Tipologia: CIRL
Data firma: 5 febbraio 2010
Validità: 05.02.2010 - 31.12.2011
Parti:
BCC FVG e Sincra-Ugl Credito
Settori: Credito
Assicurazioni, BCC FVG
Fonte: UGL CREDITO
Sommario:
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Premio di risultato Art. 3 Premio di anzianità Art. 4 Provvidenze a favore di dipendenti con familiari Portatori di handicap Art. 5 Sicurezza e salute del lavoratore a) Premessa generale b) Protezione dei luoghi di lavoro c) Procedure di attuazione d) Responsabilità dei cassieri e) Trasporto valori f) Provvidenze per i lavoratori a seguito evento criminoso g) Polizze assicurative Art. 6 Tutela delle condizioni igienico sanitarie Art. 7 Rapporti con le OO.SS. Art. 8 Ruolo del Personale Art. 8 bis - Trasferimenti Art. 9 Inquadramenti Art. 10 Vice responsabile di succursale Art. 11 Preposto a succursale Art. 12 Prestazione aggiuntive dei quadri direttivi |
Art. 13 Formazione A) B) Corsi per nuovi assunti C) Corsi antiriciclaggio D) Autoformazione E) Servizio cassa F) Passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore Art. 14 Permessi Art. 15 Ticket pasto Art. 16 Azioni positive Art. 17 Gestione del CCNL a) Uso autovettura Privata per servizio b) Turni delle ferie c) Servizio cassa Art. 18 Contratti a termine/somministrazione di lavoro Art. 19 Banca delle ore Art. 20 Part-time Art. 21 Condizioni ai dipendenti Art. 22 Decorrenza e durata Allegato A |
Contratto di secondo livello per le banche di credito
cooperativo del Friuli - Venezia Giulia
Addì, 5 febbraio 2010 tra la Federazione delle BCC del Friuli
Venezia Giulia [
] e il Sincra-Ugl Credito [
]
Visti gli articoli 8, 28, 29 e le altre norme di rinvio del
CCNL
del 21 dicembre 2007 si stipula il presente contratto integrativo di secondo
livello.
Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree
professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperativo socie della Federazione delle Banche di
Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamate per brevità
banche)
- della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia
Giulia (di seguito chiamata per brevità Federazione)
E di seguito, se riferito ad entrambe, chiamate per brevità Aziende.
Articolo 5 Sicurezza e salute dei lavoratori
a) Premessa generale
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per
combattere l'attività criminosa rivolta nei confronti del personale, degli
addetti al trasporto valori, dell'utenza, dei luoghi di lavoro e dei mezzi.
Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità dei propri
dipendenti, si impegnano affinché ogni succursale sia dotata di idonei sistemi
di sicurezza e, ove compatibile con le esigenze organizzative della struttura,
l'organico delle stesse non risulti inferiore a 2 unità e, comunque, sia
assicurata la presenza del 50% della forza lavoro adibita alla succursale, con
arrotondamento all'unità superiore. La presente previsione è da considerarsi
quale specifica misura di prevenzione e di protezione ai sensi dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 626/1994
e successive modificazioni e integrazioni.
Verificandosi il caso di succursale con un unico addetto, la Banca informerà le
RSA e il RLS in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di
sicurezza adottate.
b) Protezione dei luoghi di
lavoro:
Le Banche sono impegnate ad adottare nel più breve tempo possibile misure di
protezione e di controllo nei luoghi di lavoro con almeno tre o più dei seguenti
o di altri idonei sistemi:
- doppie porte di cristallo antiproiettile con apertura a consenso e metal
detector;
- bussola girevole con o senza dispositivo di blocco;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio;
- telecamere o cineprese (installati con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 4 della
legge 20.05.1970 n.
300);
- casseforti con apertura a tempo;
- procedure di allontanamento del denaro;
- impiego di guardie giurate.
