Categoria: Normativa regionale
Visite: 1376

Provincia Autonoma di Trento
Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2022, n. 8-65/Leg.
Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) concernente "Tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie"
B.U.R. 26 maggio 2022, n. 21

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

• visto l’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
• visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
• visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117);
• richiamata la deliberazione n. 505 di data 31 marzo 2022, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge concernente “Disposizioni per la tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie: sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)”;
• vista la legge provinciale 2 maggio 2022, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 17 - numero straordinario n. 3 - del 3 maggio 2022, con la quale il Consiglio provinciale ha approvato le nuove disposizioni per la tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie, sostituendo il contenuto dell’articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)”;
• su conforme deliberazione della Giunta provinciale di data 19 maggio 2022, con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica) concernente “Tutela sanitaria dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso strutture sanitarie”, come sostituito dalla legge provinciale 2 maggio 2022, n. 5;
 

e m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Questo regolamento disciplina l’attuazione dell’articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica), contenente disposizioni per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le pratiche mediche, medico-veterinarie e di ricerca scientifica presso strutture sanitarie, in attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117).
2. Ai fini di questo regolamento si applicano le norme e le definizioni stabilite dal titolo II del decreto legislativo n. 101 del 2020.
 

Art. 2
Nulla osta di categoria B

1. Il nulla osta preventivo di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2020, è rilasciato dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute, previo parere positivo della commissione provinciale per la radioprotezione.
2. La domanda per il rilascio del nulla osta è presentata al dipartimento provinciale competente in materia di salute. Il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute rilascia il provvedimento finale entro trenta giorni dal ricevimento del parere della commissione provinciale per la radioprotezione. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
3. La domanda deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le informazioni pertinenti per la radioprotezione previsti dall'allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 ed essere corredata della documentazione ivi specificata, redatta e sottoscritta, per la parte di sua competenza, dall’esperto di radioprotezione nominato secondo quanto previsto dagli articoli 108 e 128 del decreto legislativo n. 101 del 2020.
4. Una copia del nulla osta è trasmessa all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020.
 

Art. 3
Commissione provinciale per la radioprotezione

1. La commissione provinciale per la radioprotezione è l'organismo tecnico competente per l’istruttoria tecnica per il rilascio del nulla osta di categoria B ed è istituita presso il dipartimento provinciale competente in materia di salute.
2. La commissione è composta da:
a) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia;
b) un fisico specialista in fisica medica;
c) un esperto di radioprotezione, iscritto nell’elenco presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con abilitazione di terzo grado;
d) un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per le competenze di vigilanza per la sicurezza sul lavoro, laureato in medicina e specialista in medicina del lavoro;
e) un rappresentante del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento;
f) un rappresentante dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA).
3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori disposizioni riguardanti la nomina e le modalità di funzionamento della commissione. Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o della Provincia, spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale applicabile in materia.
4. La commissione formula il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta del dipartimento provinciale competente in materia di salute per il rilascio del nulla osta di categoria B.
5. La commissione può eseguire o disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni oggetto del nulla osta, ai fini del rilascio del proprio parere.
6. La commissione rilascia inoltre alla Provincia entro sessanta giorni il parere per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a nulla osta di categoria A da rendersi al Ministero competente ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101 del 2020.
7. La commissione rilascia entro sessanta giorni il parere per l'autorizzazione all'allontanamento disciplinata dall'articolo 7.
 

Art. 4
Variazioni al nulla osta di categoria B

1. Il titolare del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro richiede preventivamente al dipartimento provinciale competente in materia di salute la modifica o l'integrazione del nulla osta ai sensi dell'allegato XIV, paragrafo 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportano modifiche all'oggetto del nulla osta e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti.
2. Il nulla osta può essere modificato o integrato, ai sensi dell'allegato XIV, paragrafi 4.4, lettera b), e 4.6, del decreto legislativo n. 101 del 2020, anche su richiesta della commissione provinciale per la radioprotezione, se ritenuto necessario a seguito della comunicazione di cui al comma 3, o su richiesta degli organi di vigilanza.
3. Il titolare del nulla osta di categoria B comunica preventivamente al dipartimento provinciale competente in materia di salute le variazioni nello svolgimento dell'attività che non comportano modifiche nel nulla osta o nelle prescrizioni tecniche in esso presenti ai sensi dell'allegato XIV, paragrafi 4.4, lettera b), e 4.6, del decreto legislativo n. 101 del 2020. Le variazioni possono essere adottate se entro novanta giorni dalla comunicazione il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute non ha comunicato, previa acquisizione del parere della commissione per la radioprotezione dell’articolo 3, la domanda di modifica del nulla osta prevista dal comma 2 al titolare dello stesso.
4. Il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute rilascia la modifica o l’integrazione del nulla osta prevista al comma 1, previo parere positivo della commissione per la radioprotezione prevista all’articolo 3. Il parere della commissione per la radioprotezione può contenere ulteriori prescrizioni tecniche. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
 

Art. 5
Cessazione di pratica soggetta a nulla osta di categoria B

1. Il titolare del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro, che intende cessare l’esercizio di una pratica, presenta domanda di disattivazione al dipartimento provinciale competente in materia di salute, ottemperando a quanto previsto dall'allegato XIV, paragrafi 4.11 e 4.12, del decreto legislativo n. 101 del 2020 ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 2020.
2. Il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute provvede alla revoca del nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del parere positivo della commissione per la radioprotezione rispetto all'ottemperanza a quanto previsto dai paragrafi 4.11 e 4.12 dell’allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020.
 

Art. 6
Sospensione o revoca del nulla osta di categoria B

1. Il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute provvede alla sospensione o revoca del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro nelle ipotesi previste e secondo la procedura indicata dall’articolo 61 del decreto legislativo n. 101 del 2020.
 

Art. 7
Autorizzazione all’allontanamento dal regime autorizzatorio

1. Ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 101 del 2020 l’autorizzazione all’allontanamento di materiali solidi, liquidi e gassosi provenienti da pratiche mediche, veterinarie e di ricerca scientifica presso strutture sanitarie, soggette a notifica e a nulla osta di categoria B ai sensi rispettivamente dell'articolo 46 e 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020, è rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di salute previo parere positivo della commissione provinciale per la radioprotezione previsto dall’articolo 3, comma 7.
2. L’autorizzazione all’allontanamento può essere rilasciata anche nell’ambito del procedimento di nulla osta di categoria B disciplinato dall'articolo 2.
3. La domanda di autorizzazione è corredata dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente, nell’allegato IX del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a notifica, e nell’allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a nulla osta.
4. Una copia dell’autorizzazione è trasmessa all’ISIN ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 101 del 2020.
 

Art. 8
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge provinciale n. 19 del 2007 questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Non sono presenti allegati parte integrante
 

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti