• Automezzo
  • Datore di Lavoro
  • Lavoratore
  • Infortunio sul lavoro

Responsabilità della legale rappresentante di una s.a.s. e del suo coniuge gestore dell'attività imprenditoriale per omicidio colposo a seguito di incidente stradale connesso ad infortunio sul lavoro.

Dovendo fornire di materiale di cancelleria e copisteria alcuni comandi dei Carabinieri della Sicilia, gli imputati avevano dato incarico all'infortunato di trasportare e consegnare tale materiale cartaceo del peso complessivo di Kg 4.186 tramite un furgone Volkswagen dotato, invece, di massa trasportata di gran lunga inferiore e cioe' pari a Kg 1.490, mezzo noleggiato personalmente dal gestore predetto.
Nel corso del trasporto,  si era verificato lo scoppio di un pneumatico (posteriore destro) il che aveva determinato la perdita del controllo del mezzo da parte dell'Ab. G. , che conduceva il furgone con accanto Zu. Ga. , con il conseguente precipitare del veicolo nel vuoto con un volo di dodici metri ed un violentissimo impatto che aveva provocato la morte del guidatore.
La causa dell'occorso era stata individuata nell'eccessivo carico del furgone e nella lunghezza del percorso effettuato che avevano accelerato il processo di alterazione e degrado dei pneumatici e provocato lo scoppio del pneumatico stesso. 

Assolti in primo grado, vengono condannati in Appello.

"La Corte di merito osservava che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, le risultanze probatorie attestavano che, nel caso di specie, l'Ab. G. aveva svolto l'attivita' commissionatagli dalla Societa' Ca. Sh. quale lavoratore subordinato sia pure impegnato saltuariamente presso l'azienda in questione, secondo le necessita' della stessa.
In particolare, Ab.Ga. era privo di mezzo proprio che, per l'occasione, era stato noleggiato direttamente da Ma. a suo nome ed anzi con l'impegno scritto di non affidare il furgone a terzi. Inoltre, il carico di materiale di cancelleria e copisteria, come avveniva solitamente, era stato effettuato direttamente dal Ma. e da suoi collaboratori.
D'altro canto, l'esigenza di effettuare le consegne del materiale con urgenza era giustificata dal fatto che il tutto doveva essere rifornito ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri entro il 31/7/1999. Il Giudice di Appello aggiungeva che, in concreto, Ab.Ga. risultava sfornito di un'organizzazione autonoma del lavoro, non era titolare di partita IVA, non aveva mai rilasciato fatture per l'espletamento di attivita' in favore di terzi.
Di conseguenza, il rapporto che si era svolto nel tempo tra l'Ab. G. e la Societa' Ca. Sh. per l'esecuzione delle consegne ai vari comandi dei Carabinieri, giusta l'appalto acquisito da detta Impresa nel 1999, aveva presentato sempre i connotati del lavoro di carattere subordinato anche se non compiuto in modo non continuativo.
Quindi, ai fini della tutela preventiva e protettiva antinfortunistica, la posizione di garanzia per il trasporto degli articoli di cancelleria e copisteria faceva capo ad Al.An. legale rappresentante di un sodalizio di modeste dimensioni e di Ma.Gi. , coniuge della prima e gestore dell'attivita' imprenditoriale. La colpa di avere disposto un carico sul furgone pari al triplo di quello consentito andava sicuramente riferita agli anzidetti soggetti tratti a giudizio."

Ricorrono in Cassazione -  Rigetto dei ricorsi perchè infondati in quanto contenenti censure in punto di fatto nonche' riguardanti argomentazioni adeguatamente sviluppate dalla Corte di merito.


 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) AL. AN. N. IL (OMESSO) R.;

2) MA. GI. N. IL (OMESSO) R.;

3) Parte Civile N.R.;

avverso la sentenza n. 928/2003 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/03/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

Udito, per la parte civile, l'Avv.to GEROMEL Donatella Maria;

uditi gli avv.ti Viola Gianfranco e Bonfiglio Marina (per i ricorrenti).
 