L'adozione o il mantenimento di allarmi acustici nei locali aperti al pubblico
sarà valutata dalle Banche, caso per caso, in relazione alla situazione
logistica esistente ed alla necessità di tutelare opportunamente la sicurezza
del personale operante in tali locali.
c) Procedure di attuazione:
Le misure da adottare in concreto saranno discusse con le rappresentanze
sindacali aziendali, ove costituite, od altrimenti con le OO.SS. stipulanti.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non vengano
concordemente definite, la soluzione del problema sarà rimessa alle riunioni
sindacali di cui al penultimo comma della presente lettera c). Le Banche sono
impegnate a comunicare alla Federazione per un successivo esame riservato in
sede sindacale, le misure che, in materia di sicurezza del lavoro verranno
adottate, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la
Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in
qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della
sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di
documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di
sicurezza e a svolgere ogni anno, anche per il tramite della Federazione,
specifici incontri formativi, in orario di lavoro, per illustrare, a tutto il
personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di
rapina.
La Federazione si impegna a promuovere presso le BCC l'adesione ai protocolli
d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca con le autorità preposte
alla tutela dell'ordine pubblico.
e) Trasporto valori
Il servizio del trasporto dei valori va effettuato, di norma, con imprese
specializzate.
Ove non sia possibile l'utilizzo di tale modalità, le Banche formalizzeranno in
apposito ordine di servizio o regolamento interno la procedura del trasporto
valori; detta procedura dovrà indicare le modalità con cui incaricare il
personale - sempre per iscritto, anche mediante e-mail - e l'entità dei valori,
da contenersi nei limiti dei massimali di copertura assicurativa, che saranno
comunicati al personale e sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali di
cui all'art. 49.
1 dipendente comandato del trasporto valori potrà esporre, anche per iscritto,
proprie osservazioni sulle modalità di effettuazione del servizio.
A tal fine la Federazione curerà di attivare le opportune azioni di
coordinamento fornendo informazioni delle eventuali iniziative adottate alle
OO.SS. Regionali stipulanti.
f)
Provvidenze per i lavoratori a seguito evento criminoso
Le Banche conserveranno ai dipendenti colpiti da lesioni a seguito di evento
criminoso, il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per i periodi di
tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del
CCNL
(ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso
CCNL)
con un minimo di trenta mesi. La previsione dell'art. 55 del
CCNL
concernente l'aspettativa per malattia e infortunio, decorrerà dai nuovi
termini, così come individuati dall'applicazione della presente norma.
Eventuali situazioni nelle quali si preveda il superamento dei limiti di tempo
sopra fissati saranno oggetto di esame tra le parti interessate in sede di
Federazione prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 75.
Il lavoratore che, in servizio, abbia subito un atto criminoso, sarà, su sua
richiesta, possibilmente dispensato dal servizio per il resto della giornata. Lo
stesso lavoratore, inoltre, sarà preferito per trasferimento e/o assegnazione ad
altra mansione, ove ne faccia richiesta.
La Banca rimborserà le spese delle visite specialistiche cui il lavoratore, che
abbia subito evento criminoso in azienda, si sottoponga entro tre mesi
dall'evento stesso.
In caso di rapina, la Banca valuterà l'opportunità di tenere chiuso lo sportello
colpito per l'intera giornata.
g) Polizze assicurative
[
]
A parziale modifica dell'art. 71
CCNL,
in riferimento alle polizze contro i rischi di morte ed invalidità permanente
per infortuni, i capitali da assicurare, indistintamente per tutti i lavoratori,
sono i seguenti:
- per rischio di morte, euro 100.000,00;
- per rischio di invalidità permanente, euro 150.000,00.
Resta inteso che tali integrazioni avranno decorrenza a partire dal 1° maggio
2008.
[
]
In coerenza a quanto previsto dall'allegato G (Consultazione e partecipazione
dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), par.
