Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2022, n. 33976 - Mancata predisposizione della griglia di sicurezza nella vasca di raccolta dell'uva e infortunio del lavoratore stagionale. Vantaggio, seppur esiguo, dell'ente


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 30/06/2022
 

Fatto




1. La Corte d'Appello di Venezia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la «Cantina Sociale Beato Bartolomeo da Breganze s.c. a.r.l. » (di seguito anche: «ente») responsabile dell'illecito amministrativo da reato di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al reato di lesioni personali gravi ai danni del lavoratore A.R. commesso, anche a vantaggio dell'ente, da G.V.S., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della citata società (giudicato separatamente).

2. Il fatto è stato pacificamente ricostruito dai giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», nei termini di seguito evidenziati, con riferimento a quanto ancora rileva in questa sede in relazione alle censure mosse dalla ricorrente.
2.1. Il 10 settembre 2012 A.R., dipendente stagionale dell'ente, che svolge attività di raccolta e lavorazione dell'uva e successiva commercializzazione dei relativi prodotti, nell'esecuzione delle proprie mansioni è scivolato, a causa del pavimento bagnato, inserendo la mano sinistra all'interno della vasca di raccolta dell'uva, in quanto priva della necessaria griglia di protezione, così riportando lesioni gravi all'arto a causa del suo contatto con la coclea (macchina idraulica per sollevamento dei liquidi).
2.2. L'addebito in capo al presidente del consiglio di amministrazione, quale reato presupposto dell'illecito amministrativo, è stato contestato a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché nella violazione dell'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori, essendo la detta vasca di convogliamento priva di protezione per evitare contatti accidentali con la coclea.

3. Con riferimento al detto reato presupposto, commesso da soggetto in posizione apicale, dal giudice di primo grado è stata accertata la responsabilità dell'ente ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, nonostante l'adozione di un modello organizzativo ma con sistemi di controllo inidonei alla prevenzione dell'infortunio. Ciò in ragione del vantaggio tratto dalla condotta di cui al reato e consistito in un risparmio di spesa, dovuto all'omessa installazione di una griglia metallica fissata all'estremità della vasca e avente la funzione di evitare il contatto con la coclea. È stato in particolare accertato un risparmino pari 1.860,00 euro (come da contestazione), ritenuto minimo, rispetto alla maggior somma impiegata per l'adeguamento del complessivo sistema antinfortunistico, ma comunque consistente ai fini della sussistenza del criterio oggettivo d'imputabilità della responsabilità all'ente in quanto apprezzabile perché collegato al mancato rispetto delle regole cautelari, ciò a prescindere da una astratta valutazione aritmetica delle spesa risparmiata rispetto alle capacità patrimoniali dell'ente ovvero alle maggiori somme impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

4. La Corte territoriale, previa specifica disamina dei singoli motivi d'appello, ha confermato in toto la statuizione di primo grado con particolare riferimento all'evidenziato vantaggio quale criterio d'imputazione della responsabilità da colpa di organizzazione dell'ente.
Sul punto, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha ritenuto tale risparmio di spesa pari a 1.860,00 euro esiguo/limitato ma comunque tale da integrare vantaggio per l'ente. In risposta a specifica deduzione difensiva, è stata altresì ritenuta non indispensabile ai fini della detta responsabilità l'accertamento di una violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, cui ricollegare il vantaggio, in quanto non richiesta dall'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001.
Sempre in merito al vantaggio per l'ente, la Corte territoriale ha infine ulteriormente argomentato nel senso per il quale l'ente oltre all'oggettivo risparmio di spesa, per il mancato esborso necessario per la messa in sicurezza della vasca, ha comunque tratto un vantaggio maggiore dall'adozione di una politica antinfortunistica carente: riducendo i costi per l'elaborazione di un modello organizzativo adeguato, risparmiando sugli oneri di consulenza, su quelli connessi ai necessari interventi strutturali e su quelli connessi all'attività di formazione, controllo e informazione del personale.

