Tipologia: Contratto aziendale
Data firma: 7 aprile 2010
Validità: 01.05.2010 - 30.04.2013
Parti:
Alpi Eagles spa e Fit-Cisl, Ugl-Trasporti, Filt-Cgil
Settori: Trasporti, Alpi
Eagles spa
Fonte: FIT-CISL
Sommario:
Art. 1. Ambito di applicazione. Art. 2. Assunzione. Art. 3. Periodo di prova. Art. 4. Inquadramento. Art. 5. Orario di lavoro e turni. A) Orario di lavoro B) Turni C) Orario di entrata e di uscita, pausa per il pranzo e flessibilità. D) Ore di viaggio. E) Ore di formazione. Art. 6. Lavoro a termine. Art. 7. Lavoro a tempo parziale. Art. 8. Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. Art. 9. Infortuni sul lavoro. Art. 10. Tutela delle dipendenti madri. Art. 11. Stipendi mensili lordi. Art. 12 Indennità di certificazione. A) Aziendali B) ENAC Art. 13. Tredicesima mensilità. Art. 14. Aumenti periodici di anzianità. Art. 15. Buono pasto. |
Art. 16. Indennità di reperibilità. Art. 17. Indennità di funzione per i quadri. Art. 18. Trattamento di trasferta. Art. 19. Indennità di trasferimento. Art. 20. Indennità di turno. Art. 21. Elementi e computo della retribuzione. Art. 22. Giorni festivi e riposo settimanale. Art. 23. Lavoro straordinario, festivo, notturno. Art. 24. Ferie e permessi. Art. 25. Congedo matrimoniale. Art. 26. Aspettativa. Art. 27. Permessi. Art. 28. Doveri dei dipendenti. Art. 29. Provvedimenti disciplinari. Ammonizione - Multa - Sospensione. Licenziamento con preavviso Licenziamento senza preavviso. Art. 30. Preavviso di licenziamento e dimissioni. Art. 31. Divise di lavoro. Art. 32. Decorrenza e durata del contratto. Regolamento trasferte Prospetto trasferta |
Contratto Collettivo di Lavoro Personale di Terra Alpi
Eagles spa
Art. 1. Ambito di applicazione.
Il presente contratto collettivo di lavoro stabilisce la disciplina applicabile
ai rapporti di lavoro instaurati da Alpi Eagles SpA con i dipendenti impiegati
in operazioni a terra (ed. personale di terra). Per quanto non espressamente
citato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti.
Art. 5. Orario di lavoro e turni.
A) Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato o con
una interruzione. L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione aziendale, anche
in modo non uniforme. [
]
L'Azienda comunicherà alle RSA/RSU l'articolazione dei turni di lavoro.
2. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni a orario continuato,
è, di regola, ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo
non superiore a 1 ora.
3. Il lavoro notturno, sia a turni che straordinario, non può essere interrotto,
ma deve avere carattere continuativo. [...]
B) Turni
1. Al fine di realizzare articolazioni dell'orario di lavoro che consentano una
maggiore flessibilità, l'Azienda può adottare regimi di flessibilità nei turni,
nel rispetto delle seguenti regole:
a) l'orario di lavoro potrà essere articolato su due o più turni giornalieri;
b) il turno di lavoro potrà essere modificato con un preavviso di almeno 24 ore;
c) sarà possibile, in casi eccezionali, in relazione a sopravvenute esigenze
operative, variare il turno assegnato spostando il giorno libero dal servizio
non coincidente con il riposo settimanale; qualora entro 90 giorni non avvenisse
il riposo la giornata verrà retribuita;
d) sarà possibile articolare la durata giornaliera del turno in misura maggiore
delle 8 ore, con un massimo di 10 ore, con compensazione nell'arco della durata
del ciclo di turnazione, ma senza riconoscimento, per le ore eccedenti la durata
prefissata del turno, delle maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario;
e) il turno di lavoro potrà prevedere l'effettuazione di una pausa, che
tuttavia, qualora ragioni di servizio lo richiedessero, potrà essere spostata;
nel caso di turni di durata superiore a 6 ore continuative, la pausa avrà durata
di 10 minuti, da godere orientativamente alla metà del turno all'interno dei
locali dell'Azienda; nel caso di turni di durata superiore alle 8 ore, saranno
concesse due pause della durata di 10 minuti ciascuna, da godere
orientativamente al compimento di ogni frazione di 1/3 della durata del turno,
esclusivamente all'interno dei locali dell'Azienda.
[...]
C) Orario di entrata e di uscita, pausa per il pranzo e flessibilità.
1. Per il personale non turnista l'orario giornaliero di lavoro è, di regola, di
8 ore così distribuite: dalle 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. Il
dipendente ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro.
[...]
