MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

OGGETTO: modifiche apportate dal D.lgs. 30 giugno 2022 n.105 in materia di congedo di paternità e congedo parentale.


A ELENCO INDIRIZZI (in allegato)
…omissis…


Seguito :

a) Circolare prot.M_D GCIV 0014337 del 03.03.2015;
b) Circolare prot. M_D GCIV REG2020 0008054 del 06.02.2020.

 

Il decreto-legislativo 105/2022, che entrerà in vigore alla data del 13 agosto 2022, pubblicato in GU n.176 del 29-7-2022, ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle materie in oggetto e, in particolare, al testo del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’intento del legislatore è quello di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
In via preliminare è opportuno precisare che, in virtù di quanto disposto all’art. 1, comma 2, del decreto-legislativo di cui trattasi, non vi sono più dubbi circa l’applicabilità delle disposizioni anche al pubblico impiego. Nello specifico, la norma precisa che, “nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

1. CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO
1.1 Modifiche al D.lgs. 151/2001

Ai sensi del nuovo art. 27-bis del D.lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1 lettera c) del D.lgs. 105/2022, entra pienamente a regime per le pubbliche amministrazioni la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore, anche adottivo ed affidatario, nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto rispetto al diverso istituto del congedo di paternità ex art.28 del D.lgs. n. 151/2001, rinominato “congedo di paternità alternativo” che, invece, spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Inoltre, in caso di parto plurimo la durata del congedo del padre è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Si precisa che tale congedo, fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, non è frazionabile ad ore ed è utilizzabile anche in via non continuativa.
Per l’esercizio di tale diritto, il padre comunica in forma scritta, oppure attraverso gli strumenti di gestione informatica delle presenze, al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo non inferiore ai cinque giorni ove possibile in relazione all’evento della nascita sulla base della data presunta del parto.
Per tutto il periodo del predetto congedo, usufruibile entro il termine massimo del quinto mese dalla nascita, è riconosciuta al padre un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera e) del D.lgs. 105/2022, che modifica l’art. 29 D.lgs. n. 151/20011.

1.2 Adempimenti amministrativi
Si precisa che la fruizione del congedo obbligatorio per il padre non incide sul quantum dei giorni concessi per congedo parentale facoltativo: pertanto la relativa assenza non deve essere inserita sul sistema INFOCIV. Il modello di domanda allegato dovrà essere inoltrato ai soli uffici del personale e/o servizi amministrativi dei rispetti Enti di appartenenza (All.1).

2. CONGEDO PARENTALE (cd Facoltativo )
2.1 Modifiche al D.lgs. 151/2001

a) La durata complessiva del congedo parentale, fissata in dieci mesi, per entrambi i genitori ed elevata ad 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (art.32 comma 2 D.lgs. 151/2001), è elevata a 11 anche qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio (Art. 2, comma 1 lettera h) del D.lgs 105/2022 che modifica l’art. 32 co.1 lettera c) del D.lgs. 151/2001);
b) aumenta fino a 12 anni l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30 per cento della retribuzione (Art. 2, comma 1 lettera i), punto 1 del D.lgs 105/2022 che modifica l’art. 34 co.1 del D.lgs. 151/2001) che, in forza del disposto dell’art 28 co.2 del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, è pari al 100 per cento per i primi 30 giorni;
c) aumenta a 9 mesi, per la coppia genitoriale, il periodo di congedo parentale indennizzabile nella misura del 30 per cento (dei quali il primo mese resta retribuito al 100 per cento). La nuova normativa stabilisce tuttavia che tre mesi non siano trasferibili ossia siano riservati in via esclusiva a ciascuno dei genitori. Il restante periodo di complessivi tre mesi è fruibile in maniera alternata da entrambi. Nel caso in cui vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30per cento della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. (Art. 2, comma 1 lettera i), punto 1 del D.lgs 105/2022 che modifica l’art. 34 co.1 del D.lgs. 151/2001);
d) aumenta da 8 a 12 anni l'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30 per cento della retribuzione oltre i 9 mesi fino ai 10/11 mesi complessivi per entrambi i genitori a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Art. 2, comma 1, lett. i) punto 3) del D.lgs. 105/2022 che modifica l’art. 34 comma 3 D.lgs. 151/2001);
Ne consegue che i dipendenti che non si trovano nelle condizioni di reddito sopra citate, potranno usufruire del congedo parentale dopo i 9 mesi indennizzati, fino ai complessivi 10/11 mesi, sempre entro i 12 anni, ma a zero retribuzione.
e) i periodi di congedo parentale rimangono computati nell’anzianità di servizio ma, a differenza del previgente testo, non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva (Art. 2, comma 1, lett. i) punto 4) del D.lgs. 105/2022 che modifica l’art. 34 comma 5 D.lgs. 151/2001).
Il contratto del Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 all’art. 28 co.3 prevede che “per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente...sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2” .
Il richiamato comma 2 equipara al trattamento economico del congedo di maternità e paternità (obbligatorio e alternativo) il trattamento economico del congedo parentale retribuito per intero nei primi 30 giorni.
L’art.28 co.2 ricomprende tra gli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, per cui non spetta alcuna retribuzione, i compensi per lavoro straordinario e quelli legati a condizioni di disagio, confermando il diritto ai trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa ma subordinandoli all’effettivo apporto partecipativo del dipendente.
f) Le modifiche di cui sopra valgono anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento. Pertanto la sopra citata indennità del 30per cento è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dei 9 mesi, entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (Art. 2, comma 1 lettera l) del D.lgs 105/2022 che modifica l’art. 36 co.3 D.lgs. 151/2001).

2.2 Conciliazione vita lavoro
I datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. (Art. 4, comma 1 lettera b) punto 1 del D.lgs. 105/2022 che modifica l’art. 18 comma 3-bis Legge 81/2017).

3. ISTITUTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ GIÀ VIGENTI
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti presso questa Direzione Generale si coglie l’occasione per evidenziare taluni aspetti relativi a istituti a tutela della maternità e paternità che sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti:
a) la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, è riconosciuta alle lavoratrici a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (ex art. 16 - comma 1.1 - del D.lgs. 151/2001, così come integrato e modificato dalla Legge 145/2018);
b) la cumulabilità tra riposi giornalieri per allattamento di cui all’art. 39 D.lgs. 151/2001 e i 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 33 comma 3 L. 104/92 da fruire nei confronti del medesimo figlio portatore di handicap, è riconosciuta, in quanto la cumulabilità dei permessi ex art.39 cit con i permessi di cui all’art.33 co.3 è esclusa solo nel caso in cui i permessi di cui all’art. 33, comma 3 cit. siano fruiti ad ore;
c) la cumulabilità tra riposi giornalieri per allattamento di cui all’art. 39 D.lgs. 151/2001 e i permessi mensili ad ore di cui all’art. 33 comma 3 L. 104/92 da fruire è riconosciuta:
- nel caso di altro figlio, trattandosi di permessi per due figli diversi;
- nel caso dello stesso figlio portatore di handicap, stante il generale divieto, solo nell’ipotesi particolare in cui la CML (Commissione Medica Locale) ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati.
La presente circolare modifica e integra la circolare a seguito a) ed annulla e sostituisce la circolare a seguito b) a decorrere dal 13 agosto 2022.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione”.
 

IL DIRETTORE GENERALE in s.v.
Il VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo MARCHESI