Tipologia: Accordo
Data firma: 24 maggio 2022
Validità: 30.09.2022
Parti: Agenzia entrate-DR Abruzzo e RSU, Cisl-Fp, Cgil-Fp, Uil-Pa, Unsa-Confsal, Flp, Confintesa
Comparti: P.A., Agenzia entrate, DR Abruzzo
Fonte: flpagenziemef.it


Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle entrate in relazione alla condizione pandemica per la sindrome da “Covid 19”

Il giorno 24 maggio 2022 si sono incontrati i rappresentanti della Direzione regionale, le relative RSU e le OO.SS. territoriali, parte in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, e parte, su base volontaria, in presenza presso la sede della Direzione regionale, in via Zara 10 - L’Aquila, nel rispetto delle norme e misure di sicurezza relative al “Covid 19”.
Le parti, ai fini dell’adeguamento alle previsioni dell’Accordo nazionale del 28 aprile 2022 in ordine alla condizione pandemica per la sindrome da “Covid 19” delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro nella sede della Direzione Regionale dell’Abruzzo, ai sensi dell’art. 7, comma 6), lettera k) del CCNL Funzioni Centrali
Convengono
1. In accordo con quanto stabilito dal Governo e dalle Autorità competenti, la Direzione Regionale dell’Abruzzo continua a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
2. Per quanto al punto 1, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, il Direttore regionale ha provveduto alla tempestiva revisione del documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, oltre che con la prevista consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, individuando misure di prevenzione e protezione adeguate sia all’attuale modalità di erogazione, prevalentemente in presenza, della prestazione lavorativa, sia all’attuale fase pandemica, caratterizzata dal superamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale.
3. Nell’aggiornamento del DVR si è tenuto conto anche dell’inserimento dei tirocinanti nelle strutture dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo.
4. Gli spazi di lavoro sono organizzati nel rispetto del distanziamento fisico previsto dalle autorità sanitarie.
In particolare, si prevede il rispetto dei seguenti parametri, già condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
• gli ambienti di lavoro sono organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di due metri;
• rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
• utilizzo mascherine FFP2 fornite dal datore di lavoro, reperibili presso l’accoglienza e ritirabili anche in un numero pari a quello dei giorni che si prevede di lavorare in presenza nella settimana. L’obbligo vige fino a diverso avviso del datore di lavoro, che terrà conto delle indicazioni normative in proposito e/o della specifica risultanza della valutazione del rischio. Sono esonerati i soggetti di cui all’articolo 5 comma 4, lettera b), e comma 5, del decreto legge n. 24 del 2022;
• provvedere alla frequente igiene delle mani;
• pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla sanificazione mensile dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l’utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2 previste dall’Autorità sanitaria;
• apertura delle finestre per 10 minuti ogni ora, compatibilmente con le condizioni metereologiche;
• accesso alle parti comuni dell’edificio, come i punti di ristoro, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
• alla reception sono installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di contagi tra il personale e tra questo e l’utenza;
• nei punti di accesso dell’ufficio sono installati erogatori di soluzione disinfettante e apposito cartello segnaletico che ne prescrive l’utilizzo a chiunque si accinga ad entrare;
• gli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, dovranno indossare i dispositivi di protezione;
• limitazione allo stretto necessario degli spostamenti all’interno della sede, che devono comunque avvenire indossando le mascherine.
5. Le riunioni andranno organizzate preferibilmente con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, potranno avere luogo solo previa specifica autorizzazione del datore di lavoro e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc.).
6. Continua ad applicarsi la rilevazione della temperatura - mediante un sistema di rilevamento automatico a distanza - di colleghi, utenti, fornitori in accesso agli uffici della Direzione regionale. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
7. È assicurata sino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori fragili diretti svolgono ordinariamente la propria attività lavorativa in modalità agile.
Fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori che convivono con persone fragili sono individuate ulteriori misure di sicurezza quali: limitazione della compresenza con altri colleghi nelle stanze e/o il ricorso al lavoro agile, che verrà riconosciuto nel limite massimo previsto dalla direttiva adottata dall’Agenzia con atto n. 104815 del 4 aprile 2022.
8. Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta ad evitare il contagio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla necessità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, all’obbligo di indossare la mascherina fornita e alla frequente igiene delle mani.
9. Il dipendente ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 e successive modifiche e integrazioni in tema di isolamento (in caso di infezione da virus COVID-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al datore di lavoro di riferimento ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni.
10. Le attività esterne vengono svolte nell’ambito di uno scenario caratterizzato dalla progressiva ripresa dell’ordinarietà per le attività economiche e sociali. In tale contesto, essendo comunque di primaria importanza cautelare la salute di ciascun lavoratore/lavoratrice impegnato in tali attività, si stabilisce che le stesse andranno svolte con le seguenti cautele:
a) rispetto delle disposizioni legislative nazionali e locali eventualmente emanate;
b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro durante le attività;
c) dotazione di mascherine di tipo FFP2 in numero sufficiente alla durata dell’attività;
d) dotazione di gel igienizzante per le mani, in appositi contenitori reperibili presso l’accoglienza della Direzione regionale;
e) uso dei mezzi di trasporto ordinariamente previsti da disposizioni interne, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 sui mezzi pubblici e all’interno delle vetture aziendali/private (ove autorizzato l’uso) se utilizzate da più di una persona;
f) rispetto dei protocolli di sicurezza eventualmente vigenti presso i luoghi di svolgimento dell’attività esterna o comunque da osservare durante lo svolgimento delle attività esterne (es. sui mezzi di trasporto);
g) obbligo durante ogni incontro dell'uso di mascherina.
Qualora nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi di sicurezza rispetto a possibili contagi deve darne comunicazione, con esplicitazione delle cause, al datore di lavoro che valuterà se proseguire l’attività.
11. L’Agenzia e i dipendenti osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa dei lavoratori e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d’intesa sottoscritti in materia.
12. Le Parti si impegnano a proseguire, con il tavolo permanente, il monitoraggio sulla efficacia e l’aggiornamento del presente accordo, anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale.
13. In ogni caso le previsioni dei Protocolli nazionali (anche futuri), sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai Ministri competenti, si applicano sia a quanto non previsto dal presente accordo, sia a quanto previsto, se di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori.
Le previsioni del presente accordo hanno validità fino al 30 settembre 2022 oppure fino alla data, se antecedente, di eventuali interventi normativi disposti dalle competenti autorità in caso di recrudescenza dei contagi.

L’Aquila, 24 maggio 2022
Letto, confermato e sottoscritto.