Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2022, n. 30803 - Caduta mortale durante i lavori di pulizia della parte esterna delle tende. Responsabilità del committente di opere in economia


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 28/04/2022
 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Venezia con la sentenza impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva riconosciuto Z.F. e M.C. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni del prestatore d'opera T.F. e li aveva condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore degli eredi della persona offesa, costituiti parte civile, cui aveva assegnato una somma provvisionale di euro 50.000.

2. Agli imputati veniva contestato un addebito di colpa generica nonché la violazione dell'art.26 d. Lgs. 81/2008 per avere affidato lavori di pulizia della parte esterna dei tendoni della pompeiana antivento della loro abitazione non verificando l'idoneità tecnico professionale del T.F. anche in relazione alla pericolosità del lavoro affidato e non garantendo la sicurezza sui luoghi di lavoro ove la prestazione d'opera doveva svolgersi, determinando così la morte del prestatore d'opera che, anche in ragione delle dedotte violazioni, cadeva dalla veranda dell'abitazione, sita al secondo piano della palazzina, riportando lesioni che ne cagionavano la morte.

3. La Corte di Appello di Venezia, nel disattendere le ragioni di doglianza secondo le quali al rapporto intervenuto tra i ricorrenti e il prestatore d'opera non potesse essere ricondotta la disciplina che concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamava la giurisprudenza di legittimità che collegava al committente di lavori in economia una autonoma posizione di garanzia nei confronti del lavoratore autonomo, dovendo il primo verificare l'idoneità tecnico professionale del prestatore e predisporre idonei mezzi di protezione, nonché fornire informazioni sui rischi esistenti sul luogo di lavoro al pari di quanto prevede la disposizione di cui all'art.26 D.Lgs. 81/2008 in relazione agli obblighi gravanti sul committente in relazione ai lavori da eseguirsi presso cantieri mobili. All'uopo, sosteneva, che non era sufficiente che i committenti facessero affidamento sull'esperienza e sulla pregressa attività lavorativa svolta dal T.F. a loro favore, in quanto la idoneità tecnica andava verificata in concreto e in relazione all'opera commissionata. Escludeva ancora che, a fronte di prestazione di lavoro che poteva essere eseguita all'interno del terrazzo previo smontaggio delle tende da pulire, la decisione del prestatore di issarsi sul cornicione del poggiolo della veranda presentasse i caratteri dell'abnormità e dell'eccezionalità, idonea ad interrompere il rapporto di causalità, laddove la soluzione adottata costituiva una delle alternative modalità di intervento e del resto il prestatore era stato lasciato solo ad operare, in assenza di specifiche segnalazioni di pericolo o di indicazioni sulle modalità di svolgimento del lavoro ovvero di verifica dell'adozione di adeguati strumenti di protezione.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli imputati affidandosi a due motivi di ricorso dopo avere preliminarmente comunicato l'intervenuto decesso dell'imputato Z.F. avvenuto in Vicenza in data 29 Marzo 2021, chiedendo pertanto, in relazione alla sua posizione, declaratoria di estinzione del reato e revoca delle statuizioni civili.
4.1 Con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione alla contestata inosservanza dell'art . 26 del D.Lgs. 81/2008 e manifesta contraddittorietà della motivazione sul punto.
In particolare rileva la contraddizione dell'argomento logico secondo cui da un lato in capo al prestatore d'opera era stata riconosciuta una rilevante dose di imprudenza per non avere egli operato in sicurezza all'interno del terrazzo provvedendo a sganciare le tende che si voleva manutenere e dall'altra era stato escluso che tale condotta, del tutto avventata ed esorbitante, fosse in grado di escludere la responsabilità dei ricorrenti, i quali invero avevano riposto un affidamento incolpevole sull'adozione da parte del prestatore di modalità di lavoro non pericolose per la sua persona. Tale contraddizione, rilevabile dal testo del provvedimento impugnato, era in grado di disarticolare il ragionamento che aveva condotto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti.
4.2 Con un secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art . 26 D.Lgs. nella parte in cui, pure riconosciuta una posizione di garanzia al committente di una prestazione d'opera data in appalto a terzi, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe di fatto svuotato di significato le ulteriori disposizioni in essa contenute, laddove l'appaltatore è soggetto titolare di autonomia imprenditoriale di talchè la funzione di cooperazione e di coordinamento pure riconosciuta in capo al committente risultava nella specie irrilevante e priva di concreta applicazione, atteso che era l'appaltatore a dovere provvedere alla salvaguardia della sicurezza propria e dei propri collaboratori, assumendosi le responsabilità in caso di colpevole trasgressione di tali doveri, secondo il principio di auto-responsabilità soprattutto allorquando, come nella specie, aveva proceduto ad analoghi interventi all'interno dello stesso terrazzo, era dotato di adeguate conoscenze ed esperienza tecnico professionali e i ricorrenti non avevano realizzato alcuna ingerenza in ordine alle modalità esecutive della prestazione.
 

