Tipologia: Accordo
Data firma: 24 novembre 2021
Validità: 31 dicembre 2021
Parti: Agenzia entrate Milano II e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp*, Usb-Pi**, RSU, RLS, RSPP, MC
Comparti: P.A., Agenzia entrate Milano II
Fonte: flpagenziemef.it


Accordo sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nelle strutture della DP II di Milano Aggiornamento del 24 novembre 2021

Il 19 novembre e il 24 novembre 2021 i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, la RSU, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e la parte pubblica, nella persona del Direttore Provinciale, si sono incontrati in videoconferenza su piattaforma Lifesize, al fine di attivare la contrattazione decentrata sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nelle strutture della DP II di Milano.

Premessa
In base a quanto previsto dall’art.1 del DPCM del 23 settembre 2021 e dalle modalità organizzative stabilite con successivo Decreto ministeriale dell’8 ottobre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella resa in presenza presso la propria sede di servizio.
Conformemente alla previsione normativa, fatta eccezione per coloro che rientrano nella categoria dei soggetti fragili (sia diretti, sia indiretti), a partire dal 15 ottobre è superato l’atto dispositivo protocollo 67223 del 16 marzo 2020 (con successive modificazioni e integrazioni) in base al quale il lavoro agile era definito come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale della Direzione provinciale.
L’incontro si rende quindi necessario per contemperare le esigenze dettate dalla sopracitata modifica normativa con quanto previsto dall’accordo sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nelle strutture delle DP II di Milano - protocollo 116816 del 15 giugno 2020, anche in considerazione dell’evoluzione del contesto epidemiologico e tenendo conto delle indicazioni presenti nella nota del Direttore regionale protocollo 172754 del 26 ottobre 2021, presentata nel corso dell’incontro del Tavolo Regionale Permanente della Lombardia.
Si richiamano i contenuti dell’Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dell’Agenzia in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto in data 23 novembre 2021 tra Agenzia delle Entrate e le organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fp Cgil, Uil Pa, Confsal Unsa, Flp, Usb Pi (non sottoscritto da Confintesa Fp).
1. In accordo con quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e dalle indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, la DP II Milano continua a impegnarsi a mantenere i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
2. I contenuti del presente accordo costituiranno integrazione del documento di valutazione dei rischi, per adeguare le misure di prevenzione e protezione alle nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e sulla base della specificità del luogo di lavoro.
3. Come previsto al punto 3 dell’accordo nazionale, in coerenza con la sopravvenuta normativa in merito alla modalità ordinaria di erogazione della prestazione lavorativa, è avviata la contrattazione per l’adeguamento delle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL Funzioni Centrali alle previsioni dell’accordo sottoscritto a livello nazionale in data 23 novembre 2021.
4. L’accordo integra i contenuti dell’accordo nazionale, che si intende richiamato e recepito nel suo complesso, e sarà revisionato in caso di necessità, con riferimento alle specifiche esigenze e/o alle normative in materia emergenziale di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali (Ordinanze Presidenti Regioni, Sindaci, Prefettizie, autorità sanitarie, ecc.).
5. In attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. 8 ottobre 2021, sono adottate misure organizzative idonee a garantire la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro e in base a piani di rientro anche plurisettimanali e mensili. Saranno adottati dei piani di rientro compatibili con le caratteristiche degli ambienti di lavoro.
Al fine di garantire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il prioritario rispetto delle misure di sicurezza negli ambienti lavorativi, la prestazione lavorativa può essere resa parte in presenza e parte in lavoro agile nella medesima giornata, previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio.
La prestazione potrà essere organizzata in tale modo per limitare, per quanto possibile, la co-presenza nella stessa stanza, la presenza di personale nelle aree comuni e l’uso dei mezzi di trasporto nelle ore di punta.
Nella giornata in cui viene autorizzata la prestazione mista, dovrà essere garantita la prevalenza oraria in presenza e il completamento dovrà essere di almeno 1 ora.
Le richieste di prestazione mista potranno essere effettuate sia in maniera anticipata, contestualmente alla presentazione del calendario di programmazione delle presenze, sia di volta in volta quando il lavoratore ravvisi l’esigenza di formulare l’istanza.
