Tipologia: CIRL
Data firma: 5 febbraio 2010
Validità: 05.02.2010 - 31.12.2011
Parti: BCC FVG e Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito Assicurazioni, BCC FVG
Fonte: UGL CREDITO

Sommario:

  Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Premio di risultato
Art. 3 Premio di anzianità
Art. 4 Provvidenze a favore di dipendenti con familiari Portatori di handicap
Art. 5 Sicurezza e salute del lavoratore
a) Premessa generale

b) Protezione dei luoghi di lavoro
c) Procedure di attuazione
d) Responsabilità dei cassieri
e) Trasporto valori
f) Provvidenze per i lavoratori a seguito evento criminoso
g) Polizze assicurative
Art. 6 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 7 Rapporti con le OO.SS.
Art. 8 Ruolo del Personale
Art. 8 bis - Trasferimenti
Art. 9 Inquadramenti
Art. 10 Vice responsabile di succursale
Art. 11 Preposto a succursale
Art. 12 Prestazione aggiuntive dei quadri direttivi
  Art. 13 Formazione
A)
B) Corsi per nuovi assunti
C) Corsi antiriciclaggio
D) Autoformazione
E) Servizio cassa
F) Passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore
Art. 14 Permessi
Art. 15 Ticket pasto
Art. 16 Azioni positive
Art. 17 Gestione del CCNL
a) Uso autovettura Privata per servizio
b) Turni delle ferie
c) Servizio cassa
Art. 18 Contratti a termine/somministrazione di lavoro
Art. 19 Banca delle ore
Art. 20 Part-time
Art. 21 Condizioni ai dipendenti
Art. 22 Decorrenza e durata
Allegato A

Contratto di secondo livello per le banche di credito cooperativo del Friuli - Venezia Giulia

Addì, 5 febbraio 2010 tra la Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia […] e il Sincra-Ugl Credito […]
Visti gli articoli 8, 28, 29 e le altre norme di rinvio del CCNL del 21 dicembre 2007 si stipula il presente contratto integrativo di secondo livello.

Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperativo socie della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamate per brevità banche)
- della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamata per brevità Federazione)
E di seguito, se riferito ad entrambe, chiamate per brevità Aziende.

Articolo 5 Sicurezza e salute dei lavoratori
a) Premessa generale

Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere l'attività criminosa rivolta nei confronti del personale, degli addetti al trasporto valori, dell'utenza, dei luoghi di lavoro e dei mezzi.
Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti, si impegnano affinché ogni succursale sia dotata di idonei sistemi di sicurezza e, ove compatibile con le esigenze organizzative della struttura, l'organico delle stesse non risulti inferiore a 2 unità e, comunque, sia assicurata la presenza del 50% della forza lavoro adibita alla succursale, con arrotondamento all'unità superiore. La presente previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e di protezione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Verificandosi il caso di succursale con un unico addetto, la Banca informerà le RSA e il RLS in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di sicurezza adottate.

b) Protezione dei luoghi di lavoro:
Le Banche sono impegnate ad adottare nel più breve tempo possibile misure di protezione e di controllo nei luoghi di lavoro con almeno tre o più dei seguenti o di altri idonei sistemi:
- doppie porte di cristallo antiproiettile con apertura a consenso e metal detector;
- bussola girevole con o senza dispositivo di blocco;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio;
- telecamere o cineprese (installati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20.05.1970 n. 300);
- casseforti con apertura a tempo;
- procedure di allontanamento del denaro;
- impiego di guardie giurate.
L'adozione o il mantenimento di allarmi acustici nei locali aperti al pubblico sarà valutata dalle Banche, caso per caso, in relazione alla situazione logistica esistente ed alla necessità di tutelare opportunamente la sicurezza del personale operante in tali locali.

c) Procedure di attuazione:
Le misure da adottare in concreto saranno discusse con le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, od altrimenti con le OO.SS. stipulanti.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non vengano concordemente definite, la soluzione del problema sarà rimessa alle riunioni sindacali di cui al penultimo comma della presente lettera c). Le Banche sono impegnate a comunicare alla Federazione per un successivo esame riservato in sede sindacale, le misure che, in materia di sicurezza del lavoro verranno adottate, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere ogni anno, anche per il tramite della Federazione, specifici incontri formativi, in orario di lavoro, per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di rapina.
La Federazione si impegna a promuovere presso le BCC l'adesione ai protocolli d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca con le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico.

