ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE


OGGETTO: Indicazioni tecniche al medico competente per la tutela dei “lavoratori fragili” negli ambienti di lavoro e nella collettività dell’AD.
 

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omissis…


La recente pubblicazione di ulteriori documenti tecnici¹ volti al contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ha reso necessario richiamare alcuni importanti aspetti per lo svolgimento dell’attività del medico competente, con particolare riferimento alle procedure da attuare nei confronti dei lavoratori “fragili”².
La protezione di tali lavoratori rappresenta un dovere etico e sociale che trova ulteriori attenzioni nel Protocollo 14 marzo 2020, condiviso tra le parti sociali ed il Governo, che affida al medico competente il compito di segnalare all’azienda situazioni afferenti a particolari fragilità e/o patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinché l’azienda provveda alla loro tutela.
Il decreto legislativo del 17 marzo 2020³ stabilisce che (a tutto il 30 aprile) ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 legge 104/1992) nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una “condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero”.
La salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali⁴, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi, secondo quanto regolamentato dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella fase di “lockdown” sia nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV 2 ha, con maggiore valenza di sempre, un duplice obiettivo:
• tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
• tutela della collettività.
Se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del datore di lavoro.
Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”.
È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività ed alle singole realtà lavorative in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.
Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico.
Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.
In merito, si rileva che diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia.
A tal proposito, si sottolinea come il lavoro a distanza ha rappresentato una modalità di organizzazione che ha permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori contribuendo, allo stesso tempo, a contenere il contagio senza pregiudicare sostanzialmente l’efficacia del sistema, in particolare in alcuni settori⁵.
Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Di seguito si riporta a scopo puramente indicativo, un elenco, suggerito da diverse società scientifiche, delle patologie croniche e delle condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio.
Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio: asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO, ipertensione polmonare.
Malattie dell’apparato cardio-circolatorio: cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite, cardiopatia ischemica, fibrillazione, atriale, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio.
Malattie dismetaboliche: diabete mellito e altre malattie metaboliche, obesità grave.
Malattie autoimmuni sistemiche: artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia, ecc.
Insufficienza renale/surrenale cronica.
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie.
Patologie oncologiche: in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto.
Malattie neurologiche psichiatriche: sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi.
Malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV.
Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali.
Patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari).
Epatopatie croniche.
Soggetti immunodepressi o in terapia con immunosoppressori.
Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

Tenuto conto che talune situazioni di fragilità potrebbero non essere note al medico competente (perché, ad esempio, insorte nell’intervallo tra una visita periodica e la successiva o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria), il Datore di Lavoro, con la collaborazione tecnica del medico competente, dovrà provvedere ad elaborare una comunicazione volta ad informare i lavoratori dei contenuti dell’art. 3 del DPCM 8 marzo 2020⁶.
Nella stessa comunicazione dovrà risultare l’invito a tutti i lavoratori con patologie che possono configurare una maggiore sensibilità al contagio, a comunicare, previo consulto del proprio medico curante o dello specialista, e per il tramite del medico competente, il Datore di lavoro circa la sussistenza della propria situazione di fragilità.
Laddove il medico competente, sulla scorta della documentazione già in suo possesso (cartella sanitaria e di rischio e/o altra valida documentazione sanitaria) sia nelle condizioni di considerare il lavoratore «fragile», provvederà, sempre nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, a comunicarlo direttamente al Datore di lavoro (pur in assenza di specifiche modalità procedurali, è sempre preferibile una comunicazione in forma scritta).
I lavoratori vanno comunque, attraverso adeguata informativa, sensibilizzati a rappresentare al medico competente e/o al Dirigente il Servizio Sanitario l’eventuale sussistenza di patologie, attraverso la richiesta di visita medica a richiesta del lavoratore⁷, corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente.
Ai fini dell’ottenimento dell’esonero dalla prestazione lavorativa, il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico di medicina generale⁸ che, nel redigere la certificazione di malattia, deve riportare tutti gli elementi diagnostici utili a fare emergere la gravità del quadro clinico da cui è affetto il lavoratore.
In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente, nella valutazione della possibile differibilità delle visite mediche periodiche, terrà conto della maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza, dando agli stessi priorità nella programmazione delle visite.
Il medico competente, al termine della visita effettuata (a richiesta del lavoratore o periodica o straordinaria), oltre ai provvedimenti adottabili ordinariamente dallo stesso nel giudizio di idoneità alla mansione specifica (prescrizioni, limitazioni, pause lavorative, inidoneità totale/parziale definitiva/temporanea etc), potrà, pur in assenza di specifici dettami legislativi, proporre al Datore di Lavoro, informando sempre il lavoratore, di adottare ulteriori possibili misure di protezione, come ad esempio:
• indicazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di “lavoro agile” (c.d. smart working) o all’applicazione di altre forme amministrative normativamente previste per le singole categorie di personale, suggerendone anche la durata, previa valutazione ad esempio del tragitto casa-lavoro (distanza dal luogo di residenza, utilizzo di mezzi pubblici, impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro con mezzi propri etc.);
• indicazioni all’utilizzo di DPI maggiormente “protettivi” e personalizzati (laddove il Datore di lavoro comunicasse l’impossibilità di impiegare il lavorare in regime di smart working).
 

L’ISPETTORE GENERALE
(Magg. Gen. Nicola SEBASTIANI)


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¹ A. 9 aprile 2020: “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, redatto dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (Verbale n. 49) e pubblicato dall’INAIL.
B. 24 aprile 2020: integrazioni e modifiche al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 (di seguito “Protocollo”).
² DPCM 8 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
[...] comma b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); [...]
³ Articolo 26, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: “[...] ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”.
Circolare Ministero della Salute n. 0014915 del 29.04.2020-DGPRE-DGPRE-P.
⁵ Circolare n. M_D GMIL REG2020 0115326 datata 10.03.2020, Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
⁶ Lettera n. M_D GUDC REG2020 0010902 del 06.03.2020 Gabinetto del Ministro Ministero della Difesa: “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
D.lgs. 81/2008 - art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore).
⁸ Con circolare applicativa dell’articolo 26 del Dl 18 marzo l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta assimilando agli organi medico legali competenti, i medici di base e quelli convenzionati con il Ssn.