5. Avverso la sentenza d'appello l'ente ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo articolato motivo (paragrafo «6»), si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 oltre che vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e illogicità.
5.1.1. Per la ricorrente la Corte territoriale avrebbe confuso, tra loro, l'interesse e il vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231, quali criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente. Il primo necessiterebbe di una valutazione ex ante, potendo in concreto non essere soddisfatto, e il secondo, quello sostanzialmente
contestato e accertato nella specie, di una valutazione ex post, ma rileverebbe solo nel caso di violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, nella specie non accertata a fronte di una mera trasgressione isolata (consistente nell'omessa apposizione della griglia di protezione).
5.1.2. Con particolare riguardo al vantaggio, poi, al quale fa riferimento la contestazione mossa all'ente, si deduce l'errar in iudicando nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver ritenuto accertato il detto criterio d'imputazione della responsabilità invece da escludere nella specie in quanto pari a soli 1.860,00 euro, inconsistenti se relazionati ai costi annui sostenuti per il settore antinfortunistico (pari a circa 100.000,00-130.000,00 euro).
5.1.3. Vizi motivazionali inficerebbero infine la sentenza nella parte in cui il giudice d'appello, differentemente dal Tribunale, avrebbe ritenuto nella specie il vantaggio consistere non solo nel detto risparmio di spesa ma anche nella riduzione di costi per l'elaborazione di un modello organizzativo adeguato, nel risparmio sugli oneri di consulenza e su quelli connessi ai necessari interventi strutturali e all'attività di formazione, di controllo e d'informazione del personale. Sotto tale aspetto, in particolare, la Corte d'appello avrebbe condotto un giudizio meramente ipotetico e presuntivo, privo di specifici riferimenti alle circostanze concrete.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso (paragrafo «7») si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per la manca correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. La prima individuerebbe il vantaggio, quale criterio d'imputazione della responsabilità dell'ente, solo nel risparmio di spesa, pari a 1.860,00 euro, necessaria per la messa in sicurezza della vasca, laddove la sentenza, invece, avrebbe aggiunto anche altri gli profili di vantaggio innanzi indicati (quelli specificati al precedente paragrafo 5.1.3.), con violazione del diritto di difesa dell'ente.

6. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Lidia Giorgio, ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso mentre la difesa dell'ente ha insistito nella richiesta di accoglimento delle censure.

 

Diritto




1. Il ricorso è infondato.
1.1. I due motivi nei quali esso si articola sono suscettibili di trattazione congiunta per la connessione delle relative questioni. Esse sostanzialmente ineriscono al modo di atteggiarsi del vantaggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, quale criterio oggettivo d'imputazione della responsabilità in capo all'ente, in termini di sua concreta apprezzabilità soprattutto nelle ipotesi non caratterizzate da una violazione sistematica della normativa antinfortunistica.

2. In linea generale, deve ribadirsi, con riferimento a quella degli enti, che si tratta di un modello di responsabilità che, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza.
L'ente non risponde per un fatto altrui bensì per un fatto proprio e colpevole, la cui responsabilità è stata definita come una vera e propria responsabilità da colpa di organizzazione (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn; Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, che argomentando nei termini di cui innanzi ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., con riferimento all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001). Essa è caratterizzata da malfunzionamento della struttura organizzativa dell'ente, la quale dovrebbe essere volta - mediante adeguati modelli - a prevenire la commissione di reati.
Le Sezioni Unite hanno infatti al riguardo affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn, cit., si vedano sul punto, ex plurimis, Sez. 6, n. 23401 del 11/11/2021, dep. 2022, Impreglio s.p.a.; Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777; Sez. 4, n. 29584 del 22/09/2020, F.lli Cambria s.p.a., Rv. 279660; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv 274320).
2.1. Quanto, poi, ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente, l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente concluso in termini di alternatività e di loro possibile concorrenza.
Il primo (l'interesse) esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo. Il secondo (il vantaggio) ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

2.1.1. Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito i detti reati nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente (art. 25-septies del d.lgs. 231 del 2001), è stato chiarito, in via interpretativa, che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento.
Quanto innanzi consegue alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere a istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l'ente (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 38343/2014, cit.). Si è così salvaguardato il principio di colpevolezza con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si è giovato della violazione (ex plurimis : Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777; Sez. 4, n. 29584 del 22/09/2020, F.lli Cambria s.p.a., Rv. 279660; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018 , Consorzio Melinda s.c.a., Rv 274320).
2.1.2. La casistica ha offerto, poi, alla giurisprudenza di legittimità l'occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d'imputazione oggettiva di cui si discute.
Si è così fatto riferimento, a titolo meramente esemplificativo: al risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; all'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (Sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e Costruzioni); al risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015, Bartoloni), o, ancora, alla velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
I criteri di cui innanzi, quindi, vanno intesi non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare (Sez. 4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioffi e Sez. 4. n. 53285 del 10/10/2017, Pietrelli , in motivazione).
In altri termini, vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente la condotta dell'uno (persona fisica) all'interesse dell'altro (ex plurimis, anche: Sez. 4, n. 12149/2021, Rodenghi, cit., e Sez. 4, n. 29584 /2020, F.lli Cambria s.p.a ., cit.), ovvero, è il caso di chiarire in questa sede, tali da collegare, in termini oggettivi, alla condotta del reo il vantaggio anche per l'ente.

2.1.3. Fermo restando quanto innanzi, interesse e vantaggio, criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, devono essere apprezzati dal giudice di merito, con valutazione, ex ante, per il primo, e ex post, per il secondo, insindacabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali, non dovendo quindi essere irrisori (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv 274320, in motivazione), cioè inconsistenti. Salva l'ipotesi dell'inconsistenza, che si traduce sostanzialmente nella non apprezzabilità, è stato però precisato che la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate o comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi (Sent. 4, n. 24696 del 20/04/2016, Mazzotti, R. 268066-01).
2.2. Sempre circa i criteri d'imputazione soggettiva della responsabilità la citata Sez. 4, n. 29584/2020, F.lli Cambria s.p.a., è giunta a chiarire che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.
L'art. 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati. Tale connotato non è peraltro imposto dalla necessità di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza. Sarebbe quindi eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari, considerato peraltro l'innegabile quoziente di genericità del concetto di sistematicità.
L'intero discorso, in realtà, come chiarito dalla citata Suprema Corte, attiene al piano prettamente probatorio, cui tale connotato appartiene, quale possibile indizio dell'esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente, idoneo al tempo stesso a scongiurare il rischio di far coincidere un modo di essere dell'impresa con l'atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica.
Ne è derivato, quale logico corollario, che l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità (si vedano sul punto anche le decisioni successive tra le quali: Sez. 4, n. 12149/2021, Rodenghi, cit.; Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276).

