Tribunale di Roma, Ordinanza 07 maggio 2022 - In attesa della decisione della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale, alla dipendente sanitaria è concesso l'assegno alimentare



 

Rilevato che

Il giudice,

premesso di aver rimesso, con separata ordinanza, gli atti alla Corte Costituzionale: a) per contrasto con gli articoli 3 e 4 della Costituzione dell'articolo 4 comma 7 del D.L.n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 richiamato dall'art. 4 ter comma 2 citato decreto, nella parte in cui limita ai soggetti esentati o differiti la possibilità di essere adibiti a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”; b) per contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione dell'art. 4 ter comma 3 del D.L.n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nella parte in cui recita “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” escludendo, nel periodo di disposta sospensione in favore della odierna ricorrente ed in generale del personale di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c) citata disposizione, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del D.P.R n. 3/1957 e dall'art. 68 CCNL del comparto sanità;

ritenuto che per conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) occorre concedere una misura cautelare interinale fino alla successiva Camera di Consiglio da tenersi a seguito della restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale e quindi da ritenersi condizionata agli esti del giudizio di costituzionalità;

rilevato che l'emanazione di tale misura non esaurisce la potestas judicandi in quanto non definisce la presente fase cautelare avanti a questo giudice monocratico avendo un effetto temporalmente limitato e subordinato al giudizio di costituzionalità (in tal senso vedi Corte Cost. n. 30 gennaio 2018 n.10);

rilevato altresì che, in mancanza di detta misura interinale, nelle more dell'instaurazione e dello svolgimento del sindacato di costituzionalità la situazione giuridica dedotta potrebbe subire un pregiudizio grave ed irreparabile in considerazione:

-della particolare durata della sospensione dal lavoro della ricorrente (sino al 31 dicembre 2022) che non può fruire dei benefici previsti in caso di licenziamento quali l'indennità di disoccupazione;

-della circostanza che la ricorrente, stante le vigenti disposizioni, è impossibilitata a svolgere la sua attività presso qualsiasi altra struttura anche privata;

-del fatto che la mancata erogazione dell'assegno alimentare, previsto invece per tutti i casi di sospensione cautelare dall'art. 82 DPR 3/1957, incide in maniera concreta ed attuale ed in via esponenziale con il passare del tempo, sulla possibilità di far fronte alle primarie esigenze di vita della ricorrente, ovvero di incidere in modo eccessivo sulle sua necessità di vita quotidiana come attestano la documentazione allegata da cui si evince: che la ricorrente vive sola; che non ha altri mezzi di sussistenza tranne il proprio stipendio da lavoratrice dipendente; che vive in affitto presso abitazione Aler, sopportando un canone di locazione, attualmente, di € 340,28 che tuttavia negli ultimi due mesi non è riuscita a pagare per mancanza di mezzi; che la stessa aveva, al 31/12/2021, un saldo liquido, sul proprio conto corrente, pari a € 653,76 che non ha potuto alimentare e quindi è in via di esaurimento; che viene aiutata, per sopperire alle esigenze primarie di vita, da una sorella e da associazioni di beneficienza;

- della circostanza che la disposizione in esame incide sui beni inerenti la dignità della persona la cui violazione non è ristorabile integralmente tramite l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

- della circostanza, evidenziata anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lombardia sez. I del 1° febbraio 2022, Tar Lazio del 2 febbraio 2022 n.726), che dalla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita derivano pregiudizi gravi ed irreparabili tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all'esame della questione di costituzionalità;

ritenuta quindi la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris stante il rilevato contrasto della disciplina in esame con le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e 4 della Costituzione e del periculum in mora per quanto sopra evidenziato;

visto l'art. 82 del DPR n.3/1957 che recita “All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”;

 

P.Q.M.
 


Ordina provvisoriamente alla convenuta BB di corrispondere alla ricorrente l'assegno alimentare, pari al 50% dello stipendio da ultimo percepito, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso e quindi dal 16 marzo 2022 in poi.

Riserva all'esito del giudizio di costituzionalità la conferma, revoca o modifica del presente provvedimento e la definizione della presente fase cautelare.