Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 novembre 2009
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Piemonte
Settori: Commercio, Farmacie private, Piemonte
Fonte: UILTUCS Piemonte

Sommario:

  Relazioni sindacali
Diritto di informazione e confronto
Corsi Ecm
Inventario
Camici
Polizza infortuni
 

Lavoro disagiato
Reperibilità
Testo unico
Lavoratrici madri
Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo contratto integrativo farmacie private Regione Piemonte

Ad integrazione del CCNL per i dipendenti da Farmacia privata, stipulato in data 23 luglio 2008 - oggi 23.11.2009, presso la Federfarma Piemonte di via S. Anselmo, 14 di Torino, tra: Federfarma Piemonte […], Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […] è stato stipulato il presente Contratto integrativo per i dipendenti da Farmacie private della Regione Piemonte.

Relazioni sindacali
Le Parti si danno atto che un corretto sistema di relazioni sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento, sviluppo delle imprese aderenti a Federfarma, sulle condizioni di lavoro e sullo sviluppo dei livelli occupazionali nella Regione Piemonte. In particolare rivestiranno un'importanza sempre crescente le occasioni di informazione e confronto, le quali dovranno essere vissute come prassi costante, in un clima generalizzato di correttezza, nel pieno riconoscimento delle reciproche autonomie e responsabilità, ed al fine di realizzare intese su obiettivi condivisi, di prevenire l'insorgere di conflitti e per la possibile soluzione dei problemi posti dalle Parti.
Il confronto tra le Parti dovrà, pertanto, sempre muoversi in un'ottica di superamento della logica di contrapposizione e del ricorso alla conflittualità, individuando in maniera precisa e coerente, con le finalità proprie del confronto, le materie oggetto di informazione e quelle di negoziazione.

Diritto di informazione e confronto
L'Associazione Federfarma Regionale si impegna a fornire alle OO.SS. Territoriali entro il primo trimestre di ciascun anno, informazioni relative a:
[…]
- introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano effetti a livello generale sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro;
[…]
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
- professionalità ed assegnazione mansioni.
Le materie che, oltre ad essere oggetto di informazione sono anche oggetto di confronto il quale potrà realizzarsi su richiesta di una delle Parti e/o di norma entro il primo trimestre dell'anno, sono:
- eventuali accordi con valenza generale (ad esempio Tu sicurezza sul lavoro, agibilità sindacali, molestie sessuali ecc.);
- eventuali costituzioni di commissioni paritetiche su argomenti di carattere generale;
- mercato del lavoro;
- piani di formazione professionale;
- occupazione con particolare riferimento agli aspetti qualitativi e quantitativi;
- utilizzo del lavoro straordinario e supplementare;
- eventuali iniziative di terziarizzazioni e/o appalti.
Attengono inoltre l'informazione ed il conseguente confronto tra le Parti per realizzare intese su:
- organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro;
- tipologia di orari di lavoro e loro distribuzione;
- eventuali eccezionalità per le quali può essere ammesso il ricorso alla prestazione straordinaria o supplementare;
- ricadute che i processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica hanno sul fattore lavoro, sull'ambiente, sulla salute ed integrità fisica del lavoratore;
- utilizzo degli impianti, sugli orari di lavoro e la loro distribuzione, sulle condizioni ambientali e di lavoro, ed infine, sulla determinazione dei turni feriali.
La definizione di un verbale di accordo su tali materie costituirà condizione di garanzia istituzionale da allegare alla comunicazione periodica che l'Associazione Titolari effettua alle Asl competenti in Regione Piemonte).
Il presente modello di Relazioni Sindacali, per quanto valido, deve trovare, così come in effetti nel presente accordo trova, adeguamento indispensabile a governare tematiche e contenuti in linea con l'evoluzione degli scenari socio-economici del settore.

Polizza infortuni
In attuazione a quanto previsto dal CCNL, entro il mese di marzo 2010, i titolari di farmacia stipuleranno e/o adegueranno una polizza assicurativa per infortuni causati da terzi nel luogo di lavoro, con massimali minimi di 160.000 euro in caso di morte e di 260.000 euro in caso di invalidità permanente per ogni dipendente.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

Lavoro disagiato
In relazione a particolari condizioni di lavoro legate ad un’articolazione degli orari di apertura della farmacia, per i dipendenti il cui nastro orario giornaliero supera 11 ore e lo stesso si protrae per un numero pari o superiore a 10 giorni, il titolare di farmacia riconoscerà una indennità di disagio pari a 45,00 euro lordi al mese.

Reperibilità
La Federfarma Piemonte si impegna a trattare detta materia in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

Testo unico
(Dlgs 9 aprile 2008, n. 81)

Le parti concordano di dare applicazione a quanto previsto dalle norme in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutte le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti a livello di singola azienda restano salvaguardate.