Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 31 marzo 2010
Validità: 31.03.2010 - 31.12.2011
Parti:
Banca Sviluppo spa e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Sincra Ugl Credito, Fabi
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Sviluppo spa
Fonte: UGL CREDITO
Sommario:
1. - Premio di fedeltà e anzianità |
12. - Turni delle ferie |
Contratto di secondo livello per i quadri direttivi e per
il personale delle aree professionali di Banca Sviluppo spa
Addì 31 marzo 2010, in Roma tra la Banca Sviluppo [
],
assistita da [
] Federazione Italiana delle BCC/CRA e la Federazione Italiana
Bancari Assicurativi (Fiba) [
], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori
Assicurazioni e Credito (Fisac) [
], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) [
],
il Sincra Ugl Credito [
], la Federazione Autonoma Bancari Italiana (Fabi) [
]
visti gli artt. 8, 28 e 29 del
CCNL 21 dicembre 2007, si stipula il seguente
contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle
aree professionali.
6. - Medicina preventiva
Le parti costituiscono una Commissione paritetica, con il compito di ricercare,
previa verifica con la Cassa Mutua Nazionale, soluzioni volte a fornire
prestazioni diagnostiche biennali di medicina preventiva (check-up) al personale
di età superiore ai 40 anni, aggiuntive rispetto a quelle rese dalla Cassa Mutua
Nazionale.
Le parti individuano l'importo di euro 200,00 per dipendente quale misura
massima biennale del contributo aziendale da destinare al finanziamento delle
prestazioni di cui sopra.
7. - Sicurezza nel lavoro
Coerentemente con quanto previsto all'art. 2087
cod. civ., Banca Sviluppo spa è
costantemente impegnata ad adottare misure sempre più efficaci per prevenire
l'attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei
lavoratori.
Banca Sviluppo spa comunica alle rappresentanze sindacali aziendali delle
Organizzazioni stipulanti il presente contratto le misure che, in materia di
sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intende, adottare, seppure in via
sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni devono essere considerati
riservati.
In caso di eventi criminosi, l'azienda fornisce informativa alle OO.SS, che
potranno richiedere un apposito incontro per verificare l'idoneità dei sistemi
di sicurezza della struttura, coinvolta.
La Banca assume l'onere della visita medica specialistica, eventualmente
richiesta dal lavoratore colpito, entro tre mesi dall'evento, dietro
presentazione di certificazione medica. La Banca conserverà ai suddetti
lavoratori il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di
tempo pari a quelli previsti all'art. 55 del
CCNL.
L'azienda, compatibilmente con le esigenze organizzative, valuta il
trasferimento del lavoratore, che abbia subito una rapina è che ne faccia
richiesta, ad altra dipendenza o l'assegnazione ad altro servizio.
I capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in
servizio o per causa dello stesso, sono stabiliti in maniera univoca ed
estensiva sia per i lavoratori appartenenti alla 3a area professionale che per i
Quadri direttivi: in caso di morte 104.000,00, e in caso di invalidità
permanente 155.000,00.
L'azienda fornisce ad ogni dipendente su richiesta, al momento della
sottoscrizione e a ogni variazione, copia completa della polizza di
assicurazione stipulata contro i rischi di morte e invalidità permanente per
infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività lavorativa
sia extralavorativa, nell'arco dell'intera giornata.
In tutti i casi d'invalidità permanente di un dipendente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero in caso di morte,
la Banca offre la disponibilità a valutare l'assunzione del coniuge, o su
indicazione di questi, uno dei figli o il convivente more-uxorio, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti professionali. In caso di decesso
del dipendente, si applicano le previsioni di cui all'art. 2122
c.c..
L'azienda, al fine di tutelare la sicurezza dei propri dipendenti sui luoghi di
lavoro, si impegna a garantire che presso le filiali effettive (con specifico
CAB assegnato) l'organico minimo sia composto, di norma, da due risorse.
Le filiali devono avere almeno i requisiti minimi di sicurezza previsti dai
Protocolli sulla sicurezza definiti nell'ambito delle Prefetture.
In caso dì rapina, lo sportello interessato resterà chiuso temporaneamente, per
l'intera giornata o per il minor tempo necessario, secondo prudente valutazione
di Banca Sviluppo spa.
I brevi permessi eventualmente richiesti dal personale direttamente o
indirettamente colpito dall'evento criminoso sono da ricomprendere nella
previsione dell'art. 54 del
CCNL vigente.
Banca Sviluppo spa è tenuta a portare a conoscenza del personale, al momento
della sottoscrizione e ad ogni variazione, i contenuti della polizza di
assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 71 del
CCNL vigente.