2.3. Il tema contestato concerne l'attribuita rilevanza anche ad un risparmio di spesa quantitativamente modesto, in sé e rispetto agli investimenti comunque effettuati dall'azienda.
In proposito, anche in linea con la precedente giurisprudenza della Corte, va sgombrato il campo da ogni equivoco sulla rilevanza del connotato della sistematicità delle violazioni, che, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe necessario per fondare l'addebito, così da doversi escludere rilievo a violazioni episodiche.
In realtà, il requisito della commissione del reato nell'interesse dell'ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente (di recente, Sez.4, n.13218 del 24/03/2022, Cerbai, n.m .) .
Tale conclusione va ribadita, ove si consideri che anche un'unica violazione ben può fondare la prova della "colpa di organizzazione" fondante l'addebito amministrativo.
Piuttosto, in questa prospettiva, il connotato della sistematicità delle violazioni ben può rilevare su un piano strettamente probatorio, quale possibile indice della sussistenza e "consistenza", sul piano economico, del vantaggio, derivante dalla mancata previsione e/o adozione delle dovute misure di prevenzione.
Ciò detto, pur in assenza di una sistematicità delle violazioni e di un vantaggio "esiguo" [qui, sotto il profilo del risparmio di spesa], è da approfondire il rilievo di tali connotazioni oggettive ai fini dell'addebito a carico dell'ente.
Qui, soccorre una pertinente decisione di questa Sezione, secondo la quale, per impedire un'automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l'esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell'interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell'ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza ( v. la già citata sentenza Sez.4, 22256/2021, Canzonetti).
Tale conclusione, che va ribadita, si giustifica con il rilievo che, proprio il generale contesto di complessiva osservanza della disciplina cautelare, concorre ad accreditare il difetto della "colpa di organizzazione", sotto il profilo della non prevedibilità per l'ente della regola cautelare risultata trascurata.
Ma perché ciò possa sostenersi è pur sempre necessario che la violazione non insista su un'area di rischio di rilievo, perché diversamente risulta impraticabile sostenere l'assenza della colpa di organizzazione, rispetto ad una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.

E' quanto si è verificato nel caso di specie, secondo la convincente ricostruzione del giudice di merito, laddove non solo si è data adeguata considerazione al dato della "irrisorietà" del risparmio, ma tuttavia si è anche considerato come la violazione afferisse ad un area di rischio inerente ad un settore di rilievo, derivandone la rilevanza dell'addebito di "organizzazione" e la dimostrazione del collegamento oggettivo della condotta del reo e il vantaggio, pur patrimonialmente esiguo, per l'ente, giustificante l'addebito.

