Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 5, 07 aprile 2022, n. 13450 - Atti persecutori dell'agente di polizia nei confronti delle colleghe


 

 

Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 15/02/2022
 

 

Fatto

 


1. Con ordinanza del 24 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Tribunale di Pistoia in data 4 novembre 2021 a V.C., agente della Polizia Municipale di Agliana, in quanto indagata in concorso con la comandante T.L. dei reati di atti persecutori (capi 1 e 5 dell'imputazione: artt. 61, n. 9, 110 e 612 bis c.p.) nei confronti delle colleghe del comando di polizia locale del Comune di Agliana Tr. e C., falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici (capi 3, 7, 8, 9 e 10 della rubrica: artt. 110 e 479 c.p.) e calunnia (capi sub 4,11,12,13,14,15 e 16: artt. 110 e 368 c.p.).
2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze, con atto a firma dell'Avv. Massimiliano Manzo, ha proposto ricorso la V.C., deducendo quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:
2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.). in relazione all'art . 111 Cost. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ) per avere il Tribunale del riesame omesso di valutare la memoria difensiva depositata all'udienza di riesame con i relativi allegati con la quale si segnalava la necessità di svolgere un vaglio più approfondito dei gravi indizi di colpevolezza a carico della V.C. per le contestazioni di calunnia, in quanto smentiti da alcune produzioni documentali effettuate; tra queste, le denunce di anonimi "genitori stufi" nei confronti della p.o. Tr., che invece le indagini ritennero a firma dell'indagata, e la mail che attesta che la CNR nei confronti della Segretario Comunale, Dott.ssa Av., fu redatta in realtà dalla so!a T.L., che la inviò per una rilettura alla ricorrente; pertanto, a fronte di tali specifiche sollecitazioni, il Tribunale fiorentino era tenuto a fornire un'altrettanta specifica motivazione, del tutto omessa, con violazione del diritto di difesa della V.C.;
2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in tema di sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p.; invero, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la ricorrente potesse, in assenza di misura cautelare, distruggere o sottrarre documenti presso l'ufficio di appartenenza o condizionare le persone informate sui fatti, non ancora sentite, anche sfruttando le sue conoscenze presso l'amministrazione comunale di Agliana, senza però indicare concreti elementi probatori a sostegno di tale affermazione, tenuto anche conto del fatto che la stessa indagata era già stata attinta da un provvedimento disciplinare di sospensione dall'attività lavorativa e che la polizia giudiziaria aveva già provveduto a sequestrare tutto il materiale probatorio rilevante;
2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art . 274, comma 1, lett. c), c.p.p. e il vizio di omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p .) in punto attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, per avere il Tribunale della libertà di Firenze errato nel ritenere che la condotta persecutoria della V.C. potesse ripetersi perché l'ultimo episodio ascrivibile alla fattispecie di cui all'art . 612 bis c. p. è datato maggio 2021 e la richiesta della misura cautelare era intervenuta a luglio dello stesso anno, mentre la ricorrente aveva conoscenza dell'indagine a suo carico fin dal febbraio 2021; invero, il Tribunale ha così omesso dì considerare che al momento dell'applicazione della misura cautelare erano decorsi già sei mesi senza che l'indagata compiesse alcun fatto illecito, così smentendo la ritenuta attualità del pericolo di reiterazione del reato;
2.4. con il quarto motivo, ìl vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) sull'attualità del pericolo dì reiterazione del reato, ìn relazione alla richiesta subordinata dì sostituzione della misura domiciliare con altra meno afflittiva, avendo ancora una volta il giudice del riesame omesso dì considerare che, pur ìn libertà, la V.C. non aveva commesso alcun illecito nell'arco dei sei mesi precedenti l'applicazione degli arresti domiciliari.
3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale dr. Luigi Birritteri, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell'indagata ha fatto pervenire conclusioni scritte a mezzo PEC, in replica a quelle del Procuratore Generale, riportandosi al ricorso e concludendo per l'annullamento dell'ordinanza.

 

Diritto


Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere dì revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze dì riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi dì colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Ma tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice dì merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
All'uopo va subito evidenziato come lo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato si presenti immune da vizi.
2. Con il primo motivo di ricorso l'indagata si duole del mancato esame dèlla documentazione e dei relativi allegati depositata all'udienza del riesame, asseritamente incidente sulla valutazione della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza attribuitile, ma tale deduzione pecca dì insuperabile genericità.
2.1. All'uopo, va premesso che questa Corte ha più volte evidenziato come l'omesso esame dì una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non determini alcuna nullità, e non possa essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5 n. 5443 del 18/12/2020 Rv. 280670; Sez. 1 n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578).
Orbene, il ricorso in esame non specifica esattamente in che cosa la memoria prodotta in sede di riesame- in uno agli allegati- sarebbe stata in grado di disarticolare il ragionamento dell'ordinanza impugnata sugli indizi di colpevolezza a carico dell'indagata, in relazione a ciascuna delle plurime contestazioni di calunnia alla stessa ascritte. In ogni caso, dalle generiche deduzioni sviluppate nel motivo in questione non si ricavano elementi idonei ad inficiare la congruità e la correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, senza considerare, poi, che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti dei quali si denuncia l'omesso esame o che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019,Rv. 276432).
3. Il secondo e terzo motivo di ricorso- con i quali l'indagata censura la sussistenza delle esigenze cautelari- sono manifestamente infondati.
3.1. Innanzitutto, quanto al pericolo di inquinamento ex art. 274 lett. a) c.p.p., congrua ed immune da vizi si presenta la valutazione del Tribunale, che, nel condividere le valutazioni dell'ordinanza custodiale, ha ricavato il pericolo di inquinamento probatorio, derivante dalla possibilità di sottrazione o distruzione di documenti relativi all'attività svolta dalla V.C. presso l'ufficio di appartenenza, condizionando le persone informate sui fatti non ancora escusse, dalla pluralità dei fatti commessi, ma soprattutto dalle condotte di falso e di calunnia dalla stessa posta in essere, anche in relazione ad altri procedimenti, oltre che dal rapporto di fiducia intercorrente tra l'indagata e alcuni membri dell'amministrazione comunale. A fronte di tale valutazione- in merito alle condotte di falso e alla loro concreta rappresentatività di una personalità propensa alla "manipolazione" dei dati, fondata anche sulle risultanze delle captazioni svolte- la ricorrente si è limitata ad addurre altresì la circostanza dell'intervenuto procedimento disciplinare di sospensione dall'attività lavorativa, senza confrontarsi con quanto congruamente evidenziato nel provvedimento impugnato, secondo cui tale sospensione non fa venir meno il pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto del fatto che la capacità di condizionamento in manipolazione dell'indagata prescinde dall'esercizio di pubbliche funzioni, apparendo piuttosto espressione della sua personalità.
3.2 Per quanto concerne, poi, il pericolo concreto ed attuale di reiteràzione del reato il Tribunale- dopo aver evidenziato che trattasi nella fattispecie di fatti gravi che destano allarme sociale, posti in essere in un momento in cui la V.C. ricopriva un ruolo pubblico quale agente di polizia municipale- ha tratto elementi in tal senso dalla molteplicità dei fatti ascrittile, commessi con lucida spregiudicatezza, posti in essere reiteratamente con condotte vessatorie e persecutorie nei confronti delle p.o. Tr. e della C., in uno a condotte di falso e calunnia per ridimensionare l'azione e i poteri di altri soggetti considerati elementi di disturbo.
3.2.1. Con riguardo specifico all'attualità, la prossimità temporale dei fatti, l'ultimo dei quali risalente al maggio 2021, è stata ritenuta significativa di essa, tanto più ove si consideri che le condotte criminose si sono protratte sino alla richiesta della misura cautelare. Tale valutazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, si presenta immune da vizi, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566;Sez.4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994).
3.2.2. Inoltre, senza incorrere in vizi, il Tribunale ha ritenuto non idonea ad escludere il pericolo di recidiva la sospensione dal lavoro dell'indagata in via disciplinare, atteso che i reati di atti persecutori e calunnia potrebbero essere reiterati indipendentemente dall'esercizio di pubbliche funzioni, tanto che il precedente penale risultante a suo carico per calunnia continuata non è stato posto in essere in veste di pubblico ufficiale. Senza tacere, poi, il fatto che la V.C., unitamente alla T.L. ha continuato a perseguitare la Traversa, pur dopo il suo trasferimento presso il comando di polizia municipale di Pescia, elementi questi che hanno indotto il Tribunale fondatamente a ritenere che l'indagata qualora se ne ripresentasse l'occasione potrebbe delinquere nuovamente essendo stata in passato tratta in arresto per il reato di calunnia e per il medesimo reato in forma continuata venendo condannata alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
4. Manifestamente infondato, poi, si presenta il quarto motivo di ricorso, in merito alla scelta della misura cautelare. Invero, il ricorrente anche qui non si confronta con quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, circa l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari quale unica misura, anche proporzionata all'entità del fatto, idonea a garantire l'allarme sociale e la pena che si reputa potrà essere irrogata, tenuto anche conto del numero di condotte contestate e della precedente condanna riportata dalla indagata che non potrà dunque essere condizionalmente sospesa. Inoltre, con ragionamento logico immune da censure, il Tribunale ha evidenziato come nella fattispecie misure cautelari custodiali interdittive non si presentino idonee a fronteggiare il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, in quanto l'ampia libertà di movimento ad esse connesse non impedirebbe alla V.C. di reiterare le medesime condotte criminose o di porre in essere altre condotte finalizzate ad occultare o ridimensionare quelle già poste in essere.
5.II ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
 

P.Q.M.
 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 15.2.2022