Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 21 luglio 2022, n. 22864 - Risarcimento del danno da caduta durante i lavori di pittura 


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 21/07/2022
 

Rilevato che
1. Il Tribunale di Crotone rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal G.S. ex art. 2087 cc nei confronti della Società A. Salvatore & C. sas relativa all'infortunio sul lavoro a lui occorso in data 28.5.1998, consistito in una caduta mentre eseguiva lavori di pitturazione di pareti esterne di un Istituto scolastico in Crotone.
2. La Corte di appello di Catanzaro accoglieva, in riforma della impugnata pronuncia, il gravame proposto dallo G.S. e condannava la società a pagare al lavoratore la somma di ero 134.878,00 a titolo di danno biologico permanente e invalidità totale e parziale.
3. La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 31795/2021 (ndr. 2018), cassava la sentenza di seconde cure ritenendo non corretta e conforme a diritto la decisione della Corte distrettuale che aveva desunto la sussistenza di un inadempimento rilevante dall'esistenza del danno da caduta, prescindendo dall'accertamento delle modalità con le quali essa si era verificata.
4. Quale giudice del rinvio la Corte di appello di Reggio Calabria, sempre in accoglimento dell'appello dello G.S., condannava la società al pagamento di euro 136.740,00 per i titoli sopra indicati, reputando, attraverso l'esame delle risultanze istruttorie, che lo G.S. era caduto da una scala a forbice e non dal ponteggio ed il datore di lavoro era rimasto inadempiente all'obbligo di assicurare presidi antinfortunistici e, segnatamente, all'obbligo di cui all'art. 16 DPR n. 164/56 nella versione ratione temporis vigente.
5. Avverso tale decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la A. Salvatore srl (già A. Salvatore & C. sas) affidato a due motivi cui resisteva con controricorso G.S..
6. La proposta del relatore veniva comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
7. La ricorrente depositava memoria.
 

Considerato che
1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 394 cpc nonché dei principi in materia dei limiti dei poteri del giudice di rinvio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale esorbitato dai poteri che le spettavano in relazione al contenuto della pronuncia di annullamento e per avere assunto, quale referente fattuale della propria decisione, circostanze di fatto che erano state, invece, implicitamente negate dalla pronuncia rescindente.
2. Il ricorso non è fondato.
3. In sede di rinvio questa Corte ha precisato, in punto di diritto, che in un giudizio ex art. 2087 cc nei confronti del datore di lavoro, è indispensabile fornire al giudice e alla controparte tutti gli elementi fattuali necessari affinché sia applicabile, anche solo in ipotesi, un colpevole inadempimento non potendo il lavoratore limitarsi a dedurre di avere riportato un danno in occasione o durante la prestazione lavorativa.
4. In punto di fatto ha, poi, specificato che la Corte territoriale erroneamente aveva desunto la sussistenza di un inadempimento rilevante dall'esistenza del danno da caduta, prescindendo dall'accertamento delle modalità con le quali essa si era verificata.
5. Il giudice del rinvio era tenuto, quindi, ad uniformarsi al principio di diritto e a svolgere gli accertamenti demandati, riesaminando ex novo le risultanze processuali e risolvendo le questioni devolute senza limitazioni di sorta.
6. La Corte territoriale ha svolto, pertanto, proprio ciò che in sede di legittimità era stato chiesto, accertando che la caduta era avvenuta da una scala (e non dal ponteggio) e che il datore di lavoro non aveva adottato tutte le cautele perché ciò non avvenisse.
7. La decisione è, quindi, immune dai vizi denunciati e non vi sono ragioni per la rimessione della causa in pubblica udienza, come richiesto dalla ricorrente, in sede di memoria non venendo in rilievo problematiche di natura nomofilattica o di particolare importanza che siano ostative alla trattazione in sesta sezione.
8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
9. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del controricorrente, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2022