6. È confermato che il personale in condizioni di fragilità o convivente con soggetti fragili o con ultraottantenni svolge ordinariamente, per motivi di tutela della salute propria e dei propri familiari, la prestazione lavorativa in modalità agile, con esclusione dai rientri. In particolare, non svolgono ordinariamente lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche), né coloro che convivono con persone affette da tali patologie o con persone anziane ultraottantenni e la cui condizione di convivenza sia riferibile a quanto specificato nella nota n. 302822 dell’11 settembre 2020.
Analoga tutela si estende ai lavoratori e alle lavoratrici che dovessero manifestare uno stato di salute, anche transitorio e comunque certificato da un punto di vista medico - sanitario, che potenzialmente espone a conseguenze di maggior gravità in caso di contagio da COVID-19. Nella predetta categoria possono rientrare anche specifiche condizioni legate allo stato di gravidanza. Le predette categorie di lavoratori/lavoratrici potranno far pervenire le istanze con le procedure già vigenti.
Sono esclusi da svolgere lavorazioni in presenza i dipendenti genitori di minori di quattordici anni, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
7. Gli spazi di lavoro sono rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale. Ogni stanza potrà essere occupata fino a metà delle postazioni previste, garantendo comunque il distanziamento di almeno 2 metri.
Tale limite dovrà essere rispettato non solo durante l’attività lavorativa (ma anche ad esempio durante la pausa pranzo se effettuata in ufficio).
Nei locali in cui si svolge l’attività lavorativa dovranno essere osservate, tra le altre, le seguenti indicazioni:
- le finestre dovranno restare aperte per 10 minuti ogni ora;
- la distanza tra le postazioni nelle stanze dovrà essere almeno pari a 2 metri;
- laddove la stanza sia occupata da più di una persona contemporaneamente, tutti i presenti dovranno indossare sempre la mascherina.
Le stanze con postazioni condivise saranno organizzate in modo tale da garantire il massimo distanziamento possibile. Per le stanze con un numero dispari di postazioni si procederà a una valutazione, d’intesa con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che tenga conto delle dimensioni della stanza e della disposizione delle postazioni. Analoga valutazione sarà effettuata per le stanze senza o con limitata possibilità di ricambio d’aria dall’esterno per le quali sarà prevista la presenza di una sola persona.
Saranno disponibili mascherine chirurgiche sufficienti per lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza.
Fermo restando il principio di prevalenza lavorativa in presenza per ciascun dipendente, la presenza massima di personale non potrà superare, per ciascun giorno, il numero di 370 dipendenti complessivi.
Sarà consentito a tutto il personale che non è adibito alle turnazioni nelle attività di front-office nella specifica giornata di riferimento, una flessibilità in ingresso fino alle ore 11.
8. In considerazione del fatto che sino al 31 dicembre permane lo stato di emergenza e che, come dichiarato nell’accordo sottoscritto a livello centrale, l’esperienza dello smart working cosiddetto emergenziale ha dato esiti più che positivi per la funzionalità dell’Agenzia delle Entrate, è favorito l’uso di modalità lavorative agili, fermo restando il principio di prevalenza della prestazione lavorativa in presenza, da calcolare considerando il totale dei giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dell’accordo sottoscritto a livello centrale fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, al netto delle assenze a qualunque titolo.
Il calcolo sarà effettuato su base mensile, a partire dal 1° dicembre 2021.
9. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della sede che devono comunque avvenire indossando le mascherine. Le attività di trasferta e i viaggi di lavoro (nazionali e internazionali) seguono la disciplina prevista dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 in relazione al colore della Zona.
10. Le riunioni possono essere organizzate con forme di collegamento da remoto e, se in presenza, le stesse possono avvenire solo in presenza di esplicita autorizzazione del datore di lavoro (o di suo delegato ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008) e nel rispetto delle misure di sicurezza previste ed eventualmente integrate per lo specifico incontro da organizzare (distanziamento, ventilazione, riduzione numero partecipanti, ecc)
11. Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta ad evitare il contagio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla necessità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, all’obbligo di indossare la mascherina fornita e alla frequente igiene delle mani.
Sono pubblicate e sono inviate a tutto il personale Avvertenze per il personale utili al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, affinché tutti siano informati e sensibilizzati circa le disposizioni delle Autorità e la necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), all’uso delle mascherine fornite, nonché alla frequente pulizia delle mani.
12. La Direzione provinciale, d’intesa con la Direzione regionale della Lombardia, assicura la pulizia giornaliera degli ambienti, delle aree comuni e delle postazioni di lavoro utilizzati, queste ultime attraverso l’utilizzo di prodotti virucidi, la periodica pulizia degli impianti di condizionamento e la periodica sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise. È necessario inoltre che i ricambi d’aria vengano effettuati di frequente (indicativamente per 10 minuti ogni ora), anche attraverso la semplice apertura delle finestre e, a tal fine è corretto che vengano sensibilizzati, oltre che gli addetti al servizio di pulizia anche gli stessi dipendenti nei giorni di presenza in ufficio, con particolare riferimento ai locali dei front-office.
13. Saranno fornite al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, prevedendo se necessario in relazione all’utilizzo di tali parti comuni, percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali, un’adeguata areazione naturale dei locali e il rispetto delle misure di distanziamento sociale.
Sono fornite a tutto il personale mascherine chirurgiche nel numero di minimo due unità giornaliere, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza. È fatto obbligo ai lavoratori di mantenere la mascherina nelle stanze condivise con altri colleghi. È fatto obbligo, inoltre, di sostituire la mascherina dopo circa 4 ore dal momento in cui è stata indossata e comunque secondo le eventuali disposizioni del datore di lavoro; a tal fine viene prevista un’ulteriore pausa di 10 minuti all’aperto o in locale idoneo secondo le disposizioni del datore di lavoro.
14. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti, a cura del datore di lavoro, giornalmente.
Per il personale a contatto con il pubblico saranno fornite, a richiesta, mascherine FFP2. Anche in caso di stanze condivise potrà essere richiesta la disponibilità di mascherine FFP2.
Gli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, dovranno indossare i dispositivi di protezione.
15. In tutti i front office delle sette articolazioni (UT Milano 2, UT Milano 3, UT Milano 6, UT Gorgonzola, UT Legnano, UT Rho, UT Cinisello Balsamo) sono installati
- erogatori di gel disinfettante
- barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di nuovi contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza.
La ricezione del pubblico avverrà su appuntamento, contingentando gli ingressi ed evitando qualsiasi forma di contatto ravvicinato, con previsione, per gli addetti al front office, di pause obbligatorie di 15 minuti ogni ora di lavoro in un locale in cui possano togliere la mascherina.
16. È disposta la rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori in accesso agli uffici dell’Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Sono installate presso le porte di accesso rilevatori per la misurazione della temperatura corporea di dipendenti e utenti, personale esterno e fornitori. I termoscanner fungono da apriporta e sono posizionati all’ingresso di ogni struttura. Qualora la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, il sistema non consentirà l’accesso ai locali dell’Amministrazione.
Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
17. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office sono installati erogatori di soluzione disinfettante e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l’utilizzo a chiunque si accinga a entrare.
18. La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Inoltre, la sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
19. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell’interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
20. L’Agenzia e i dipendenti osserveranno con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa dei lavoratori e l’accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, alla vigente normativa e agli accordi e protocolli d’intesa sottoscritti in materia.
La gestione dei casi positivi e dei contatti stretti dovrà avvenire secondo le previsioni della Comunicazione di servizio 15/2021 del 20 aprile 2021, emessa in considerazione dell’aggiornamento del “Protocollo gestione casi positivi COVID-19 per DP/UPT MI” formalizzato dall’Unità di Crisi COVID-19 Lombardia con atto n. 67792 del 19 aprile 2021.
21. Le Parti si impegnano a proseguire il monitoraggio sulla efficacia e l’aggiornamento del presente accordo, anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico sul territorio.
Le parti concordano di monitorare e valutare l’efficacia del presente accordo e concordano altresì di aggiornare lo stesso in relazione all’andamento epidemiologico sul territorio e alle conseguenti disposizioni delle autorità competenti.
22. Si applicano in ogni caso le previsioni dei Protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai Ministri competenti, sia a quanto non previsto dal presente accordo, sia a quanto previsto, se di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori.
23. Le previsioni del presente accordo hanno validità fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e per i periodi in cui la regione Lombardia sarà classificata “zona bianca”.
In caso di diversa classificazione della regione dal punto di vista epidemiologico, per quanto riguarda l’occupazione delle stanze, ritorneranno in vigore le previsioni dell’accordo del 15 giugno 2020.
 

*Nota Flp all’accordo sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nelle strutture della DP II di Milano

La scrivente O.S., in relazione al confronto finalizzato all’adeguamento delle misure di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro della DP II di Milano pur avendo offerto i propri contributi su diversi aspetti, compresenze, previsione dello smart working orizzontale, maggiore flessibilità, messa a disposizione di mascherine FFP2, disciplina delle pause per la sostituzione delle mascherine, ecc, alcune delle quali condivise, ritiene di non poter sottoscrivere l’accordo così proposto e per il seguente motivo. L’originaria proposta della Direzione prevedeva così come richiesto dalla Flp un limite di capienza massima per singola articolazione, con l’unico neo circa le differenziazioni tra le stesse che portavano ad avere percentuali che andavano oltre il 65% di presenze possibili specie nelle articolazioni territoriali. La previsione di aver eliminato il dettaglio delle compresenze massime nelle varie articolazioni e lasciando una generica previsione per tutta la DP per un totale di 370 unità di personale, su una dotazione organica di 543 unità (al netto dei soggetti fragili), aumenterebbe il rischio concreto a cui sarebbero esposti i colleghi, visto che si raggiungerebbe una soglia di presenza vicina al 70% che contrasta con l’accordo nazionale. La nostra richiesta fatta in sede di confronto, ovvero quella di calibrare al meglio le capienze massime della struttura, applicando le soglie previste dall’accordo nazionale al netto dei soggetti fragili, non è stata minimamente considerata. Rispetto a ciò, l’unica ragione datoriale che ci è stata fornita è stata quella di assicurare il buon andamento degli Uffici, senza considerare gli aspetti della sicurezza da salvaguardare specie in un contesto epidemiologico che sta peggiorando di giorno in giorno. Come O.S. riteniamo invece che il buon andamento degli Uffici deve essere messo in correlazione con la primaria esigenza di sicurezza sui luoghi di lavoro e sarebbe stato possibile attraverso una migliore e più calibrata gestione delle presenze nelle varie articolazioni, coerentemente con le previsioni contenute nell’accordo nazionale e nei protocolli decentrati già condivisi come quello della DP I di Milano. L’essersi irrigiditi, su tetti predeterminati e ingiustificati, senza considerare e valorizzare al massimo l’esperienza positiva del lavoro agile fatto in Agenzia sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, specie in una delle più grandi Direzioni provinciali del paese, a nostro avviso rappresenta un pessimo segnale anche verso il personale, il quale tra qualche mese dovrà fare anche i conti con un trasferimento verso altre articolazioni, peggiorando i livelli di sicurezza e la possibilità d poter conciliare al meglio la vita lavorativa con quella famigliare. Pertanto Flp non sottoscrive l’accordo di adeguamento delle misure di sicurezza della DP II di Milano

**Usb Pi: Nota all’“Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione Provinciale II di Milano in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19””.

L’Unione Sindacale di Base non sottoscrive l’“Accordo per l’adeguamento delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione Provinciale II di Milano in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.
Pur condividendo molte delle previsioni dell’accordo, alcune delle quali suggerite dalla scrivente O.S., quali ad esempio
- l’eliminazione dal testo finale del criterio della prevalenza oraria nel calcolo della prevalenza della prestazione lavorativa in presenza sul totale dei giorni lavorativi
- l’introduzione del meccanismo che prevede per le stanze con un numero dispari di postazioni, nell’ambito del principio che stabilisce che le stanze possano essere occupate fino al 50% delle postazioni garantendo comunque il distanziamento di almeno 2 metri, la valutazione che tenga conto delle dimensioni della stanza e della disposizione delle postazioni stesse, d’intesa con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non condividiamo il fatto che l’accordo non preveda l’individuazione di limiti massimi di compresenza all’interno dei singoli edifici ma soltanto un tetto massimo complessivo per tutta la DP di 370 Lavoratrici e Lavoratori su un totale di 540, al netto dei soggetti fragili per i quali non è prevista la presenza in ufficio.
Significa che, in base all’accordo, complessivamente le strutture della DP potrebbero ospitare quotidianamente il 68,5% del personale non fragile, con punte di compresenza anche maggiori in alcuni edifici.
Tale potenziale presenza contemporanea negli edifici della DP è secondo noi incompatibile con l’esigenza di garantire il necessario distanziamento interpersonale non solo nelle singole stanze ma in tutti gli ambienti dell’Ufficio evitando affollamenti nei luoghi comuni (servizi igienici, corridoi, sale comuni, ascensori), esigenza ancor più sentita in un’area metropolitana, come quella milanese, in cui tante colleghe e colleghi raggiungono la sede di lavoro utilizzando mezzi di trasporto locale e treni regionali affollati, con il rischio di contagiarsi e di trasmettere il contagio ad altri.
È un punto per noi ineludibile, a maggior ragione in vista degli annunciati spostamenti di intere articolazioni da una sede ad altre.