Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 31 marzo 2010
Validità: 31.03.2010 - 31.12.2011
Parti: Banca Sviluppo spa e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Sincra Ugl Credito, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Sviluppo spa
Fonte: UGL CREDITO

Sommario:

 

1. - Premio di fedeltà e anzianità
2. - Ticket pasto
3. - Profili professionali
4. - Provvidenze per familiari portatori di handicap
5. - Indennità di studio
6. - Medicina preventiva
7. - Sicurezza nel lavoro
8. - Condizioni igienico sanitarie
9. - Permessi retribuiti
10. - Uso di autovettura privata
11. - Indennità di rischio

 

12. - Turni delle ferie
13. - Rotazione del personale
• Trasferimenti
14. - Premio di risultato
15. - Politiche per l'occupazione
16. - Banca delle ore
17. - Formazione
18. - Condizioni più favorevoli
19. - Decorrenza, effetti e durata
Premio di risultato anno 2008.


Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali di Banca Sviluppo spa

Addì 31 marzo 2010, in Roma tra la Banca Sviluppo […], assistita da […] Federazione Italiana delle BCC/CRA e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], il Sincra Ugl Credito […], la Federazione Autonoma Bancari Italiana (Fabi) […] visti gli artt. 8, 28 e 29 del CCNL 21 dicembre 2007, si stipula il seguente contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.

6. - Medicina preventiva
Le parti costituiscono una Commissione paritetica, con il compito di ricercare, previa verifica con la Cassa Mutua Nazionale, soluzioni volte a fornire prestazioni diagnostiche biennali di medicina preventiva (check-up) al personale di età superiore ai 40 anni, aggiuntive rispetto a quelle rese dalla Cassa Mutua Nazionale.
Le parti individuano l'importo di euro 200,00 per dipendente quale misura massima biennale del contributo aziendale da destinare al finanziamento delle prestazioni di cui sopra.

7. - Sicurezza nel lavoro
Coerentemente con quanto previsto all'art. 2087 cod. civ., Banca Sviluppo spa è costantemente impegnata ad adottare misure sempre più efficaci per prevenire l'attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
Banca Sviluppo spa comunica alle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto le misure che, in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intende, adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni devono essere considerati riservati.
In caso di eventi criminosi, l'azienda fornisce informativa alle OO.SS, che potranno richiedere un apposito incontro per verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza della struttura, coinvolta.
La Banca assume l'onere della visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito, entro tre mesi dall'evento, dietro presentazione di certificazione medica. La Banca conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari a quelli previsti all'art. 55 del CCNL.
L'azienda, compatibilmente con le esigenze organizzative, valuta il trasferimento del lavoratore, che abbia subito una rapina è che ne faccia richiesta, ad altra dipendenza o l'assegnazione ad altro servizio.
I capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso, sono stabiliti in maniera univoca ed estensiva sia per i lavoratori appartenenti alla 3a area professionale che per i Quadri direttivi: in caso di morte € 104.000,00, e in caso di invalidità permanente € 155.000,00.
L'azienda fornisce ad ogni dipendente su richiesta, al momento della sottoscrizione e a ogni variazione, copia completa della polizza di assicurazione stipulata contro i rischi di morte e invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività lavorativa sia extralavorativa, nell'arco dell'intera giornata.
In tutti i casi d'invalidità permanente di un dipendente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero in caso di morte, la Banca offre la disponibilità a valutare l'assunzione del coniuge, o su indicazione di questi, uno dei figli o il convivente more-uxorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti professionali. In caso di decesso del dipendente, si applicano le previsioni di cui all'art. 2122 c.c..
L'azienda, al fine di tutelare la sicurezza dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro, si impegna a garantire che presso le filiali effettive (con specifico CAB assegnato) l'organico minimo sia composto, di norma, da due risorse.
Le filiali devono avere almeno i requisiti minimi di sicurezza previsti dai Protocolli sulla sicurezza definiti nell'ambito delle Prefetture.
In caso dì rapina, lo sportello interessato resterà chiuso temporaneamente, per l'intera giornata o per il minor tempo necessario, secondo prudente valutazione di Banca Sviluppo spa.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o indirettamente colpito dall'evento criminoso sono da ricomprendere nella previsione dell'art. 54 del CCNL vigente.
Banca Sviluppo spa è tenuta a portare a conoscenza del personale, al momento della sottoscrizione e ad ogni variazione, i contenuti della polizza di assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 71 del CCNL vigente.