Diritto



1. In relazione alla posizione di Z.F. deve essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta morte dell'imputato come attestato dalla difesa della parte ricorrente mediante produzione di copia del certificato di morte. Consegue la revoca delle statuizioni civili emesse nei suoi confronti.

2. Il ricorso proposto da M.C. deve essere rigettato in quanto infondato.
Nessuna contraddizione evidente si palesa nel provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità in capo al committente di opere in economia dalla cui esecuzione è derivata la morte del prestatore, anche in presenza di profili di imprudenza a suo carico, allorquando l'accertamento della responsabilità del committente sia intervenuta in ragione dell'omessa verifica della idoneità tecnica ed organizzativa del prestatore di lavoro in relazione alla specificità della natura e dell'estensione dei lavori che lo stesso è chiamato a svolgere nell'interesse del committente.
2.1 In ipotesi di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, poiché l'obbligo di verifica non può risolversi nel solo controllo dell'appaltatore nel registro delle imprese, che attiene ad un adempimento di carattere amministrativo (sez.4, n.28728 del 22 Settembre 2020, Olivieri Gianfranco, Rv.280049; n.44131 del 15 Luglio 2015, Haqimi ed altri, Rv.264975). Invero il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente dal quale peraltro non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte della capacità organizzativa della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nella esecuzione dei lavori nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente di situazioni di pericolo (sez.4, n.27296 del 2 Dicembre 2016, Vettor, Rv.270100; n.5946 del 18 Dicembre 2019 Frusciante Francesca, Rv.278435; n.7188 del 10 Gennaio 2018, Bozzi, Rv.272221).
2.2 I giudici di merito invero hanno fornito adeguato conto nella motivazione delle proprie sentenze, che si saldano nel giudizio di responsabilità per colpa, come l'incarico di pulire le tende fosse stato affidato ad un uomo di fiducia in pensione, già titolare di una ditta di imbianchino che si prestava a svolgere piccoli lavori di manutenzione negli appartamenti; che il lavoro presentava difficoltà di esecuzione e la esigenza di una preventiva organizzazione, in quanto la veranda delimitata dal tendaggio aggettava verso l'esterno della terrazza, di talchè una corretta esecuzione della prestazione avrebbe imposto lo smontaggio delle tende, quantomeno di quelle collocate sul lato esterno del lastrico, mentre l'artigiano era privo di ogni sistema di sicurezza che lo garantisse dal rischio di caduta in caso di lavoro eseguito sopra la balaustra che delimitava il parapetto della terrazza. D'altro canto la parte committente aveva affidato l'incarico senza fornire alcuna indicazione su come dovesse essere eseguita la prestazione e in assenza di qualsiasi collaborazione o assistenza.
2.3 Invero il riconoscimento di una condotta imprudente del lavoratore, per non avere adottato un sistema di lavorazione più sicuro, quale lo smontaggio delle tende in plastica all'interno del terrazzo, in nessun modo si coniuga e interferisce con il titolo di colpa riconosciuto in capo al committente, in ragione di un difetto di verifica della capacità tecnica professionale del prestatore d'opera, che attiene ad un momento antecedente alla esecuzione della prestazione, preliminare rispetto all'esecuzione dell'incarico e che si articola nel mancato accertamento di una adeguata capacità organizzativa del prestatore e di una dotazione di strumenti di lavorazione e di protezione idonei ad assicurare lo svolgimento in sicurezza della prestazione. La Corte di Appello invero non ha mancato di rilevare che il prestatore era stato reso affidatario delle opere in assenza di segnalazione dei rischi connessi all'attività che il prestatore era chiamato a svolgere, né i committenti avevano provveduto ad eliminare i pericoli né avevano preteso o verificato che il prestatore si dotasse di opportuni presidi di sicurezza o di strumenti idonei per operare.