 
Fatto

1. Al.An. , in qualita' di socia accomandataria e rappresentante legale della s.a.s. Ca. sh. di Al. An. &. C. , e Ma.Gi. , quale collaboratore presso la Societa', venivano tratti a giudizio innanzi al G.U.P. del Tribunale di Enna per rispondere del reato di omicidio colposo nei confronti di Ab. Ga. a seguito di un sinistro stradale connesso ad infortunio sul lavoro.

2. In fatto, era avvenuto, secondo l'accusa, che l' Al. ed il Ma., dovendo fornire di materiale di cancelleria e copisteria alcuni comandi dei Carabinieri della Sicilia, avevano dato incarico a Ab.Ga. di trasportare e consegnare tale materiale cartaceo del peso complessivo di Kg 4.186 tramite un furgone Volkswagen dotato, invece, di massa trasportata di gran lunga inferiore e cioe' pari a Kg 1.490, mezzo noleggiato personalmente da Ma. Gi. presso la So. Au. s.p.a..
Nel corso del trasporto, nell'autostrada (OMESSO) all'altezza del viadotto (OMESSO), si era verificato lo scoppio di un pneumatico (posteriore destro) il che aveva determinato la perdita del controllo del mezzo da parte dell'Ab. G. , che conduceva il furgone con accanto Zu. Ga. , con il conseguente precipitare del veicolo nel vuoto con un volo di dodici metri ed un violentissimo impatto che aveva provocato la morte del guidatore (fatto del (OMESSO)).
La causa dell'occorso era stata individuata nell'eccessivo carico del furgone e nella lunghezza del percorso effettuato che avevano accelerato il processo di alterazione e degrado dei pneumatici e provocato lo scoppio del pneumatico stesso.

3. Il G.U.P del Tribunale di Enna, con sentenza in data 27/2/2003, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto con la formula "perche' il fatto non sussiste".

Rilevava che doveva escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Ab.Ga. e la Societa' Ca. Sh. , dovendosi qualificare il rapporto di lavoro intercorso come prestazione di opera; l'Ab. G. , in effetti, era un lavoratore autonomo che svolgeva attivita' di trasportatore per conto terzi, non inserito nell'organigramma dei lavoratori dipendenti della Societa'.
Dal che discendeva che nessuna responsabilita' per l'occorso poteva attribuirsi ai responsabili della Societa' committente il trasporto e la distribuzione del materiale caricato; mentre, il rischio per l'esecuzione dell'incombente e l'osservanza delle norme antinfortunistiche faceva carico esclusivamente sul lavoratore autonomo.

4. Avverso detta decisione proponevano appello il P.M. presso la Procura della Repubblica di Enna nei confronti del solo Ma. , nonche' le parti civili nei confronti di entrambi gli imputati.

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 6/3/2007, riformava la decisione di primo grado, dichiarava Ma. Gi. colpevole del delitto ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione. Riconosceva la responsabilita' civile di Al.An. e la condannava in solido con il Ma. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio. Condannava i predetti a versare in favore delle parti civili la provvisionale di euro 50.000,00.