3. L'apparato argomentativo seguito dai giudici di merito, infatti, oltre che congruo, coerente e non manifestamente illogico, è del tutto in linea con la lettera della legge, innanzitutto, ma anche con una interpretazione di essa allineata ai principi di cui innanzi e inerenti alla responsabilità da colpa di organizzazione, con particolare riferimento al vantaggio, quale criterio oggettivo d'imputazione della responsabilità, sulla cui sola ritenuta sussistenza si appuntano le censure della società ricorrente.
3.1. In linea generale, va ricordato che, in caso, come quello di specie, di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, del. 1994, Rv. 197250). Ciò a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; per l'operatività del principio si vedano altresì, tra le recenti ex plurimis: Sez. 4, n. 13218/2022, Cerbai, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 12149/2021, Rodenghi, cit., in motivazione).
3.2. Il fatto è stato pacificamente ricostruito dai giudici di merito, in ipotesi di doppia conforme, nei termini già evidenziati in sede di ricostruzione dei fatti di causa.
Il 10 settembre 2012 A.R., dipendente stagionale dell'ente, che svolge attività di raccolta e lavorazione dell'uva e successiva commercializzazione dei relativi prodotti, nell'esecuzione delle proprie mansioni è scivolato, a causa del pavimento bagnato, inserendo la mano sinistra all'interno della vasca di raccolta dell'uva, in quanto priva della necessaria griglia di protezione, così riportando lesioni gravi all'arto in forza del suo contatto con la coclea (macchina idraulica per sollevamento dei liquidi) . L'addebito in capo al presidente del consiglio di amministrazione, quale reato presupposto dell'illecito amministrativo, è stato contestato a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché nella violazione dell'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza dei lavoratori, essendo la detta vasca di convogliamento priva di protezione per evitare contatti accidentali con la coclea.
3.3. Con riferimento al detto reato presupposto, commesso da soggetto in posizione apicale, dal giudice di primo grado è stata accertata la responsabilità dell'ente ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs . n. 231 del 2001, nonostante l'adozione di un modello organizzativo ma con sistemi di controllo inidonei alla prevenzione dell'infortunio, in ragione del vantaggio tratto dalla condotta di cui al reato e consistito in un risparmio di spesa, conseguito dall'omessa installazione di una griglia metallica fissata all'estremità della vasca e avente la funzione di evitare il contatto con la coclea.
È stato in particolare accertato un risparmino pari 1.860,00 euro (come da contestazione), ritenuto minimo, rispetto alla maggior somma impiegata per l'adeguamento del complessivo sistema antinfortunistico (pari a circa 100.000,00- 130.000,00 euro), ma comunque consistente ai fini della sussistenza del criterio oggettivo d'imputabilità della responsabilità dell'ente. In particolare, esso è stato ritenuto apprezzabile perché collegato al mancato rispetto delle regole cautelari, a prescindere da una astratta valutazione aritmetica della spesa non sostenuta rispetto alle capacità patrimoniali dell'ente ovvero alle maggiori somme da queste impiegate per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
La Corte territoriale, previa specifica disamina dei singoli motivi d'appello, ha confermato in toto la statuizione di primo grado con particolare riferimento all'evidenziato vantaggio quale criterio d'imputazione della responsabilità da colpa di organizzazione dell'ente.
Sul punto, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha ritenuto tale risparmio di spesa, pari a 1.860,00 euro, esiguo/limitato ma comunque tale da integrare vantaggio per l'ente, escludendo, in risposta a specifica deduzione difensiva, l'indispensabilità ai fini della configurabilità del vantaggio dell'accertamento di una violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, cui ricollegare il vantaggio, in quanto non richiesto dall'art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001.
3.4. Le argomentazioni di cui innanzi, si mostrano dunque aderenti ai principi governanti la materia, essendo stato valutato il vantaggio, quale criterio oggettivo d'imputazione della responsabilità dell'ente ma ricollegato alla condotta del soggetto attivo del reato presupposto, all'esito di un giudizio ex ante e, nella specie, in termini di risparmio di spesa (pari a 1.860,00 euro) conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza (la griglia di sicurezza).
Con valutazione esente da vizi motivazionali è stata altresì esclusa l'irrisorietà dal vantaggio conseguito, la cui consistenza è stata difatti apprezzata con specifico riferimento all'area di rischio la cui gestione è stata lasciata in parte scoperta, causa delle lesioni personali patite dal lavoratore, in forza della mancata apposizione della griglia con riferimento a una grossa vasca di raccolta dell'uva funzionale all'attività dell'ente, consistente nella lavorazione dell'uva al fine della successiva commercializzazione dei relativi prodotti.
La Corte d'appello, in considerazione di specifiche prospettazioni difensive, ha altresì fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi sanciti da Sez. 4, n. 22256/2021, Canzonetti, ritenendo che il connotato della sistematicità delle violazioni sia estraneo al requisito del vantaggio. Quest'ultimo, pur ritenuto esiguo/minimo, anche in relazione alla spesa sostenuta dall'ente nella materia antinfortunistica, in un contesto di generale osservanza da parte della società delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, non è stato desunto, sic et simpliciter, dall'omessa adozione della misura di prevenzione dovuta ma è stato argomentato dalla ritenuta oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quale dalla tutela dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse.
Diversamente da quanto paventato dalla ricorrente (con il secondo motivo e, in parte, con la prima censura), difatti, è in tali termini che deve essere inteso il riferimento della sentenza d'appello allorquando essa, in uno con lo specifico settore di riferimento della violazione della disciplina antinfortunistica, argomenta oltre che dall'oggettivo risparmio di spesa pari a 1.860,00 euro anche alla politica antinfortunistica carente, dalla riduzione dei costi per gli oneri di consulenza necessari per un adeguato modello organizzativo, per i necessari interventi strutturali e per la connessa attività di formazione e informazione dei lavoratori, compresi quelli stagionali come la persona offesa A.R.. In tali termini, specifici e non generici, in quanto rapportati agli interventi eseguiti dall'ente all'esito dell'infortunio al fine di dare, solo allora, prevalenza alla tutela dei lavoratori, la Corte territoriale ritiene dunque accertata nella specie la prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle dalla tutela dei lavoratori, quale conseguenza delle cautele omesse.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 giugno 2022