e) Trasporto valori
Il servizio del trasporto dei valori va effettuato, di norma, con imprese specializzate.
Ove non sia possibile l'utilizzo di tale modalità, le Banche formalizzeranno in apposito ordine di servizio o regolamento interno la procedura del trasporto valori; detta procedura dovrà indicare le modalità con cui incaricare il personale - sempre per iscritto, anche mediante e-mail - e l'entità dei valori, da contenersi nei limiti dei massimali di copertura assicurativa, che saranno comunicati al personale e sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 49.
1 dipendente comandato del trasporto valori potrà esporre, anche per iscritto, proprie osservazioni sulle modalità di effettuazione del servizio.
A tal fine la Federazione curerà di attivare le opportune azioni di coordinamento fornendo informazioni delle eventuali iniziative adottate alle OO.SS. Regionali stipulanti.

f) Provvidenze per i lavoratori a seguito evento criminoso
Le Banche conserveranno ai dipendenti colpiti da lesioni a seguito di evento criminoso, il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per i periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso CCNL) con un minimo di trenta mesi. La previsione dell'art. 55 del CCNL concernente l'aspettativa per malattia e infortunio, decorrerà dai nuovi termini, così come individuati dall'applicazione della presente norma.
Eventuali situazioni nelle quali si preveda il superamento dei limiti di tempo sopra fissati saranno oggetto di esame tra le parti interessate in sede di Federazione prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 75.
Il lavoratore che, in servizio, abbia subito un atto criminoso, sarà, su sua richiesta, possibilmente dispensato dal servizio per il resto della giornata. Lo stesso lavoratore, inoltre, sarà preferito per trasferimento e/o assegnazione ad altra mansione, ove ne faccia richiesta.
La Banca rimborserà le spese delle visite specialistiche cui il lavoratore, che abbia subito evento criminoso in azienda, si sottoponga entro tre mesi dall'evento stesso.
In caso di rapina, la Banca valuterà l'opportunità di tenere chiuso lo sportello colpito per l'intera giornata.

g) Polizze assicurative
[…]
A parziale modifica dell'art. 71 CCNL, in riferimento alle polizze contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, i capitali da assicurare, indistintamente per tutti i lavoratori, sono i seguenti:
- per rischio di morte, euro 100.000,00;
- per rischio di invalidità permanente, euro 150.000,00.
Resta inteso che tali integrazioni avranno decorrenza a partire dal 1° maggio 2008.
[…]

In coerenza a quanto previsto dall'allegato G (Consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), par. 7, del CCNL 21.12.2007, le parti convengono di attivare l'apposito Organismo Paritetico Locale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro al quale sono attribuiti i compiti annoverati al par. 7 citato.

Articolo 6 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
a) Le Aziende si impegnano ad incontrarsi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, o con le OO.SS. stipulanti, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Su iniziativa sindacale, in accordo con le Aziende interessate potranno essere promosse indagini igienico - sanitarie, che la Federazione si impegna a favorire, tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con l'intervento, delle strutture pubbliche o di strutture private specializzate concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se necessario, sopralluoghi o rilievi tecnici anche durante l'orario di lavoro. Le Aziende collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i dati richiesti.
I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti interessate e costituiranno la base per la discussione in sede sindacale regionale, onde individuare eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini saranno a carico delle Aziende.
Nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, le Aziende informeranno preventivamente il RLS e le RSA o, in mancanza, le OO.SS. stipulanti, sul progetto da realizzare, al fine di permettere eventuali osservazioni e proposte di modifica, tese a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei nuovi ambienti di lavoro, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
b) Le Aziende cureranno di adottare, per quanto possibile e secondo le tecniche di uso corrente, provvedimenti idonei ad evitare, o quantomeno a contenere, i disagi del personale chiamato ad operare in via continuativa sui terminali o in ambienti rumorosi e/o esposti a fonte di calore, nonché a migliorare, ragionevolmente, le condizioni di vita nell'ambiente di lavoro.
Per la definizione di video terminalista, per la relativa disciplina e le correlate pause di lavoro e visite di controllo si farà riferimento alla disciplina comunitaria in materia.
Le lavoratrice in stato di gravidanza possono richiedere di essere adibite a mansioni che non comportino l'uso sistematico o abituale del videoterminale.
c) Le Aziende si impegnano ad installare, laddove non attuato, filtri ottici e/o schermi protettivi per video terminali.
d) Le Aziende si impegnano ad imporre il divieto di fumo nei locali della banca, esclusi gli spazi appositamente destinati.
Eventuali problematiche derivanti dal fumo passivo evidenziate alle Aziende saranno da queste analizzate su richiesta delle RSA, del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o delle OO.SS. locali.