5. Il dipendente è tenuto a rispettare la pausa prevista per il pranzo, dalle
ore 13 alle ore 14. In nessun caso è consentito al dipendente, in mancanza di
previa autorizzazione del suo superiore, ridurre autonomamente la pausa per il
pranzo al fine di anticipare di pari tempo l'uscita. Ogni comportamento
contrario verrà sanzionato disciplinarmente.
6. Sono concesse ai dipendenti, durante l'orario di lavoro, 2 pause al giorno,
della durata di 10 minuti ciascuna, da godere a metà mattina e a metà
pomeriggio. Durante le pause i dipendenti hanno l'obbligo di non uscire dai
locali dell'Azienda. Le pause non devono mai essere di intralcio al lavoro o
motivo di assembramento con più colleghi.
E) Ore di formazione.
1. Le ore dedicate alla formazione sono pagate al 100% della retribuzione oraria
ordinaria anche al superamento delle 40 ore settimanali (comprese ore di lavoro
e ore di formazione).
Art. 6. Lavoro a termine.
1. L'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato deve risultare
da atto scritto, nel quale vanno indicate le causali e la durata contrattuale.
2. Il numero massimo delle assunzioni di lavoratori a tempo determinato non
potrà eccedere il 25% dei lavoratori occupati a tempo determinato al 31 dicembre
dell'anno precedente; sono esclusi dalla suddetta percentuale i contratti
stipulati per ragioni sostitutive e quelli previsti dall'art. 2 del
d.lgs. 368/2001.
Art. 9. Infortuni sul lavoro.
1. L'infortunio sul lavoro deve essere immediatamente denunciato dal dipendente
al proprio superiore al fine di prestare le dovute cure ed effettuare le denunce
di legge. Se l'infortunio accade al di fuori dell'abituale sede di lavoro, la
denuncia andrà fatta al più vicino posto di pronto soccorso.
2. Al dipendente sarà conservato il posto fino alla guarigione clinica con il
rilascio del certificato medico da parte dell'Istituto assicuratore. Qualora il
dipendente non sia in grado di riprendere la propria attività e svolgere la
propria mansione, l'Azienda, valuterà circa la possibile ricollocazione
nell'ambito aziendale.
Art. 10. Tutela delle
dipendenti madri.
1. Per quanto attiene alla tutela normativa ed economica delle dipendenti madri,
si fa rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.
2. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro delle lavoratrici madri
e dei lavoratori padri, è possibile prevedere specifici accordi volti ad avviare
azioni di flessibilità, e in particolare:
[
]
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo
di congedo.
Art. 16. Indennità di
reperibilità.
1. I dipendenti, ai quali per ragioni organizzative è richiesto di rendersi
reperibili al di fuori dell'orario di lavoro (ed. reperibilità), hanno l'obbligo
della reperibilità. Possono essere programmati turni di reperibilità su base
mensile o bimestrale.
2. L'attivazione della reperibilità per ciascun dipendente verrà comunicata con
un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
3. Durante la reperibilità, che non rientra nella definizione di orario di
lavoro né ai fini legali né ai fini contrattuali, il dipendente è a disposizione
dell'Azienda, per sopperire ad esigenze improvvise che si possano presentare.
4. In caso di chiamata, il dipendente dovrà attivarsi immediatamente per
adempiere alla richiesta. Se è richiesta la sua presenza nel luogo di lavoro,
egli dovrà giungervi entro 60 minuti dalla chiamata, informando l'Azienda del
tempo necessario per percorrere il tragitto.
5. I turni di reperibilità dovranno essere organizzati in modo che il dipendente
non debba essere reperibile per più di 10 giorni al mese, preferibilmente
intervallate.
[...]
Art. 20. Indennità di turno.
Al personale il cui orario di lavoro è articolato in turni che prevedono orari
di inizio del lavoro differenziati nell'arco delle 24 ore e che prevedono lo
svolgimento dell'attività lavorativa anche nei giorni normalmente destinati al
riposo, viene corrisposta un'indennità giornaliera pari a 1 ora di retribuzione,
per ogni giornata di effettiva presenza.
Art. 22. Giorni
festivi e riposo settimanale.
[...]
2. Il riposo settimanale cade, di regola, di domenica, salvo le eccezioni di
legge, e non deve essere inferiore a 24 ore. Qualora, per esigenze di servizio,
il riposo non venga concesso la domenica, al personale è dovuto il riposo
compensativo in altro giorno della settimana.
3. Per il personale che presta servizio nel giorno di domenica con riposo
compensativo in altro giorno della settimana, la domenica viene considerata
giorno lavorativo, mentre è considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno
fissato per il riposo compensativo.
[...]
Art. 23. Lavoro
straordinario, festivo, notturno.
1. È considerata prestazione di lavoro straordinario l'attività lavorativa
eseguita oltre il normale orario di lavoro settimanale, pari a 40 ore.
