Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 luglio 2022, n. 22108 - Infortunio sul lavoro durante i lavori di realizzazione dell'impianto di cogenerazione termo­elettrica nell'azienda agricolaTermine apposto nel contratto


 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 13/07/2022
 

Rilevato che


1. La Corte d'appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del giudice di primo grado in punto di quantificazione del danno patito da G.Z. a seguito di infortunio sul lavoro occorso allo stesso il 10/3/2009, confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda contestualmente proposta dal ricorrente per l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato con N.A., titolare di azienda agricola, per il periodo 2/1/2009 - 30/6/2009.
2. I giudici di merito ritenevano la validità del termine perché coerentemente indicata nel contratto di lavoro la ragione tecnica giustificativa della temporaneità dell'impiego, riferita alla messa in funzione, conduzione e manutenzione del nuovo impianto di cogenerazione elettrica realizzato nell'azienda agricola. Rilevava, in particolare, la Corte d'appello che era circostanza pacifica la realizzazione dell'impianto di cogenerazione termo­elettrica nell'azienda agricola di proprietà del datore di lavoro e la conseguente necessità di una figura capace di metterla in funzione con una conduzione idonea e che la messa in funzione e la conduzione costituivano una ampia gamma di attività che normalmente devono essere svolte negli impianti complessi, soprattutto quando è richiesto che siano messi in linea e in funzione per la prima volta.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.Z. sulla base dì unico motivo.
4. Resiste N.A. con controricorso.
5. Vi sono memorie di entrambe le partì.

 

Considerato che

1. Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 1 del D.Lvo 368/01, con riferimento alla reiezione della domanda di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto.
2. Osserva il ricorrente che la causale di detto termine (disposto, per come si legge in contratto, "in considerazione della lunga esperienza da lei maturata nel campo della conduzione degli impianti similari alla ns centrale termo - elettrica di cogenerazione modello gas 500. Le affidiamo in particolare la responsabilità della messa in funzione, conduzione e manutenzione della stessa") non può ritenersi correttamente specificata, poiché si limita a descrivere le mansioni assegnate. Rileva che, tralasciando la messa in funzione e soffermandosi sui termini conduzione e manutenzione, è evidente che si tratti di mansioni destinate a essere compiute per un tempo indefinito, né è possibile che una centrale termo elettrica una volta messa in funzione venga abbandonata e non necessiti di alcun intervento. Rileva che le ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro a tempo determinato devono essere sufficientemente particolareggiate. Evidenzia che non risulta la necessaria stretta coerenza logica tra la causa del contratto e l'individuazione di un termine di durata dello stesso.
2. Il motivo di ricorso è infondato. La specificità della causale, infatti, si ravvisa ove si ponga l'accento, in conformità a quanto enunciato dalla Corte d'appello, sulla complessità delle attività correlate alla messa in funzione (e relativa conduzione) di un impianto complesso, quando lo stesso debba essere messo in linea e in funzione per la prima volta. La circostanza che si tratti di prima accensione di un impianto nuovo individua la temporaneità della necessità datoriale e vale a connotare la causale di sufficiente specificità in relazione alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale. La causale, quindi, vale a rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. n. 840 del 15/01/2019).
3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato.
4. Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di spese di lite, in ragione della tardività della costituzione dell'intimato.
5. Con riferimento alla statuizione di rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

P.Q.M.
 



La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'adunanza camerale del 9.2.2022