7, del
CCNL
21.12.2007, le parti convengono di attivare l'apposito Organismo Paritetico
Locale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro al quale sono
attribuiti i compiti annoverati al par. 7 citato.
Articolo 6
Tutela delle condizioni igienico sanitarie
a) Le Aziende si impegnano ad incontrarsi con le Rappresentanze Sindacali
Aziendali, ove costituite, o con le OO.SS. stipulanti, per esaminare eventuali
problemi circa le condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde
adottare le iniziative ritenute più opportune.
Su iniziativa sindacale, in accordo con le Aziende interessate potranno essere
promosse indagini igienico - sanitarie, che la Federazione si impegna a
favorire, tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori
in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con l'intervento, delle
strutture pubbliche o di strutture private specializzate concordate tra le
parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se
necessario, sopralluoghi o rilievi tecnici anche durante l'orario di lavoro. Le
Aziende collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i
dati richiesti.
I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte
saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti
interessate e costituiranno la base per la discussione in sede sindacale
regionale, onde individuare eventuali esigenze e modalità di rimozione di
condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini saranno a carico delle
Aziende.
Nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, le Aziende
informeranno preventivamente il RLS e le RSA o, in mancanza, le OO.SS.
stipulanti, sul progetto da realizzare, al fine di permettere eventuali
osservazioni e proposte di modifica, tese a migliorare le condizioni
igienico-sanitarie dei nuovi ambienti di lavoro, scaturenti anche da eventuali
sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
b) Le Aziende cureranno di adottare, per quanto possibile e secondo le tecniche
di uso corrente, provvedimenti idonei ad evitare, o quantomeno a contenere, i
disagi del personale chiamato ad operare in via continuativa sui terminali o in
ambienti rumorosi e/o esposti a fonte di calore, nonché a migliorare,
ragionevolmente, le condizioni di vita nell'ambiente di lavoro.
Per la definizione di video terminalista, per la relativa disciplina e le
correlate pause di lavoro e visite di controllo si farà riferimento alla
disciplina comunitaria in materia.
Le lavoratrice in stato di gravidanza possono richiedere di essere adibite a
mansioni che non comportino l'uso sistematico o abituale del videoterminale.
c) Le Aziende si impegnano ad installare, laddove non attuato, filtri ottici e/o
schermi protettivi per video terminali.
d) Le Aziende si impegnano ad imporre il divieto di fumo nei locali della banca,
esclusi gli spazi appositamente destinati.
Eventuali problematiche derivanti dal fumo passivo evidenziate alle Aziende
saranno da queste analizzate su richiesta delle RSA, del rappresentate dei
lavoratori per la sicurezza o delle OO.SS. locali.
Articolo 7 Rapporti con le OO.SS.
Le parti si danno atto che in occasione degli incontri previsti dagli articoli
16 e 17 del
CCNL,
potranno essere oggetto di analisi le seguenti ulteriori tematiche:
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull'occupazione e
sull'organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la
discussione preventiva;
- problemi dell'ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro,
eventi criminoso, tutela delle condizioni igienico - sanitarie).
- installazione di nuove tecnologie e relativi effetti sull'organizzazione del
lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- processi di formazione e riqualificazione del personale;
- materie relative al capitolo XV del
CCNL
(Disposizioni di carattere sociale);
- sintesi degli obiettivi operativi e strategici;
- inquadramenti.
Entro il 31 marzo di ogni anno, fatti salvi i termini diversi stabiliti
nell'articolato del presente contratto, la Federazione provvederà a fornire alle
OO.SS. stipulanti tutti i dati e gli elenchi riportati al secondo comma
dell'art. 16 del
CCNL
con le modalità ivi indicate.
I dati forniti saranno analizzati e approfonditi in seno alle riunioni annuali,
volte a fornire le informazioni riepilogative delle situazioni e delle
prospettive del movimento.
Le riunioni vanno effettuate entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte
delle OO.SS. Regionali.