8. - Condizioni igienico
sanitarie
Fermo restando quanto stabilito dal
D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ad
integrazione si conviene quanto segue:
- nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, Banca
Sviluppo spa procederà ad informare del progetto le rappresentanze sindacali
aziendali delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, per eventuali
proposte, da esaminare in funzione della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- Banca Sviluppo spa è impegnata a verificare che i video terminali in dotazione
siano muniti di filtri ottici e/o schermi protettivi disponendo per
l'installazione degli stessi, laddove mancanti;
- l'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa deve essere di
norma contenuta nel limite di cinque ore giornaliere, il lavoratore ha diritto
ad una pausa di 15 minuti nell'adibizione al video terminale dopo ogni due ore
in via esclusione e continuativa; oltre dette cinque ore giornaliere e nelle
pause di cui sopra, il personale di cui trattasi va impiegato altrimenti;
- la lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata, da prescrizione
sanitaria (salva la possibilità di controllo ex art. 5
legge 300/1970), va
esentata dall'adibizione ai video terminali in via esclusiva e continuativa;
- il personale che lavora con continuità in condizioni particolari che possano
influire sulla salute (addetti ai video terminali in via esclusiva e
continuativa, personale che lavora in locali sotterranei o molto rumorosi) va
sottoposto a visite mediche preventivamente all'impiego nelle anzidette
condizioni e successivamente con cadenza biennale (o con la diversa cadenza
consigliata nella prima visita medica).
13. - Rotazione del personale
A norma dell'art. 117 del
CCNL 21.12.2007 è riconosciuta l'opportunità di
avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Il lavoratore addetto da oltre quattro anni alle medesime mansioni, può chiedere
di essere adibito ad altre mansioni equivalenti di propria pertinenza, con
precedenza per coloro che non hanno effettuato precedentemente rotazioni.
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro sei mesi dalla data
di presentazione, l'interessato può chiedere all'Azienda che gli vengano fomiti
motivati chiarimenti.
Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di un esame
in occasione degli incontri periodici di cui all'art. 17 del
CCNL citato.
16. - Banca delle ore
Le parti, con specifico riferimento a quanto previsto in materia dalla
contrattazione nazionale ed in coerenza con la stessa, convengono quanto segue:
- i permessi retribuiti per la. finizione delle ore accumulate, a qualsiasi
titolo, nella banca delle ore possono essere frazionati nel limite minimo di
mezz'ora;
- esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all'anno, è
possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola
retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo
limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a
recuperare interamente;
- in caso di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, si procederà alla
liquidazione, sulla base della sola retribuzione oraria, delle ore non ancora
recuperate e confluite in banca ore a titolo sia di prestazioni aggiuntive, sia
di riduzione d'orario sino a quel momento maturata.
17. - Formazione
Conformemente a quanto previsto nell'art. 63 del
CCNL vigente, le Parti si danno
atto che la formazione continua del personale:
- rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità,
la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
- concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera;
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie
trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane del
Movimento Cooperativo in particolare.
Ciò premesso, ai fini di una più puntale applicazione dell'art. 63 del vigente
CCNL, Banca Sviluppo spa provvederà a comunicare entro il mese di febbraio di
ciascun anno alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il
piano di formazione predisposto per l' anno in corso per i suoi dipendenti. Su
richiesta delle medesime Organizzazioni sindacali si terrà un incontro per
effettuare valutazioni congiunte.
Entro il mese di marzo Banca Sviluppo spa provvederà inoltre a comunicare, alle
Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto le ore di formazione
effettuate da ogni dipendente nel corso, dell'anno precedente. Su richiesta
delle medesime Organizzazioni sindacali si tetra un incontro per effettuare
valutazioni congiunte.
Su richiesta del dipendente, l'azienda fornisce all'interessato un resoconto
annuale della formazione effettuata, compresa quella in modalità
"autoformazione".
Dei programmi dei corsi, come sopra individuati, va data notizia al personale di
Banca Sviluppo spa, mediante affissione negli albi aziendali ovvero a mezzo di
circolare interna, con le date e le relative modalità di svolgimento.
La Banca è tenuta a effettuare corsi di formazione (minimo 5 giorni), per i neo
assunti destinati a svolgere attività di sportello.
18. - Condizioni più favorevoli
In caso di conflitto tra una norma del presente contratto ed una norma del
CCNL
vigente, si applicano le condizioni più favorevoli per il lavoratore:
Restano impregiudicate le condizioni contrattuali più favorevoli rivenienti da
accordi di fusione per incorporazione, salvo che nelle ipotesi in cui sia
espressamente indicata soluzione diversa.