Regione Puglia
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE
 

URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite a tutte le articolazioni interne
• delle Aziende Sanitarie Locali
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie
• degli IRCCS pubblici
• degli IRCCS / Enti Ecclesiastici privati
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Al Presidente ANCI Puglia
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
• dei MMG/PLS
• delle Farmacie
• delle Strutture private accreditate
Agli Ordini Professionali
Alle Rappresentanze sindacali regionali MaP
Al Coordinatore della Rete regionale laboratori analisi SARS-CoV-2
Ai Direttori e Responsabili delle strutture della rete regionale SARS- CoV-2
e, p.c.
Al Responsabile team InnovaPuglia del sistema “IRIS”
Al Responsabile regionale Flussi Covid-19
Al Responsabile scientifico OER Puglia
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al Direttore Generale AReSS Puglia
All’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
All’Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli
Al Presidente della Giunta Regionale

 

OGGETTO: COVID-19 - Aggiornamento modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso - Circolare Ministero della Salute 37615 del 31.08.2022 - Notifica - Aggiornamento indicazioni operative.

Si comunica che, con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 - qui trasmessa in allegato - il Ministero della Salute in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.
Si fa presente che, con circolare prot. 1998 del 19.08.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha impartito ai Dirigenti scolastici e ai Direttori degli Uffici scolastici regionali le indicazioni circa le azioni da intraprendere per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022-2023 sulla base del quadro normativo vigente concernente le misure di sicurezza anti contagio da COVID-19, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza. A tal riguardo è stata già inviata nota di questo Dipartimento avente prot. AOO/005/5824 del 01.09.2022.
Tenuto conto della necessità di fornire sintesi aggiornata delle indicazioni per la gestione dei casi Covid-19, si ritiene opportuno formulare, qui di seguito, un aggiornamento alle indicazioni operative di cui alla nota di questo Dipartimento avente prot. AOO/005/2380 del 22.03.2022.

1. Isolamento e autosorveglianza
L’art. 4 del decreto-legge n.24/2022, convertito con modificazioni in legge n.52/2022, ha introdotto l’art.10- ter al decreto-legge n.52/2021 convertito con modificazioni in legge n.87/2021 che ha previsto, a decorrere dallo scorso 1° aprile 2022, nuove norme in materia di isolamento dei soggetti casi confermati Covid-19 e di autosorveglianza dei contatti stretti dei casi Covid-19 rimandando ad apposita circolare del Ministero della Salute la definizione delle modalità attuative.
Il Ministero della Salute con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 ha previsto le seguenti nuove modalità di gestione dei casi Covid-19 e di durata dell’isolamento.
Tali nuovi indirizzi devono ritenersi operativi a far data dal 1° settembre 2022, seppure risultano necessari interventi tecnici sulla piattaforma regionale “IRIS”, di gestione delle attività connesse all’emergenza Covid-19, la quale sarà adeguata alle nuove disposizioni a far data dal 5 settembre prossimo.
Le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento, adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 effettuato presso uno degli erogatori facenti parte della rete Regionale SARS-CoV-2, devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico rapido per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
a) per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché venga effettuato al termine del periodo d’isolamento, un test antigenico rapido o molecolare presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l’esito risulti negativo;
b) in caso di positività persistente (cd. positivi a lungo termine), l’isolamento potrà essere interrotto al termine del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test di accertamento della negativizzazione.
A tal fine, restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con circolari precedenti adottate dallo scrivente Dipartimento in ordine (in sintesi) alla:
c) gestione dei casi di soggetti sintomatici da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti, da effettuarsi mediante l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma regionale “IRIS”;
d) esecuzione dei test molecolari per accertamento del caso Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per i quali deve essere emessa la richiesta di esecuzione del test mediante la piattaforma “IRIS”;
e) produzione automatica del provvedimento di isolamento, in caso di esito positivo al test di cui alla lettera b), per la durata prevista dalle indicazioni del Ministero della Salute e sopra riportate;
f) esecuzione dei test molecolari per accertamento della guarigione dal Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti già sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il test di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi e mediante la piattaforma “IRIS”, con le tempistiche sopra riportate;
g) produzione automatica del provvedimento di fine isolamento, in caso di esito negativo al test di accertamento della guarigione di cui alla lettera d) eseguito presso una delle strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2;
h) gestione dei casi di soggetti asintomatici risultati positivi a test antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del test antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute e sopra riportate, del provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al test.
Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione addetti alle attività di sorveglianza e i referenti dei flussi Covid- 19 sono tenuti a monitorare il corretto rispetto delle indicazioni operative di gestione dei casi Covid-19 e di registrazione dei dati nella piattaforma regionale “IRIS”, al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche ad essa connesse.
Sono confermate le modalità di gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali si applica il regime di autosorveglianza come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 19680 del 30.03.2022 e ribadito con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 e qui di seguito riportato.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022¹, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV- 2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

2. Gestione casi Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Il Ministero dell’Istruzione con circolare prot. 0001998 del 19 agosto 2022 ha specificato che, dalla ricostruzione del quadro normativo ivi effettuata, si evince come le specifiche disposizioni emergenziali in ambito scolastico hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.
Con nota prot. AOO/005/5824 del 01.09.2022 questo Dipartimento ha trasmesso la sopra richiamata circolare del Ministero dell’Istruzione. A tal riguardo, si precisa che, come evidenziato dallo stesso Ministero dell’Istruzione, preminente rilievo vengono ad assumere i documenti dell’Istituto Superiore di Sanità contenenti le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2” in ambito scolastico e nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata, per l’anno scolastico 2022-2023.
L’attuazione di tali indicazioni strategiche da parte del sistema dell’istruzione ai vari livelli, può consentire l’effettiva mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e nei servizi educativi per l’infanzia insistenti nel territorio della Puglia.
Per la gestione dei casi Covid-19 e dei contatti stretti di casi Covid-19 in ambito scolastico e nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata, si dovrà, quindi, fare riferimento alle indicazioni generali contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. 37615 del 31.08.2022.
Quanto innanzi, nelle more dell’eventuale adozione, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022, da parte del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Si invitano tutti i destinatari della presente comunicazione a voler prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso e a darne diffusione e attuazione per quanto di competenza.
 

Il Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro
___
¹ «4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».


Allegato
Circ. 31 agosto 2022, n. 37615 - Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.