Cassazione Penale, Sez. 4, 22 luglio 2022, n. 29020 - Caduta all'interno di un centro medico a causa del pavimento bagnato


 

Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 14/01/2022
 

 

Fatto




1. La Corte di appello di Torino, investita dell'appello della parte civile B.F., in parziale riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato DT.V. responsabile ai soli effetti civili dell'illecito a lui ascritto.
2. Il DT.V. era stato chiamato a rispondere di avere, nella sua qualità di procuratore e datore di lavoro della Alliance Medical s.r.l., cagionato a B.V. lesioni personali consistenti in frattura composta acetabolo e branca pubica da cui derivava una malattia ed incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di giorni trenta, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per violazione prevenzionale e, in particolare, per avere omesso di conformare i pavimenti dei luoghi di lavoro alle prescrizioni di cui all'all. IV punti 1.3.2. con riferimento a caratteristiche antisdrucciolevoli e, comunque, per avere omesso di munire i luoghi di passaggio, che si mantenevano bagnati, di palchetti o di graticolato. Cosicché B.V., mentre stava camminando nei locali attigui all'ingresso dello studio radiologico "Centocannoni" situato in Alessandria, via del legno 19, a causa del liquido presente sul pavimento, cadeva a terra, riportando le menzionate lesioni (Alessandria, 16.12.2008).
3. Avverso la sentenza della Corte torinese ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che deduce, con un unico motivo, violazione dell'art. 2087 cod. civ. per aver erroneamente assunto la violazione di regole di prudenza generica nonostante l'accertato adempimento delle prescrizioni di cui all'ali. IV d.lgs. 81/08 punti 1.3.2 e al dm 236/90 punti 8.2.2. e l'accertata inapplicabilità delle prescrizioni di cui all'all. IV dlg. 81/01 punti 1.3.4. La Corte di appello, pur prendendo atto della conformità dei pavimenti, censura la condotta dell'imputato in quanto avrebbe omesso di adottare ulteriori cautele a suo giudizio necessarie per prevenire l'evento. Tuttavia, l'asserita necessità di adottare misure precauzionali, oltre quelle previste dalla normativa specifica in materia, appare priva di fondamento. La Corte di appello - che pure concorda con il Giudice di primo grado sull'osservanza, da parte dell'impresa delle specifiche misure precauzionali - erroneamente lamenta la mancata adozione di ulteriori misure non normativizzate in forza dell'art. 2087 cod. civ. E' pacifico che, nel caso in esame, si sia verificata una caduta accidentale su un luogo di lavoro ove la pavimentazione era umida. Nel corso del processo si è tuttavia accertato che il datore di lavoro aveva esattamente osservato le norme di prevenzione in materia di pavimentazione asciutta e umida. Non si comprende, quindi, quale rimprovero possa essere mosso all'imputato.
4. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.


 

Diritto



1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. All'imputato era stata contestata la violazione dell'art.63 d.lgs. 81/2008, per avere colposamente omesso di conformare i pavimenti dei luoghi di lavoro alle prescrizioni stabilite nell'allegato IV, punti 1.3.2., con riferimento a caratteristiche antisdrucciolevoli, altresì omettendo di munire i luoghi di passaggio, che si mantenevano bagnati, di palchetti o di graticolato.
2.1. Il Tribunale di Alessandria aveva escluso la ricorrenza dei profili di colpa specifica contestati, poiché dalla consulenza tecnica della difesa, non confutata dalla pubblica accusa, era risultato che il pavimento avesse un coefficiente di attrito superiore a quello minimo previsto e non presentasse asperità o protuberanze. Neppure pareva riferibile alla vicenda in esame la previsione di palchetti o graticolati di cui all'allegato IV, punti 1.3.4., d.lgs. 81/2008, posto che il pavimento di un centro/laboratorio medico è asciutto per la sua naturale destinazione (essendo del tutto estemporanea la presenza di umidità causata dal via vai di clienti in una giornata di pioggia). Nessun profilo di colpa generica appariva poi ravvisabile laddove non risultava dimostrato che il pavimento presentasse particolari aspetti di rischio tali da imporre l'adozione di altre cautele (come l'apposizione di tappetini all'ingresso). L'imputato era, pertanto, assolto perché il fatto non costituisce reato.
2.2. Nel riformare, sia pure ai soli effetti civili, la sentenza di primo grado, la Corte di appello fornisce una motivazione illogica e contraddittoria. Questa, invero, dopo aver affermato di concordare con le considerazioni espresse dal primo giudice, circa la mancata dimostrazione da parte dell'accusa pubblica e di quella privata dell'assenza delle caratteristiche antisdrucciolevoli dei pavimenti - essendo, al contrario, state offerte, dal consulente tecnico della difesa, indicazioni che davano atto di un coefficiente di attrito, adeguato alla normativa vigente -, e di condividere la considerazione che la citata disposizione, dettata nell'allegato IV, punti 1.3.4., d. lgs. 81/08, è propriamente riferibile ad ambiti lavorativi differenti da quelli di un centro medico, è, tuttavia, giunta alla conclusione che la responsabilità dell'imputato debba, comunque, essere configurata per non avere questi predisposto «adeguati accorgimenti», volti ad evitare che l'umidità presente sul pavimento potesse favorire la perdita di equilibrio delle persone che accedevano a quei locali. Ha sostenuto che «una simile eventualità appariva tutt'altro che remota ed era quindi prevedibile (...) che, in caso di pioggia, il notevole flusso di persone che caratterizzava la zona di ingresso al Centro potesse rendere scivoloso il pavimento (...)»; per suffragare tali assunti, la Corte territoriale ha richiamato l'art. 2087 cod. civ., quale norma "di chiusura" in tema di infortuni sul lavoro, non solo senza collegarla alla violazione di obblighi imposti da disposizioni di legge, ma avendo in precedenza esplicitamente escluso la sussistenza della violazione contestata, per le ragioni dianzi esposte. Si tratta, quindi, di un profilo di illogicità intrinseca della sentenza impugnata la quale, con il generico riferimento agli «adeguati accorgimenti», estende in termini apodittici l'ambito di responsabilità del datore di lavoro, prescindendo da qualsiasi accertamento o valutazione sull'eventuale accidentalità dell'occorso, tenuto altresì conto che, come ricorda il ricorrente, si era verificato quell'unica volta, in molti anni di attività del centro medico. Circostanza, quest'ultima, che esclude che l'evento verificatosi in danno di B.V. potesse dirsi prevedibile.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 14 gennaio 2022