CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Generale


A TUTTO IL PERSONALE CNR
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Istituto
Ai Dirigenti e Responsabili di Unità
e, p.c. Al Presidente del CNR
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Al Direttore Centrale Gestione Risorse
Dott.ssa Annalisa GABRIELLI
Al Direttore dell’Ufficio Gestione delle Risorse Umane
Dott. Pierluigi RAIMONDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI
 

Oggetto: Indicazioni in merito alla gestione dei lavoratori fragili a partire dal 1° luglio 2022.

Gentili Colleghe e Colleghi,
le modalità di gestione dei lavoratori “fragili”, precedentemente regolamentate dalla mia nota del CNR del 28 marzo 2022, non avranno più effetto a partire dal 1° luglio 2022.
Si ricorda, d’altra parte, che la legge 19 maggio 2022 , n. 52 di conversione del decreto legge 24/2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha prorogato fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni relative alla Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).
Quindi, qualora un lavoratore ritenga di essere portatore di “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” (di cui al comma 2 dell’art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221) e del conseguente riconoscimento dello stato di fragilità, potrà ancora richiedere una visita al Medico Competente ai fini della valutazione del proprio stato. Il Medico utilizzerà per tali valutazioni quanto previsto dal Decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (22A01023) (GU Serie Generale n.35 del 11-02-2022; https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=85755).
In esito alla visita il Medico Competente esprimerà il relativo giudizio di idoneità che, in caso di riconoscimento delle suddette patologie, conterrà le necessarie “indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2”
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
Nel caso la prescrizione indichi la necessità di eseguire il lavoro in remoto, sarà possibile continuare ad utilizzare fino al 31 luglio 2022 il lavoro agile in deroga inserendo il codice 39LA (dal 1° luglio con entrata in vigore del regolamento, non matura il buono pasto).

Il Direttore Generale
GIUSEPPE COLPANI