Tipologia: Contratto Integrativo Territoriale
Data firma: 8 febbraio 2010
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti:
Aia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio,
Turismo, Aziende alberghiere, Firenze
Fonte: FISASCAT-CISL
Sommario:
Premessa |
B) Diritto di precedenza |
Contratto integrativo territoriale turismo aziende
alberghiere - Provincia di Firenze
Ipotesi di accordo
Il giorno 08 febbraio 2010, presso la sede dell' Aia
Associazione Imprese Alberghiere di Firenze e Provincia, in Borgognissanti 8, si
sono incontrati: il [
] presidente dell'Aia Associazione Imprese Alberghiere di
Firenze e Provincia [
], la Filcams-Cgil [
], la Fisascat-Cisl [
], la Uiltucs
Uil [
]
Premessa
Il contratto integrativo territoriale sottoscritto in data 24 febbraio 2006 è
scaduto il 31 dicembre 2008.
Le rispettive organizzazioni sindacali, nel sottoscrivere il rinnovo della
regolamentazione territoriale dei rapporti di lavoro intercorrenti nelle aziende
alberghiere, aderiscono al vigente CCNL di settore nonché alle norme e agli
accordi disciplinanti i rapporti di lavoro subordinato.
Le stesse OO.SS., in particolare, nella fase di contrattazione, hanno condiviso
alcune premesse che sono le seguenti:
- potenziamento del ruolo della contrattazione di secondo livello, intesa quale
strumento di raccordo tra le norme previste dal vigente CCNL, le eventuali
contrapposte esigenze delle aziende che operano nel settore, nell'intento comune
e primario di meglio sostenere l'occupazione, la crescita di adeguate
professionalità tra tutte le risorse umane disponibili, a garanzia di una
genuina e sana competitività auspicabile nel mercato del lavoro;
- integrale applicazione delle premesse della contrattazione collettiva e della
normativa prevista dalla stessa che rinvia al II livello di contrattazione;
[
]
- costante valutazione tra le parti, dello forme di flessibilità raggiunte nelle
aziende aderenti alla presente contrattazione al fine di agevolare, ove
necessario la corretta gestione dei rapporti di lavoro, nell'intento di
conciliare le legittime esigenze occupazionali dei lavoratori con le esigenze di
sviluppo delle aziende;
[
]
- riconoscimento dei ruolo fondamentale della formazione continua dei personale;
- condivisione sull'opportunità di un potenziamento del ruolo dell'EBTT nei
percorsi di accesso alla formazione continua, ai reinserimento dei dipendenti in
cerca di occupazione e della corretta gestione sui territorio dei rapporti di
apprendistato;
Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano le seguenti disposizioni:
Art. 1. - Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo territoriale disciplina e integra i rapporti
di lavoro nelle aziende del settore Turismo, così come individuate dall'art. 1
del
CCNL 27 luglio 2007, corrispondenti ai seguenti punti dello stesso articolo:
I) aziende alberghiere;
lettere a), b), c), d),e).
II) complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta;
lettera a);
Le aziende tenute all'applicazione sono quelle ubicate all'interno dei
territorio della provincia di Firenze e aderenti all'Associazione Imprese
Alberghiere, Aia-Firenze, nonché tutte le imprese alberghiere che applicano il
CCNL Turismo Federalberghi e che versano il contributo dovuto all'EBTT il
presente contratto integrativo territoriale potrà altresì disciplinare ed
integrare i rapporti di lavoro di tutto le aziende del settore turismo elencate
al precedente comma 1 del presente articolo 1, anche se con sede legale non
ubicata nel territorio, che dichiarandone l'applicazione nel rispetto di quanto
qui successivamente disciplinato, lo ritengano strumento valido ed efficace ai
fini della regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti con i propri
dipendenti.
Fermo restando quanto precedentemente regolamentato, il contratto integrativo
territoriale è applicabile:
- alle imprese alberghiere che occupano fino a 15,dipendenti;
- alle imprese alberghiere che occupano 15 dipendenti ed oltre, ove le stesse
siano prive di una propria contrattazione aziendale;
- come già dedotto in precedenza le parti, espressamente, propongono la loro
disponibilità volta ad estendere la validità del presente accordo integrativo
territoriale ad altre realtà organizzative territoriali.
Art. 2. - Materie disciplinate dal contratto integrativo territoriale (CIT)
Al presente CIT, come espressamente richiesto sia dalle OO.SS. sta dall'Aia, al
solo ed unico scopo di favorire le esigenze del personale dipendente e quelle
delle imprese alberghiere, e nel completo rispetto delle prescrizioni del CCNL e
della legislazione vigente, sono demandate le seguenti materie:
[
]
- sfera di applicazione;
[
]
- relazioni sindacali;
- orario di lavoro;
- risposo giornaliero;
[
]
- lavoro a tempo determinato;
- flessibilità
Art. 5 - Relazioni sindacali
Le Parti, confermando la validità delle già consolidate relazioni sindacali
finalizzate allo scambio dì informazioni, al confronto costruttivo e la ricerca
di soluzioni di intese volte ad anticipare e a risolvere i possibili problemi,
concordano sul fatto che tale consuetudine si attui, ove necessario, con
riferimento alle singole realtà territoriali.
A questo proposito, proprio per evitare controversie e conflitti nelle singole
strutture, per i cambiamenti dell'organizzazione del lavoro che comportino
significative variazioni dell'orario, delle mansioni o dei carichi di lavoro,
verrà attivato un confronto preventivo tra Direzione aziendale e RSA-RSU, volto
a trovare soluzioni condivise.
Le Parti firmatarie del presente CIT si incontreranno tutte le volte che a
fronte di problematiche organizzativo scaturenti dal mercato del turismo, si
renda oggettivamente necessaria una valutazione del divenire degli assetti
occupazionali.
In ogni caso, almeno una volta l'anno, le parti si incontreranno per esaminare
lo stato dell'organizzazione del lavoro e dei livelli occupazionali del settore,
nonché le problematiche connesse.
Art. 6 - Orario di lavoro
Flessibilità
(1) In attuazione del rinvio previsto dall'art. 13 del CCNL 19 luglio
2003 (e sue successive modifiche ed integrazioni) ed in deroga a quanto previsto
dall'art. 104 dello stesso CCNL vengono previsti i seguenti sistemi di
distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi
per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per
una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle
prescritte dall'art. 97 del CCNL e per le altre, a compensazione, prestazioni di
durata inferiore.
(2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con
orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 97 del CCNL,
non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con
prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 97 del CCNL
non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 97 del CCNL non
potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non
potrà superare lo nove ore giornaliere, fermo restando il diritto ai normale
godimento del riposo settimanale di legge.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato
attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore
intensità produttiva e comunque entro sedici settimane a far data dall'inizio
del periodo di maggior prestazione lavorativa.
(5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano
l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a
quattordici e ventisei settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema
il monte ore annuo di permessi, di cui all'art. 100 è elevato a 118 ore.
(6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano
applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di tre volte
nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un
incontro tra Direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale
la Direzione aziendale esporrà lo esigenze dell'impresa ed i relativi programmi,
al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame
congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi,
a cura della Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei
programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di parsone che comprovino
fondati e giustificati impedimenti.
(7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai
soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato
al lavoratore.
(8) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti in relazione
alle peculiarità del settore turistico ed alle conseguenti esigenze produttive e
organizzative, nel caso di reali ed oggettiva necessità, l'orario di lavoro
potrà essere calcolato, d'accordo con il lavoratore, come media in un periodo di
due settimane applicabile per una volta in ciascun bimestre. Per i lavoratori
interessati l'orario di lavoro non sarà soggetto al limite di nove ore
giornaliere ed agli stessi sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro
pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di
tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'art, 100 del
CCNL turismo 19/07/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 7 - Riposo giornaliero
L'art. 7, comma 1, del
D.Lgs 66/2003, stabilisce che: "Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere
fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata."
L'art. 17, della stessa norma stabilisce che: "Le disposizioni di cui agli
articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o
accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali
comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di
lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente
alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o
accordi conclusi al secondo livello di contrattazione."
Premesso quanto sopra le parti stabiliscono che le modalità di godimento del
riposo giornaliero, così come previsto dalla norma sopra trascritta, potrà
essere variata in due casi:
a) comprovate ragioni organizzative concordate con la RSA o RSU o direttamente
con il singolo lavoratore;
b) specifica richiesta del lavoratore;
In questi casi, le parti, previo accordo scritto, potranno ridurre fino a otto
ore il riposo, indicando le modalità di recupero delle ore non godute.
Copia dell'accordo dovrà essere inviata alla Commissione Paritetica dell'EBTT.
Art. 8 - Turno di lavoro
"spezzato"
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni.
Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro
giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno
essere negoziati tra le parti a livello aziendale.
Il nastro orario è fissato in 14 ore per il personale di sala, ricevimento e
portineria e di 12 ore per il restante personale.
Considerato l'evidente disagio del turno di lavoro spezzato, nell'ottica della
ricerca di soluzioni condivise, su richiesta delle RSA-RSU e/o le OO.SS. si
terranno degli incontri nelle singole strutture per verificare, se presente,
l'utilizzo del turno spezzato, la sua effettiva necessità e l'equa ripartizione.
Art. 9 - Ferie e permessi per riduzione di orario ed ex festività
Le ferie ed i permessi per riduzione di orario ed ex festività non goduti
nell'anno precedente potranno essere usufruiti nei periodi di minor lavoro
nell'anno in corso.
Previo accordo con il lavoratore e limitatamente ai permessi per riduzione di
orario ed ex festività, potrà essere concordato il pagamento degli stessi, se
non goduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo.