Categoria: 2010
Visite: 8907

Tipologia: Contratto Integrativo Territoriale
Data firma: 8 febbraio 2010
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2011
Parti: Aia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Aziende alberghiere, Firenze
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 

Premessa
Art. 1. - Sfera di applicazione
Art. 2. - Materie disciplinate dal contratto integrativo territoriale (CIT)
Art. 3 - Rinvio alla contrattazione collettiva
Art. 4 - Decorrenza- Durata e inscindibilità
Art. 5 - Relazioni sindacali
Art. 6 - Orario di lavoro
• Flessibilità

Art. 7 - Riposo giornaliero
Art. 8 - Turno di lavoro "spezzato"
Art. 9 - Ferie e permessi per riduzione di orario ed ex festività
Art. 10 - Lavoro a tempo determinato
A) Successione dei contratti a termine

 

B) Diritto di precedenza
C) Esclusione dal limite dei trentasei mesi
Art. 11 - Flessibilità interaziendale e fungibilità
Art. 12 - Premio di risultato
• Parametri di riferimento relativi agli elementi economici integrativi.
• Calcolo del premio di produttività e redditività (Premio di risultato).
• Calcolo del premio di produttività e redditività. Obiettivo riferito al tasso di occupazione camere a livello aziendale.
• Parte comune alla determinazione del premio riferita sia al parametro 1 sia al parametro 2
• Premio di risultato da erogare con riferimento agli anni 2010 -2011
• Premio di risultato riferito all'anno di competenza 2009
Art. 13 - Clausola di salvaguardia


Contratto integrativo territoriale turismo aziende alberghiere - Provincia di Firenze

Ipotesi di accordo

Il giorno 08 febbraio 2010, presso la sede dell' Aia Associazione Imprese Alberghiere di Firenze e Provincia, in Borgognissanti 8, si sono incontrati: il […] presidente dell'Aia Associazione Imprese Alberghiere di Firenze e Provincia […], la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs Uil […]

Premessa
Il contratto integrativo territoriale sottoscritto in data 24 febbraio 2006 è scaduto il 31 dicembre 2008.
Le rispettive organizzazioni sindacali, nel sottoscrivere il rinnovo della regolamentazione territoriale dei rapporti di lavoro intercorrenti nelle aziende alberghiere, aderiscono al vigente CCNL di settore nonché alle norme e agli accordi disciplinanti i rapporti di lavoro subordinato.
Le stesse OO.SS., in particolare, nella fase di contrattazione, hanno condiviso alcune premesse che sono le seguenti:
- potenziamento del ruolo della contrattazione di secondo livello, intesa quale strumento di raccordo tra le norme previste dal vigente CCNL, le eventuali contrapposte esigenze delle aziende che operano nel settore, nell'intento comune e primario di meglio sostenere l'occupazione, la crescita di adeguate professionalità tra tutte le risorse umane disponibili, a garanzia di una genuina e sana competitività auspicabile nel mercato del lavoro;
- integrale applicazione delle premesse della contrattazione collettiva e della normativa prevista dalla stessa che rinvia al II livello di contrattazione;
[…]
- costante valutazione tra le parti, dello forme di flessibilità raggiunte nelle aziende aderenti alla presente contrattazione al fine di agevolare, ove necessario la corretta gestione dei rapporti di lavoro, nell'intento di conciliare le legittime esigenze occupazionali dei lavoratori con le esigenze di sviluppo delle aziende;
[…]
- riconoscimento dei ruolo fondamentale della formazione continua dei personale;
- condivisione sull'opportunità di un potenziamento del ruolo dell'EBTT nei percorsi di accesso alla formazione continua, ai reinserimento dei dipendenti in cerca di occupazione e della corretta gestione sui territorio dei rapporti di apprendistato;
Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano le seguenti disposizioni:

Art. 1. - Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo territoriale disciplina e integra i rapporti di lavoro nelle aziende del settore Turismo, così come individuate dall'art. 1 del CCNL 27 luglio 2007, corrispondenti ai seguenti punti dello stesso articolo:
I) aziende alberghiere;
lettere a), b), c), d),e).
II) complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta;
lettera a);
Le aziende tenute all'applicazione sono quelle ubicate all'interno dei territorio della provincia di Firenze e aderenti all'Associazione Imprese Alberghiere, Aia-Firenze, nonché tutte le imprese alberghiere che applicano il CCNL Turismo Federalberghi e che versano il contributo dovuto all'EBTT il presente contratto integrativo territoriale potrà altresì disciplinare ed integrare i rapporti di lavoro di tutto le aziende del settore turismo elencate al precedente comma 1 del presente articolo 1, anche se con sede legale non ubicata nel territorio, che dichiarandone l'applicazione nel rispetto di quanto qui successivamente disciplinato, lo ritengano strumento valido ed efficace ai fini della regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti.
Fermo restando quanto precedentemente regolamentato, il contratto integrativo territoriale è applicabile:
- alle imprese alberghiere che occupano fino a 15,dipendenti;
- alle imprese alberghiere che occupano 15 dipendenti ed oltre, ove le stesse siano prive di una propria contrattazione aziendale;
- come già dedotto in precedenza le parti, espressamente, propongono la loro disponibilità volta ad estendere la validità del presente accordo integrativo territoriale ad altre realtà organizzative territoriali.