Articolo 7 Rapporti con le OO.SS.
Le parti si danno atto che in occasione degli incontri previsti dagli articoli 16 e 17 del CCNL, potranno essere oggetto di analisi le seguenti ulteriori tematiche:
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la discussione preventiva;
- problemi dell'ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, eventi criminoso, tutela delle condizioni igienico - sanitarie).
- installazione di nuove tecnologie e relativi effetti sull'organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- processi di formazione e riqualificazione del personale;
- materie relative al capitolo XV del CCNL (Disposizioni di carattere sociale);
- sintesi degli obiettivi operativi e strategici;
- inquadramenti.
Entro il 31 marzo di ogni anno, fatti salvi i termini diversi stabiliti nell'articolato del presente contratto, la Federazione provvederà a fornire alle OO.SS. stipulanti tutti i dati e gli elenchi riportati al secondo comma dell'art. 16 del CCNL con le modalità ivi indicate.
I dati forniti saranno analizzati e approfonditi in seno alle riunioni annuali, volte a fornire le informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento.
Le riunioni vanno effettuate entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte delle OO.SS. Regionali.
La Federazione provvederà, inoltre, a comunicare alle stesse Organizzazioni, ogni tre mesi, l'elenco delle ore di lavoro straordinario effettuate, suddivise per banche, per unità organizzativa e per numero di addetti.
Fermo restando quanto disposto in materia dall'Articolo 22 del CCNL, eventuali casi di sperequazione di trattamento tra il personale, derivanti da condizioni di migliore favore in essere presso le Aziende interessate a tali processi, saranno esaminati, a conclusione dei processi in argomento e su richiesta, in appositi incontri in sede regionale sempre che tali aspetti non siano stati già definiti nella precedente fase di procedura di contrattazione, al fine di ricercare soluzioni condivise.
Le Aziende interessate, per il tramite della Federazione, ad avvenuta approvazione del progetto da parte degli Organi competenti, forniranno, all'occorrenza e su richiesta, opportune informazioni al personale in ordine allo stato di avanzamento del progetto ed all'adeguamento delle procedure e dell'organizzazione del lavoro.
Sorgendo questioni sull'interpretazione del presente contratto la Federazione con propria iniziativa o su richiesta di una delle OO.SS. stipulanti, convocherà tutte le parti al fine di esaminare una interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo.
Le Aziende provvederanno a comunicare alle RSA le assunzioni, sia a tempo indeterminato che a termine, nonché i rapporti di lavoro temporaneo instaurati, specificando inquadramento e mansioni assegnate.

Articolo 8 Ruolo del Personale
[…]
In attuazione all'articolo 37 del CCNL, l'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro saranno comunicate dalle Aziende ai dipendenti ed illustrate durante il normale orario di lavoro, una prima volta all'attuazione e successivamente in caso di variazioni.
Negli incontri periodici la Federazione fornirà informazioni in materia alle OO.SS. Regionali stipulanti.
[…]
La Federazione provvederà a sollecitare le Banche perché sentito il personale, programmino piani di rotazione quanto meno all'interno degli uffici o dipendenze, possibilmente anche tra uffici e dipendenze.
Tali piani e la relativa applicazione, che saranno esaminati nelle riunioni annuali, di cui all'articolo 17 del CCNL, vanno ordinati con l'obiettivo di realizzare la più ampia conoscenza possibile, quanto meno, delle mansioni dell'ufficio o dipendenza di appartenenza.
I dipendenti che svolgono le stesse mansioni da oltre 3 anni, possono chiedere di essere avvicendati in altre mansioni equivalenti. Tale richiesta verrà accolta, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 12 mesi.
[…]

Articolo 13 Formazione
Premesso che le BCC sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua integralità, con riferimento sia alla formazione in orario di lavoro che a quella fuori orario, le parti si danno atto che la formazione rappresenta uno strumento di primaria importanza e uno dei valori strategici del Credito Cooperativo Regionale, rappresentando l'uniformità formativa fondamentale anche per rafforzare la coesione del sistema.
Quando l'attività formativa è organizzata dalla Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia per conto delle BCC, le parti considerano assolti gli obblighi formativi previsti dall'art. 63 CCNL:
- relativamente al "pacchetto" da svolgere durante il normale orario di lavoro non inferiore a 24 ore annuali, con la partecipazione del lavoratore a corsi tenuti o organizzati dalla Federazione per un totale di tre giornate lavorative (quattro giornate lavorative per i lavoratori assunti dal 1.1.2001) e con l'ulteriore svolgimento di un'ora e mezza di autoformazione;
- relativamente all'ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, per il quale le Aziende devono comunque prevedere l'offerta ed è prevista l'adesione facoltativa da parte del lavoratore, con la partecipazione dello stesso a corsi, condivisi con l'Azienda, tenuti o organizzati dalla Federazione. Tenuto conto della parte retribuita (8 ore) e di quella non retribuita (18 ore), il lavoratore potrà impiegare giornate intere con eventuale utilizzo di permessi retribuiti e non retribuiti.
Con riferimento all'istituto dello sviluppo professionale di carriera dei lavoratori appartenenti alle Aree professionali e dei Quadri Direttivi si rinvia a quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva nazionale.

A) La Federazione provvederà ad informare le OO.SS. regionali dei programmi annuali dei corsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente (con specificazione di durata, date e modalità di svolgimento degli stessi); nell'ambito della valutazione congiunta, dette Organizzazioni potranno formulare osservazioni e suggerimenti in merito ai corsi in programma.
I programmi dei corsi andranno affissi negli albi aziendali od altrimenti comunicati per iscritto a tutto il personale, con allegato estratto delle disposizioni collettive ordinatrici della partecipazione ad essi dei lavoratori.
Nell'apposito incontro di cui all'articolo 63 del CCNL, da tenersi nel mese di febbraio, la Federazione comunicherà alle OO.SS. regionali l'elenco dei lavoratori partecipanti ai corsi dalla stessa organizzati, nonché in merito ai quantitativi orari di formazione svolti nell'anno precedente da ciascuna BCC. Nel corso di detto incontro le OO.SS. stipulanti formuleranno osservazioni e indicazioni al fine di ricercare soluzioni condivise.
Le ore del "pacchetto formativo" (24 ore annuali) di cui all'art. 63, 2° comma lettera a) del CCNL, che non fossero effettuate per cause imputabili alle Aziende, verranno aggiunte al pacchetto formativo dell'anno successivo.
Con riferimento al pacchetto formativo di 24 ore di cui alla lettera a) dell'art. 63 del CCNL, nonché all'ulteriore pacchetto di 26 ore di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, le parti, nell'ipotesi in cui in sede di incontro annuale sulla formazione verifichino un rilevante quantitativo di ore di formazione non usufruita, potranno individuare specifiche soluzioni, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la definizione di interventi formativi eccedenti l'offerta annuale, utilizzando anche la forma dell'autoformazione.
I quantitativi orari della formazione oggetto di eventuali accordi intervenuti tra le parti per l'accesso agli interventi formativi del Fondo di solidarietà per il personale delle BCC/CRA di cui al DM 157/2000 saranno computati nei pacchetti di cui all'art. 63 del CCNL.
Per la partecipazione ai corsi compete il trattamento indicato ai commi 11 e 12 dell'art. 60 del CCNL.
I quantitativi orari e i relativi contenuti della formazione svolta da ciascun dipendente saranno conservati nel fascicolo personale.
Annualmente il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un documento riassuntivo attestante gli argomenti e la quantità della formazione ricevuta.
Il programma annuale dei corsi organizzati dalla Federazione saranno portati a conoscenza di tutto il personale mediante la pubblicazione nel web della Federazione delle date e delle relative modalità di svolgimento.

B) Corsi per nuovi assunti
Entro 9 mesi dall'assunzione la BCC provvede, attraverso la Federazione, a far partecipare i nuovi assunti a un corso di formazione avente lo scopo di agevolare il loro inserimento in azienda, con durata minima di due settimane.
Il corso, che verterà sia su materie di carattere generale (cooperazione e ruolo della Banche di Credito Cooperativo), che sull'operatività bancaria vera e propria, é obbligatorio, sia per le Aziende, che sono tenute a far partecipare ad esso tutti i nuovi assunti, sia per questi ultimi, che sono tenuti ad assistervi.
Durante lo svolgimento del corso é previsto l'intervento delle OO.SS. stipulanti per due ore complessive, vertenti sugli aspetti istituzionali dei rapporti sindacali e di lavoro.
La Federazione provvede inoltre a realizzare corsi annuali specifici per la formazione dei lavoratori provenienti da altre realtà lavorative.
Tali corsi sono finalizzati, attraverso il momento formativo gestito dalla Federazione Regionale, a garantire una base comune di conoscenze e di condivisione delle finalità del sistema del credito cooperativo. Le Aziende sono tenute a far partecipare a detti corsi i lavoratori assunti e questi ultimi sono tenuti a frequentarli.

E) Servizio cassa
Per il personale adibito per la prima volta al servizio cassa, ovvero allo stesso richiamato dopo lungo tempo, va previsto opportuno addestramento teorico-pratico, anche mediante affiancamento a personale esperto. L'addestramento avrà durata variabile, commisurato alle capacità e al grado di apprendimento singolarmente dimostrato e dovrà riguardare anche le disposizioni in tema di registrazioni di operazioni conseguenti alla normativa antiriciclaggio.

F) Passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore
Nel caso di passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore l'Azienda valuterà insieme con il personale interessato, nel corso di apposito incontro, la necessità di farlo partecipare a corsi di formazione, aggiornamento e/o specializzazione utili al nuovo profilo professionale da assumere.

Nota a verbale
Le parti si danno atto che i quantitativi formativi di cui ai punti B e C concorrono al pacchetto formativo di cui all'art. 63 del CCNL.
In coerenza con quanto disciplinato dall'art. 19 del vigente CCNL, le parti convengono di istituire un organismo paritetico sulla formazione per valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e per individuare percorsi formativi del personale, anche neoassunto, delle BCC/CRA.

Articolo 14 Permessi
[…]
Verranno inoltre concessi ulteriori permessi retribuiti per comprovate visite specialistiche, cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano sottoporsi, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di un giorno.
[…]

Articolo 18 Contratti a termine/somministrazione di lavoro
[…]
L'andamento delle assunzioni a termine e dei contratti di somministrazione di lavoro, oggetto di comunicazione alle OO.SS. ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del CCNL, saranno esaminate nell'ambito delle riunioni periodiche previste dall'art. 17 del CCNL.

Articolo 19 Banca delle ore
Le parti convengono quanto segue:
1. per i contratti di durata inferiore all'anno, al termine del rapporto, l'Azienda provvederà a monetizzare le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare;
2. le prestazioni aggiuntive che ai sensi dell'art. 128 sono remunerate sulla base della retribuzione oraria maggiorate di percentuali superiori al 25% non vengono fatte rientrare in banca delle ore e daranno sempre diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni ivi specificamente previste per le singole fattispecie;
3. nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d'anno si procederà alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare;
4. nelle ipotesi in cui per motivi contingenti il recupero delle prestazioni aggiuntive incida sull'organizzazione e il buon funzionamento dell'unità produttiva presso la quale il lavoratore presta la propria attività, l'azienda e il lavoratore, che potrà farsi assistere dalle OO.SS, potranno convenire la liquidazione delle 23 ore annuali di riduzione d'orario sulla base della sola retribuzione oraria, nonché la liquidazione delle altre prestazioni aggiuntive con la maggiorazione del 25%.
Resta inteso che per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda integralmente alla specifica disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di tempo in tempo vigente.