La Federazione provvederà, inoltre, a comunicare alle stesse Organizzazioni,
ogni tre mesi, l'elenco delle ore di lavoro straordinario effettuate, suddivise
per banche, per unità organizzativa e per numero di addetti.
Fermo restando quanto disposto in materia dall'Articolo 22 del
CCNL,
eventuali casi di sperequazione di trattamento tra il personale, derivanti da
condizioni di migliore favore in essere presso le Aziende interessate a tali
processi, saranno esaminati, a conclusione dei processi in argomento e su
richiesta, in appositi incontri in sede regionale sempre che tali aspetti non
siano stati già definiti nella precedente fase di procedura di contrattazione,
al fine di ricercare soluzioni condivise.
Le Aziende interessate, per il tramite della Federazione, ad avvenuta
approvazione del progetto da parte degli Organi competenti, forniranno,
all'occorrenza e su richiesta, opportune informazioni al personale in ordine
allo stato di avanzamento del progetto ed all'adeguamento delle procedure e
dell'organizzazione del lavoro.
Sorgendo questioni sull'interpretazione del presente contratto la Federazione
con propria iniziativa o su richiesta di una delle OO.SS. stipulanti, convocherà
tutte le parti al fine di esaminare una interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte
le Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i
destinatari del medesimo.
Le Aziende provvederanno a comunicare alle RSA le assunzioni, sia a tempo
indeterminato che a termine, nonché i rapporti di lavoro temporaneo instaurati,
specificando inquadramento e mansioni assegnate.
Articolo 8 Ruolo del Personale
[
]
In attuazione all'articolo 37 del
CCNL,
l'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro saranno comunicate
dalle Aziende ai dipendenti ed illustrate durante il normale orario di lavoro,
una prima volta all'attuazione e successivamente in caso di variazioni.
Negli incontri periodici la Federazione fornirà informazioni in materia alle
OO.SS. Regionali stipulanti.
[
]
La Federazione provvederà a sollecitare le Banche perché sentito il personale,
programmino piani di rotazione quanto meno all'interno degli uffici o
dipendenze, possibilmente anche tra uffici e dipendenze.
Tali piani e la relativa applicazione, che saranno esaminati nelle riunioni
annuali, di cui all'articolo 17 del
CCNL,
vanno ordinati con l'obiettivo di realizzare la più ampia conoscenza possibile,
quanto meno, delle mansioni dell'ufficio o dipendenza di appartenenza.
I dipendenti che svolgono le stesse mansioni da oltre 3 anni, possono chiedere
di essere avvicendati in altre mansioni equivalenti. Tale richiesta verrà
accolta, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 12 mesi.
[
]
Articolo 13 Formazione
Premesso che le BCC sono impegnate a svolgere il programma formativo nella sua
integralità, con riferimento sia alla formazione in orario di lavoro che a
quella fuori orario, le parti si danno atto che la formazione rappresenta uno
strumento di primaria importanza e uno dei valori strategici del Credito
Cooperativo Regionale, rappresentando l'uniformità formativa fondamentale anche
per rafforzare la coesione del sistema.
Quando l'attività formativa è organizzata dalla Federazione delle BCC del Friuli
Venezia Giulia per conto delle BCC, le parti considerano assolti gli obblighi
formativi previsti dall'art. 63
CCNL:
- relativamente al "pacchetto" da svolgere durante il normale orario di lavoro
non inferiore a 24 ore annuali, con la partecipazione del lavoratore a corsi
tenuti o organizzati dalla Federazione per un totale di tre giornate lavorative
(quattro giornate lavorative per i lavoratori assunti dal 1.1.2001) e con
l'ulteriore svolgimento di un'ora e mezza di autoformazione;
- relativamente all'ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, per il quale le
Aziende devono comunque prevedere l'offerta ed è prevista l'adesione facoltativa
da parte del lavoratore, con la partecipazione dello stesso a corsi, condivisi
con l'Azienda, tenuti o organizzati dalla Federazione. Tenuto conto della parte
retribuita (8 ore) e di quella non retribuita (18 ore), il lavoratore potrà
impiegare giornate intere con eventuale utilizzo di permessi retribuiti e non
retribuiti.