2. Il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non può rifiutarsi di
svolgere le prestazioni di lavoro straordinario richieste dall'Azienda, che, in
ogni caso, non potranno superare il limite annuale di 250 ore.
[...]
5. Lo svolgimento di lavoro straordinario deve essere preventivamente
autorizzato dal superiore responsabile dell'Ufficio.
[...]
Art. 28. Doveri dei dipendenti.
1. Il dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni deve attenersi
scrupolosamente alle indicazioni fornite dai propri superiori e nei confronti
dei colleghi di lavoro deve mantenere un comportamento corretto ed educato. I
superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti subordinati nel rispetto
delle regole di dignità, decoro, collaborazione e urbanità.
2. Il dipendente deve tenere un comportamento corretto e rispettoso dei doveri
inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare, deve:
[...]
2) rispettare la pausa prevista per il pranzo, dalle ore 13 alle ore 14 e
timbrare il cartellino marcatempo in corrispondenza dell'inizio e della fine
della pausa. In nessun caso è consentito al dipendente, in mancanza di previa
autorizzazione del responsabile dell'Ufficio, ridurre autonomamente la pausa per
il pranzo al fine di anticipare di pari tempo l'uscita;
3) effettuare lavoro straordinario soltanto con l'autorizzazione del
responsabile dell'Ufficio;
[...]
9) svolgere la propria attività in modo diligente osservando le disposizioni del
contratto vigente, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
12) aver cura dei locali, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
13) non valersi delle strutture e della strumentazione di proprietà dell'Azienda
per ragioni che non siano di servizio;
14) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione
infortuni che l'Azienda porterà a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni
al riguardo emanate;
15) mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata ai principi di
correttezza, astenendosi da qualsiasi comportamento che violi le più elementari
regole di educazione e professionalità;
16) rispettare il divieto assoluto di fumo nei locali aziendali;
17) non presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di
sostanze psicotrope;
[...]
3. Per l'accertamento delle violazioni del presente regolamento disciplinare
potranno - ricorrendone i presupposti - essere disposte visite mediche, nonché
altri controlli diretti e indiretti, avvalendosi di mezzi idonei ad accertare i
fatti, nel rispetto delle norme sulla privacy e dei diritti delle persone
sottoposte ad accertamento.
Art. 29. Provvedimenti disciplinari.
Ammonizione - Multa -
Sospensione.
Il provvedimento della ammonizione scritta sarà adottato, di regola, nei casi di
mancanze di lieve entità.
Il provvedimento della multa sarà adottato, in via esemplificativa, a carico del
dipendente che:
[...]
c) durante l'orario di lavoro si assenti dal posto di lavoro;
d) non rispetti l'orario previsto per la pausa pranzo e per l'entrata e/o
uscita;
e) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con
negligenza;
[...]
g) arrechi danni per disattenzione o per incuria alle attrezzature o agli
strumenti di lavoro;
h) sia sorpreso a fumare nei locali aziendali;
[...]
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sarà
adottato a carico del dipendente che:
b) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) persista a commettere mancanze punite con la multa.
Incorre nei provvedimenti richiamati il dipendente che in qualunque modo
trasgredisca alle disposizioni del regolamento disciplinare o che, comunque,
commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla
disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione
più grave in relazione alla gravità dei fatti e/o dei precedenti disciplinari.
Nel caso di recidiva potranno essere applicate le sanzioni di grado
immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
Licenziamento con preavviso.
Il licenziamento con preavviso potrà essere adottato nei confronti del
dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza al lavoro
che pur essendo di maggior rilievo rispetto a quelle punite con la sospensione,
non siano di gravità tale da rendere applicabile il provvedimento del
licenziamento senza preavviso, e in via meramente esemplificativa, nei seguenti
casi:
a) insubordinazione nei confronti dei superiori, ovvero utilizzo nei confronti
dei colleghi e dell'utenza di comportamenti non conformi alle più elementari
regole di correttezza ed educazione;
b) danneggiamento colposo degli strumenti o attrezzature di lavoro;
c) utilizzo delle strutture e della strumentazione di proprietà dell'Azienda per
ragioni diverse da quelle di servizio;
[...]
f) recidiva nelle fattispecie sanzionate con la sospensione, nell'ipotesi in cui
abbiano dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.
Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la
perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze di
gravità tale da interrompere il rapporto di fiducia tra l'Azienda e dipendente e
da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e in via
meramente esemplificativa, nei seguenti casi:
a) [...] danneggiamento volontario di strumenti o attrezzature di lavoro;
[...]
c) insubordinazione grave verso i superiori;
d) diverbio litigioso seguito da vie di fatto e/o rissa nei locali dell'Azienda.
Art. 31. Divise di lavoro.
1. L'Azienda potrà richiedere al personale di indossare una divisa e altri
indumenti di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Alpi Eagles spa
Fit-Cisl
Ugl-Trasporti
Filt-Cgil