La Corte di merito osservava che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, le risultanze probatorie attestavano che, nel caso di specie, l'Ab. G. aveva svolto l'attivita' commissionatagli dalla Societa' Ca. Sh. quale lavoratore subordinato sia pure impegnato saltuariamente presso l'azienda in questione, secondo le necessita' della stessa.
In particolare, Ab.Ga. era privo di mezzo proprio che, per l'occasione, era stato noleggiato direttamente da Ma. a suo nome ed anzi con l'impegno scritto di non affidare il furgone a terzi. Inoltre, il carico di materiale di cancelleria e copisteria, come avveniva solitamente, era stato effettuato direttamente dal Ma. e da suoi collaboratori.
D'altro canto, l'esigenza di effettuare le consegne del materiale con urgenza era giustificata dal fatto che il tutto doveva essere rifornito ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri entro il 31/7/1999. Il Giudice di Appello aggiungeva che, in concreto, Ab.Ga. risultava sfornito di un'organizzazione autonoma del lavoro, non era titolare di partita IVA, non aveva mai rilasciato fatture per l'espletamento di attivita' in favore di terzi.
Di conseguenza, il rapporto che si era svolto nel tempo tra l'Ab. G. e la Societa' Ca. Sh. per l'esecuzione delle consegne ai vari comandi dei Carabinieri, giusta l'appalto acquisito da detta Impresa nel 1999, aveva presentato sempre i connotati del lavoro di carattere subordinato anche se non compiuto in modo non continuativo.
Quindi, ai fini della tutela preventiva e protettiva antinfortunistica, la posizione di garanzia per il trasporto degli articoli di cancelleria e copisteria faceva capo ad Al.An. legale rappresentante di un sodalizio di modeste dimensioni e di Ma.Gi. , coniuge della prima e gestore dell'attivita' imprenditoriale. La colpa di avere disposto un carico sul furgone pari al triplo di quello consentito andava sicuramente riferita agli anzidetti soggetti tratti a giudizio.

5. Al.An. e Ma.Gi. ricorrevano per Cassazione.

Censuravano la decisione della Corte di Caltanissetta per violazione della legge penale, per inadeguatezza e manifesta illogicita' della motivazione. Affermavano che la qualificazione attribuita ad Ab. G. di lavoratore subordinato contrastava con un'attenta valutazione dei dati di fatto della vicenda. Difatti, risultava, invece, inequivocabilmente che l'Ab. G. svolgeva attivita' di trasportatore in proprio, utilizzando un mezzo di sua proprieta' e disponeva anche di un locale di ricovero per le merci e per il furgone.

I ricorrenti contestavano pure la valutazione operata dal Giudice di Appello in ordine ad altri elementi probatori erroneamente utilizzati per configurare le funzioni svolte dalla parte offesa in modo non corrispondente al vero.

Chiedevano l'annullamento della decisione.

6. Le parti civili presentavano memoria sostenendo l'inammissibilita' del ricorso ovvero chiedendo il suo rigetto per infondatezza.

Diritto

7. I ricorsi debbono essere rigettati perche' infondati, in quanto contenenti censure in punto di fatto, nonche' riguardanti argomentazioni adeguatamente sviluppate dalla Corte di merito.

Giova rilevare che il controllo della Corte di Cassazione sulla logicita' della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui viene delibata la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo. Al Giudice di legittimita' e' preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti: queste operazioni, infatti, trasformerebbero la Cassazione in altro giudice del fatto ed impedirebbero alla stessa di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalita' e di capacita' di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice stesso per giungere alla decisione.

In particolare, appare ragionevole la valutazione formulata dal Collegio di Appello che, in relazione ai rapporti intercorsi tra la parte offesa ed i prevenuti concernenti l'occorso, ha individuato la ricorrenza di specifici elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato tra gli interessati. Evidentemente, diversa puo' essere la qualificazione attribuibile a Ab.Ga. in riferimento ad ulteriori attivita' lavorative da lui svolte in altri contesti con terze persone: il che non influisce sulla correttezza di quanto sostenuto nel caso di specie.

Parimenti, congruamente motivata in fatto si palesa la posizione di garanzia attribuita ad entrambi gli imputati nei riguardi degli incombenti appunto espletati dalla parte offesa.

8. La reiezione dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali. I predetti vanno condannati in solido a rimborsare le spese di giudizio sostenute in questo grado dalle parti civili.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche' a rifondere in solido le spese per questo grado in favore delle parti civili che liquida in euro 3.448,00, oltre accessori come per legge.