Con riferimento all'istituto dello sviluppo professionale di carriera dei
lavoratori appartenenti alle Aree professionali e dei Quadri Direttivi si rinvia
a quanto previsto in materia dalla contrattazione collettiva nazionale.
A) La Federazione provvederà ad informare le
OO.SS. regionali dei programmi annuali dei corsi entro il 20 dicembre dell'anno
precedente (con specificazione di durata, date e modalità di svolgimento degli
stessi); nell'ambito della valutazione congiunta, dette Organizzazioni potranno
formulare osservazioni e suggerimenti in merito ai corsi in programma.
I programmi dei corsi andranno affissi negli albi aziendali od altrimenti
comunicati per iscritto a tutto il personale, con allegato estratto delle
disposizioni collettive ordinatrici della partecipazione ad essi dei lavoratori.
Nell'apposito incontro di cui all'articolo 63 del
CCNL,
da tenersi nel mese di febbraio, la Federazione comunicherà alle OO.SS.
regionali l'elenco dei lavoratori partecipanti ai corsi dalla stessa
organizzati, nonché in merito ai quantitativi orari di formazione svolti
nell'anno precedente da ciascuna BCC. Nel corso di detto incontro le OO.SS.
stipulanti formuleranno osservazioni e indicazioni al fine di ricercare
soluzioni condivise.
Le ore del "pacchetto formativo" (24 ore annuali) di cui all'art. 63, 2° comma
lettera a) del
CCNL,
che non fossero effettuate per cause imputabili alle Aziende, verranno aggiunte
al pacchetto formativo dell'anno successivo.
Con riferimento al pacchetto formativo di 24 ore di cui alla lettera a)
dell'art. 63 del
CCNL,
nonché all'ulteriore pacchetto di 26 ore di cui alla lettera b) del sopra citato
articolo, le parti, nell'ipotesi in cui in sede di incontro annuale sulla
formazione verifichino un rilevante quantitativo di ore di formazione non
usufruita, potranno individuare specifiche soluzioni, quali, in via
esemplificativa e non esaustiva, la definizione di interventi formativi
eccedenti l'offerta annuale, utilizzando anche la forma dell'autoformazione.
I quantitativi orari della formazione oggetto di eventuali accordi intervenuti
tra le parti per l'accesso agli interventi formativi del Fondo di solidarietà
per il personale delle BCC/CRA di cui al DM 157/2000 saranno computati nei
pacchetti di cui all'art. 63 del
CCNL.
Per la partecipazione ai corsi compete il trattamento indicato ai commi 11 e 12
dell'art. 60 del
CCNL.
I quantitativi orari e i relativi contenuti della formazione svolta da ciascun
dipendente saranno conservati nel fascicolo personale.
Annualmente il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un documento
riassuntivo attestante gli argomenti e la quantità della formazione ricevuta.
Il programma annuale dei corsi organizzati dalla Federazione saranno portati a
conoscenza di tutto il personale mediante la pubblicazione nel web della
Federazione delle date e delle relative modalità di svolgimento.
B) Corsi per nuovi assunti
Entro 9 mesi dall'assunzione la BCC provvede, attraverso la Federazione, a far
partecipare i nuovi assunti a un corso di formazione avente lo scopo di
agevolare il loro inserimento in azienda, con durata minima di due settimane.
Il corso, che verterà sia su materie di carattere generale (cooperazione e ruolo
della Banche di Credito Cooperativo), che sull'operatività bancaria vera e
propria, é obbligatorio, sia per le Aziende, che sono tenute a far partecipare
ad esso tutti i nuovi assunti, sia per questi ultimi, che sono tenuti ad
assistervi.
