Tipologia: CCNI
Data firma: 2 novembre 2021
Validità: Triennio 2021 - 2023
Parti: Ministero Difesa e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Flp-Difesa, Confsal Unsa, Confintesa-Fp, Usb-Pi*
Comparti: P.A., Ministero difesa
Fonte: difesa.it


Sommario:

 

Premessa
Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
Parte I
Art. 3 Oggetto
Art. 4 Rinvio
Parte II
Titolo I Risorse economiche, incentivazione, valutazione

Art. 5 Fondo Risorse Decentrate
Titolo II Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro, nonché correlate all’effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose per la salute
Art. 6 Indennità di turnazioni
Art. 7 Indennità di Reperibilità
Art. 8 Attività disagiate
Art. 9 Rischio radiologico
Art.10 Indennità professionale
Art.11 Rischio
Art. 12 Bonifica campi minati
Art. 13 Premio disattivazione
Art. 14 Centralinisti non vedenti
Art. 15 Imbarco/Lavorazione/Collaudo
Art.16 Distruzione armi chimiche
Art. 17 Indennità di mobilità
Titolo III Indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità
Art. 18 Indennità per posizioni organizzative
Titolo IV Criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance

 

Art. 19 Sistema di misurazione della performance organizzativa ed individuale
Art. 20 Performance organizzativa
Art. 21 Maggiorazione premio performance organizzativa personale 1A Area
Art. 22 Performance individuale
Titolo V Progressioni economiche
Art. 23 Progressioni economiche
Art. 24 Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche
Titolo VI Contrattazione di sede
Art. 25 Fondo Unico di Sede
Art. 26 Modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede
Titolo VII Ripartizione del fondo risorse decentrate
Art. 27 Determinazione dei fondi AD ed AID 2021
Art. 28 Destinazione Fondo Risorse Decentrate 2021
Art. 29 Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili
Art. 30 Risorse comma 2 bis art. 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 31 Accantonamento delle risorse e contingente per le progressioni economiche all’interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2021
Titolo VIII Norme finali e transitorie
Art. 32 Durata e campo di applicazione dell’Accordo sul Fondo Risorse Decentrate
Art. 33 Rinvio al CCNL vigente
Allegati
Allegato 1 - Tipologie di incarichi suscettibili di posizione organizzativa
Allegato 2 - Criteri valutazione titoli per gli sviluppi economici aree funzionali
Nota Usb-Pi


Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Ministero della Difesa Triennio 2021 - 2023

Premessa
In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Confsal-Unsa e Federazione Intesa, in data 21 settembre 2018 da Flp e in data 04 maggio 2020 da Usb Pi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali valido per il triennio 2016-2018.
Nel disciplinare la contrattazione collettiva integrativa, il CCNL di riferimento individua all’art. 7 i livelli di contrattazione integrativa (nazionale e territoriale), i soggetti coinvolti (parte datoriale, OO.SS. firmatarie e, per la sola contrattazione integrativa territoriale, anche le RSU) e le materie oggetto di tale contrattazione specificando, rispettivamente nei commi 6 e 7, quelle oggetto di contrattazione nazionale integrativa e territoriale.
I rappresentanti dell’A.D. e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa,
Considerata l’opportunità di pervenire alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che valga ad aggiornare per il triennio 2021-2023 le disposizioni del precedente CCNI 2018-2020;
Preso atto delle disposizioni della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio 2021) in merito:
a) alle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020 che, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo (art.1, co.870);
b) ai risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile dell’Amministrazione Difesa, da destinarsi, per una quota parte pari a 20 milioni di euro annui, ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, e per un'ulteriore quota parte pari a 30 milioni di euro annui, ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 (art.1, co.983);
Considerato che con nota del 5 marzo del 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha certificato, per le finalità di cui all’art. 1, comma 870 della legge n. 178 del 2020, risparmi a titolo di straordinario per un importo pari ad € 754.991,00 e risparmi derivanti da buoni pasto per un importo pari ad € 887.547,00;
Considerato che l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1 comma 983 della legge n. 178 del 2020 è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 (pubblicato GU n. 87 del 13 aprile 2013) da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che con Decreto del Ministro della Difesa del 25 maggio 2021 è stato adottato il Piano Triennale dei Fabbisogni che certifica una consistenza organica di personale, al 1° gennaio 2021, di 18.919 unità, con una carenza, rispetto all’organico complessivo di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pari a 9.011 unità e che le cessazioni per il triennio 2021-2023 sono stimabili in 1.763 unità;
Considerato che la riduzione del personale è in linea con l’obiettivo della riduzione della dotazione organica fissata a 20.000 unità per l’anno 2024 e che pertanto possono essere utilizzati i 20 milioni di euro per le finalità previste dall’art. 1 comma 983 della legge n. 178 del 2020 destinati ad alimentare il Fondo Risorse Decentrate;
Considerato che l’ammontare complessivo del Fondo Risorse Decentrate anno 2021 è pari ad € 77.018.657,00, di cui € 54.376.119,00 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed € 22.642.538,00 le risorse variabili;
Tenuto conto delle osservazioni fornite dal Dipartimento Funzione Pubblica con la nota del prot.DFP-0055803-P-25/08/2021, nonché dal MEF-RGS-IGOP con il parere prot.262645 del 13/08/2021, sulla prima Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’Amministrazione Difesa per il triennio 2021 - 2023;
sottoscrivono definitivamente il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’Amministrazione Difesa per il triennio 2021 - 2023, che tiene conto di quanto rappresentato dal Dipartimento Funzione Pubblica con la nota prot.DFP-0071957-P-28/10/2021, nonché dal MEF-RGS-IGOP con il parere prot.273563 del 27/10/2021, con particolare riguardo al maggior onere relativo alle progressioni economiche (per la rideterminazione del costo comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1° luglio 2019) e conseguente riduzione delle risorse destinate alla produttività;