8. - Condizioni igienico sanitarie
Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad integrazione si conviene quanto segue:
- nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, Banca Sviluppo spa procederà ad informare del progetto le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, per eventuali proposte, da esaminare in funzione della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- Banca Sviluppo spa è impegnata a verificare che i video terminali in dotazione siano muniti di filtri ottici e/o schermi protettivi disponendo per l'installazione degli stessi, laddove mancanti;
- l'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa deve essere di norma contenuta nel limite di cinque ore giornaliere, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti nell'adibizione al video terminale dopo ogni due ore in via esclusione e continuativa; oltre dette cinque ore giornaliere e nelle pause di cui sopra, il personale di cui trattasi va impiegato altrimenti;
- la lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata, da prescrizione sanitaria (salva la possibilità di controllo ex art. 5 legge 300/1970), va esentata dall'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa;
- il personale che lavora con continuità in condizioni particolari che possano influire sulla salute (addetti ai video terminali in via esclusiva e continuativa, personale che lavora in locali sotterranei o molto rumorosi) va sottoposto a visite mediche preventivamente all'impiego nelle anzidette condizioni e successivamente con cadenza biennale (o con la diversa cadenza consigliata nella prima visita medica).

13. - Rotazione del personale
A norma dell'art. 117 del CCNL 21.12.2007 è riconosciuta l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Il lavoratore addetto da oltre quattro anni alle medesime mansioni, può chiedere di essere adibito ad altre mansioni equivalenti di propria pertinenza, con precedenza per coloro che non hanno effettuato precedentemente rotazioni.
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro sei mesi dalla data di presentazione, l'interessato può chiedere all'Azienda che gli vengano fomiti motivati chiarimenti.
Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di un esame in occasione degli incontri periodici di cui all'art. 17 del CCNL citato.

16. - Banca delle ore
Le parti, con specifico riferimento a quanto previsto in materia dalla contrattazione nazionale ed in coerenza con la stessa, convengono quanto segue:
- i permessi retribuiti per la. finizione delle ore accumulate, a qualsiasi titolo, nella banca delle ore possono essere frazionati nel limite minimo di mezz'ora;
- esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all'anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente;
- in caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, si procederà alla liquidazione, sulla base della sola retribuzione oraria, delle ore non ancora recuperate e confluite in banca ore a titolo sia di prestazioni aggiuntive, sia di riduzione d'orario sino a quel momento maturata.

17. - Formazione
Conformemente a quanto previsto nell'art. 63 del CCNL vigente, le Parti si danno atto che la formazione continua del personale:
- rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
- concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera;
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane del Movimento Cooperativo in particolare.
Ciò premesso, ai fini di una più puntale applicazione dell'art. 63 del vigente CCNL, Banca Sviluppo spa provvederà a comunicare entro il mese di febbraio di ciascun anno alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il piano di formazione predisposto per l' anno in corso per i suoi dipendenti. Su richiesta delle medesime Organizzazioni sindacali si terrà un incontro per effettuare valutazioni congiunte.
Entro il mese di marzo Banca Sviluppo spa provvederà inoltre a comunicare, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto le ore di formazione effettuate da ogni dipendente nel corso, dell'anno precedente. Su richiesta delle medesime Organizzazioni sindacali si tetra un incontro per effettuare valutazioni congiunte.
Su richiesta del dipendente, l'azienda fornisce all'interessato un resoconto annuale della formazione effettuata, compresa quella in modalità "autoformazione".
Dei programmi dei corsi, come sopra individuati, va data notizia al personale di Banca Sviluppo spa, mediante affissione negli albi aziendali ovvero a mezzo di circolare interna, con le date e le relative modalità di svolgimento.
La Banca è tenuta a effettuare corsi di formazione (minimo 5 giorni), per i neo assunti destinati a svolgere attività di sportello.

18. - Condizioni più favorevoli
In caso di conflitto tra una norma del presente contratto ed una norma del CCNL vigente, si applicano le condizioni più favorevoli per il lavoratore:
Restano impregiudicate le condizioni contrattuali più favorevoli rivenienti da accordi di fusione per incorporazione, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente indicata soluzione diversa.