Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 novembre 2009
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti:
Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Piemonte
Settori: Commercio, Farmacie private, Piemonte
Fonte: UILTUCS Piemonte
Sommario:
Relazioni sindacali Diritto di informazione e confronto Corsi Ecm Inventario Camici Polizza infortuni |
Lavoro disagiato |
Ipotesi di accordo contratto integrativo farmacie private
Regione Piemonte
Ad integrazione del CCNL per i dipendenti da Farmacia privata,
stipulato in data 23 luglio 2008 - oggi 23.11.2009, presso la Federfarma
Piemonte di via S. Anselmo, 14 di Torino, tra: Federfarma Piemonte [
],
Filcams-Cgil [
], Fisascat-Cisl [
], Uiltucs-Uil [
] è stato stipulato il
presente Contratto integrativo per i dipendenti da Farmacie private della
Regione Piemonte.
Relazioni sindacali
Le Parti si danno atto che un corretto sistema di relazioni sindacali
costituisce un importante elemento di consolidamento, sviluppo delle imprese
aderenti a Federfarma, sulle condizioni di lavoro e sullo sviluppo dei livelli
occupazionali nella Regione Piemonte. In particolare rivestiranno un'importanza
sempre crescente le occasioni di informazione e confronto, le quali dovranno
essere vissute come prassi costante, in un clima generalizzato di correttezza,
nel pieno riconoscimento delle reciproche autonomie e responsabilità, ed al fine
di realizzare intese su obiettivi condivisi, di prevenire l'insorgere di
conflitti e per la possibile soluzione dei problemi posti dalle Parti.
Il confronto tra le Parti dovrà, pertanto, sempre muoversi in un'ottica di
superamento della logica di contrapposizione e del ricorso alla conflittualità,
individuando in maniera precisa e coerente, con le finalità proprie del
confronto, le materie oggetto di informazione e quelle di negoziazione.
Diritto di informazione e
confronto
L'Associazione Federfarma Regionale si impegna a fornire alle OO.SS.
Territoriali entro il primo trimestre di ciascun anno, informazioni relative a:
[
]
- introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano effetti a livello
generale sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro;
[
]
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad
iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
- professionalità ed assegnazione mansioni.
Le materie che, oltre ad essere oggetto di informazione sono anche oggetto di
confronto il quale potrà realizzarsi su richiesta di una delle Parti e/o di
norma entro il primo trimestre dell'anno, sono:
- eventuali accordi con valenza generale (ad esempio Tu sicurezza sul lavoro,
agibilità sindacali, molestie sessuali ecc.);
- eventuali costituzioni di commissioni paritetiche su argomenti di carattere
generale;
- mercato del lavoro;
- piani di formazione professionale;
- occupazione con particolare riferimento agli aspetti qualitativi e
quantitativi;
- utilizzo del lavoro straordinario e supplementare;
- eventuali iniziative di terziarizzazioni e/o appalti.
Attengono inoltre l'informazione ed il conseguente confronto tra le Parti per
realizzare intese su:
- organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro;
- tipologia di orari di lavoro e loro distribuzione;
- eventuali eccezionalità per le quali può essere ammesso il ricorso alla
prestazione straordinaria o supplementare;
- ricadute che i processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione
tecnologica hanno sul fattore lavoro, sull'ambiente, sulla salute ed integrità
fisica del lavoratore;
- utilizzo degli impianti, sugli orari di lavoro e la loro distribuzione, sulle
condizioni ambientali e di lavoro, ed infine, sulla determinazione dei turni
feriali.
La definizione di un verbale di accordo su tali materie costituirà condizione di
garanzia istituzionale da allegare alla comunicazione periodica che
l'Associazione Titolari effettua alle Asl competenti in Regione Piemonte).
Il presente modello di Relazioni Sindacali, per quanto valido, deve trovare,
così come in effetti nel presente accordo trova, adeguamento indispensabile a
governare tematiche e contenuti in linea con l'evoluzione degli scenari
socio-economici del settore.
Polizza infortuni
In attuazione a quanto previsto dal CCNL, entro il mese di marzo 2010, i
titolari di farmacia stipuleranno e/o adegueranno una polizza assicurativa per
infortuni causati da terzi nel luogo di lavoro, con massimali minimi di 160.000
euro in caso di morte e di 260.000 euro in caso di invalidità permanente per
ogni dipendente.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
Lavoro disagiato
In relazione a particolari condizioni di lavoro legate ad unarticolazione degli
orari di apertura della farmacia, per i dipendenti il cui nastro orario
giornaliero supera 11 ore e lo stesso si protrae per un numero pari o superiore
a 10 giorni, il titolare di farmacia riconoscerà una indennità di disagio pari a
45,00 euro lordi al mese.
Reperibilità
La Federfarma Piemonte si impegna a trattare detta materia in occasione del
prossimo rinnovo del CCNL.
Testo unico
(Dlgs
9 aprile 2008, n. 81)
Le parti concordano di dare applicazione a quanto previsto dalle norme in vigore
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutte le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti a livello di
singola azienda restano salvaguardate.