Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretario Generale


Al Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali
Al Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica
Ai Dirigenti del Consiglio di Stato
e p.c.:
Al Segretario Delegato per il Consiglio di Stato
Al Responsabile del Servizio per l’informatica
All’ing. ***i
HSI Consulting Srl
Al dott. *** medico competente
Al Magg. CC ***

LORO SEDI


Oggetto: nuova procedura per la gestione dei casi positivi al “Sars-CoV-2” e dei contatti stretti.

La cessazione dello stato di emergenza sanitaria e le disposizioni introdotte con d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con legge 19 maggio 2022, n. 52, sono state oggetto di istruzioni rivolte agli Uffici con nota prot. n. 20838 del 7 giugno 2022, ulteriormente specificate nel “protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici nella fase di cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19",  che è stato sottoscritto con le OO.SS. alla medesima data del 7 giugno 2022.
Ciò premesso, si rende necessario rivedere la procedura descritta con nota prot. n. 38961 del 22 novembre 2021, per adeguare le fasi in essa prevista al modificato quadro di riferimento normativo, salvaguardando in ogni caso una pronta reazione dell’Amministrazione nella messa a punto delle soluzioni, in ipotesi di contagio, nel periodo di progressivo rientro all’ordinario.
Si riporta di seguito la procedura cui il personale è invitato ad attenersi:
1. il Medico Competente (di seguito MC) deve ricevere tramite mail dedicata la comunicazione con allegato l’esito del tampone da parte del lavoratore risultato positivo al “Sars-CoV-2”. Tale comunicazione mail deve essere inviata anche al datore di lavoro;
2. nella comunicazione mail deve essere indicato un contatto telefonico per poter essere facilmente reperiti, ove necessario;
3. i dati comunicati e la segnalazione rimangono agli atti del MC, esclusivamente per il trattamento legato alla specifica finalità delle prescrizioni, da impartire se del caso (vedi paragrafo 4) e come elemento informativo per il monitoraggio dell’andamento della pandemia;
4. salvo casi particolari, che saranno individuati di volta in volta in base alle comunicazioni ricevute, il MC non fornisce più alcuna indicazione al lavoratore che dovrà rivolgersi per le prescrizioni del caso esclusivamente al proprio medico curante;
5. il lavoratore risultato positivo e/o il contatto stretto al soggetto positivo, devono attenersi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dunque osservare, nella prima situazione (soggetto contagiato), l’auto isolamento consistente nel divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione mentre, nel secondo caso (contatto stretto), l’autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Il contatto stretto deve poi effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di “Sars-CoV-2”, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
6. al termine della malattia, il lavoratore risultato positivo comunica al MC e al datore di lavoro di essersi negativizzato, trasmettendo loro l’esito del tampone negativo;
7. per poter rientrare al lavoro in presenza non è più necessaria l’autorizzazione del MC ma il lavoratore deve essere in possesso dell’esito del tampone negativo (da trasmettere comunque in ogni caso) e del certificato di fine isolamento del proprio medico curante. Questo significa che si può riprendere l’attività, allorché è stato inviato il tampone negativo e il certificato del medico curante, senza che si debba attendere la pronuncia del medico competente, fermo restando che in ogni caso questi adempimenti costituiscono il presupposto affinché si possa riprendere regolarmente servizio.
In sintesi, è richiesto ai lavoratori positivi di fornire notizia al proprio datore di lavoro e al MC del contagio trasmettendo, per l’apertura e la chiusura del caso, l’esito del tampone positivo iniziale e l’esito del tampone negativo finale, rilasciati da una struttura sanitaria abilitata. In particolare, il lavoratore sottoposto o che si sottoponga per qualsiasi motivo a tampone antigenico rapido o molecolare e questo risulti positivo, deve avvisare immediatamente il datore di lavoro, il medico competente e ovviamente il proprio medico curante. È inoltre necessario l’auto-isolamento, per non mettere a rischio la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro.
Il MC, nel solo caso dei lavoratori affetti da “Sars-CoV-2” per i quali si è reso necessario il ricovero ospedaliero, previa trasmissione e-mail della certificazione di fine isolamento e del referto del tampone negativo, effettua la visita al fine di verificare l’idoneità al rientro, anche per valutare profili specifici di rischio.
In occasione del rientro in presenza, il lavoratore dovrà osservare il massimo e rigoroso rispetto delle norme anti-contagio e delle indicazioni sopra riportate.
Da ultimo, si fa presente che le comunicazioni relative ai casi di “Sars-CoV-2” dovranno essere inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

        Datore di lavoro: ***@giustizia-amministrativa.it
        Medico competente: medicocompetente***@gmail.com .

Restano fermi gli adempimenti prescritti in ordine alla rilevazione delle presenze.
Si richiede ai sig.ri dirigenti di portare a conoscenza del personale la presente nota, ringraziando per la collaborazione.