Disposizioni generali
Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto collettivo integrativo nazionale (successivamente CCNI) si applica a tutto il personale civile dipendente del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali dell’A.D.

Articolo 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione)
[…]
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.
4. È fatta salva, comunque, la preminenza del CCNL del comparto Funzioni centrali (successivamente CCNL) sul presente contratto, con particolare riferimento agli istituti normativi ed economici generali.

Parte I
Articolo 3 (Oggetto)

1. La Parte I del presente contratto regola tutte le materie di cui all’art. 7, comma 6 del CCNL 2016 - 2018 non espressamente disciplinate nella successiva parte II.

Articolo 4 (Rinvio)
1. Le parti convengono di disciplinare con successivo accordo la Parte I del presente CCNI.

Parte II
Titolo II Indennità per remunerare particolari posizioni di lavoro, nonché indennità correlate all’effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose per la salute
Articolo 6 (Indennità di Turnazioni)

1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 19 del CCNL sottoscritto dall'Aran e dalle OO.SS del comparto Funzioni Centrali il 12.02.2018, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivi commi.
2. Gli enti dell’A.D., in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro, sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 19.
3. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a) del citato CCNL 2016 - 2018 per il personale del Comparto Funzioni centrali;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 70, comma 2, lett. a);
d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).
4. L’indennità di cui al comma precedente, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

Articolo 7 (Indennità di Reperibilità)
1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 20 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS del comparto Funzioni Centrali il 12.02.2018, con le modifiche e integrazioni indicate al successivo comma 2.
2. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di € 17,50. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.

Articolo 8 (Attività disagiate)
1. L’indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile pari ad € 51,92 al lordo degli oneri a carico del lavoratore ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato.
4. Ai dipendenti non in turno che, per particolari esigenze di servizio, non usufruiscano del giorno di riposo settimanale, è riconosciuto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett a) del CCNL, secondo quanto disposto dall’art. 21, co.1 del medesimo contratto.
5. Ai dipendenti non in turno che, per particolari esigenze di servizio, prestino servizio in giorno festivo infrasettimanale, è riconosciuto, su richiesta ed in alternativa al riposo compensativo per le ore lavorate, un compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, secondo quanto disposto dall’art. 21, co.2 del CCNL.
6. Per il lavoro ordinario notturno o festivo prestato da dipendenti non in turno, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 70, comma 2, lett. a) nella misura del 20%. Tale maggiorazione è elevata al 30% nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno.
7. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con altri eventuali trattamenti accessori collegati alla prestazione, da riproporzionare in relazione alle ore di effettiva prestazione lavorativa.