Art. 2. - Materie disciplinate dal contratto integrativo territoriale (CIT)
Al presente CIT, come espressamente richiesto sia dalle OO.SS. sta dall'Aia, al solo ed unico scopo di favorire le esigenze del personale dipendente e quelle delle imprese alberghiere, e nel completo rispetto delle prescrizioni del CCNL e della legislazione vigente, sono demandate le seguenti materie:
[…]
- sfera di applicazione;
[…]
- relazioni sindacali;
- orario di lavoro;
- risposo giornaliero;
[…]
- lavoro a tempo determinato;
- flessibilità

Art. 5 - Relazioni sindacali
Le Parti, confermando la validità delle già consolidate relazioni sindacali finalizzate allo scambio dì informazioni, al confronto costruttivo e la ricerca di soluzioni di intese volte ad anticipare e a risolvere i possibili problemi, concordano sul fatto che tale consuetudine si attui, ove necessario, con riferimento alle singole realtà territoriali.
A questo proposito, proprio per evitare controversie e conflitti nelle singole strutture, per i cambiamenti dell'organizzazione del lavoro che comportino significative variazioni dell'orario, delle mansioni o dei carichi di lavoro, verrà attivato un confronto preventivo tra Direzione aziendale e RSA-RSU, volto a trovare soluzioni condivise.
Le Parti firmatarie del presente CIT si incontreranno tutte le volte che a fronte di problematiche organizzativo scaturenti dal mercato del turismo, si renda oggettivamente necessaria una valutazione del divenire degli assetti occupazionali.
In ogni caso, almeno una volta l'anno, le parti si incontreranno per esaminare lo stato dell'organizzazione del lavoro e dei livelli occupazionali del settore, nonché le problematiche connesse.

Art. 6 - Orario di lavoro
Flessibilità

(1) In attuazione del rinvio previsto dall'art. 13 del CCNL 19 luglio 2003 (e sue successive modifiche ed integrazioni) ed in deroga a quanto previsto dall'art. 104 dello stesso CCNL vengono previsti i seguenti sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dall'art. 97 del CCNL e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
(2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 97 del CCNL, non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 97 del CCNL non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 97 del CCNL non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare lo nove ore giornaliere, fermo restando il diritto ai normale godimento del riposo settimanale di legge.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro sedici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
(5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a quattordici e ventisei settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi, di cui all'art. 100 è elevato a 118 ore.
(6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di tre volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra Direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la Direzione aziendale esporrà lo esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di parsone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
(7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
(8) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti in relazione alle peculiarità del settore turistico ed alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, nel caso di reali ed oggettiva necessità, l'orario di lavoro potrà essere calcolato, d'accordo con il lavoratore, come media in un periodo di due settimane applicabile per una volta in ciascun bimestre. Per i lavoratori interessati l'orario di lavoro non sarà soggetto al limite di nove ore giornaliere ed agli stessi sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'art, 100 del CCNL turismo 19/07/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 7 - Riposo giornaliero
L'art. 7, comma 1, del D.Lgs 66/2003, stabilisce che: "Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata."
L'art. 17, della stessa norma stabilisce che: "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione."
Premesso quanto sopra le parti stabiliscono che le modalità di godimento del riposo giornaliero, così come previsto dalla norma sopra trascritta, potrà essere variata in due casi:
a) comprovate ragioni organizzative concordate con la RSA o RSU o direttamente con il singolo lavoratore;
b) specifica richiesta del lavoratore;
In questi casi, le parti, previo accordo scritto, potranno ridurre fino a otto ore il riposo, indicando le modalità di recupero delle ore non godute.
Copia dell'accordo dovrà essere inviata alla Commissione Paritetica dell'EBTT.

Art. 8 - Turno di lavoro "spezzato"
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni.
Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati tra le parti a livello aziendale.
Il nastro orario è fissato in 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria e di 12 ore per il restante personale.
Considerato l'evidente disagio del turno di lavoro spezzato, nell'ottica della ricerca di soluzioni condivise, su richiesta delle RSA-RSU e/o le OO.SS. si terranno degli incontri nelle singole strutture per verificare, se presente, l'utilizzo del turno spezzato, la sua effettiva necessità e l'equa ripartizione.

Art. 9 - Ferie e permessi per riduzione di orario ed ex festività
Le ferie ed i permessi per riduzione di orario ed ex festività non goduti nell'anno precedente potranno essere usufruiti nei periodi di minor lavoro nell'anno in corso.
Previo accordo con il lavoratore e limitatamente ai permessi per riduzione di orario ed ex festività, potrà essere concordato il pagamento degli stessi, se non goduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo.