni considerate nocive o pericolose.
8. Rimarranno a carico delle BCC/Cra i costi delle predette indagini.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, deve farsi riferimento alla definizione di addetto ai videoterminali di cui all'art. 173 del Dlgs n. 81/2008. Sono, pertanto, esclusi coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad esempio: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 25 Decorrenza e durata
1. Le parti si danno atto che per quanto non previsto, ripreso e/o modificato dal presente Contratto integrativo interregionale si applicano le norme del CCNL di categoria per tempo vigente, nonché gli accordi tra le Parti nazionali che, su specifiche materie, siano vigenti o dovessero essere sottoscritti successivamente. Il presente CII si applica al personale in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente.
[…]