Durante lo svolgimento del corso é previsto l'intervento delle OO.SS. stipulanti
per due ore complessive, vertenti sugli aspetti istituzionali dei rapporti
sindacali e di lavoro.
La Federazione provvede inoltre a realizzare corsi annuali specifici per la
formazione dei lavoratori provenienti da altre realtà lavorative.
Tali corsi sono finalizzati, attraverso il momento formativo gestito dalla
Federazione Regionale, a garantire una base comune di conoscenze e di
condivisione delle finalità del sistema del credito cooperativo. Le Aziende sono
tenute a far partecipare a detti corsi i lavoratori assunti e questi ultimi sono
tenuti a frequentarli.
E) Servizio cassa
Per il personale adibito per la prima volta al servizio cassa, ovvero allo
stesso richiamato dopo lungo tempo, va previsto opportuno addestramento
teorico-pratico, anche mediante affiancamento a personale esperto.
L'addestramento avrà durata variabile, commisurato alle capacità e al grado di
apprendimento singolarmente dimostrato e dovrà riguardare anche le disposizioni
in tema di registrazioni di operazioni conseguenti alla normativa
antiriciclaggio.
F)
Passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore
Nel caso di passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore l'Azienda
valuterà insieme con il personale interessato, nel corso di apposito incontro,
la necessità di farlo partecipare a corsi di formazione, aggiornamento e/o
specializzazione utili al nuovo profilo professionale da assumere.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che i quantitativi formativi di cui ai punti B e C
concorrono al pacchetto formativo di cui all'art. 63 del
CCNL.
In coerenza con quanto disciplinato dall'art. 19 del vigente
CCNL,
le parti convengono di istituire un organismo paritetico sulla formazione per
valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste
dal mercato del lavoro e per individuare percorsi formativi del personale, anche
neoassunto, delle BCC/CRA.
Articolo 14 Permessi
[
]
Verranno inoltre concessi ulteriori permessi retribuiti per comprovate visite
specialistiche, cui i lavoratori stessi ovvero i figli minori debbano
sottoporsi, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite
massimo di un giorno.
[
]
Articolo
18 Contratti a termine/somministrazione di lavoro
[
]
L'andamento delle assunzioni a termine e dei contratti di somministrazione di
lavoro, oggetto di comunicazione alle OO.SS. ai sensi del secondo comma
dell'art. 16 del
CCNL,
saranno esaminate nell'ambito delle riunioni periodiche previste dall'art. 17
del
CCNL.
Articolo 19 Banca delle ore
Le parti convengono quanto segue:
1. per i contratti di durata inferiore all'anno, al termine del rapporto,
l'Azienda provvederà a monetizzare le ore che il lavoratore, in considerazione
del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito
a recuperare;
2. le prestazioni aggiuntive che ai sensi dell'art. 128 sono remunerate sulla
base della retribuzione oraria maggiorate di percentuali superiori al 25% non
vengono fatte rientrare in banca delle ore e daranno sempre diritto al compenso
per lavoro straordinario con le maggiorazioni ivi specificamente previste per le
singole fattispecie;
3. nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d'anno si procederà alla
liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da
recuperare;
4. nelle ipotesi in cui per motivi contingenti il recupero delle prestazioni
aggiuntive incida sull'organizzazione e il buon funzionamento dell'unità
produttiva presso la quale il lavoratore presta la propria attività, l'azienda e
il lavoratore, che potrà farsi assistere dalle OO.SS, potranno convenire la
liquidazione delle 23 ore annuali di riduzione d'orario sulla base della sola
retribuzione oraria, nonché la liquidazione delle altre prestazioni aggiuntive
con la maggiorazione del 25%.
Resta inteso che per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda
integralmente alla specifica disciplina di cui alla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro di tempo in tempo vigente.