Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del personale e della formazione
 

Pos. n. 117/DGPF/I
 

Agli Uffici I e II del Capo Dipartimento
Alla Direzione Generale del personale e della formazione
Alla Direzione Generale dei magistrati
Alla Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie
Alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati
Alla Direzione Generale del bilancio e della contabilità
Alla Direzione Generale di statistica e analisi organizzativa
Alla Direzione Generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli
e p.c. al Call Center della Giustizia
LORO SEDI


OGGETTO: Trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID: vigenza articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In merito alla problematica indicata in oggetto alcuni Uffici giudiziari, stante la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, hanno chiesto se sia ancora applicabile la disciplina dettata dall’articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Al fine di fornire univoche indicazioni agli Uffici è stato posto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale pubblico.
A tal proposito il Dipartimento interessato ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.
“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Considerati gli interessi sottesi alla problematica analizzata si prega di diramare la presente nota al personale in servizio presso i rispettivi Uffici.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi