ACCORDO ATTUATIVO
TRA
REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
"Realizzazione del Progetto «Presentì! a scuola in sicurezza»"
 

La Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, di seguito denominata Regione Lazio, con sede legale in via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma,***, rappresentata dall'Assessore Claudio di Berardino,

e

l'INAIL - Direzione regionale Lazio, di seguito denominato INAIL Lazio, legalmente rappresentato dal Direttore regionale pro-tempore, dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli, domiciliato per lo scopo presso la Direzione regionale per il Lazio, in via Nomentana, 74 - 00161 Roma

e

il Ministero dell'istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito denominato USR Lazio, con sede legale in Via Frangipane, 41 00184 Roma, ***, rappresentato dal Direttore Generale dott. Rocco Pinneri
di seguito denominati anche "le Parti"
 

PREMESSO CHE

- l'INAIL, in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008, ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in base agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 all'INAIL spettano compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 agosto 2020, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, sia attraverso gli strumenti del controllo, sia attraverso la promozione e il sostegno di tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008;
- la Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2021, n. 970 ha adottato il Piano regionale della prevenzione (PRP) 2021-2025;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del d.lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
- il presente Accordo attuativo è volto alla realizzazione del progetto «Presenti! a scuola in sicurezza» finalizzato alla promozione della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche del Lazio, in attuazione dei precedenti Protocolli d'intesa INAIL Lazio - Regione Lazio (del 29 aprile 2019) e INAIL Lazio - l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (del 10 luglio 2019) - come da scheda progettuale allegata;
 

CONSIDERATO CHE

- i Protocolli d'Intesa citati in premessa, prevedono l'impegno ad attuare iniziative per il conseguimento di obiettivi comuni delle Parti, quali lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- l'European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) considera i giovani lavoratori tra i 18 e i 24 anni una categoria vulnerabile per una serie di fattori, tra i quali la scarsa percezione del rischio e dei comportamenti pericolosi, la scarsa esperienza e la facilità ad accettare mansioni pericolose, la mancanza di informazione e formazione e la scarsa conoscenza dei propri diritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'educazione scolastica è determinante nell'impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
- negli sviluppi progettuali di cui alla scheda progettuale allegata, si rende necessario il ricorso a terze Parti non mappate dal citato d.lgs. 81/2008 e la selezione deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1
Finalità

Le Parti, con il presente Accordo attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione nella realizzazione di un'iniziativa di informazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole, in considerazione delle specificità di tale settore.
 

Art. 2
Obiettivi

Le Parti individuano congiuntamente i seguenti obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione del progetto di cui alla scheda allegata, che costituisce parte integrante del presente Accordo attuativo:
• sviluppare comportamenti consapevoli, per garantire la protezione della salute psico-fisica, anche attraverso un'elaborazione dell'esperienza vissuta a seguito della pandemia da Covid-19;
• sviluppare competenze digitali, legate all'uso di strumenti digitali di ultima generazione, per contrastare i rischi psico-sociali generati da un uso scorretto;
• realizzare oggetti didattici (Serious Game) come metodologia di apprendimento attivo, che oltre a consentire la formazione di chi è impegnato sul progetto, possano essere messi a disposizione di altri attori del sistema scolastico per diffondere la conoscenza.
 

Art. 3
Oggetto della collaborazione

Le Parti, in ragione degli impegni assunti nei citati precedenti Protocolli d'Intesa, riconoscendo la validità dell'idea progettuale proposta da INAIL Lazio, si impegnano a realizzare il progetto «Presenti! a scuola in sicurezza» come da scheda allegata al presente Accordo attuativo.
 

Art. 4
Comitato paritetico di coordinamento

Le finalità previste all'Art. 1 del presente Accordo attuativo sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, composto da due referenti di ciascuna Parte, così individuati:
Per Parte INAIL Lazio:
- Elvira Goglia - dirigente Ufficio POAI e Vicario del Direttore regionale
- Eleonora Mastrominico - coordinatore Contarp INAIL Lazio
Per Parte Regione Lazio:
- Agnese D'Alessio - Dirigente Area diritto allo studio
Per Parte USR Lazio:
- Michela Corsi - Dirigente Ufficio III
Al Comitato paritetico di coordinamento, sulla base delle linee progettuali di cui scheda progettuale allegata, sono affidati i compiti di:
- predisporre il piano delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi;
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- proporre modifiche ed integrazioni al presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell'Accordo attuativo;
- elaborare il rendiconto, relativo alle attività svolte e agli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Comitato paritetico di coordinamento di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse.
Per quanto riguarda la disposizione delle risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali provvederanno la Regione Lazio e l'INAIL Lazio.
 

Art. 6
Oneri finanziari

Il costo delle attività progettuali viene quantificato nel paragrafo "Aspetti finanziari: previsione dei costi complessivi del progetto" di cui alla scheda progettuale allegata.
L'INAIL Lazio si fa carico del costo totale dell'intervento pilota programmato per l'anno scolastico 2022/23 nelle scuole del Lazio prescelte.
La Regione Lazio finanzia i costi per la diffusione nel corso delle annualità scolastiche successive, anni 2022, 2023, 2024, al fine di garantire la replicabilità dell'esperienza nelle diverse scuole del territorio.
I costi figurativi verranno determinati a cura del Comitato paritetico di coordinamento, a seguito della progettazione di dettaglio degli interventi presso le scuole.
Per le attività svolte dal Comitato paritetico di coordinamento, di cui all'Articolo 3, non sono dovuti compensi, indennità, emolumenti, gettoni, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.
 

Art. 7
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo attuativo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo attuativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo attuativo.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione.
 

Art. 8
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi di INAIL Lazio, Regione Lazio e USR Lazio saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 9
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 10
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
 

Art. 11
Durata

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine del progetto che si sviluppa in più annualità scolastiche.
 

Art. 12
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
 

Art. 13
Modifiche all'Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione di tutte le Parti.
Il presente atto si compone di 7 pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

 

Allegato

Scheda progetto


fonte: inail.it