Tipologia: Contratto regionale
Data firma: 9 marzo 2010
Validità: 09.03.2010 - 31.12.2011
Parti: BCC Veneto e Dircreito-FD, Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Veneto
Fonte: UGL CREDITO

Sommario:

 

Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Premio di risultato
Art. 3 Premio di fedeltà
Art. 4 Assegni e indennità
• Responsabile del piano di continuità operativa
• Preposto a succursale
• Collaboratore diretto del preposto a succursale
• Cassiere
Art. 5 Ticket pasto
Art. 6 Contributo scolastico
Art. 7 Provvidenze per familiari disabili
Art. 8 Assunzioni
Art. 9 Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
a) Formazione per nuovi assunti
b) Formazione di qualificazione e specializzazione
c) Formazione di aggiornamento e addestramento
d) Disposizioni generali
Art. 10 Permessi
Art. 11 Orario di lavoro - Prestazioni aggiuntive - Banca delle ore - Flessibilità - Ferie
• Quadri direttivi
• Aree professionali
• Ferie
Art. 12 Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Art. 13 Mobilità - Missioni - Trasferimenti
Art. 14 Sicurezza del lavoro
Art. 15 Trasporto valori

 

Art. 16 Condizioni igieniche e sanitarie - Igiene del lavoro
Art. 17 Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Art. 18 Rotazioni del personale
Art. 19 Informativa alle organizzazioni sindacali
Art. 20 Inquadramenti
Art. 21 Sostituzioni
Art. 22 Gestione del CCNL di categoria
a) Pari opportunità
b) Azioni di conciliazione tempi di vita e di lavoro
c) Tutela della dignità della persona
d) Riunioni periodiche
e) Coperture assicurative
f) Ruolo del personale
g) Sistemi incentivanti
h) Previdenza complementare
i) Assistenza sanitaria integrativa - Polizza assicurativa contro il rischio di morte da malattia
l) Comunicazioni sindacali
Art. 23 Festività
Art. 24 Computo degli organici
Art. 25 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A Composizione degli indicatori nazionali e regionali per il PDR 2009 e per il PDR 2010
Allegato B
• Indennità di rischio commisurata a 5 ore al giorno di adibizione alla cassa
• Maggiorazione indennità di rischio per adibizione giornaliera alla cassa per oltre 5 ore
Allegato C Verbale di accordo


Addì 9 marzo 2010, in Padova, tra: la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo […] e Dircredito-FD (Federdirigenti) […], il Sincra - Ugl Credito […]

Visti gli articoli 8, 28 e 29 del CCNL 21/12/2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, tenuto conto delle piattaforme presentate in data 9 e 17/12/2009, viene stipulato il seguente Contratto regionale di secondo livello

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane associate alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamate Banche);
- della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamata Federazione);
- del CESVE Servizi Informatici Bancari spa Consortile (di seguito chiamato Cesve).
Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente Contratto viene introdotta in ragione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane del Veneto e del contesto in cui queste ultime operano.
Chiarimento a verbale
Nel testo del presente Contratto, con il termine di "Azienda" o "Aziende" sono indicate insieme la Federazione, le Banche ad essa associate e il Cesve.
Con il termine "CCNL" le Parti intendono riferirsi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2007.

Art. 9 Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
Le Parti si danno atto che la formazione rappresenta uno strumento di primaria importanza e un valore strategico per il Credito Cooperativo.
Si conviene sul fatto che i corsi di formazione organizzati e promossi dalla Federazione Veneta sono coerenti con le finalità della formazione continua prevista dall'art. 63 del CCNL e soddisfano all'obbligo stabilito dal secondo comma di detto art. 63.
Si concorda che la formazione annuale di cui al secondo comma dell'art. 63 del CCNL potrà essere cumulata ed esaurita nell'arco di un biennio, fermo restando quanto previsto al terz'ultimo comma e segg. dell'art. 63 medesimo.
In relazione a quanto stabilito dall'art. 9, secondo comma, dell'allegato E al CCNL (Disciplina del lavoro a tempo parziale), le Parti si impegnano a tenere monitorata l'applicazione della norma e, su richiesta di una di esse, a effettuare un incontro di verifica.

a) Formazione per nuovi assunti
La Federazione organizza corsi di formazione aperti a tutti i nuovi assunti, da svolgere durante il normale orario di lavoro ed entro il primo anno di servizio.
I corsi avranno durata non inferiore a 10 giorni lavorativi, con partecipazione limitata a circa 20-25 dipendenti per corso, ed avranno cadenza annuale, con reiterazione fino ad esaurimento dei nuovi assunti.
L'avvio ai corsi e la partecipazione agli stessi é obbligatoria, rispettivamente da parte delle Banche e da parte dei lavoratori.
La finalità dei corsi é quella di agevolare i nuovi assunti nell'inserimento presso le Banche: detti corsi verteranno, pertanto, sia su materie professionali (ad esempio: cooperazione di credito, economia, tecnica bancaria, normative giuridiche su operazioni di cassa, servizi di tesoreria, ecc.) che su aspetti operativi e relazionali.
Durante lo svolgimento dei corsi é previsto l'intervento delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto per 2 ore, da gestire collegialmente, sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e dei rapporti di lavoro.
Ai corsi per neo assunti sono equiparati i corsi di avviamento al lavoro in banca frequentati presso la Federazione, o strutture ad essa collegate, entro l'anno precedente l'assunzione, che presentino caratteristiche equivalenti a quelle di cui al presente comma, integrati dalla formazione sindacale successivamente all'assunzione.

b) Formazione di qualificazione e specializzazione
La Federazione organizza annualmente corsi di qualificazione e specializzazione riguardanti differenti ambiti.
Le Parti si danno atto che la formazione di specializzazione costituisce parte integrante dei percorsi di carriera del personale.

c) Formazione di aggiornamento e addestramento
La Federazione organizza annualmente incontri di aggiornamento tecnico-professionale per addetti di settore o da destinare al settore, con l'obiettivo di attualizzare i livelli di competenza tecnica dei lavoratori.

d) Disposizioni generali
Le Banche sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua integralità, con riferimento sia alla formazione in orario di lavoro che a quella fuori orario.
In attesa che vengano emanate dalla Regione Veneto le previste disposizioni in materia di tenuta del "Libretto formativo del cittadino", le Banche predisporranno e consegneranno annualmente ai singoli dipendenti il resoconto delle iniziative di formazione alle quali ciascuno ha partecipato, conservandone copia nei rispettivi fascicoli personali.
Qualora non venissero emanate disposizioni regionali in ordine al "Libretto formativo del cittadino" o qualora il "Libretto formativo del cittadino" non fosse previsto come obbligatorio, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30/09/2010 per esaminare la materia.
La Federazione fornirà alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, in via preventiva e comunque entro il 31 dicembre, il programma annuale della formazione con specificazione di durata, date e modalità di svolgimento; le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, in apposito incontro, potranno formulare osservazioni in merito ai corsi in programma.
Le Parti convengono che l'autoformazione, svolta con l'ausilio di adeguati supporti cartacei e/o informatici, è da considerarsi come strumento formativo a tutti gli effetti e, qualora svolta durante il normale orario, la stessa va realizzata in locali chiusi al pubblico e senza alcuna interruzione per attività lavorative.
Le Parti stipulanti del presente Contratto si incontreranno annualmente per verificare le modalità di esecuzione nonché la partecipazione effettiva ai corsi e, a fronte di esigenze di aggiornamento per evoluzione delle mansioni in dipendenza di innovazioni tecnologiche, convengono di incontrarsi di volta in volta per definire le modalità di svolgimento del necessario addestramento.
Nel caso di docenza affidata a personale interno, le Banche garantiranno agli incaricati la possibilità di preparare l'intervento formativo durante il normale orario di lavoro.

Art. 10 Permessi
Richiamate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto Interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, quale disposizione di migliore favore ed a precisazione delle ipotesi previste dall'art. 54 del CCNL, vanno concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni e misure:
[…]
- per comprovate visite specialistiche, cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano sottoporsi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno;
- per comprovati esami diagnostici di particolare complessità (quali, ad esempio, TAC, Risonanza magnetica, colonscopia, gastroscopia, angiografia, angiografia digitale, arteriografia digitale, cistografia, coro-narografia, fluorangiografia, isterosalpingografia, scintigrafia, topografia, urografia, pet) cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano sottoporsi, il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno;
[…]

Art. 11 Orario di lavoro - Prestazioni aggiuntive - Banca delle ore - Flessibilità - Ferie
Il particolare assetto organizzativo delle Aziende venete necessita di specifiche risposte in relazione alla diversa previsione in materia di orario di lavoro individuale rispetto all'orario aziendale.

