Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6 05 agosto 2022, n. 24346 - Infortunio in itinere e invalidità permanente: ricorso per revocazione. Inammissibile


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
Data pubblicazione: 05/08/2022
 

Rilevato che


1. con ordinanza n. 9376 del 2021, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da S.L. nei confronti dell’INAIL avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda volta a conseguire l’invalidità permanente parziale residuata in conseguenza di un infortunio in itinere del 10 luglio 2000;
2. per quanto qui rileva, la Corte, dopo avere esaminato i cinque motivi di ricorso, ha argomentato “che il quarto e il quinto motivo sono del pari inammissibili, veicolando entrambi - e a dispetto del riferimento del quarto motivo a supposte violazioni della legge processuale - plateali richieste di revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici territoriali mediante comparazione delle risultanze delle CTU espletate in primo e in secondo grado circa il tipo di danno residuato all'odierno ricorrente, che è cosa ovviamente non possibile in questa sede di legittimità”;
3. avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione il S.L.; l’INAIL ha resistito con controricorso;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
parte ricorrente ha comunicato memoria;
 

Considerato che


1. l’istante chiede la revocazione dell’ordinanza impugnata “ex 395 n. 4) e 391 bis c.p.c.”, deducendo che la Suprema Corte sarebbe “incorsa in un errore di fatto avendo omesso di esaminare il secondo profilo di censura, del tutto autonomo” contenuto nel quinto motivo di ricorso; in esso si lamentava l’omesso esame di altra “circostanza decisiva” da parte della Corte territoriale e cioè che “proprio il CTU dr. Napolitano a pag. 6-7 della sua relazione riconosce che <è davvero arduo oggi valutare delle lesioni che, pur dovendo possedere il requisito ella permanenza, a distanza di circa tredici anni (al di là di ogni ragionevole limite) dall’evento si sono sicuramente attenuate nei loro riflessi funzionali tanto che allo stato non emergono deficit in al senso”; il che non escluderebbe – secondo la prospettiva dell’originario ricorso per cassazione – che “in precedenza dette lesioni abbiano incidenza, mentre solo attualmente (dopo 13 anni) si siano attenuate nei loro riflessi funzionali”;
2. il ricorso per revocazione, così formulato, è inammissibile;
2.1. opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. (da ultimo, Cass. n. 2652 del 2022);
invero tale ipotesi sussiste se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016);
pertanto in generale l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le altre v. Cass. n. 14656 del 2017);
inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità; inoltre non è idoneo ad integrare errore revocatorio l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013);
in particolare, secondo l’orientamento ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 31032 del 2019) è “esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio” (tra le tante, Cass. n. 2425/2006, Cass. n. 16003/2011, Cass. n. 4605/2013, Cass. n. 25560/16, Cass. n. 3760/2018, Cass. n. 10184/2018);
2.2. tali principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità vengono trascurati o male intesi dalla parte ricorrente che con essi non si confronta adeguatamente, per cui l’invocata revocazione non merita accoglimento;
infatti, l’ordinanza impugnata si è chiaramente pronunciata sul quinto motivo di ricorso esprimendo l’avviso che si trattava di “plateali richieste di revisione del giudizio di fatto” e la pretesa omissione di una censura articolata all’interno del medesimo motivo di omesso esame di fatto decisivo non si traduce in una svista immediatamente percepibile a mente dell’art. 395 c.p.c., atteso che la motivazione non deve prendere specificamente in esame tutte le argomentazioni svolte come motivi di censura, tanto più in una ordinanza camerale che deve essere “succintamente motivata”; né la pretesa omissione ha carattere decisivo, considerato che, vista la natura del giudizio di legittimità, non vi è alcun elemento per ritenere che il secondo profilo di doglianza, asseritamente omesso, avrebbe condotto ad una pronuncia che sarebbe stata – con nesso causale necessario – diversa da quella già resa di “plateale richiesta di revisione del giudizio di fatto”, atteso che “l’attenuamento dei riflessi funzionali all’attualità (2013) e non già dal 2000” è, inevitabilmente, una quaestio facti;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 31 marzo 2022