Tipologia: Accordo T.L.D.V.
Data firma: 9 luglio 2018
Validità: 31.12.2019
Parti: Laziocrea e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Pa, Ugl-Terziario, RSU [Cobas Lp, Cisl-Fp, Uil-Pa, Fp-Cgil, Csa-Quadri)
Settori: Servizi, Laziocrea
Fonte: laziocrea.it


Accordo Sindacale T.L.D.V. - Integrazione art. 17 Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Il giorno 9 luglio 2018, alle ore 10:00 presso la sede della LAZIOcrea spa sita in Via del Serafico 107 si sono incontrati i Rappresentanti delle Delegazioni di Parte Aziendale e di Parte Sindacale, ivi compresi i rappresentanti RSU.

Premesso che
1) con Accordo sindacale del 24 marzo 2017, integralmente recepito dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (di seguito CCIA) art. 17, entrato in vigore il 1° marzo 2018, sono stati individuati come telelavorabili i seguenti servizi:
Servizio di Coordinamento Editoriale Visit Lazio (Turismo)
Servizio Back Office TPL (Trasporti)
Servizio di Archiviazione informatica (Censimento)
Servizio di Accreditamento (Formazione);
2) alle luce dei risultati raggiunti nel primo anno di sperimentazione e, in continuità con le azioni già intraprese, è intenzione delle Parti incentivare il ricorso al T.L.D.V., con l’obiettivo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la responsabilizzazione e l’autonomia dei lavoratori, salvaguardando in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive, nonché le legittime aspettative dei lavoratori in termini di formazione e crescita professionale, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori;
3) in generale, possono considerarsi telelavorabili le attività che non necessitano di frequenti interrelazioni con altri dipendenti e/o utenti interni/esterni, che prevedono compiti ben definiti e programmabili, facilmente quantificabili e monitorabili;
4) il T.L.D.V. è attuato su base volontaria. Rientra nell’esclusiva competenza aziendale la valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del T.L.D.V.;
Viste/i
5) le istanze di integrazione di ulteriori Servizi telelavorabili pervenute per il tramite delle Organizzazioni Sindacali;
6) le risultanze emerse a seguito della rilevazione aziendale effettuata nel mese di marzo 2018;
7) gli esiti positivi del monitoraggio realizzato durante il periodo di sperimentazione sui Servizi / Progetti già in T.L.D.V.
Le Parti convengono
8) ad integrazione di quanto già indicato nell’art. 17 del CCIA, possono essere considerati interamente telelavorabili i seguenti Servizi:
Servizio “Portali” (Direzione Sistemi Informativi);
Servizio “Redazione web” (Direzione Sistemi Informativi);
Servizio “Portale Salute Lazio e attività correlate” (Direzione Sistemi Informativi);
Servizio “Time Management” (Direzione Organizzazione);
9) tutti i lavoratori assegnati ai suddetti Servizi potranno accedere al T.L.D.V. previa presentazione della relativa domanda. Resta inteso che le modalità di fruizione del T.L.D.V. dovranno essere tali da garantire la presenza minima dei lavoratori presso l’abituale sede lavorativa, anche attraverso la rotazione dei rientri settimanali;
10) i dipendenti non rientranti nei predetti Servizi potranno accedere al Telelavoro previa presentazione di un progetto di T.L.D.V da parte del Responsabile di struttura;
11) il presente Accordo è valido sino alla scadenza del predetto CCIA (31/12/2019). Le Parti concordano di aggiornarsi nel mese di settembre 2018 al fine di monitorarne l’andamento, verificando la possibilità di ampliare i Servizi già telelavorabili con ulteriori nuovi Servizi che emergeranno a seguito delle prossime rilevazioni;
12) resta inteso che le richieste di T.L.D.V. approvate dall’Azienda diventeranno effettive al momento dell’attivazione della postazione informatica e logistica assegnata al dipendente;
13) per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni vigenti in materia di Telelavoro nonché quanto previsto dal CCIA su richiamato;
14) resta fermo che il numero dei dipendenti che potranno accedere al TLDV sarà determinato dalle esigenze tecniche (di servizio) e organizzative aziendali e, in ogni caso, nella misura massima del 5% dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi ulteriori accordi di miglior favore.