Aree professionali
Con riferimento a quanto prevedono gli articoli 118, comma quarto, 119, comma settimo, e 127 del CCNL, si convengono le seguenti norme di attuazione.
Le Aziende sono impegnate a dare applicazione a quanto il CCNL stabilisce in materia di riduzione di orario settimanale e di "banca delle ore".
Per quanto riguarda la riduzione di orario settimanale, nel caso di opzione a riversare la differenza di 30 minuti - pari a 23 ore annuali - nella "banca delle ore", l'utilizzo di tale riduzione, nel limite minimo di un'ora, deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, con le stesse modalità di preavviso fissate dal CCNL all'art.127.
Le prestazioni aggiuntive rese in giorni festivi, di sabato e in orario notturno danno diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste dall'art. 128 del CCNL. Il lavoro aggiuntivo prestato nel giorno destinato al riposo settimanale (coincidente, di norma, con la domenica), dà diritto, oltre che all'anzidetto compenso per lavoro straordinario, al riposo compensativo in altro giorno.
Nel caso di passaggio a quadro direttivo in corso d'anno, le eventuali prestazioni aggiuntive non ancora recuperate, nonché l'eventuale riduzione di orario residua alla data di promozione (differenza tra ore maturate e ore recuperate), vengono liquidate.
Laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano e compatibilmente con le esigenze di servizio, vanno accolte eventuali richieste di orario flessibile nel limite di 60 minuti (orario di entrata mattutina e/o pomeridiana posticipata), recuperabile durante la stessa giornata ovvero in altre giornate, di massima comunque nel corso della settimana. Nello stesso limite orario e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, l'Azienda valuterà eventuali richieste di spostamento dell'orario di lavoro.

Art. 14 Sicurezza del lavoro
Le Parti stipulanti il presente Contratto, per garantire la sicurezza delle persone, concordano le seguenti misure in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro:
Sistemi di controllo all'ingresso della succursale
o bussola;
o metal detector;
o rilevatore biometrico;
o vigilanza;
Dispositivi di ausilio per le Forze dell'ordine
o videoregistrazione;
o allarme;
o rilevatore biometrico;
Dispositivi per disincentivare il compimento dell'atto criminoso
o mezzo forte temporizzato per cassieri;
o macchiatore di banconote;
o bancone blindato.
Ogni succursale della Banca deve adottare complessivamente tre misure di sicurezza nell'ambito di almeno due delle categorie sopra elencate.
Quando il bancomat non é collocato all'interno della succursale o all'interno di ATM dotato di mezzo forte, si conviene che il caricamento di contante vada effettuato da aziende specializzate in trasporto valori.
In occasione di eventi criminosi, le OO.SS. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata -, allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.
Inoltre, la Banca disporrà la chiusura dello sportello che ha subito l'evento criminoso per l'intera giornata e assumerà a proprio carico l'onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dai lavoratori colpiti entro tre mesi dall'evento stesso.
Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altra succursale/servizio avanzate dai lavoratori suddetti.
La Banca conserverà agli stessi il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55, comma primo, del CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 del CCNL).
La previsione di cui all'art. 55, comma ottavo, del CCNL, concernente l'aspettativa per malattia od infortunio, decorrerà dai nuovi termini.
Con riferimento a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, nel quadro e per gli effetti della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono convenute le seguenti iniziative:
a) le Banche sono impegnate a consultare, in via preventiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure innovative in materia di sicurezza del lavoro o di variare quelle in atto; nell'eventualità che le misure di sicurezza non siano concordemente condivise, l'esame della questione sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione;
b) le Banche sono impegnate a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere periodicamente una riunione in orario di lavoro per illustrare i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di evento criminoso.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette.
[…]

Art. 15 Trasporto valori
La Federazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto convengono sulla opportunità che il trasporto dei valori venga effettuato, nella generalità dei casi, a mezzo di furgoni blindati.
[…]

Art. 16 Condizioni igieniche e sanitarie - Igiene del lavoro
Fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le Aziende sono impegnate ad incontrarsi con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con le Rappresentanze Sindacali o, in mancanza, con il personale per esaminare eventuali problematiche connesse con le condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro, compresi eventuali problemi derivanti dal fumo passivo, al fine di ricercare le conseguenti iniziative da adottare.
Durante il periodo di gravidanza e di allattamento, la lavoratrice non sarà adibita a videoterminale (adibizione di cui all'art. 173 del D.Lgs n. 81/2008), salvo che non siano adottate tecnologie a cristalli liquidi.
Durante il periodo di gravidanza, la lavoratrice adibita al servizio di cassa potrà, su sua richiesta, essere adibita ad altra mansione nell'ambito della stessa unità operativa. Qualora, per esigenze tecnico-organizzative, ciò non sia possibile, la lavoratrice potrà essere trasferita ad altra unità operativa, avendo riguardo nella scelta della destinazione a che il trasferimento, compatibilmente con le esigenze aziendali, sia il meno gravoso possibile per la lavoratrice medesima.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza igienico ambientali non siano concordemente condivise, l'esame della questione sarà effettuata in sede regionale, presso la Federazione.
Per quanto riguarda i controlli sanitari di medicina preventiva, la Federazione impegna le Banche a far effettuare, su richiesta dei dipendenti, detti controlli, riconoscendo permessi retribuiti e rimborso integrale delle spese all'uopo sostenute, purché detti controlli siano eseguiti presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate.
È prevista, per ciascun dipendente, la possibilità di effettuare i controlli di cui sopra con cadenza biennale.
Salvo che intervengano successivi accordi tra le Parti stipulanti del presente Contratto, le visite e gli esami ammessi al rimborso alle condizioni di cui sopra sono i seguenti:
esame emocromocitometrico, VES, PSA, glicemia, azotemia, proteinemia con elettroforesi totale e frazionata, transaminasi ossalacetica e piruvica, colesterolemia totale e frazionata, trigliceridemia, bilirubinemia totale e frazionata, sideremia, urine, latticodeidrogenasi, calcemia, fosforemia, sodiemia, potassiemia, uricemia, creatinina, cloremia, radiografia del torace se del caso e solo per i dipendenti con età superiore ai 35 anni - per gli altri tine test - elettrocardiogramma, pap-test, visita oculistica, visita internistica e, su indicazione del medico internista, visita ginecologica o visita urologica o altra visita specialistica.
Il suddetto trattamento assorbe, fino a concorrenza, analoghi trattamenti aziendali in vigore.
Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di sottoscrivere con la Cassa Mutua Nazionale apposita convenzione per la gestione delle visite ed esami di cui sopra e, in caso di verifica positiva, ad incontrarsi entro il 30/09/2010 per definire la materia.

Art. 17 Fabbisogni qualitativi e quantitativi di personale
Le Parti stipulanti del presente Contratto si incontreranno per l'esame dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, ai sensi dell'art. 17 del CCNL, di norma annualmente e, in via eccezionale, anche prima, a fronte di esigenze urgenti.
Nei casi di innovazioni tecnologiche e di ristrutturazioni aziendali che comportino riduzioni di personale oppure sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive di gruppi di lavoratori, a seguito delle informazioni di cui agli artt. 16 e 22 del CCNL, le Parti stipulanti del presente Contratto si incontreranno per l'esame dei problemi emergenti.
Le Parti concordano che le dipendenze abbiano, di norma, un organico minimo di due addetti e che tale numero di addetti vada mantenuto anche in caso di assenze per ferie, malattie, ecc., mediante sostituzione predisposta dalla Banca. Va garantita, in ogni caso, l'adozione delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite dalla legge e dal presente Contratto.
Verificandosi il caso di dipendenze con un unico addetto, la Federazione informerà le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 18 Rotazioni del personale
Gli avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti vanno considerati pratica opportuna, da favorire largamente, così che i dipendenti acquistino conoscenza, possibilmente, di tutte le mansioni aziendali, tenendo comunque conto anche delle richieste avanzate dai singoli dipendenti.
Le Banche, di norma, provvederanno a addestrare mediante affiancamento per quattro settimane i lavoratori destinati ad essere impiegati per la prima volta al servizio di cassa. Provvederanno, altresì, a addestrare per una settimana i lavoratori riammessi al servizio di cassa dopo un'assenza e/o adibizione ad altra mansione per un periodo di durata non inferiore a sei mesi.

Art. 19 Informativa alle organizzazioni sindacali
Nel quadro delle previsioni di cui all'art. 16 del CCNL, la Federazione si impegna ad inviare alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto le previste informazioni annuali entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
La Federazione si impegna, altresì, ad inviare alle stesse Organizzazioni sindacali, con cadenza trimestrale, tabulati mensili delle ore di prestazioni aggiuntive e straordinarie effettuate presso ciascuna Banca, con l'indicazione dell'utilizzo dei recuperi di "banca ore" e del numero dei dipendenti interessati.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trasmettersi copia delle proprie circolari interpretative e/o applicative del CCNL e del presente Contratto inviate alle Associate e agli Iscritti.

Art. 22 Gestione del CCNL di categoria
Ai fini di una gestione uniforme dei rapporti di lavoro, viene convenuto di adottare i seguenti criteri:

c) Tutela della dignità della persona
Le Parti riconoscono che la tutela della dignità delle persone è fondamentale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e, quindi, che è necessario prevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia.
Considerata la rilevanza, a tutti i livelli, delle conseguenze del mobbing, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di legge in materia, le Parti concordano di effettuare azioni mirate, a livello aziendale, idonee a rimuovere eventuali condizioni di disagio e a garantire la piena tutela della dignità della persona.

d) Riunioni periodiche
Le riunioni di cui all'art. 17 del CCNL saranno tenute nel mese di ottobre di ciascun anno.

f) Ruolo del personale
Con riferimento alla previsione di cui all'art. 37, comma secondo, del CCNL, le Aziende sono impegnate a darvi puntuale applicazione. Gli ordinamenti degli uffici e le relative procedure di lavoro vanno comunicati per iscritto al personale e illustrati in apposite riunioni da tenersi durante l'orario di lavoro, anche in occasione di successive variazioni.

l) Comunicazioni sindacali
Le comunicazioni sindacali possono essere inviate ai lavoratori anche utilizzando la casella di posta elettronica eventualmente in uso presso l'Azienda.