2.4 Entrambe le sentenze di merito hanno poi del tutto logicamente escluso che la condotta del lavoratore potesse essere ritenuta abnorme con riferimento alle modalità esecutive, laddove in assenza di specifici accordi o prescrizioni in merito al contenuto della prestazione, quella di issarsi sopra il culmine del poggiolo delimitato dalle fioriere, era una delle soluzioni astrattamente praticabili e comunque coerente con la conformazione dello stato dei luoghi e comunque non in contrasto con particolari divieti o prescrizioni ricevute dai committenti.
2.5 Depone poi per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, in presenza della imprudente condotta del lavoratore, la giurisprudenza che nega la responsabilità del lavoratore nella causazione dell'infortunio quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez.4, 17 Gennaio 2017, Meda, Rv.269255; 10 Ottobre 2013, Rovaldi, Rv. 259313; 2.5.2012, Goracci n.22044 non massimata; 7 Febbraio 2012, Pugliese, Rv.252373; 15 Aprile 2010 n.21511, Di Vita, n.m.). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.4, 13.11.2011 Galante, n.m.; sez.F. 12.8.2010, Mazzei Rv.247996).
2.5.1 'E stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento quando, per la sua stranezza ed imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione risultava impegnato; in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (vedi sez.4, n. 23292 del 28 Aprile 2011, Millo, Rv.252710; n.16397 del 5 Marzo 2015, Guida, Rv.263386; n.33976 del 17 Marzo 2021, Vigo Antonio, Rv.281748).
2.5.2 Non pare dubbio - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - che il T.F. fosse intento alla esecuzione di una prestazione concordata genericamente con il committente (pulizia delle tende esterne) e che l'evento si era verificato proprio in ragione dell'assolvimento del compito demandato, e su tale profilo il motivo di ricorso appare del tutto privo di analisi censoria delle argomentazioni indicate e di quelle richiamate dalla Corte di Appello.
3. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto palesemente in contrasto con la interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 26 D.Lgs. n.81/2008.
3.1 Il giudice distrettuale non ha infatti mancato di osservare che l'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, ritenuto applicabile anche all'affidamento di lavori in economia a prestatori d'opera, non prevede soltanto che il committente debba controllare la capacità tecnico organizzativa della ditta esecutrice delle opere, ma deve altresì fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
3.2 Trattasi invero di principio generale che impone al committente di rendere edotto l'appaltatore o il lavoratore autonomo, le cui professionalità vengono introdotte nel luogo di lavoro, di tutte le fonti di pericolo connesse alle lavorazioni, previa individuazione dei rischi collegati alla natura e alle modalità esecutive della prestazione e pertanto nessun legittimo affidamento può essere riconosciuto alla parte committente sulla capacità tecnica e sull'organizzazione del prestatore d'opera, in quanto il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul datore di lavoro committente, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge la prestazione di lavoro autonomo (sez.4, n.12876 del 8 Febbraio 2019, PG contro Buonopane Alessandro, Rv. 275649) perché, inerendo all'ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente per il reato di lesioni colpose in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice, addetto all'autobetoniera, investito da una scarica elettrica in quanto il braccio del mezzo, manovrato con radiocomando da altro lavoratore dipendente della stessa impresa, era stato alzato sino a giungere in prossimità di un elettrodotto sovrastante il cantiere di proprietà del committente, sez.4, n.5802 del 29 Gennaio 2021, Parte civile/Cribari Paolo, Rv.280925.01).

4. Il ricorso di M.C. deve pertanto essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione sostenute dalla difesa della parte civile che liquida, ai sensi del DM 10 Marzo 2014 n.55 come da dispositivo.

 

P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Z.F. Fernando perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso di M.C. che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parte civili T.F. Emanuela e T.F. Giovanna, che liquida in euro 3.600 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 Aprile 2022