Articolo 9 (Rischio radiologico)
1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attualmente abrogato e sostituito integralmente dal D.Lgs. 101 del 2020, ed in particolare il personale classificato esposto in quanto operante in ambienti di lavoro definiti Zone Controllata e Zona Sorvegliata.
2. Le condizioni oggettive di esposizione al rischio debbono essere individuate da organismi tecnici e secondo le modalità che per l’A.D. sono state individuate dagli artt. 265 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 e nelle “Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti” di cui al D.M. Difesa del 24.07.2007. I datori di lavoro avranno cura di fare riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex D.Lgs. 81/2008, dagli stessi sottoscritto, quale fonte abilitata a prevedere obbligatoriamente tutte le attività soggette a rischio.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 130,66.
4. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un’indennità nella misura unica mensile lorda di € 32,66.
5. L’indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
6. La corresponsione dell’indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura “preventiva” anziché risarcitoria riconosciutale dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992, nella quale si definisce l’indennità quale concorso alle spese che l’operatore sanitario deve affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i rischi da esposizione.

Articolo 10 (Indennità professionale)
1. Per i tecnici di radiologia, l’indennità derivante da rischio radiologico ha assunto, ai sensi dell’art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile di € 130,66 lordi.
3. L’indennità professionale non è cumulabile con l’indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

Articolo 11 (Rischio)
1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tabella A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Le situazioni lavorative di rischio sono individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Enti, qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
3. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni l’indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l’orario di lavoro in modalità non turnaria.
4. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla legge 294/85 né con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente articolo 9 né con l'indennità di bonifica campi minati.
[…]
Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio nella misura di € 11,50 per ogni ora di attività.

Articolo 12 (Bonifica campi minati)
1. Detta indennità è prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi ed è riconosciuta nei seguenti importi:
a) indennità giornaliera di rischio: max. € 0,39 min. € 0,30
b) indennità giornaliera di fuori residenza per il personale civile non di ruolo: max. € 0,31 min. € 0,08
c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo disattivato o rimosso: € 1,31

Articolo 13 (Premio disattivazione)
1. L’indennità è riconosciuta agli artificieri del Ministero della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artifizi pirotecnici non riconosciuti
2. Il premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n 146/75) né con l'indennità di bonifica campi minati disciplinata dal precedente articolo 12
3. L’importo, nella misura unica mensile pari ad € 130,66, è da considerarsi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

Articolo 15 (Imbarco/Lavorazione/Collaudo)
1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e Unità Navali, ovvero che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco per le prestazioni effettivamente rese in navigazione o alla fonda
[…]

Articolo 16 (Distruzione armi chimiche)
1. L’indennità per attività di distruzione di armi chimiche è prevista per il personale civile del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia (RM) e compete al personale diretto (professionalità tecnico-scientifico-logistiche) ed al personale indiretto (professionalità amministrative), per un importo di € 2,59 per ogni giornata di effettivo servizio presso la sede di Civitavecchia, in quanto qualificata “area attiva”.
2. Per il solo personale diretto impiegato nelle operazioni di distruzione delle armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d’aereo, proietti, ordigni, artifizi privi di spoletta e/o carica esplosiva - fusti di tipo “C”, “D”, e “H” o similari - bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Comprensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell’ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso, tale indennità è maggiorata di un importo di € 17,02 (per un totale di € 19,61). Tale maggiorazione compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa presso gli impianti in funzione nella sede di Civitavecchia e, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, per le prestazioni rese sul territorio nazionale.
3. L’indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l’indennità di disattivazione né con l’indennità per bonifica campi minati.

Titolo VIII Norme finali e transitorie
Articolo 33 (Rinvio al CCNL vigente)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

Tipologie di incarichi suscettibili di posizione organizzativa

n.

Incarichi normativamente previsti

Riferimento normativo

Categoria Economica

[…]

9

Responsabile servizio prevenzione e protezione

D.Lgs. 81/2008, art. 32

II

[…]

 
Nota a verbale bozza ipotesi CCNI 2021-2023.
USB Difesa, preso atto dei rilievi da parte della Funzione Pubblica e Igop, nonché delle integrazioni e modifiche riportate nella nuova bozza di Ipotesi di Accordo CCNI, dopo la disamina dei contenuti, NON sottoscrive il medesimo Accordo.
[…]
Nel merito della nuova bozza di ipotesi del CCNI, la scrivente O.S. non riscontra alcuna modifica circa le particolari Posizioni di lavoro sia per quanto riguarda i turni e reperibilità che le indennità di rischio. Queste ultime, assolutamente inadeguate rispetto ai rischi menzionati dalla Medicina del Lavoro, essendo in netto contrasto con il D.lgs. 81/2008. Tali spettanze maturate dovrebbero essere erogate entro massimo tre mesi successivi dalle prestazioni lavorative effettuate.
[…]
___
* Usb-Pi non sottoscrive v. nota